“Critical Intellectual Property and Monopoly” è un progetto coordinato da Roberto Caso e Fiona Macmillan finalizzato a organizzare incontri seminariali – aperti al pubblico e in particolare a studenti, dottorandi, ricercatori e docenti ‐ dedicati a discutere in chiave comparata, interdisciplinare e critica le sentenze fondamentali (leading case) italiane e straniere del passato remoto e prossimo in materia di proprietà intellettuale.
AISA: “Esiste un sito, OpenAPC, che permette a università ed enti di ricerca di render pubblico quanto devolvono agli editori per pubblicare in riviste ad accesso aperto oppure ibride, quali buona parte di quelle coperte dai contratti conservativi (altrimenti detti “trasformativi”). In mancanza di un’analisi dettagliata dei dati da parte del negoziatore collettivo italiano, se le istituzioni che aderiscono a questi contratti lo aggiornassero costantemente, sarebbe possibile ricostruire dal basso i l’esborso complessivo di denaro pubblico connesso. Lo fa, per esempio, la Statale di Milano. Ma in Italia, nel 2023, l’hanno imitata soltanto altri quattro enti: il CNR, la Normale, l’università di Modena e Reggio Emilia, la libera università di Bolzano e l’Istituto oncologico veneto. Eppure il primo passo per valutare se si spende collettivamente troppo e male sarebbe sapere e far sapere quanto si spende”.
La Quadrature du Net: “Plus de trois ans après notre recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs”
Dopo la lettera aperta alla CRUI del 16 marzo 2024, AISA ha pubblicato il 1° luglio 2024 un comunicato che torna sulle politiche italiane in materia di contratti trasformativi. Il comunicato evidenzia che l’aggettivo più adatto a qualificare tali contratti non sia “traformativi”, bensì “conservativi”. Si tratta infatti di un espediente per mantenere intatto il potere degli oligopoli della comunicazione scientifica.
“Non era difficile prevedere che gli accordi ideati da Schimmer avrebbero trasformato ben poco dal lato dell’esborso di denaro pubblico, e conservato invece quasi tutto dal lato delle rendite di posizione dell’editoria commerciale. Come già documentato, gli oligopoli sono rimasti intatti e i prezzi non sono scesi.
In Italia, la Crui offre alle università italiane un servizio di negoziazione collettiva, Crui-Care, per concludere contratti di interesse comune. Ma quanto si spende in Italia per le licenze di accesso – in lettura e in scrittura – alla letteratura scientifica? Quali sono gli effetti della sottoscrizione degli accordi conservativi? Sono state fatte analisi costi/benefici in proposito? Se sì, perché non sono pubbliche? Se sì, come hanno influito sulle scelte di Crui-Care?”
Bincoletto, G. (2024, giugno 4). La data exclusivity dei dati degli studi clinici sui farmaci in prospettiva comparata. DI DATI E DI DESPOTI, SCIENZA APERTA, RICERCA, REPUBBLICA, Università di Pisa. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11469973
“Le riflessioni di Kant e Wilhelm von Humboldt sul senso e sulla struttura dell’università moderna possono aiutarci a capire perché non dovremmo scandalizzarci se qualche volta gli studenti non fanno i clienti, i professori non fanno gli impiegati ma entrambi, esercitando l’uso pubblico della ragione, fanno gli studiosi. “Le riflessioni di Kant e Wilhelm von Humboldt sul senso e sulla struttura dell’università moderna possono aiutarci a capire perché non dovremmo scandalizzarci se qualche volta gli studenti non fanno i clienti, i professori non fanno gli impiegati ma entrambi, esercitando l’uso pubblico della ragione, fanno gli studiosi.
Kant’s and Humboldt’s reflections on the meaning and structure of the modern university might help us to understand why we should not be shocked when students sometimes do not act as customers, professors do not act as clerks, but both, exercising the public use of reason, act as scholars”.
“Il convegno esplora il tema della fruizione pubblica del patrimonio culturale in una prospettiva interdisciplinare. L’evento si articola in due mezze giornate: la prima è dedicata alla presentazione del volume: “Le immagini del patrimonio culturale: un’eredità condivisa?“. In dialogo con i curatori del volume, esperti di varie discipline discutono le principali questioni in esso illustrate in tema di riproduzione, uso e diffusione delle immagini del patrimonio culturale pubblico nell’era digitale. La seconda mezza giornata ospita la tavola rotonda: “Gestione del patrimonio culturale: musei e modelli di business“: con l’intento di far dialogare teoria e pratiche di gestione museale, studiosi e manager discutono di modelli che contemperino esigenze di fruizione, tutela e valorizzazione da diverse angolazioni territoriali”
LawTech Consortium – 3rd Meeting, April 3-4 2024, University of Kwazulu-Natal, Durban
***
Intellectual Property and Open Science in European Union Research and Innovation Policies. What Role for the Public Sector and Universities?
Roberto Caso
Third Annual LAWTECH Consortium, UKZN – University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa, Version 2.0 – 27.03.2024
Abstract
The complex relationship between Intellectual Property (IP) and Open Science (OS) deserves to be investigated with reference to one of the most important centers of Research and Innovation (R&I) production: the university. In a stylized model of R&I in the context of a free-market capitalist system, there are, upstream, the public sector and universities that create basic research following the principles of OS and, downstream, a competitive market that carries out applied research, produces and markets new technologies using Intellectual Property Rights (IPRs). The competitiveness of the market drives down the price of technology, so that access to innovation is guaranteed through contracts or redistributive mechanisms (e.g. public subsidies).
However, this model hides the friction between IP and OS. A first example of friction between IP and OS relates to scientific publications. Let us assume that the law of Country X states that when a university researcher publishes a scientific article, she is the sole owner of the copyright. In other words, the university where she belongs cannot claim any rights to the scientific article. A dilemma arises for the researcher. Option 1. Through a copyright transfer agreement, the researcher assigns the economic copyright to a big publisher (a large enterprise in scientific publishing and data analysis) in country Y that publishes in a digital journal contained in a closed-access online database. Anyone wishing to read, reproduce or communicate the article to the public must enter into a license agreement with the publisher to use the database by paying a price for the licensed uses. The use of the article is subject to the publisher’s copyright. In addition, the prohibitions imposed by the license agreement are supported by Technological Protection Measures (TPMs). The article file is in databases on a server located in country W. Without a login and password, it is not even possible to access the scientific article online. This option has broader and international implications. The university in country X transfers data to countries Y and W. The researcher in a developing country Z cannot access the scientific article because neither she nor the university she belongs can afford to pay the price for access to the database. More than this. The publisher (data analysis company) can apply the logic of surveillance capitalism to the use of the database by monitoring the behavior of those who access and use the contents of the database. There is not only a transfer of money and scientific data but also personal data from the person using the database to the publisher (data analysis company). Option 2. The researcher publishes the article in the online open access (OA) journal published by her university. The researcher applies an open copyright license such as a Creative Commons Attribution – Share Alike license to the article. In this scenario, the digital file of the article is an OA archive located on servers owned by the university. Everyone who accesses the archive online has the right to download a copy of the article, reproduce it, distribute it. In addition, everyone has the right to derive a derivative work – for example, a translation into a different language – and publish it on another OA repository under the same Creative Commons license. Anyone in the world can benefit from the scientific publication. The university does not engage in mass surveillance and respects the privacy of authors and readers.
A second example concerns university patents. Think about patents in the biomedical field and in particular patents on vaccines, which were the subject of much debate during the Covid-19 pandemic. Imagine that a group of researchers at the university of Country X discover a new vaccine. Assume also that the law of Country X provides that ownership of the invention does not lie with the researchers but with the university to which the research group belongs. The university faces a dilemma:
Option A. The university patents the invention and transfers the IPR (the invention patent), by way of assignment, to a multinational pharmaceutical company (big pharma) with a parent company in Country Y. The multinational adds its own secret technology to the patented technology. While the patent is public and can be studied, the secret technology cannot be studied.
Option B. The university renounces the patent and publishes the results of vaccine research in open access on the web, destroying one of the patentability requirements: the novelty of the invention. Anyone in the world can replicate the research and produce the vaccine, but no one can patent it. The two cases are extreme simplifications of reality. But they are enough to trigger the reasoning.
In the two cases illustrated, options 1) and A) lead to the privatization of knowledge generated in the university. The power to determine how knowledge can circulate and be used shifts from the university to big companies with market power (the ‘big’ associated with publishers and pharma implies monopoly power). Options 2) and B) lead instead to knowledge sharing through OS practices. What drives states (public sector), non-profit organizations, universities and researchers to choose between privatization and sharing?
Several considerations influence the choice. Among the many factors, the following should be considered for the purposes of this paper: the ethos of science (social norms), technology, economic variables (e.g. the public or private nature of funding, the prospects of profiting from the exclusive control of knowledge, etc.), legal norms (in particular, those relating to intellectual property), the research assessment system, and geopolitics.
This paper focuses on the European Union (EU) research and innovation policies. To understand the merits and shortcomings of EU policies, a good investigation methodology is needed. The one used in the following reasoning is inspired not only by the usual methods and tools of comparative law but also by a new movement of ideas that goes by the name of ‘Law and Political Economy’ and sees among its promoters Amy Kapczynski (Yale University). The premise from which the movement starts is that politics and economics cannot be separated and that both are closely intertwined with law. In an era marked by climate change, huge and growing inequalities as well as wars that threaten democratic systems, it is necessary to investigate phenomena – in this case, the relationship between IP and OS – with the three dimensions of politics, economics and law in mind.
In EU policies, on the one hand, actions promoting universities’ OS are growing, and on the other hand, IPRs are being extended and their use and transfer to private individuals is being encouraged in academic institutions themselves. This dual approach in policies regulating the relationship between IP and OS is a contradiction if universities are considered to play a relevant, autonomous and market-independent role. In other words, there is a fundamental contradiction if one keeps the public and non-profit sector separate from the private and commercial one. On the contrary, if one sees the university and its OS practices as instrumental to commercial interests, the contradiction vanishes: the privatization of knowledge is the physiology of academic capitalism, and the boundary between public and private, between university and business, blurs.
In a research and innovation ecosystem dominated by the intellectual monopoly capitalism, the promotion of OS runs the risk of being, at best, ineffective or limitedly effective and, at worst, a tool to strengthen the monopolies themselves. The ideal and stylized model of technological innovation of a capitalist system with the OS of the university upstream and the market for technological innovation based on IPRs downstream is far away from the current reality for several reasons.
I) The blurred distinction between university and business. Universities are no longer clearly distinct entities from commercial companies, because they are organized according to business logic. This is a legal issue (institutional architecture and evaluation rules), but also a matter of ethics (norms of science) and mentality.
II) The erosion of OS. Academic practices and the ethos of OS have been progressively eroded by researchers’ increasing use of IP. This extensive use of exclusive rights is the result of not only economic but also research assessment incentives. The use of intellectual property triggers irreconcilable conflicts between the interest in pursuing the advancement of knowledge and the interest in profit.
III) The domination of intellectual monopolies. The big intellectual monopolies do not necessarily have to wait for the public sector and universities to decide to transfer knowledge, because they are able to appropriate it. One thinks of the growing domination of big tech in the field of academic infrastructure, a domination that is expressed not only in the appropriation of scientific research data (now also aimed at the training of artificial intelligence), but also of scientists’ personal data. Think also of the cultural capture through the rich financing of projects whose results are geared to the interests of private financiers (the intellectual monopolies).
IV) Geopolitics interferes in the dynamics of closing and opening innovation. In times of wars and increasing international tensions, the enclosure of scientific knowledge is used as weapon.
Individual choices and the responsibilities that accompany them remain. The examples given allude to the space of freedom that remains in the field for individual researchers and universities. In other words, opting for sharing instead of privatization remains a possible but sometime difficult choice. OS is an integral part of academic freedom and cosmopolitan dialogue that helps cooperation and peace. In short, it is a set of values and ideals outside condemned to marginality. Unless the new generations inside and outside Europe can build a better future than the present we have handed over to them.
C. GEIGER, B.J. JÜTTE, Conceptualizing a ‘Right to Research’ and its Implications for Copyright Law: An International and European Perspective (April 10, 2023). Forthcoming, 38(1) American University International Law Review (2023), 1-86, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4414085>
D. TRAFICONTE, Property and Power on the Endless Frontier (August 9, 2021), available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3901914> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3901914>
U. PAGANO, The Crisis of Intellectual Monopoly Capitalism (November 13, 2014), Cambridge Journal of Economics V. 38 pp. 1409-1431, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2537972>
P.K. YU, The Complex Interplay Between Intellectual Property and the Right to Science (March 3, 2024). Boston University Law Review, Vol. 104, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4746394>, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4746394>
Nel 2016, a un anno dalla sua costituzione, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) propose di introdurre nella legge sul diritto d’autore (l. 1941/633) il diritto di ripubblicazione in ambito scientifico[1].
Non era ancora l’epoca del grande inganno dei contratti trasformativi[2], ma se ne erano poste, tanto entusiasticamente quanto insensatamente, le premesse[3]. Insomma, il potere monopolistico dei grandi editori commerciali, mutati in imprese di analisi dei dati, si avviava a consolidarsi.
L’idea di dotare gli autori di pubblicazioni scientifiche di un diritto inalienabile di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera aveva lo scopo di contrastare il potere monopolistico delle imprese di analisi dei dati e di tenere in vita gli archivi non commerciali. In un mondo giuridico ideale in cui gli autori, dopo aver ceduto gratuitamente i diritti economici di esclusiva[4], sono liberi di ripubblicare negli archivi non commerciali, le imprese di analisi dei dati vedono ridotto il potere legato al fatto di essere la fonte unica o privilegiata dell’informazione scientifica e le istituzioni scientifiche mantengono il controllo dei file digitali che rappresentano le pubblicazioni scientifiche.
Nel mondo reale (e non ideale) le ragioni per promuovere l’introduzione di un nuovo diritto erano essenzialmente due.
a) L’art. 4 della legge 2013/112 è uno strumento giuridico intricato e inutile basato su obblighi di pubblicazione in accesso aperto circondati da molte limitazioni e non assistiti da regime sanzionatorio[5].
b) L’art. 42 della legge 1941/633 non può rappresentare un utile meccanismo di difesa della libertà di aprire le pubblicazioni scientifiche per la sua derogabilità contrattuale.
Occorreva guardare comparativamente ai modelli legislativi introdotti dal 2013 in alcuni paesi europei a partire dalla Germania e dai Paesi Bassi. Ed è quello che si fece. Si pubblicò una bozza di un possibile nuovo art. 42-bis sul sito web dell’associazione invitando il pubblico a intervenire e commentare. Dopo la discussione pubblica, la proposta definitiva apparve sul web[6]. Ad essa, durante la XVIII Legislatura, si ispirò la proposta di legge Gallo contrastata dall’Associazione Italiana Editori[7] e arenatasi, per responsabilità politica bipartisan, nel novembre del 2019[8].
Intanto maturava un dibattito dottrinale che portava a guardare al diritto di ripubblicazione anche nella sua componente morale. Se in alcuni modelli legislativi stranieri il diritto era dotato delle caratteristiche dell’irrinunciabilità e dell’inalienabilità, allora – sostenevano alcuni[9] – anche di diritto morale d’autore si trattava. L’eco di questo dibattito sulla natura del diritto arrivava nell’agenda politica[10], negli studi scientifici[11], nei progetti di ricerca[12] della Commissione Europea. Emergeva l’ipotesi di introdurre un Secondary Publication Right (SPR) nel diritto dell’Unione Europea e veniva prospettato un duplice e alternativo inquadramento: diritto dell’autore o eccezione e limitazione al diritto di esclusiva[13].
Chi scrive si è sempre espresso a favore dell’inquadramento in termini di vero proprio diritto nascente in capo all’autore (e non in capo all’eventuale istituzione di afferenza), composto di diritti economici e morali. L’inquadramento in termini diritto è strettamente legato a una concezione che guarda al SPR come strumento di esercizio della libertà del ricercatore di scegliere quando, come e dove pubblicare e ripubblicare, quale aspetto, in termini filosofici, dell’uso pubblico della ragione[14], e, in termini giuridico-costituzionali, della libertà di espressione del pensiero, di ricerca e di insegnamento nonché del diritto umano alla scienza.
Se si sposa questa prospettiva, la stessa denominazione di diritto di ripubblicazione o SPR appare insoddisfacente. Occorrerebbe invece preferire una diversa rubrica: diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche[15]. Quest’ultima descrive meglio un diritto finalizzato all’immediata pubblicazione in un archivio non commerciale al quale potrà eventualmente (ma non necessariamente) seguire una pubblicazione presso una sede editoriale commerciale.
Se l’Unione Europea volesse sciogliere le proprie contraddizioni di fondo[16] e procedere all’armonizzazione della materia, dovrebbe introdurre uno strumento giuridico utile ed efficace: un diritto irrinunciabile e inalienabile di apertura immediata, privo di limitazioni attinenti alla natura del finanziamento della ricerca, del genere letterario e della versione del testo. Intanto il “pigro” legislatore italiano potrebbe, nelle more del processo legislativo europeo, dedicarsi a rinvigorire, da una parte, l’art. 42 della l. 633/41 con un’operazione (non meramente cosmetica) volta a neutralizzare la derogabilità contrattuale e a estendere la portata della norma a tutti i diritti economici, e, dall’altra, l’art. 67 della medesima legge, per chiarire che l’eccezione riguarda anche la riproduzione e la comunicazione al pubblico nell’ambito delle procedure di valutazione della ricerca.
Non sarebbero soluzioni ai problemi di fondo delle pubblicazioni scientifiche che attengono alla valutazione[17] e alla mentalità dei ricercatori, ma potrebbero contribuire a comprimere il potere monopolistico dei grandi editori commerciali.
Gli argomenti mossi contro il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche sono deboli.
a) Se dotato di irrinunciabilità e inalienabilità, il diritto limiterebbe la libertà contrattuale degli autori. L’argomento può valere solo per le pubblicazioni per le quali l’autore riceve un compenso in cambio della trasmissione dei diritti d’autore. Ma il problema può essere risolto con opportune deroghe all’irrinunciabilità del diritto per questi casi specifici.
b) Sul piano del diritto internazionale privato, la portata del diritto è limitata dalla libertà dei contraenti di scegliere la legge di una giurisdizione che non conosce questo tipo di strumento giuridico. Ma il problema trova una soluzione nella qualifica del diritto in termini di norma di applicazione necessaria. Non è forse una soluzione definitiva, ma aiuta a irrobustire il diritto. In altri termini, il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche è una soluzione che sconta la natura territoriale del diritto d’autore. A maggior ragione, c’è bisogno di armonizzazione nell’ambito dell’Unione Europea.
c) Il diritto incide sui modelli commerciali degli editori disincentivandone gli investimenti legati a mercati che presuppongono il controllo delle copie. L’argomento è ineccepibile, con la cautela di ricordare tre aspetti: l’autore generalmente non è remunerato dall’editore, il mercato è monopolistico (almeno in alcune aree scientifiche), vi sono editori e altri intermediari che innovano e vorrebbero promuovere, in un mercato realmente concorrenziale, modelli commerciali non basati sul controllo delle copie. Se si vuole incidere sul potere monopolistico, occorre innanzitutto agire, a monte, sulla sua fonte: il diritto d’autore. Qualsiasi intervento giuridico sulla materia incide sui modelli commerciali degli intermediari. La stessa creazione del diritto d’autore mutò all’epoca il quadro degli interessi: la fine del monopolio degli editori legati al potere sovrano aprì il mercato dei diritti d’autore. Nel caso del diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche, il decisore politico deve assumersi la responsabilità di una decisione che non può accontentare tutti, tenendo a mente che qui non sono in gioco solo interessi economici ma i fondamenti di una società democratica.
[3] R. Schimmer, K.K. Geschun, A. Vogler, Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open access. A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper, 2015, doi:10.17617/1.3, http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0026-C274-7
[4] La cessione gratuita dei diritti economici fa venir meno il classico argomento promosso dalla teoria utilitaristica in base al quale il monopolio da copyright costituisce un incentivo alla creatività, oltre che un affrancamento dal mecenatismo, cfr. S. Shavell, Should Copyright of Academic Works be Abolished?. The Journal of Legal Analysis, Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 655, Harvard Public Law Working Paper No. 10-10, SSRN: https://ssrn.com/abstract=1525667
[5] R. Caso, La legge italiana sull’accesso aperto agli articoli scientifici: prime note comparatistiche, Trento LawTech Research Papers, nr. 18, Trento, Università degli Studi di Trento, 2014; in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, nr. 4/2013, 681-702. http://eprints.biblio.unitn.it/4257/
[8] XVIII Legislatura, Sentato della Repubblica, d.d.l. n. 1146, Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica, https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51466.htm
[9] R. Caso, La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access, Trento LawTech Research Papers, nr. 37, Trento, Università degli studi di Trento, 2019, in Opinio Juris in Comparatione, v. 2019, n. 1/2019 (2019), p. 45-78, https://zenodo.org/records/3635771#.Yjjl47jSJQJ; R. Caso, G. Dore, Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right, Trento LawTech Research Paper nr. 47, 2021, in European Intellectual Property Review, 6/2022, 332-342, https://zenodo.org/records/5764841
[11] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, C. Angelopoulos, Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access: exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right, Publications Office of the European Union, 2022, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/884062d5-1145-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en; European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, PPMI, Sant’Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa, KU Leven CITIP, IViR, Study to evaluate the effects of the EU copyright framework on research and the effects of potential interventions and to identify and present relevant provisions for research in EU data and digital legislation, with a focus on rights and obligations, in Corso di pubblicazione.
[13] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, C. Angelopoulos, Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access: exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right, cit.
[14] I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo? [trad. di F. Di Donato, supervisione di M.C. Pievatolo, dall’orig. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in Berlinische Monatsschrift, 04 (Dezember) 1784], 481, in Bol- lettino Telematico di Filosofia Politica, http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/ ar01s04.xhtml#a037; M.C. Pievatolo, I padroni del discorso. Platone e la libertà della conoscenza, Pisa, Edizioni PLUS, 2003 http://bfp.sp.unipi.it/ebooks/mcpla. html; F. Di Donato, La scienza e la rete. L’uso pubblico della ragione nell’età del Web, Firenze, Firenze University Press, 2009, http://www.fupress.com/archivio/ pdf/3867.pdf
[15] R. Caso, Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche. Open Access, “secondary publication right” ed eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, Trento LawTech Research Paper n. 56, 2023, in Rivista italiana di informatica e diritto 1/2023. https://zenodo.org/records/7544153#.Y8aRnuLMK3I
[16] R. Caso, Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell’Unione Europea su ricerca e innovazione. Quale ruolo per il settore pubblico e l’università?, Trento LawTech Research Paper, n. 60 (2024), Zenodo, in corso di pubblicazione negli atti del XXVII Colloquio Biennale “Public and Private in Contemporary Societies” dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Taranto-Bari, il 25-27 maggio 2023. https://zenodo.org/records/10863825
[17] M.C. Pievatolo, To publish or to republish, that is the question. La necessità e i limiti di un diritto di ripubblicazione in ambito scientifico, in corso di pubblicazione.
Proverò ad occuparmi di diritto, politica ed economia nel rapporto tra università, proprietà intellettuale e innovazione tecnologica.
In questa mia brevissima (e non so quanto felliniana) “prova d’orchestra” offrirò uno sguardo da realista e comparatista al tema in discussione.
Farò riferimento a tre date simboliche di cui si capirà meglio il significato alla fine del mio intervento: 1940, 1980, 2020. Il nesso con il 1940 sarà svelato solo alla fine.
Credo che uno dei meriti della comparazione giuridica italiana sia stato di aver contribuito ad alimentare un approccio critico al diritto. La comparazione va realisticamente oltre l’approccio formalista al diritto positivo per indagare storicamente l’evoluzione dei sistemi giuridici. E va oltre il diritto positivo di un Paese mettendo a confronto sincronico i sistemi giuridici contemporanei ma anche dialogando con altri saperi: la linguistica, l’antropologia, l’economia, l’informatica, le scienze biomediche, l’arte, la letteratura ecc.
Vincenzo Ricciuto ha gentilmente offerto una lista di domande per dare inizio alla musica.
Ne ho scelte due:
Quali dovrebbero essere i tratti caratteristici e specifici della metodologia della ricerca giuridica nel campo dell’innovazione tecnologica?
Quali sono i pregi e le mancanze del modo di legiferare dell’UE in tema di nuove tecnologie?
Per comprendere pregi e mancanze del modo di legiferare dell’UE serve una buona metodologia d’indagine. Il mio suggerimento è che questa metodologia potrebbe ispirarsi non solo alla tradizione comparatistica ma anche ad un nuovo movimento di idee che passa sotto il nome “Law and Political Economy” e vede tra i suoi promotori Amy Kapczynski di Yale. La premessa dalla quale parte il movimento è che politica ed economia non possono essere separate e che entrambe sono strettamente intrecciate con il diritto. In un’epoca segnata dal cambiamento climatico, dalle guerre, nonché dalle diseguaglianze enormi e crescenti che mettono a rischio i sistemi democratici, occorre indagare i fenomeni come l’innovazione tecnologica tenendo congiuntamente presenti le tre dimensioni della politica, dell’economia e del diritto.
In questa prospettiva, l’approccio legislativo europeo al rapporto tra università, innovazione tecnologica e proprietà intellettuale è stato pesantemente influenzato da quello statunitense per via diretta o per via indiretta, attraverso trattati internazionali sui quali la voce degli USA ha contato molto.
Due sono gli aspetti notevoli della politica e della legislazione europea sui quali vorrei provare ad attirare l’attenzione.
L’assunto che l’estensione della proprietà intellettuale (nuovi diritti di proprietà intellettuale e rafforzamento delle esclusive) condurrebbe a maggiore innovazione. Si tratta di una sorta di equazione: più proprietà intellettuale equivale a più innovazione tecnologica.
Una visione strumentale dell’università finalizzata a garantire un flusso di diritti di proprietà intellettuale dalla ricerca di base (appannaggio delle istituzioni accademiche) alla ricerca applicata (appannaggio delle imprese, e in particolare delle start-up). Si tratta dell’idea alla base del Bayh-Dole Act statunitense del 1980. 1980, ecco la seconda data simbolica!
Gli europei si sono, talora, dimostrati più realisti del re. Cioè più estremisti degli americani. Per esempio, quando nel 1996 hanno introdotto il diritto sui generis sulle banche dati, ritenendo che ciò avrebbe dato un vantaggio competitivo alle imprese europee. Assunto poi dimostratosi disastrosamente infondato. Nell’ultima legislazione sui dati (Open Data Directive, Data Governance Act, Data Act) l’UE ha tentato di arginare il diritto sui generis. Resta il fatto, però, che si è scelto di tenere in vita un diritto di esclusiva il cui effetto incentivante è – a detta della stessa Commissione UE – indimostrato.
Una tesi, supportata da un’ampia letteratura scientifica, sostiene che l’estensione della proprietà intellettuale e la visione strumentale dell’università hanno nutrito il capitalismo dei monopoli intellettuali deprimendo l’innovazione, accrescendo la disuguaglianza e mettendo a rischio la democrazia. Il quadro è ulteriormente peggiorato quando alla proprietà intellettuale si è aggiunta la pseudo-proprietà intellettuale cioè quel complesso di forme anomale di esclusiva che vanno oltre i limiti tradizionali della proprietà intellettuale e si fondano soprattutto sul controllo contrattuale e di fatto (cioè assistito dalla forza bruta della tecnologia) di dati e informazioni.
In un modello stilizzato e ideale di innovazione tecnologica di un sistema capitalistico ci sono, a monte, il settore pubblico e le università che creano ricerca di base attenendosi ai principi della scienza aperta e, a valle, un mercato concorrenziale che produce ricerca applicata e si serve di una proprietà intellettuale limitata per commercializzare le nuove tecnologie. La concorrenzialità del mercato spinge verso il basso il prezzo della tecnologia, in modo da garantire attraverso contratti o mediante meccanismi redistributivi (ad es. sovvenzioni pubbliche) l’accesso all’innovazione.
Questa idealizzazione è distante anni luce dalla realtà attuale per diversi ordini di ragione.
Le università non sono più entità nettamente distinte dalle aziende, perché sono organizzate secondo logiche aziendali, anche sul piano della valutazione. Si tratta di una questione giuridica (architettura istituzionale e norme sulla valutazione), ma anche di etica e mentalità.
Le prassi accademiche e l’etica della scienza aperta sono state progressivamente erose dal crescente ricorso da parte dei ricercatori alla proprietà intellettuale. Tale uso estensivo dei diritti esclusiva è il frutto di incentivi non solo economici ma anche valutativi (si pensi, al fatto che sul piano della valutazione della ricerca accademica i brevetti sono, almeno in Italia, considerati equivalenti alle pubblicazioni scientifiche). L’uso della proprietà intellettuale innesca conflitti insanabili tra l’interesse a perseguire il progresso della conoscenza e l’interesse al profitto. Per rendersene conto è sufficiente leggere le ragioni che hanno spinto l’Istituto Mario Negri a rinunciare ai brevetti.
I grandi monopoli intellettuali non devono necessariamente aspettare che il settore pubblico e le università decidano di trasferire la conoscenza, perché sono in grado di appropriarsene direttamente. Si pensi al crescente dominio delle Big Tech nel campo delle infrastrutture accademiche, dominio che si esprime non solo nell’appropriazione di dati della ricerca scientifica (ora finalizzata anche all’addestramento dell’intelligenza artificiale), ma anche di dati personali degli scienziati (è noto che nell’ambito della ricerca scientifica opera diffusamente il capitalismo della sorveglianza). Si pensi altresì alla cattura culturale tramite il ricco finanziamento di progetti i cui risultati sono orientati agli interessi dei finanziatori privati (i monopoli intellettuali).
La geopolitica interferisce nelle dinamiche di chiusura e apertura dell’innovazione. In tempi di guerre e crescente tensione tra diverse potenze, la chiusura della conoscenza scientifica viene usata come strumento bellico.
Quanto finora rilevato potrebbe apparire in stridente contraddizione con il fatto che le politiche dell’UE in materia di rapporto tra università, proprietà intellettuale e innovazione tecnologica hanno negli ultimi venti anni riguardato anche la promozione dell’Open Science. È innegabile, infatti, che l’UE abbia sviluppato un’ampia, articolata e – per molti versi – meritoria politica di promozione della scienza aperta.
Tuttavia, la strategia di difesa e rafforzamento della proprietà intellettuale è rimasta sostanzialmente invariata. Come è rimasta invariata la concezione del rapporto tra università, proprietà intellettuale e innovazione tecnologica. Basti pensare a quanto accaduto durante la pandemia di Covid-19 a proposito della proprietà intellettuale sui vaccini. E siamo giunti alla terza data simbolica: il 2020.
L’UE è stata tra i più strenui oppositori della proposta di India, Sudafrica e molti altri Paesi di sospendere i TRIPS al fine di facilitare la produzione di dispositivi medici, farmaci e vaccini. Nello stesso tempo non è stata in grado di sviluppare, produrre e distribuire vaccini interamente europei. Si è dovuta, in gran parte, affidare a imprese non europee come Pfizer e Moderna.
In un ecosistema dell’innovazione tecnologica dominato dal capitalismo dei monopoli intellettuali, la promozione della scienza aperta rischia di essere, nel migliore dei casi, inefficace o limitatamente efficace e, nel peggiore, uno strumento per rafforzare gli stessi monopoli.
Per promuovere la scienza aperta intesa come scienza pubblica e democratica occorrerebbe procedere seriamente verso la demolizione dei monopoli intellettuali, a cominciare da una seria e organica riforma della proprietà intellettuale. Ma questo sembra un compito immane, non alla portata dell’UE, oltre che estraneo all’agenda politica di questa e, con tutta probabilità, della prossima Commissione UE.
La scienza aperta è parte integrante della liberà accademica e del dialogo cosmopolita che aiuta la cooperazione e la pace. Insomma, è un insieme di valori e ideali fuori dal nostro tempo. A meno che le nuove generazioni dentro e fuori dall’Europa non siano capaci di costruire un futuro migliore del presente che abbiamo consegnato loro.
Torniamo ora alla prima data simbolica: il 1940. Luigi Einaudi, al cui nome e alla cui memoria è intitolata la Fondazione sede di questo convegno, poteva scrivere nell’anno in cui l’Italia entrò nella Seconda guerra mondiale: “Si è più scettici intorno alla probabilità che la garanzia concessa agli scrittori ed inventori dello sfruttamento esclusivo temporaneo del libro e dell’invenzione conduca al desiderato scopo. Si teme l’incoraggiamento inutile delle cattive lettere in materia di proprietà letteraria e il monopolio dei grossi potenti accaparratori e fabbricanti di invenzioni in materia di proprietà industriale. […] I pericoli proprii del sistema odierno sono così gravi, particolarmente per la proprietà industriale, che una revisione dei principii della legislazione oggi invalsa in quasi tutti i paesi appare urgente”.
Bibliografia essenziale
Commissione UE [2020], Piano d’azione sulla proprietà intellettuale “Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE — Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”
Del patrimonio culturale dell’umanità fanno parte opere dell’ingegno i cui diritti economici d’autore sono scaduti e, in grande quantità, opere che non sono mai state protette dal diritto d’autore come il David di Michelangelo e l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Queste ultime rappresentano una porzione notevole del patrimonio culturale, in quanto le leggi del diritto d’autore occupano una minuscola frazione della storia dell’uomo. Basti ricordare che la prima legge moderna del diritto d’autore è rappresentata dallo Statute of Anne inglese del 1710.
L’appartenenza di un’ampia parte del patrimonio culturale al pubblico dominio potrebbe far desumere che la riproduzione – in particolare, la riproduzione digitale – dei beni culturali sia libera per ragioni commerciali e non commerciali. Così non è. L’effettiva esistenza di un regime di pubblico dominio è minacciata da istanze di controllo esclusivo avanzate da chi ha la proprietà o la custodia del bene culturale materiale oggetto della riproduzione. Tali istanze sono generalmente mosse da due obiettivi: un controllo censorio e un controllo economico. Il primo obiettivo attiene a valutazioni sulla compatibilità dell’uso con la destinazione del bene, il secondo concerne prospettive di guadagno connesse all’uso.
a) Divieti di riproduzione basati sulla proprietà del bene materiale.
b) Divieti di riproduzione basati su dichiarazioni unilaterali o contratti.
c) Divieti di riproduzione basati su discipline pubblicistiche attinenti al patrimonio culturale.
d) Divieti di riproduzione basati su diritti della personalità.
Il movimento dell’accesso aperto al patrimonio culturale – ad esempio, la rete OpenGLAM – sta profondendo energie nella promozione della libera riproduzione del patrimonio culturale. Molte istituzioni culturali nel mondo garantiscono la libera riproduzione per qualsiasi fine, commerciale e non commerciale, delle proprie collezioni fisiche e digitali. Tuttavia, l’apertura su Internet del patrimonio culturale è ancora molto lontana dal rappresentare il modello dominante.
Emblematico è il panorama Euro-italiano.
A livello dell’Unione Europea la disciplina giuridica emanata per la tutela del pubblico dominio è frammentaria, incompleta e solo parzialmente efficace. In particolare, l’art. 14 della Direttiva (UE) 2019/790 sulla riproduzione delle opere delle arti visive di dominio pubblico è una disposizione che ha uno scopo limitato e presta il fianco a interpretazioni che ne restringono ulteriormente il campo di applicazione.
A livello italiano si sta facendo avanti l’idea che gli articoli dal 106 al 108 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 2004/42) attribuiscano allo Stato il potere di controllo esclusivo delle riproduzioni. Si badi che tale controllo esclusivo non riguarderebbe solo le riproduzioni effettuate sul luogo dove è collocato fisicamente il bene materiale, ma si estenderebbe anche alle riproduzioni delle copie già effettuate sul luogo e comunicate al pubblico. In particolare, l’estensione riguarderebbe anche le copie digitali reperibili su Internet. In alcune interpretazioni giurisprudenziali il potere di controllo esclusivo derivante dal Codice dei beni culturali si assocerebbe a un preteso diritto all’immagine del bene culturale fondato sulla disciplina dei diritti della personalità rinvenibile nella Costituzione e nel Codice civile.
L’esempio del patrimonio culturale dimostra che il pubblico dominio è minacciato non solo dall’estensione della proprietà intellettuale ma anche dall’irrompere sulla scena giuridica della pseudo-proprietà intellettuale.
Con un provvedimento di quaranta pagine dell’11 gennaio scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato, in base al Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (GDPR) e al Codice italiano in materia di dati personali (d.lgs. 2003/196), l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Trento nell’ambito dei progetti di ricerca MARVEL e PROTECTOR. Si tratta di studi finanziati dall’Unione Europea e connessi al progetto “Trento smart city”. Tali ricerche prevedevano la raccolta di informazioni personali in luoghi pubblici attraverso telecamere di videosorveglianza e microfoni nonché da social network al fine di rilevare, tramite software di intelligenza artificiale, potenziali situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza anche con riferimento a luoghi di culto religioso. La finalità del trattamento dei dati personali era perciò l’addestramento dei software di intelligenza artificiale.
Il Garante privacy ha ordinato al Comune di Trento il pagamento di una sanzione di 50.000 Euro, riducibili alla metà se il pagamento avviene entro 30 giorni, ha vietato di trattare i dati personali già raccolti e ha imposto la cancellazione degli stessi. Infine, l’autorità garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito web. La sanzione non è elevata perché il Garante ha riconosciuto al Comune di aver agito in buona fede. Ma i motivi di illeceità rilevati dal Garante sono gravi e molteplici: assenza di una base giuridica per la liceità del trattamento; insufficiente trasparenza del trattamento; mancanza delle misure necessarie a proteggere i dati e a ridurre i rischi.
A parere del Garante, la mancanza di una base giuridica è tanto più grave per il fatto di riguardare dati estremamente sensibili, relativi a crimini e a convinzioni religiose, oggetto, nell’ambito della normativa sulla privacy, di una disciplina speciale volta rafforzare la tutela delle persone. Sul profilo della trasparenza l’autorità ha evidenziato che le informative di primo (segnaletica e cartelloni stradali di avvertimento) e di secondo (il sito web del Comune) livello erano carenti, cioè non mettevano le persone che passavano nelle zone sorvegliate di conoscere i dettagli relativi al trattamento dei dati personali. Sul piano delle misure di prevenzione il Garante ha rilevato che le tecniche di anonimizzazione erano deficitarie e non era stata effettuata la valutazione d’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Un altro profilo di gravità attiene al fatto che i dati erano destinati ad essere comunicati ai partner dei progetti internazionali (nell’ambito del progetto PROTECTOR i dati erano condivisi con la Polizia di Anversa e con il Ministero dell’Interno della Bulgaria).
Sul proprio sito web il Comune il 24 gennaio affermava che avrebbe valutato nei giorni successivi se presentare opposizione al provvedimento del Garante davanti al giudice ordinario. Il 30 gennaio il Sindaco del Comune di Trento ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica. Secondo quanto riportato dal giornale “per il sindaco la questione non è solo trovare un equilibrio tra il rispetto della privacy e la garanzia di sicurezza, ma anche ‘realizzare degli strumenti per conto nostro o rimanere indietro e dover utilizzare quelli degli altri, che magari li progetteranno con minore cura’”.
Quest’ultima asserzione, se presa alla lettera, induce a porsi domande molto serie e impellenti.
In un Paese democratico come l’Italia, la prevenzione e il contrasto al crimine commesso negli spazi pubblici sarà sempre più affidata a tecnologie digitali di controllo pervasivo come videocamere, microfoni, sensori, software di monitoraggio dei social network?
Per smart city si deve intendere una città che affida la sua sicurezza alla sorveglianza di massa?
Quale fondamento scientifico hanno i software di intelligenza artificiale che promettono di rilevare potenziali situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza?
Se questo fondamento scientifico esiste, i cittadini hanno diritto a conoscere la logica alla base degli algoritmi di intelligenza artificiale?
Si vuole dotare la polizia locale di maggiori poteri di intervento nel campo della sicurezza pubblica?
L’Europa è destinata ad avvicinarsi sempre di più ai Paesi occidentali e non (si pensi ad alcuni Paesi asiatici) dove la sorveglianza tecnologica di massa è ormai è un dato acquisito e giudicato compatibile con il diritto e la giustizia?
Davvero l’alternativa è tra produrre in proprio una tecnologia predittiva o acquistarla da altri?
Tali quesiti non possono essere risolti solo affidandosi a un’interpretazione più o meno sofisticata di regolamenti europei e leggi nazionali, ma attengono a scelte politiche che devono muoversi nel perimetro delle norme costituzionali poste a fondamento delle società europee democratiche. Il vagheggiato bilanciamento tra privacy (libertà) e sicurezza implica la responsabilità di dover scegliere qual è il piatto della bilancia che pesa di più.
R. Caso, A margine del volume “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?” a cura di Daniele Manacorda e Mirco Modolo, Pacini Editore, 2023, 01.02.2024, versione 2.0 Zenodo
I. In meno di duecento pagine, immagini incluse, il volume curato da Daniele Manacorda (archeologo) e Mirco Modolo (archeologo e archivista) offre una sintesi efficace dell’acceso dibattito sul regime giuridico delle immagini dei beni culturali. Il libro raccoglie gli atti di un convegno promosso dalla Fondazione Aglaia e svoltosi a Firenze il 12 giugno 2022.
In buona sostanza, si tratta di un manifesto multidisciplinare per la liberalizzazione delle immagini del patrimonio culturale. Lo si evince già dalla copyright notice che recita testualmente: “le immagini pubblicate in copertina e alle pp. […] sono soggette ai vincoli d’utilizzo propri delle riproduzioni di beni culturali pubblici di cui agli art. 107-108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, argomentatamente contestati in queste pagine […]”.
Insomma, i curatori non si ammantano di finta neutralità – un vizio in cui spesso cadono i giuristi – ed esplicitano subito le proprie convinzioni. Tuttavia, il volume offre anche prospettive differenti e dà conto sia nel testo sia nell’apparato bibliografico di chi argomenta contro la liberalizzazione delle immagini, a cominciare dagli esponenti della Società italiana per l’ingegneria culturale.
II. La trattazione, preceduta dalla premessa di Carolina Megale e dai saluti di Paolo Baldi, è divisa in tre parti: un’introduzione con i due capitoli dei curatori dell’opera, una seconda parte nella quale si offrono punti divista di studiosi con diverse competenze nei campi del diritto (Giorgio Resta), dell’economia (Massimo Fantini), della tutela-valorizzazione (Laura Moro) e della fruizione dei beni culturali (Grazia Semeraro, Andrea Brugnoli) e una terza e ultima parte che racchiude alcune esperienze maturate nel settore pubblico e privato (Daniele Malfitana, Antonina Mazzaglia, Martina Bagnoli, Beppe Moiso, Tommaso Montonati, Claudia Baroncini, Stefano Monti, Riccardo Falcinelli, Iolanda Pensa, Fabio Viola).
Nell’addendum al primo capitolo introduttivo Daniele Manacorda riferisce delle novità sopraggiunte successivamente allo svolgimento del convegno e in particolare dell’emanazione del d.m. dell’11 aprile 2023, n. 161, linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura. A tal proposito Manacorda rileva “con questo decreto si torna drammaticamente indietro nel tempo: viene anche ristabilito addirittura il pagamento per la riproduzione di immagini su riviste scientifiche, colpendo duramente i giovani in un settore assai delicato della loro crescita professionale”.
Il volume va letto in connessione con altri contributi che sono stati pubblicati di recente sul tema. Mi riferisco in particolare al numero 3 del 2023 della rivista Aedon in cui i curatori del libro dialogano con altri esperti e in particolare con alcuni cultori del diritto amministrativo nonché a un’intervista di Eleonora Landini al direttore del Museo Egizio Christian Greco apparsa con il titolo “La cittadinanza cresce al museo” sulla versione online della rivista Il Mulino in cui si parla anche dell’Open Access alle immagini dei beni culturali (un tema approfondito dal capitolo di Beppe Moiso e Tommaso Montonati proprio con riferimento all’esperienza della prestigiosa istituzione culturale torinese).
III. Leggendo le pagine di “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?” si comprende che il regime giuridico relativo alle immagini dei beni culturali è complesso e contradditorio. Complesso perché si pone all’incrocio di almeno quattro discipline: la proprietà intellettuale, i diritti della personalità, la tutela dei beni culturali, la disciplina dei dati aperti della pubblica amministrazione di derivazione europea. Complesso altresì perché attiene al bilanciamento diritti costituzionali che, senza una chiara visione di fondo, rischia di diventare un’inconcludente acrobazia ermeneutica. Complesso, infine, perché – come spiega il documentato e approfondito contributo di Mirco Modolo – l’attuale legislazione è frutto di una lunga e altalenante storia in cui le spinte alla liberalizzazione si sono dovute continuamente confrontare con controspinte tese ad alimentare le istanze proprietaristiche dello Stato. L’esito attuale con cui si confronta l’interprete è perciò un patchwork pasticciato, la cui prima vittima è la (mitica) coerenza dell’ordinamento giuridico.
Il regime giuridico è contradditorio perché non si comprendono appieno le ragioni che muovono contro la liberalizzazione delle immagini, legittimando un potere di controllo esclusivo dello Stato sulla riproduzione dei beni culturali. Si tratta di nutrire prospettive di guadagno da parte dello Stato che spera di poter metter in atto, anche non si sa come, una tutela globale del suo diritto? La commercializzazione delle immagini dei beni culturali dello Stato offrirebbe opportunità di rimpinguare le magre casse delle istituzioni culturali a dispetto di quanto anche di recente segnalato dalla Corte dei conti e rilevato in alcuni dei capitoli – in particolare quello a firma di Massimo Fantini – che toccano il tema? Oppure perché lo Stato si vuole riservare il potere di decidere chi e come può riprodurre i propri beni culturali vagliando la compatibilità dell’uso con la finalità (decoro) del bene? Non è solo lo spettro di un potere censorio, denunciato in particolare da Daniele Manacorda, a destare preoccupazione, ma anche lo sprezzo del ridicolo. Perché questo potere di valutazione apparterrebbe allo stesso Stato che ha varato di recente e per mano del Ministero del Turismo la campagna di promozione del Belpaese denominata “Open to Meraviglia” nell’ambito della quale la povera e (almeno in questo caso) davvero innocente Venere di Botticelli veniva trasfigurata in influencer, prima che questa figura professionale perdesse – almeno degli occhi dei diversamente giovani – un po’ del suo appeal per le note vicende attinenti a panettoni, bambole e (finta) beneficienza.
La contraddizione emerge con più evidenza proprio con riguardo ai casi portati davanti ai tribunali italiani dallo Stato riguardanti opere celeberrime come il David e l’Uomo Vitruviano ricostruiti in chiave sistemica e comparata dal lucido e incisivo contributo di Giorgio Resta. In questi casi, lo Stato ha agito contro la riproduzione non autorizzata per fini commerciali dei beni culturali da parte di imprese note e con forza commerciale (in parole brutali, ottimi pagatori). Ha agito per rivendicare l’incompatibilità con la finalità del bene culturale o per ottenere, a violazione avvenuta, un cospicuo risarcimento del danno da ottimi pagatori? Se le imprese con capienza economica interessate a utilizzare immagini di beni culturali dovessero mangiare la foglia e guardare ad altre e gratuite fonti come gli archivi delle decine di musei che all’estero praticano l’accesso aperto o, con riferimento alle immagini di beni culturali fuori dal controllo dello Stato italiano, a Wikipedia e Wikicommons al nostro Leviatano-azienda rimarrebbe con tutta probabilità solo la “clientela povera” che fa capo in gran parte all’editoria scientifica di nicchia (quella delle university press o delle case specializzate) e non ai grandi oligopoli come Elesevier, Springer-Nature e compagnia bella. Le prospettive di guadagno crollerebbero drammaticamente e in molti casi gli introiti si ridurrebbero a ciò che si incassa oggi tramite una partita di giro dei soldi pubblici, cioè dei contribuenti (ad es., nel caso in cui la casa editrice dell’Università pubblica X paga il museo statale Y per la riproduzione dell’immagine del bene Z). Se un problema relativo allo sfruttamento commerciale c’è, si colloca sul piano del ruolo che le Big Tech giocano nella gestione delle immagini, ma evidentemente non è un problema che può essere affrontato mediante derive proprietaristiche degli Stati.
IV. Prima di chiudere, occorre spendere qualche parola sui due maggiori problemi innescati dall’idea di un controllo esclusivo delle immagini dei beni culturali da parte dello Stato che si innesta sulla complessità e sulle contraddizioni sommariamente riassunte.
La fine del pubblico dominio. Secondo la ricostruzione più corretta il pubblico dominio costituisce, in riferimento alle libertà fondamentali di informazione e di espressione del pensiero, la regola mentre i diritti di esclusiva costituiscono l’eccezione. Quando il legislatore disciplina i diritti di esclusiva pone necessariamente limiti di durata e di ampiezza all’esclusiva. Ad esempio, il diritto d’autore scade dopo settant’anni dalla morte dell’autore e non copre le idee, copre solo la forma espressiva delle idee. Tutta la proprietà intellettuale, intesa come macrocategoria che comprende diritti d’autore, brevetti per invenzione, marchi, disegni industriali, corrisponde a questo principio. Si tratta di un pilastro delle società democratiche che trova una declinazione, illustrata nel contributo di Resta, in un altro principio: il numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale. Solo il legislatore può, con le tecniche di bilanciamento tipiche del diritto privato, porre nuovi diritti di esclusiva. Non possono farlo i giudici, non possono farlo gli stessi legislatori ricorrendo, mediante il diritto pubblico, a forme camuffate e anomale di proprietà intellettuale (o pseudo-proprietà intellettuale).
Il diritto liquido e la confusione totale. Chi scrive, da buon realista, non nutre nessuna nostalgia per una vagheggiata (e mai esistita) epoca d’oro in cui il diritto corrispondeva a un robusto, stabile e giusto “sistema”. Se stabilità esiste, molto spesso è quella imposta dai più forti ed è quindi fonte di ingiustizia. Nel caso del regime giuridico italiano delle immagini dei beni culturali non c’è stabilità, ma non c’è nemmeno evoluzione verso i modelli più avanzati come quelli olandese e americano, c’è solo molta confusione. Mentre buona parte del più recente dibattito si è concentrata sul d.m. 2023/161 contenente le linee guida per gli importi di canoni e concessioni, che è probabilmente una sorta di walking dead, il volto più inquietante del controllo esclusivo dello Stato è costituito dalla giurisprudenza creativa (e, appunto, confusa) dei Tribunali italiani in materia di immagine del bene culturale. A parere di alcuni giudici, il controllo esclusivo dello Stato troverebbe fondamento nel Codice dei beni culturali e nelle norme del Codice civile che proteggono l’immagine delle persone. Insomma, un esempio paradigmatico di distruzione del pubblico dominio e violazione del principio del numero chiuso dei diritti della proprietà intellettuale, mediante l’introduzione giurisprudenziale nell’ordinamento di una pseudo-proprietà intellettuale mascherata da diritto della personalità.
Inutile dire che i temi qui solo approssimativamente accennati sono trattati con maestria e passione in un libro di cui si consiglia vivamente la lettura e che ha un’unica pecca: quella di non essere pubblicato, per coerenza con il manifesto culturale che rappresenta, in Open Access (anche se i singoli testi che compongono il volume sono rilasciati con licenza CC-BY).
“Videosorveglianza, no all’intelligenza artificiale che viola la privacy Il Garante sanziona il Comune di Trento per aver condotto due progetti di ricerca scientifica, utilizzando telecamere, microfoni e reti sociali, in violazione della normativa sulla protezione dati
No del Garante al trattamento dei dati personali nel Comune di Trento nell’ambito dei progetti di ricerca scientifica Marvel e Protector: diritti a rischio in assenza dei necessari presupposti di liceità. Il Comune dovrà pagare una sanzione di 50.000 euro e cancellare i dati trattati in violazione di legge.
I progetti, finanziati con fondi europei, hanno come obiettivo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a migliorare la sicurezza in ambito urbano, secondo il paradigma delle “città intelligenti” (smart cities).
In particolare, il progetto Marvel (“Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments”) prevedeva l’acquisizione di filmati dalle telecamere di videosorveglianza già installate nel territorio comunale per finalità di sicurezza urbana, nonché dell’audio ottenuto da microfoni appositamente collocati sulla pubblica via. I dati, che ad avviso del Comune sarebbero stati immediatamente anonimizzati dopo la raccolta, venivano analizzati per rilevare in maniera automatizzata, mediante tecniche di intelligenza artificiale, eventi di rischio per la pubblica sicurezza. Il progetto Protector (“PROTECTing places of wORship”) prevedeva invece, oltre all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza (senza segnale audio), la raccolta e l’analisi di messaggi e commenti d’odio pubblicati sui social, rilevando eventuali emozioni negative ed elaborando informazioni d’interesse per le Forze dell’ordine, allo scopo di identificare rischi e minacce per la sicurezza dei luoghi di culto.
Dopo un’approfondita istruttoria, il Garante ha rilevato molteplici violazioni della normativa privacy.
Il Comune di Trento, che non annovera la ricerca scientifica tra le proprie finalità istituzionali, non ha comprovato la sussistenza di alcun quadro giuridico idoneo a giustificare i trattamenti dei dati personali – relativi anche a reati e a categorie particolari – e la conseguente ingerenza nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone. Tenuto conto che i dati venivano condivisi anche con soggetti terzi, tra cui i partner di progetto, i trattamenti effettuati sono stati quindi ritenuti illeciti.
Si sono rivelate inoltre insufficienti le tecniche di anonimizzazione impiegate per ridurre i possibili rischi di reidentificazione per gli interessati.
Criticità sono emerse anche sotto il profilo della trasparenza. Il Comune non aveva infatti compiutamente descritto i trattamenti nelle informative di primo e di secondo livello, come la possibilità che anche le conversazioni potessero essere registrate dai microfoni installati sulla pubblica via.
Inoltre, nonostante i due progetti comportassero l’impiego di nuove tecnologie e la sorveglianza sistematica di zone accessibili al pubblico, il Comune non ha comprovato di aver effettuato una valutazione d’impatto prima di iniziare il trattamento.
Pur riconoscendo alcuni fattori attenuanti, il Garante ha stigmatizzato le massive e invasive modalità di trattamento poste in essere, che hanno comportato significativi rischi per i diritti e le libertà degli interessati, anche di rango costituzionale.
Poiché simili forme di sorveglianza negli spazi pubblici possono modificare il comportamento delle persone e condizionare anche l’esercizio delle libertà democratiche, l’Autorità si è comunque dichiarata come sempre aperta al dialogo, sia con il Comune di Trento sia con ogni altra amministrazione, per dare supporto ad ogni eventuale futura iniziativa di uso dell’AI da realizzare in conformità con le norme sulla privacy.
I. L’ Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) può essere considerata un’autorità indipendente dal potere esecutivo? I suoi membri esprimono libere idee scientifiche sulla valutazione od opinioni di funzionari amministrativi gerarchicamente sottoposti al potere esecutivo?
Alla prima domanda si deve rispondere in senso negativo: ANVUR non è un’autorità indipendente dal potere esecutivo, è piuttosto un’agenzia dipendente dal potere del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).
Al secondo quesito occorre rispondere che i funzionari dell’agenzia, quando esprimono idee sulla valutazione e sulla stessa agenzia, sono condizionati sia dalla natura dell’organizzazione sia dalle sue regole interne.
II. Per rispondere alla prima domanda occorre prendere le mosse dal dato normativo.
La legge istitutiva dell’ANVUR parla di “autonomia organizzativa, amministrativa e contabile” (art. 2, c. 138-141 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni nella l. 4 novembre 2006, n. 286, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
Ma se si leggono attentamente e per intero le norme rilevanti, la legge parla anche di nomina dei componenti dei componenti dell’organo direttivo (comma 140 del citato art. 2).
“Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità”.
Nel regolamento attuativo si è interpretata nel modo peggiore la delega di potere normativo. Vedi l’art. 8 c. 3 del d.p.r. 76 del 2010:
“3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. […]”.
Dunque, i componenti del Consiglio direttivo sono riconducibili al Ministro dell’Università. Peraltro, come evidenziato da Maria Chiara Pievatolo nel recente volume “Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica“, i membri del comitato di selezione “sono designati rispettivamente dal ministro, dal segretario generale dell’OCSE e dai presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European Research Council e dal Consiglio nazionale degli studenti. Fra i designatori, l’unico ente elettivo è il Consiglio nazionale degli studenti […]”.
Senza entrare nel dibattito sulla natura di autorità ed agenzie indipendenti, si può sottolineare che questa struttura di governo, tra le tante possibili, è quella che assicura la dipendenza dell’agenzia dal Ministro.
“l’indipendenza dell’ANVUR è minata dalla mancanza di terzietà rispetto all’Esecutivo e dagli eccessi di controlli da parte dei vari stakeholders: tutti i 7 membri del suo Consiglio Direttivo sono, infatti, scelti direttamente o indirettamente dal Titolare del MUR e a lui o al suo Dicastero riportano, segnalano, propongono”.
Fiorella Kostoris è stata successivamente nominata componente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, carica che ha ricoperto dal 2011 al 2015.
III. Ritorniamo ora al secondo quesito di partenza: i membri dell’ANVUR esprimono libere idee scientifiche sulla valutazione od opinioni di funzionari amministrativi gerarchicamente sottoposti al potere esecutivo? Anche per questa domanda si può fare riferimento al dato normativo.
“Nelle materie di competenza dell’Agenzia, i membri dell’Agenzia partecipano a convegni, seminari e simili, nonché pubblicano articoli su quotidiani o periodici solo quando la partecipazione o la pubblicazione avvengano nell’interesse dell’Agenzia. Tali attività sono comunicate al Presidente. Nelle materie estranee alla competenza dell’Agenzia, la partecipazione a convegni, seminari e simili, nonché la pubblicazione di articoli su quotidiani o periodici da parte dei membri dell’Agenzia sono libere. E’ altresì non vincolata qualunque pubblicazione a carattere scientifico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero da parte di ogni persona“.
La norma è ambigua. Ma non c’è dubbio sul fatto che essa radichi in capo all’agenzia un potere di controllo e di indirizzo sulle attività di pubblica manifestazione del pensiero dei propri membri nelle materie di competenza (cioè nella valutazione). Allora, quando il codice etico fa riferimento alla pubblicazione di carattere scientifico, cosa intende? Se un membro dell’ANVUR volesse pubblicare un articolo scientifico critico nei confronti dell’operato dell’agenzia si sentirebbe libero di farlo? Egli farebbe kantiamentente uso pubblico della ragione?
È lecito dubitare che la risposta alle ultime domande possa essere positiva. L’agenzia non gode né di indipendenza né di reale autonomia dal potere esecutivo. Tant’è che tutte le sue più importanti funzioni sono dirette normativamente dal Ministero. L’agenzia può muoversi solo nel perimetro normativo disegnato dal Ministero.
Beninteso, qui non si sta sostenendo che i membri dell’agenzia non possano esprimersi liberamente sulla valutazione. Anzi, si vuole sostenere esattamente il contrario. Tuttavia, la natura dell’agenzia e le sue regole condizionano la libertà di espressione del pensiero dei sui membri.
La ragione di questa inossidabile fedeltà è facile da spiegare. Il tentativo – destinato inesorabilmente a fallire – è quello di giustificare scientificamente un potere valutativo che è invece ontologicamente gerarchico, cioè si fonda, nella metafora usata da Maria Chiara Pievatolo, sulla spada e non sulla bilancia.
Perché si ha bisogno di questa giustificazione? Perché si vorrebbe far passare l’idea che, nell’ambito dell’università e della ricerca, decidere sulla base di indicatori garantisce oggettività e merito. Mentre si tratta soltanto di sostituire il governo democratico del diritto con la governance opaca e autoritaria dei numeri.
IV. Per concludere, le norme giuridiche ci dicono esplicitamente che l’ANVUR è un’agenzia dipendente dal Ministero con licenza di valutare numericamente al fine di decidere sulla distribuzione delle risorse e sullo sviluppo delle carriere di professori e ricercatori italiani.
Il problema dunque si sposta sull’autonomia delle università e sulla libertà scientifico-accademica garantite dell’art. 33 della Costituzione.
In che misura le università possono ancora dirsi autonome in un sistema di valutazione amministrativa di Stato come quello attualmente vigente? E i professori universitari possono dirsi ancora liberi?
La compressione dell’autonomia e della libertà non dipende solo dalle norme emanate dal MUR e dall’ANVUR, ma attiene agli anticorpi presenti nelle università.
Pochi esempi bastano a rendere l’idea. Se la disciplina della valutazione a livello di singolo ateneo si appiattisce su quella ministeriale e dell’agenzia, l’autonomia perde un altro pezzo. Se a livello di singola università si emanano regolamenti che sanzionano atti di protesta contro la valutazione amministrativa di Stato o pretendono di disciplinare il modo in cui i componenti della comunità accademica possono o non possono esprimersi sui mezzi di comunicazione di massa, la libertà di professori ne esce menomata, per non dire: azzerata.
Oggi si discute a livello europeo di riforma della valutazione della ricerca, ma questa discussione non può prescindere dalla disciplina giuridica del modo in cui si valuta, dalla distribuzione del potere valutativo e dalla natura di quest’ultimo. Insomma, non basta immaginare operazioni cosmetiche volte ad ammorbidire il peso degli indicatori. Una seria discussione deve prendere dalle mosse da due fondamentali domande.
1) Chi ha il potere di valutare?
2) Tale potere deriva da una gerarchia amministrativa o dalla ragione della scienza?
Tale notizie segnano un ulteriore distacco tra le politiche francesi e quelle italiane in materia di scienza aperta. In proposito si vedano le considerazioni dell’AISA sulle ultime determinazioni dell’ANVUR in materia: qui e qui.
“[…] discussing how research is evaluated is a waste of time if we do not address the question of who is entitled to do it”.
Introductory note from the author.
“If this were only a domestic issue, the fact that some of the international literature on research assessment in Italy appears misleading to many Italian-speaking researchers would not be so important. Now, however, the ANVUR, the Italian agency for research assessment appointed by the government, is participating in the research assessment reform process initiated by the COARA coalition, in a way that is not only inconsistent, but may put the entire COARA project at serious risk of failure. Therefore, we decided to present a translation of a 2017 article dealing with Andrea Bonaccorsi’s closed-access book La valutazione possibile. Teoria e pratica nel mondo della ricerca. Bologna. Il Mulino, 2015. Andrea Bonaccorsi is a former member of ANVUR’s board of directors, who has attempted to provide one of the broadest theoretical justifications for the Italian research assessment system, which is pervasive, centralized, mostly bibliometric, and under government control. A highly abbreviated English version of Bonaccorsi’s argument, which is also behind a paywall, can be found here.
Anonymous peer review has been, and continues to be, an important part of the process leading to the publication of an article in scholarly journals that are still built on the “affordances” of print technology. Two or more scholars from suitable disciplinary fields, chosen at the discretion of the journal’s editorial board and protected by anonymity, are asked to give an ex ante opinion on the acceptability of a text for publication. What the reviewers reject never sees the light of day, nor do their opinions and any discussions with the authors.
The Italian version of this essay, on the other hand, was born – together with a twin written by the jurist Roberto Caso – as an experiment in open peer review, which at the time was – and still is – rather unusual in Italy, where the state assessment of research requires anonymous peer review in order for a work of scholarship to be considered scientific. Open and post-publication peer review, however, would make it possible to moderate centralized and hierarchical evaluation systems by making the entire discussion public, recognizing the merits of the reviewers, and exposing any conflicts of interest.
To deal with Andrea Bonaccorsi’s justification of state evaluation of research, we will pretend – for the sake of discussion – that the system he theorizes produces a faithful snapshot of the way the scientific community evaluates itself. But even so, it can be shown that his justification leads to a research evaluation system that is practically despotic and theoretically retrograde. The system is despotic because it transforms an informal and historical ethos into a fixed rule of administrative law, which ceases to be an object of choice for the scientific community. And it is retrograde because, by establishing this rule, it blocks evolution in a still image, like the Sleeping Beauty’s castle, which cannot be overcome without further bureaucratic intervention.
In addition to the main argument, there are two ancillary parts: the first deals with the question, proposed by Bonaccorsi, of the empirical verifiability of some of the criticisms made against him; the second is an examination of a sample of quotations used by him to support some important passages. Finally, the conclusion briefly outlines the ideal and critical perspective of open science that inspires this paper. In this spirit, whenever possible, we have cited legally accessible versions and reviews of the paywalled sources that Bonaccorsi prefers, so that the reader can check our argument without having to overcome further economic barriers.
The Italian version of this essay was written in 2017, but we resisted the temptation to add a lot of updated references, even if they would have helped to support our points. We trust that our critique of the centralized and bureaucratic system of research evaluation can survive not only by relying on the literature of six years ago, but also on that of a hundred years ago.
A final warning: the term “state evaluation” is modeled on the term “state capitalism“. Just as state capitalism is an economic system in which the state is involved in business and profit-making economic activity, state science and state evaluation of research suggest that the state, directly or indirectly through its agencies, is involved in defining what is good science and what is not. In Italian we use “di stato” after a noun both in a neutral sense (“esame di stato”: state examination) and in a polemical sense, as in “delitto di stato” (a crime committed by the state itself). Translating “valutazione di stato” as “centralized evaluation” would lose the nuances of the Italian expression, while the adjective “governmental” might suggest a Foucauldian undertone that would betray the spirit of this essay, whose main point is closer to Kant: discussing how research is evaluated is a waste of time if we do not address the question of who is entitled to do it.
L’abbandono di banche dati proprietarie costituisce la premessa per l’uso di strumenti aperti e gratuiti in coerenza con i principi della scienza aperta.
“The security of the global research ecosystem regards the control of digital infrastructures and data. Currently, universities are suffering from the colonization of digital platforms in the hands of commercial monopolies (big tech; scientific publishers/data analytics companies). Some countries and universities are addressing the threat to autonomy and research freedom that comes from “platformization” and surveillance capitalism (see, e.g., LERU, University of Amsterdam). Can G7 policies be imagined and designed that return control of digital infrastructures and the data to universities? What is the state of art in Italy?”
Qui di seguito si riproduce un passo della deliberazione n.76/2023/G (pp. 156-157).
“Dal punto di vista dei servizi digitali per l’utenza, è innegabile che l’importante sforzo di digitalizzazione fino ad oggi compiuto dagli uffici del Ministero sia stato per lo più orientato alla conoscenza scientifica, tutela e gestione del patrimonio piuttosto che alla sua fruizione da parte di un’utenza allargata, anche se ovviamente la digitalizzazione ha prodotto di per sé un ampliamento del bacino dei fruitori.
Per tale ragione, il Ministero ha correttamente ritenuto di implementare il coordinamento delle politiche di digitalizzazione del patrimonio culturale, nella consapevolezza che il tema dovrà essere al centro delle politiche ministeriali con uno sguardo necessariamente intersettoriale, assicurato dal Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale.
Deve, però, rilevarsi che appare in controtendenza l’adozione del recente Decreto Ministeriale (D.M. 161 dell’11.4.2023) con il quale è stato sostanzialmente introdotto un vero e proprio “tariffario” nel campo del riuso e della riproduzione di immagini; così incidendo su temi centrali connessi allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, nonché ad una più ampia circolazione delle conoscenze.
Il diritto comunitario ha sempre fornito precise indicazioni (da ultimo vds. Direttiva (UE) 2019/1024 – Public Sector Information) in tema di libero riuso (Open Access), anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione.
L’Open Access ha da tempo dimostrato di essere un potente moltiplicatore di ricchezza non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del PIL ed è quindi considerato un asset strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei Paesi membri dell’Unione.
L’introduzione di un “tariffario” siffatto pare, peraltro, non tener conto né delle peculiarità operative del web, né del potenziale danno alla collettività da misurarsi anche in termini di rinunce e di occasioni perdute; ponendosi, così, in evidente contrasto anche con le chiare indicazioni che provengono dal Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND) del patrimonio culturale.
L’obiettivo da perseguire appare, ancora una volta, quello di sviluppare appieno il potenziale che la digitalizzazione del patrimonio culturale ha non solo in termini scientifici e di conoscenza, ma anche come potente fattore di crescita culturale; le cui positive ricadute, ad esempio sul piano della valorizzazione turistica dei territori, non sono che uno dei possibili ed auspicabili sviluppi.
In tal senso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) offre la possibilità di investire importanti risorse in ambito infrastrutturale, di crescita delle competenze, di incremento delle risorse digitali e di sviluppo di nuovi servizi per i cittadini e le comunità, fornendo quindi l’opportunità di una completa e moderna trasformazione digitale del Ministero”.
“In the past two decades, scientific communication has witnessed numerous developments and shifts. Despite the initial promise of the internet for democratizing knowledge, this ideal did not materialize. Similarly, open access, which seemed like an opportunity not to be missed, has not been fully embraced by researchers, and establishing clear rules for accessing publicly funded works has proven challenging.Scientific journals, in fact, the main communication channel for many disciplines, are firmly in the hands of commercial publishers who over time have managed (at veryhigh costs) the dual function of research validation and its dissemination, necessarily orienting it primarily according to profit criteria. For some time now, from various stakeholders (starting with research funding bodies), there has been an effort to push towards the development of public infrastructures managed by disciplinary and interdisciplinary communities that separately address the issue of validation (through open peer review platforms) and that of dissemination (through pre-print platforms), somehow freeing scientific research from its traditional gatekeepers.The purpose of this contribution is to describe the progress made so far in the pursuit of fully sharing the validation, evaluation, and dissemination processes in research. Twenty years after the widespread adoption of open access policies, there have been numerous attempts, mistakes, and policy adjustments. This iterative process, including policy enactment, promotion, monitoring, assessment of effects, and necessary corrections, is how progress is made everywhere (except, perhaps, in our country). A specific paragraph will be dedicated to the Italian situation, which is causing concern due to its complete isolation from what is happening in the rest of the world. This process of trial and error, the search for new paths towards transparency and the sharing of scientific research processes, followed by reconsiderations and realignments, seems to have found no resonance in our country. Where measures have been adopted, they have often been taken when the rest of the world was already moving away from them, with a chronic delay that has rarely taken into account the experiences (even highly criticized ones) and critical evaluations made in other countries.This contribution is based on the principles of accessibility, transparency, and, in many cases, reproducibility, which are now essential for ensuring the credibility of science and gaining the trust of those who finance it. The author acknowledges that what will be described is not a final destination but one of the many stages in the trial-and-error process inherent in scientific research”In the past two decades, scientific communication has witnessed numerous developments and shifts. Despite the initial promise of the internet for democratizing knowledge, this ideal did not materialize. Similarly, open access, which seemed like an opportunity not to be missed, has not been fully embraced by researchers, and establishing clear rules for accessing publicly funded works has proven challenging.Scientific journals, in fact, the main communication channel for many disciplines, are firmly in the hands of commercial publishers who over time have managed (at veryhigh costs) the dual function of research validation and its dissemination, necessarily orienting it primarily according to profit criteria. For some time now, from various stakeholders (starting with research funding bodies), there has been an effort to push towards the development of public infrastructures managed by disciplinary and interdisciplinary communities that separately address the issue of validation (through open peer review platforms) and that of dissemination (through pre-print platforms), somehow freeing scientific research from its traditional gatekeepers.The purpose of this contribution is to describe the progress made so far in the pursuit of fully sharing the validation, evaluation, and dissemination processes in research. Twenty years after the widespread adoption of open access policies, there have been numerous attempts, mistakes, and policy adjustments. This iterative process, including policy enactment, promotion, monitoring, assessment of effects, and necessary corrections, is how progress is made everywhere (except, perhaps, in our country). A specific paragraph will be dedicated to the Italian situation, which is causing concern due to its complete isolation from what is happening in the rest of the world. This process of trial and error, the search for new paths towards transparency and the sharing of scientific research processes, followed by reconsiderations and realignments, seems to have found no resonance in our country. Where measures have been adopted, they have often been taken when the rest of the world was already moving away from them, with a chronic delay that has rarely taken into account the experiences (even highly criticized ones) and critical evaluations made in other countries.This contribution is based on the principles of accessibility, transparency, and, in many cases, reproducibility, which are now essential for ensuring the credibility of science and gaining the trust of those who finance it. The author acknowledges that what will be described is not a final destination but one of the many stages in the trial-and-error process inherent in scientific research.”
“Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso (con nota datata 31.10.2023) sui progetti MARVEL e PROTECTOR di cui il Comune di Trento è partner assieme alla Fondazione Bruno Kessler. Si tratta di progetti di intelligenza artificiale per la sicurezza urbana finanziati dall’Unione Europea, che coinvolgono numerose realtà pubbliche e private di diversi paesi europei. […] Nella sua comunicazione il Garante indica […] delle violazioni: in particolare viene contestata la possibilità per il Comune di essere impegnato in attività di ricerca sulla materia e viene giudicata insufficiente la tecnica utilizzata per rendere anonime le persone”.
I progetti avevano già suscitato preoccupazioni e rilievi critici. Nella nota citata del Comune di Trento si riportano le parole di commento del sindaco Franco Ianeselli che suonano come una giustificazione:
“Ci atteniamo alle prescrizioni del Garante […] quando il Comune ha aderito a questo progetto lo ha fatto non certo con la volontà di sorvegliare le vite dei propri cittadini ma con lo scopo di usare le potenzialità della tecnologia per favorire la sicurezza in città. A questo serve la ricerca, a questo servono le sperimentazioni. Ci viene chiesto ogni giorno perché gli impianti di videosorveglianza servano solo ex post, quando un reato o un incidente sono già avvenuti. Il tentativo è di sfruttarli per fornire alle forze dell’ordine degli avvisi in tempo reale. Sicurezza e privacy in questo campo devono necessariamente andare assieme e penso che avere un partner tecnologico come Fbk sia garanzia di riuscire a farlo”.
Sul sito del Garante privacy non risultano documenti pubblici sulla vicenda. In una fase ancora istruttoria si è aperta un’interlocuzione tra l’autorità di controllo della protezione dei dati personali e i soggetti coinvolti nei progetti (lo stesso Comune e la Fondazione Bruno Kessler o FBK).
Non esistendo ancora un provvedimento del Garante privacy, le uniche fonti di riferimento sono rappresentate dai siti web dei progetti europei, del Comune di Trento e di FBK.
In estrema sintesi, la disciplina europea per la protezione dei dati personali prescrive tra i requisiti per la liceità del trattamento dei dati personali un fondamento legittimo previsto dalla legge (il consenso della persona interessata o un’altra base giuridica). Inoltre, la persona deve essere informata dal titolare del trattamento dei suoi dati personali su una serie di aspetti del trattamento, a cominciare dalla sua finalità. Le informazioni da fornire alla persona sono contenute in un documento denominato nel gergo della materia “informativa”.
Dalla stringatissima informativa – neanche due pagine – disponibile sul sito web del comune si viene a sapere quanto segue.
Il fondamento legittimo per il trattamento non è il consenso delle persone interessate, ma l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (meglio noto nella prassi con l’acronimo inglese di GDPR) . La finalità è rappresentata esclusivamente dallo sviluppo dei progetti MARVEL e PROTECTOR.
Niente si dice sulla logica e sul funzionamento di algoritmi e software alla base dell’intelligenza artificiale applicata alla moltitudine dei dati audio e video delle persone interessate dalla sorveglianza di massa. La modalità del trattamento è riassunta in una frasetta di un paio di righe che lascia il cittadino completamente all’oscuro dei dettagli di questo trattamento massivo di dati personali.
Non è questa la sede per entrare nei dettagli giuridici di questa vicenda. Ci sarà tempo per farlo. Si possono però formulare alcune domande che meritano approfondimenti nelle prossime settimane.
a) A livello dell’Unione Europea ci si è posti il problema dell’impatto che tali progetti di sorveglianza di massa hanno sulla privacy e la libertà dei cittadini?
b) I progetti partiti nel 2021 sono destinati a terminare a breve. Un eventuale provvedimento del Garante privacy che arrivi a cose fatte può dirsi efficace? Nel caso in cui si riscontrassero violazioni della legge, un’eventuale sanzione pecuniaria avrebbe la deterrenza sufficiente ad evitare il rischio che analoghe violazioni si ripetano in futuro?
c) Può l’obbligo di informare la massa di persone interessate dalla sorveglianza urbana basarsi su un documentino disponibile sulla pagina web di un Comune?
d) Sul piano politico (e non giuridico) la scelta di avviare questo tipo di progetto di sorveglianza di massa può essere giustificata dal fatto di ricevere quotidiane sollecitazioni ad usare la tecnologia in chiave preventiva?
Quest’ultimo quesito richiama alla mente il visionario racconto distopico intitolato “Minority report” che Philip Kindred Dick scrisse negli anni ’50. Nel mondo cupo e inquietante immaginato da Dick ha preso piede la teoria del “precrimine”, un sistema predittivo che si basa sul rapporto di tre esseri mutanti “i precog” in grado di prevedere in anticipo il crimine che sarà commesso. Ogni pregog produce un rapporto. I tre rapporti sono analizzati da un computer che determina se c’è un rapporto di maggioranza, cioè se almeno due predizioni del crimine futuro sono sovrapponibili e sostanzialmente coincidenti. Tale capacità predittiva ha consentito l’abolizione del sistema post-crimine basato su sanzioni e prigioni. Ma si fonda su predizioni imperfette: quando esiste un rapporto di maggioranza ne esiste ineluttabilmente uno di minoranza.
Nelle prime pagine del racconto uno dei protagonisti pronuncia la seguente frase: “Lei ha probabilmente afferrato qual è il fondamentale difetto della metodologia precrimine dal punto di vista legale. Noi arrestiamo individui che non hanno infranto nessuna legge” [P.K. Dick, Rapporto di minoranza, trad. it. di P. Prezzavento, Fanucci editore, 2002, p. 29].
Chissà se l’intelligenza artificiale dei progetti MARVEL e PROTECTOR produce rapporti di minoranza. Sarebbe interessante saperlo, anche se a cose fatte.
“Why did ANVUR sign the COARA agreement but failed to fulfill its commitments? The ANVUR employees could justify themselves by saying that they are obliged to follow the orders of the Ministry according to the Italian laws and administrative regulations in force. Yet, if this is the case, why did they sign an agreement that they have no authority to apply? Why does an ANVUR official sit on the COARA steering board? In what capacity does the ANVUR participate in the meetings of the Italian National Chapter? On the other hand, if the ANVUR has at least some power to break the bureaucratic chains that imprison Italian research, why has it not used that power? Did it sign the agreement from the beginning with the hidden intention of changing things only to keep them the same? In any case, whether the agency does not respect its signature because it cannot or because it does not want to, two questions are hard to avoid. Is its participation in the steering board and in the Italian national chapter still compatible with the COARA agreement? And how can COARA ensure that its members honor their commitments if they seem unable or unwilling to do so?”
“La valutazione della ricerca in Italia è amministrativa e centralizzata nelle mani dell’ANVUR, agenzia i cui vertici sono di nomina governativa, sotto il controllo regolamentare del ministero dell’università e della ricerca (MUR). Questa valutazione di stato ricorre capillarmente alla bibliometria, vale a dire a computazioni basate sul numero di pubblicazioni e citazioni come riportato da due database oligopolistici e proprietari, Scopus e Clarivate Analytics (ISI), o come calcolato in base a liste tramite le quali l’ANVUR stabilisce, per via amministrativa, sia la scientificità sia l’eccellenza delle riviste.
Ciò nonostante l’agenzia ha aderito a COARA, coalizione promossa dall’Unione Europea alla scopo di superare una valutazione esclusivamente bibliometrica, di riconoscere la molteplicità delle espressioni della ricerca e di incentrarla sulle pratiche della scienza aperta.
Finora, però, l’ANVUR non ha onorato la sua firma: ha negato la scientificità di Open Research Europe, piattaforma che la Commissione europea mette a disposizione dei partecipanti di progetti di ricerca a finanziamento comunitario per pubblicare ad accesso e con revisione paritaria aperti e ha emanato un bando per il prossimo esercizio nazionale della valutazione di stato (VQR 2020-2024) nel quale non solo l’accesso aperto è un requisito facilmente eludibile, ma sarà possibile continuare a impiegare la bibliometria, purché corredata di qualche frasetta qualitativa. La bibliometria viene inoltre usata per determinare la candidabilità dei valutatori, e rimane un requisito perentorio per commissari e candidati che desiderano concorrere all’Abilitazione scientifica nazionale, la quale conferisce un titolo indispensabile per aspirare a diventare professori.
Perché l’ANVUR non rispetta gli impegni europei che ha formalmente sottoscritto? Delle due l’una: o perché non può, essendo agli ordini del MUR, o perché non vuole, avendo avuto fin dall’inizio la recondita intenzione di paralizzare un processo che ne mette a repentaglio l’autorità, che è amministrativa e bibliometrica ma non scientifica. In ogni caso, però, è inevitabile chiedersi (1) a che titolo l’ANVUR continui a partecipare a COARA e al suo capitolo nazionale italiano, pur violandone costantemente l’accordo e (2) se e come COARA sia in grado di assicurare che i suoi aderenti mantengano le promesse in esso contenute”.
Roberto Caso, Note a margine dei primi otto anni di vita dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) – 17 ottobre 2023
I. L’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) è nata con una conferenza tenutasi a Roma presso La Sapienza grazie all’organizzazione e all’ospitalità di Giovanni Destro Bisol e Paolo Anagnostou nel marzo del 2015. Nell’ottobre dello stesso anno si tenne, grazie al coordinamento di Maria Chiara Pievatolo, il primo convegno annuale presso l’Università di Pisa. Pisa è luogo simbolico. Uno degli atti fondativi della scienza moderna come scienza pubblica, non segreta, è nella scelta di Galileo Galilei di dare alle stampe il Sidereus Nuncius, una scelta che il grande pisano compì con l’intenzione di raggiungere il maggior numero possibile di lettori.
I soci fondatori vollero scrivere uno statuto che rispecchiasse l’idea della scienza come comunità umana autonoma, libera, democratica che dialoga in pubblico con le tecnologie della parola. L’associazione non solo promuove la scienza aperta, ma opera in base ai suoi valori e principi. Ciò spiega perché tutta la documentazione fondamentale è pubblica e accessibile sul web e perché le cariche direttive non possono essere a vita, ma hanno durata limitata. In particolare, gli articoli 5 e 6 dello statuto prevedono che membri del consiglio e presidente non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. In altri termini, la carica non può durare più di otto anni consecutivi.
Ho avuto l’onore di essere stato eletto presidente a Roma nel 2015 e rieletto per il secondo mandato nel convegno annuale di Udine del novembre del 2019. Ora, nell’ottobre del 2023, in occcasione dell’ottavo convegno annuale presso l’Università di Bari, cedo il testimone alla prossima presidenza.
Ci tengo a ringraziare a tutti i soci, il primo e il secondo consiglio direttivo e tutte le persone che hanno collaborato con l’AISA pur non facendone parte, a cominciare dalle relatrici e dai relatori che hanno partecipato alle tante iniziative convegnistiche e seminariali dell’associazione. Ci tengo a ringraziare anche i soci che non sono più con noi e ci mancano molto: Pietro Greco e Paolo Anagnostou.
Oggi l’associazione è un po’ più grande (o un po’ meno piccola) del nucleo iniziale del 2015, gode di buona salute finanziaria ed ha qualche eco in Italia e all’estero. Ma il lavoro da svolgere per promuovere la scienza aperta in Italia resta enorme. Pur lasciando la presidenza, continuerò – se l’AISA lo vorrà e lo riterrà utile – a dedicare tempo ed energie alla vita e all’attività associative.
Viviamo, com’è noto, un’epoca “difficile” per l’umanità. La scienza non è immune dai problemi che affliggono gli esseri umani e il mondo che (temporaneamente) abitano.
II. Per provare a spiegare alcuni aspetti di questi problemi userò un esperimento mentale che si basa una metafora cinematografica familiare anche ai più giovani.
Immaginiamo che esista un mondo parallelo alla scienza umana, una sorta di Upside Down. Un Sottosopra tenebroso, cupo, corrotto, popolato da creature mostruose prive di libertà che rispondono agli ordini di un malefico essere superiore (Mind Flyer).
In questa realtà parallela a quella umana, la scienza non risponde ad argomenti discutibili e falsificabili, ma a numeri. La comunità scientifica non si organizza secondo norme etiche, ma viene governata dai numeri riferibili a “prodotti“. Ad esempio, la valutazione della ricerca, per le più svariate finalità, si basa essenzialmente su indicatori, algoritmi e metriche. I fondi per il finanziamento della ricerca di base e la progressione di carriera dei ricercatori vengono distribuiti partecipando a una competizione feroce e senza esclusione di colpi (anche scorretti) che si gioca con misure quantitative. Questa competizione sembra assomigliare più a una guerra che a una gara sportiva. Non è un caso che in questa dimensione orrorifica si sia diffuso un motto: pubblica o (scientificamente) muori. Pubblica qualsiasi cosa anche poco o per niente originale, purché faccia numero. Pubblica e paga – se “necessario” – o muori.
Ad una prima occhiata superficiale questo sistema ha i suoi punti forti. Le decisioni si prendono rapidamente, senza troppe e lunghe discussioni pubbliche, facendo riferimento a misure (apparentemente) oggettive. Si producono classifiche di ogni tipo che orientano le decisioni di tutti. Si premiano i vincitori con denaro e medaglie di merito (la cosiddetta eccellenza).
Cosa c’è di più scientifico dei numeri? Se i numeri sono il linguaggio della scienza, perché non dovrebbero essere strumenti di governo e decisione della comunità degli scienziati?
La risposta a queste domande non è scontata, almeno dal punto di vista della scienza (umana) moderna.
I numeri della valutazione non sono nella disponibilità delle creature inferiori del Sottosopra, ma sono chiuse in poche piattaforme di analisi dei dati protette da proprietà intellettuale, misure tecnologiche e prezzo del contratto di abbonamento. Le creature, costantemente sorvegliate, devono pagare, con denaro (se possono permetterselo) e dati personali, il calcolo dei numeri valutativi da parte delle banche dati oligopolistiche. Le creature non possono replicare i calcoli effettuati dalle banche dati. Le creature non sono uguali: ci sono valutati e valutatori. I valutatori sono creature più mostruose delle altre e sono armate di spade magiche. Le spade magiche traggono il proprio potere offensivo direttamente dall’essere superiore malefico che sorveglia, valuta e punisce. Ai valutati che pensano di subire giudizi ingiusti non rimane che rivolgersi, tramite gli Avvocati Mostruosi Amministrativisti (AMM), al Tribunale Mostruoso del Sottosopra (TMS) ed eventualmente, in ultima istanza, al Consiglio Mostruoso del Sottosopra (CMS).
La conoscenza prodotta dalle creature mostruose (valutati e valutatori) viene protetta da proprietà intellettuale e ceduta ai “monopoli intellettuali” che nel mondo gerarchico del Sottosopra sono mostri di maggiori dimensioni, più voraci e aggressivi che si collocano sul gradino immediatamente inferiore a quello dove siede l’essere malefico superiore. I monopoli intellettuali hanno il controllo delle infrastrutture tecnologiche e dei dati. Persino se si tratta di conoscenza che salva la vita delle creature essa viene protetta da brevetti destinati ad essere ceduti ai monopoli intellettuali. Una parte della popolazione che vive nelle zone più povere del Sottosopra sarà per questo condannata a morire, ma tale esito fatale in un mondo mostruoso non interessa alle creature più ricche e fortunate.
Per quanto prive di libertà le creature mostruose biologiche del Sottosopra trovano nel servire il capo e nello scalare la gerarchia della mostruosità la ragione della propria esistenza (scientifica o commerciale), ma non sanno che l’essere malefico progetta il loro annientamento e la loro sostituzione con macchine non biologiche che si cibano di grandi quantità di dati. Tali macchine chiamate Intelligenza Mostruosa (IM) promettono, dopo un bagno nell’etica di facciata, di fare a meno della teoria e di generare ragionamenti scientifici “migliori” delle creature mostruose biologiche.
La scienza dell’Upside Down è mostruosa perché rappresenta una perversione della scienza umana moderna. Quest’ultima emula i meccanismi di governo di una società democratica nella quale la conoscenza costituisce un bene comune inappropriabile, l’uomo di scienza, anche quando appartenente a un’istituzione, fa uso pubblico della ragione e la legittimazione a criticare gli altri uomini di scienza non deriva da un potere politico, amministrativo o economico ma dallo studio.
Insomma, la scienza del Sottosopra non ha niente di scientifico. Le sue apparenti virtù – traduzioni di argomenti in numeri, rapidità e indiscutibilità delle decisioni, accentramento e verticalizzazione dell’organizzazione della ricerca, proprietà intellettuale – non sono altro che manifestazioni di un potere politico ed economico autoritario.
Immaginiamo alla fine di questo esperimento mentale che la scienza del mondo del Sottosopra sia riuscita ad aprire un portale sul mondo degli uomini e abbia incominciato ad avvelenare la scienza umana. Abbiamo bisogno di un altro eroe (o di un altro supereroe) per salvare la scienza degli uomini? Nella serie TV a cui si ispira questo esperimento mentale non sono eroi a salvare il mondo, ma un piccolo gruppo di adolescenti dotati solo di solidarietà, fantasia e ingenuità.
Morale: per lasciare un’eredità alle nuove generazioni e (provare a) cambiare (in meglio) il mondo in cui gli scienziati lavorano non occorrono eroi, ma insegnanti e studenti disposti a impegnarsi a esplorare strade alternative.
III. In questi otto anni l’AISA ha provato a tener vivo il dibattito italiano sulla scienza aperta e a discutere pubblicamente qualche proposta su come cambiare il sistema.
La formulazione delle proposte nasce da una visione scientifica della realtà che non accetta l’assioma in base al quale non c’è un’alternativa (TINA). Nel progresso della conoscenza come nella politica esistono sempre alternative in attesa di essere esplorate e sperimentate.
Per dare un’idea delle proposte dell’AISA mi limito ad alcuni esempi che riguardano le quattro sessioni in cui è articolato l’ottavo convegno annuale dell’associazione: a) valutazione; b) monopoli intellettuali; c) infrastrutture; d) formazione.
a) Valutazione. Non si può discutere di valutazione senza interrogarsi sull’autonomia e sulla libertà di valutatori e valutati (v. qui, qui, qui, qui e qui). In Italia la valutazione amministrativa di Stato è espressione del potere esecutivo. La legittimazione di questo potere non viene dalla scienza ma da un potere (il Governo) dello Stato sorvegliato dal giudice amministrativo. Che il potere esecutivo abbia un ruolo così rilevante nel sistema della ricerca è una questione giuridica che va analizzata alla luce degli art. 21 e 33 della Costituzione italiana nonché degli art. 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Oggi in Europa si discute di riforma della valutazione della ricerca, ma questa discussione non può prescindere dal diritto e dalle leggi che determinano ruoli e poteri dei valutatori. Non è solo questione di come si valuta, ma anche e soprattutto di chi ha il potere di farlo e con quali strumenti giuridici. La formalizzazione giuridica dei processi e delle regole della valutazione ha un impatto profondo sulle norme sociali della scienza. Tale impatto merita di essere studiato attentamente.
b) Proprietà intellettuale e monopoli intellettuali. Qual è il ruolo della scienza che non opera (o non dovrebbe operare) per il profitto? A quali principi deve rispondere il rapporto tra università e mercato? Ad es. l’università come deve relazionarsi alle imprese editoriali e di analisi dei dati della valutazione della ricerca o alle imprese farmaceutiche? Quando tali imprese hanno potere monopolistico, a quali politiche l’università deve rispondere? A queste domande AISA ha provato a rispondere non solo organizzando occasioni di dibattito pubblico (v., ad es., qui, qui, qui, qui, qui, qui e qui), e prendendo posizione pubblica nei processi di normazione (v. qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui e qui), ma anche avanzando proposte di cambiamento del sistema. Mi riferisco alla proposta di modifica della legge italiana sul diritto d’autore volta a istituire un nuovo diritto di ripubblicazione in accesso aperto delle opere scientifiche (Secondary Publication Right) e alla proposta di vaccino aperto, cioè libero da proprietà intellettuale.
c) Infrastrutture tecnologiche. Se anche tutta la scienza fosse libera da proprietà intellettuale, si porrebbe il problema di chi ha il controllo delle infrastrutture tecnologiche e il potere computazionale per processare dati e informazioni. A maggior ragione il problema si pone in un mondo in cui i monopoli intellettuali associano il potere giuridico della proprietà intellettuale a quello di fatto che deriva dal controllo delle infrastrutture. Per questa ragione l’AISA non solo ha voluto porre in esponente il dibattito sulle infrastrutture tecnologiche, ma ha anche voluto testimoniare che esistono alternative – in Italia il GARR (v. qui e qui) – all’uso delle piattaforme che fanno capo ai monopoli intellettuali.
d) Formazione. Se c’è una possibilità di cambiare (in meglio) il sistema sta nella formazione, cioè nell’insegnamento. Si tratta, invero, del tema più importante. Senza insegnare alle nuove generazioni nelle scuole e nelle università cosa è la scienza aperta e come praticarla, il mondo del Sottosopra è destinato a prendere il sopravvento.
IV. L’ottavo convegno annuale dell’AISA cade, purtroppo, in un periodo storico molto difficile in cui la guerra ha occupato la quotidianità degli uomini. Non è inopportuno richiamare il nesso che esiste tra la scienza aperta e la pace. Chiudo, perciò, riproducendo le parole che Maria Chiara Pievatolo ha scritto poco tempo fa a nome dell’AISA.
“Se s’intende la scienza aperta come un metodo d’indagine e di discussione fondato sulla libertà dell’uso pubblico della ragione e non come un adempimento amministrativo, è difficile immaginarla compatibile sia con la ricerca direttamente finalizzata a scopi bellici, sia con il suo indiretto asservimento alla potenza degli stati armati per la guerra. Se infatti riconoscessimo che la guerra è un modo legittimo di risolvere le controversie internazionali e non solo una triste necessità da superare al più presto, dovremmo ammettere, contro la ricerca della verità, un uso legittimo della menzogna propagandistica, e, contro il perseguimento di composizioni dei conflitti che pongano fine alla violenza, un appello legittimo alla legge del più forte. Fra la libertà della ricerca e la pace come impegno comune alla costruzione di un confronto non violento c’è dunque un nesso non accidentale, sia per il metodo dell’indagine, sia per l’interesse dell’umanità alla sopravvivenza e all’emancipazione. Come associazione per la promozione della scienza aperta ci proponiamo di approfondire questo tema aggiungendolo fra gli argomenti delle nostre iniziative future”.
Roberto Caso, Diritti d’autore e diritti sulle immagini dei beni culturali
Indice degli argomenti: La digitalizzazione del patrimonio culturale e la politica del diritto (cenni); Proprietà intellettuale; Diritto d’autore; Pseudo-proprietà intellettuale; Diritti dello Stato sulle immagini dei beni culturali (codice dei beni culturali); Casi e problemi
La presentazione mira a offrire una breve introduzione critica alla protezione dei dati clinici (data exclusivity) per interessi commerciali (una forma di pseudo-proprietà intellettuale). Il tema attiene al problematico rapporto tra ricerca pubblica e interessi commerciali.
La professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo ha tenuto a Trento il 18 settembre scorso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo tridentino un’interessante lezione sulla libertà di ricerca. Ho avuto l’opportunità di assistere personalmente alla lezione.
Il discorso era rivolto soprattutto ai giovani che aspirano a coltivare la ricerca scientifica. Il messaggio di fondo può essere sintetizzato nella seguente esortazione [le parole scelte sono mie]: “osate, battete strade inesplorate e resistete alle forze che cercano di comprimere la vostra libertà”.
Elena Cattaneo ha portato molti esempi di persone che hanno abbracciato il coraggio della ricerca. Giustamente, nella carrellata di queste figure, sono state privilegiate le donne. Tali ricercatrici, infatti, hanno dovuto aggiungere una dose di coraggio supplementare – sfidare la società maschilista – a quello fondamentale che alimenta la libertà scientifica.
La senatrice è partita da Rita Levi-Montalcini per giungere alle proprie battaglie sulla legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, sul caso “Stamina” e sull’istituzione dello Human Technopole. Sono battaglie, quelle della senatrice Cattaneo, che riguardano, da diverse prospettive, la difesa della libertà di ricerca nei confronti dello Stato. In estrema e approssimativa sintesi, lo Stato: non deve arbitrariamente restringere l’uso di cellule di embrioni umani (sovrannumerati e congelati, destinati alla distruzione) a fini di ricerca, deve intervenire attivamente contro la pseudo-scienza e quando istituisce enti finanziati con ingenti finanziamenti pubblici (distolti da altri usi e destinatari) deve garantire che siano governati da strutture, procedure e regole che evitino il malaffare.
Nella rassegna delle donne che hanno speso la vita per la ricerca scientifica Elena Cattaneo ha citato Katalin Karikó. Confesso che prima della lezione della senatrice non l’avevo sentita nominare. Ho appreso che è una biochimica ungherese esperta nello studio dell’mRNA a scopo terapeutico. Soprattutto è una delle figure chiave di BionTech, l’azienda farmaceutica tedesca che ha sviluppato insieme a Pfizer, la big pharma statunitense, il Comirnaty, uno dei vaccini anti-COVID-19 a base mRNA più diffusi in Occidente.
Devo confessare che l’esempio mi ha sorpreso. Non solo perché veniva poco dopo quello di Levi Montalcini, ma perché riguarda una ricercatrice che ha scelto di lavorare per un’azienda che difende con la proprietà intellettuale – brevetto, segreto commerciale – una scoperta scientifica di importanza fondamentale per tutta l’umanità e non solo per l’Occidente. Su quella proprietà intellettuale è stato generato un profitto miliardario. Ma la decisione che il vaccino BionTech/Pfizer abbia un prezzo, comporta che una parte dell’umanità ne sia fatalmente esclusa. Insomma, è giusto dare un prezzo monopolistico a un bene essenziale per salvare la vita delle persone? La domanda non è oziosa e se la sono posta in molti. Ma c’è un altro quesito che va formulato. È giusto difendere con proprietà intellettuale un’invenzione che si fonda sulla ricerca di base finanziata con fondi pubblici? La tecnologia mRNA è stata sviluppata grazie a ricerche svolte in istituti pubblici e università. Il contributo dato dall’impresa commerciale deve tradursi nella concessione di un monopolio legale (la proprietà intellettuale) che dà il pieno e totale controllo sull’uso dell’invenzione?
Esistono figure diverse da Katalin Karikó che potevano essere citate. Sono figure che interpretano la libertà di ricerca anche come difesa dalle ragioni del profitto. Ad esempio, Maria Elena Bottazzi, la ricercatrice di origini italiane, che ha scelto di non brevettare il Corbevax, vaccino anti-COVID-19 sviluppato assieme a Peter Hotez. Per questa scelta è stata candidata al premio Nobel per la pace.
Che la questione della libertà di ricerca dai condizionamenti del profitto sia di assoluta rilevanza in campo farmacologico è testimoniato dalla politica anti-brevettuale dell’Istituto Mario Negri, una delle più prestigiose istituzioni scientifiche italiane. “Da oltre 50 anni l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in controtendenza con l’idea dominante, non richiede brevetti sulle proprie ricerche. Non perché siamo contrari in linea teorica ai brevetti in campo medico […]. Lo facciamo soprattutto per essere liberi. Liberi nell’orientamento e nella selezione dei temi di ricerca. Se invece l’obiettivo fosse il brevettoe il suo sfruttamento, sarebbe inevitabile orientarsi verso ricerche economicamente sfruttabili”. Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Negri, è tornato di recente sul tema in un libro-intervista edito da Il Mulino (Brevettare la salute? Una medicina senza mercato, 2022).
Il bel messaggio lanciato dalla senatrice Cattaneo – osate e battete strade inesplorate! – non vale solo per la biologia ma anche per le scienze umane e sociali. Vale per il diritto – come la proprietà intellettuale – che governa i rapporti tra scienza e profitto. Forse la strada battuta fino ad adesso e persino durante la pandemia non è l’unica e nemmeno la più giusta. Occorre urgentemente e con coraggio esplorarne altre.
“Il museo poi ci insegna a conoscere l’altro, a relativizzare noi stessi, a capire che non esiste un punto di vista univoco, ma che noi ne abbiamo semplicemente uno e che nella storia, di fronte a un problema simile, gli uomini si sono confrontati con soluzioni diverse”. […]
“Il museo ci fa molto riflettere su un tema che viene spesso abusato, quello dell’identità. “Identità” non è un nome greco, è un nome latino, deriva da “idem”. Platone riteneva, citando Eraclito, che non esistesse l’identità perché nel momento stesso in cui ci alziamo al mattino la nostra pelle è diversa, i nostri capelli sono diversi. Quando mettiamo i piedi in un ruscello, l’acqua che sentiamo all’inizio è diversa dall’acqua che sentiamo alla fine. Siamo in continuo divenire. Ecco, allora, che cade quel concetto di una identità di noi contro gli altri. Tutto è più ibrido. E guardando i fenomeni in un arco cronologico ampio impariamo davvero a relativizzare: questa penso sia la lezione più importante che si può imparare da qualsiasi museo noi visitiamo”.
Con: Vanessa Roghi, Marco Santambrogio, Roberto Caso
Modera: Scomodo
“L’Italia è un paese meritocratico? Le tragedie attribuite al peggioramento della salute psicologica degli studenti sono sempre più in crescita e si è polarizzato sempre di più il dibattito intorno al merito. Nella Costituzione si parla di Merito all’articolo 34, ma è ancora giusto, dopo quasi 76 anni, ridurre la questione al solo merito oppure è necessario considerare le disuguaglianze economiche e sociali come secondo pilastro per impostare il ragionamento?”
Sono aperte le iscrizioni all’ottavo convegno annuale dell’AISA, Il futuro della scienza aperta: monopoli intellettuali, valutazione, infrastrutture, formazione, che si svolgerà il 19-20 ottobre 2023 a Bari. Il programma della conferenza è visibile qui.
L’ingresso in presenza è libero, ma si consiglia l’iscrizione.
“Questo scritto è finalizzato a discutere, da una prospettiva giuridica, i problemi derivanti dalla concentrazione di potere di controllo ed elaborazione dei dati e delle informazioni nelle mani di monopoli e oligopoli commerciali che forniscono ai produttori agricoli macchine (ad es., trattori), sementi, prodotti chimici (ad es. fertilizzanti e diserbanti) nonché servizi di agricoltura di precisione e smart farming.
Tali monopoli e oligopoli traggono, almeno in parte, la loro forza dalla proprietà intellettuale e dalla pseudo-proprietà intellettuale. La pseudo-proprietà intellettuale consiste in quelle forme anomale di esclusiva che si basano, ad esempio, su contratto e misure tecnologiche di protezione nonché sul potere di fatto che deriva dal controllo dell’infrastruttura tecnologica su cui i dati vengono memorizzati, elaborati e trasmessi sulle reti telematiche.
Nel settore dello smart farming e dell’agricoltura di precisione il potere delle imprese che forniscono fattori di produzione può determinare effetti anticoncorrenziali e abusi di dipendenza economica. Più in generale il potere dei monopoli intellettuali diminuisce il grado di autonomia e libertà degli agricoltori: non solo del singolo agricoltore di fronte all’impresa fornitrice del fattore di produzione, ma anche della categoria degli agricoltori di fronte a quella dei fornitori dei fattori di produzione all’interno della filiera agroalimentare. Tra gli strumenti giuridici che sono stati immaginati per contrastare tale potere merita attenzione il c.d. right to repair, il diritto dell’utente di un dispositivo di poterlo riparare senza sottostare alle restrizioni imposte dal produttore del dispositivo. Tale diritto, per essere efficace, deve limitare la proprietà intellettuale e la pseudo-proprietà intellettuale”.
“Come si riconosce un’opera di scienza? Qualunque sia la risposta, l’unica cosa ovvia è che la qualità scientifica non può essere ridotta a quantità, a criteri burocraticamente oggettivi. Per quanto ci si sforzi nel formulare i regolamenti migliori, il punto fondamentale è che nessuno può espropriare le comunità scientifiche della loro autonomia. Soprattutto non tramite un’agenzia espressione dell’autorità politica. L’Università ha bisogno di liberarsi da inutili e complesse pastoie burocratiche, che alterano il modo di fare ricerca. Il nostro libro vuole essere un’occasione per riflettere: l’errore più grave sarebbe continuare ad accettare acriticamente un sistema di valutazione che dall’alto si impone al lavoro quotidiano di chi fa ricerca”.
Progetto di ricerca di interesse nazionale Clinical trial data between privatization of knowledge and Open Science (CLIPKOS)
Ministero dell’Università e della ricerca PRIN 2022, Clinical trial data between privatization of knowledge and Open Science (acronym: CLIPKOS)
Abstract
Clinical research produces enormous amounts of data. This especially in the pharmaceutical field during pre-clinical and clinical tests. These data represent an invaluable resource from multiple points of views: scientific interests in creating new medicines and pursuing progress and innovation in the health domain, the necessity to verify the studies carried out, the purely commercial approach on protecting the effort to obtain a marketing authorisation, and the public interest in access and disclosure. Access to this information is often severely limited by forms of exclusive rights and other forms of protection and control that persist on various.
levels and make it impossible to take (public) advantage of such important resources. On the contrary, Open Science (OS), Open Access (OA), findability, accessibility, interoperability, and reuse (FAIR) principles, transparency and flexibility needs and the creation of public databases push forward the implementation of accessible or open data. The recent pandemic has tragically brought this problem to bear and in this application context there is currently a lack of clarity and knowledge among the different stakeholders in the legal, philosophical and ethical fields.
The project aims to investigate the interplay between privatization of knowledge by pharmaceutical developers and OS for clinical trial data from multiple perspectives.
The first objective of the research will be the comprehensive legal mapping of the regulatory framework for the protection of data in clinical research in the European Union (EU) legal system and in some selected Member States, including Italy, while briefly considering the international context. It shall be also examined if and how this scenario may be consistent with the instances promoted by OS and OA. The legal analysis uses a comparative methodology that takes into account the complex regulatory framework.
The second objective will be the investigation of the different policies adopted by the public agencies (Eurpean and national) on data access and governance. Moreover, interdisciplinarity will be key to understanding a context that sees the intersection of different scientific fields. These theoretical approaches will then be combined with ethical and philosophical studies related to striking the balance between the fundamental rights to health and science with the exclusive rights.
Ample space will also be dedicated to case studies based on health and clinical data and offered by the CNR-IFAC scientists. Researchers will be able to understand how data is managed with special reference to the concept of research integrity, data reproducibility and the attitude of communicating science in an open and transparent way.
The ultimate goals of the research are to provide a set of policy recommendations, guidelines and proposals regarding the use and disclosure of clinical test data that balance privatization and OS interests.
Open Research Europe “è criticabile perché la sua gestione è stata affidata, invece che ad archivi o biblioteche, a F1000 Research, di proprietà di un oligopolista commerciale privato partecipe della cosiddetta editoria di sorveglianza, il quale ha ben poco a che vedere con la tutela della conoscenza indipendente e pubblica. Ma non di questo si preoccupa l’ANVUR: per chi volesse far uso degli articoli che vi ha depositato ai fini della propria carriera accademica in area sociologica, ORE, secondo l’agenzia, non è né scientifica né eccellente perché non pubblica in fascicoli ‘distinti, in sé conclusi e non aperti ad ulteriori aggiornamenti’ e perché non pratica la revisione anonima”.
This paper aims to outline some issues concerning the interaction, in European Union law, between data policy, university regulation, open science, intellectual property and infrastructure policy. On the one hand, such issues primarily regard intellectual property: exclusive rights deriving from copyright and related rights, patents, trademarks, and trade secrets. On the other hand, they also concern forms of exclusive control on data that are not strictly related to intellectual property but enhanced by the control on technology and infrastructure. This exclusive control can accompany or be independent from the protection of intellectual property conferred by law. To make science open and to limit the market power of intellectual monopolies and oligopolies, restricting and reshaping intellectual property rights on data is not enough. It is also necessary to create or to revive public infrastructures and to implement open standards for texts, data, and code. An example of a public infrastructure for a university is the Italian consortium GARR, which during the COVID-19 pandemic contributed to anchor the local debate about academic and teaching freedom to an actual and viable alternative, protecting independent and public knowledge not just de jure but de facto as well.
Ringrazio le colleghe e i colleghi che mi hanno scritto testimoniandomi amicizia e stima pur non potendo essere presenti oggi per impegni concomitanti e ringrazio il preside, le colleghe e i colleghi, lo staff amministrativo nonché le e gli studenti presenti che mi dedicheranno i prossimi venti minuti.
In questo breve torno di tempo proverò a offrire alcune impressioni (fotogrammi) dei sei lustri di lavoro di ricerca che ho svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento nonché alcune prospettive sullo studio che mi attende nei prossimi anni.
Ho provato a immaginare una traccia che prende le mosse da una citazione di Max Weber e si chiude, passando per un attimo da Frank Capra, con un’altra citazione – questa volta indiretta – di Leibniz.
Il filo conduttore è il caso ovvero la casualità. Per questo ho intitolato questo breve seminario con un detto che si riferisce al mio cognome.
In una conferenza dedicata agli studenti del 1917 Weber[1], comparando la carriera accademica statunitense con quella tedesca, scrive:
“è rimasto, ed anzi risulta accentuato, un aspetto della carriera universitaria: solo per qualche circostanza fortunata un […] libero docente, ormai assistente, riesce a insediarsi su un posto da ordinario o addirittura in una presidenza d’istituto. Non prevale certamente soltanto il caso, ma questo vi domina in misura davvero notevole”.
Ecco, il caso ha dominato in misura davvero notevole nel mio cammino di viandante (o velista) della ricerca.
Ho cercato di dare un senso retrospettivo a tanta casualità e vorrei utilizzare una metafora digitale per rendere l’idea.
Nella rappresentazione grafica di una rete a commutazione di pacchetto (come Internet) il messaggio da Host 1 (mittente) a Host 2 (ricevente) viene scomposto in differenti pacchetti di dati (nell’immagine: pacchetti blu, rosso e verde). Tali pacchetti seguono vie differenti e solo alla fine si ricompongono per riformare presso il ricevente il messaggio formulato dal mittente.
Quei pacchetti sono metaforicamente le mie ricerche che hanno riguardato tematiche molto distanti l’una dall’altra. Ma oggi, a distanza di tempo (con un briciolo di saggezza in più), mi rendo conto che questo cammino erratico conduce (forse) a un senso: lo studio della concentrazione di potere (economico, informativo, decisionale) e dei suoi effetti giuridici, soprattutto sui diritti dei più deboli e sulle strutture istituzionali più fragili (come la struttura dell’università e della scienza aperta).
Nell’affrontare problemi ai confini del diritto (privato), ho provato a indagare la relazione che si instaura tra norme giuridiche, norme sociali (informali) e norme tecnologiche.
Concedetemi qualche parola sull’inizio del cammino.
Tanto tempo fa… in una galassia accademica molto distante (non solo in senso temporale) da quella che mi ha accolto da dottorando e in cui lavoro, ebbi la fortuna di entrare a far parte di un gruppo informale di ricerca (una scuola).
Il suggerimento di avvicinarmi a quella piccola, vivace e allegra comunità proveniva da un giurista (che oggi è consigliere di Cassazione) con più esperienza della mia. Tutto, quindi, ebbe inizio frequentando il corso di diritto privato comparato (solo una dozzina di studenti) e l’aula per lo studio del diritto comparato (dove c’erano, tra gli altri volumi, i repertori della West che custodiscono il patrimonio delle decisioni giurisprudenziali statunitensi e che oggi si vedono solo nei legal drama).
In quegli anni di studio acquistai un famoso libricino di Scott Turow che raccontava la frequenza del primo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Harvard degli anni ’70[2].
Mi colpì una pagina di quel testo:
“I casi e le opinioni formano il centro del mondo di uno studente di legge [rectius, diritto, n.d.r.]. Virtualmente tutte le facoltà di legge americane seguono il ‘metodo dello studio del caso’ che impone agli studenti di imparare la legge leggendo e discutendo in aula una quantità di motivazioni di sentenze”.
Ritrovavo nella descrizione di Turow la tecnica maieutica mediante la quale veniva insegnato il diritto privato comparato, ma non trovavo corrispondenza negli altri corsi che seguivo e che erano basati sulla classica lezione frontale.
Mentre sognavo (e fantasticavo) di viaggi in America e di studi comparatistici all’estero (che avrei compiuto più avanti), il professore di diritto privato comparato mi chiamò a cimentarmi con l’annotazione di decisioni giurisprudenziali su Il Foro italiano.
Attraverso un lavoro certosino e meticoloso di arrêtiste, ho imparato i rudimenti della ricerca e del ragionamento critico.
Erano molti i “casi” – ecco rispuntare quella parola che racchiude un destino – e i problemi che mi interessavano. Alcuni più di altri mi intrigavano. Riguardavano la proprietà e l’espropriazione per pubblica utilità, la proprietà intellettuale e il diritto d’autore, il danno alla persona e in particolare il caso limite del danno da uccisione.
Sono tematiche che – se si esclude l’espropriazione – non ho più abbandonato. Ma praticando la serendipity – ovvero quella intuizione che si accende quasi “casualmente” quando il cammino della ricerca sta portando altrove – presi, su suggerimento del maestro, un’altra strada: lo studio di un tema ai confini del diritto (privato): l’abuso di dipendenza economica.
Attraverso un’indagine dei contratti di subfornitura iniziai a interrogarmi sulla relazione tra norme sociali (quelle generate dalla concertazione di potere) e le norme giuridiche (in particolare, l’art. 9 della l. 1998/192 sull’abuso di dipendenza economica che mira a contrastare la concentrazione di potere). Era un’indagine comparatistica e interdisciplinare (law and economics) che si chiudeva con un argomento che avrei poi ripreso in seguito: per quanto sofisticata, l’analisi economica di un problema giuridico mette capo a decisioni politiche. Per determinare se sussiste o meno l’abuso occorre effettuare scelte politiche sulle relazioni di potere tra soggetti giuridici.
La curiosità verso la concentrazione di potere (e il disincanto verso una visione neutrale del diritto) mi ha indirizzato, poi, sotto la guida di un altro fondamentale maestro, a interessarmi del diritto (d’autore) dell’era digitale e in particolare di quelle architetture tecnologiche che incorporano norme dispotiche: Digital Rights Management (DRM).
Tale ulteriore indagine interdisciplinare, che partiva dallo studio di alcune nozioni basilari dell’informatica e della crittografia digitale, mi ha condotto ad aggiungere il terzo tassello – le norme tecnologiche – al puzzle che fin a quel momento era composto solo da norme giuridiche e norme sociali. Le architetture informatiche incorporano norme dispotiche che hanno natura differente dalle norme giuridiche (il computer non interpreta, esegue).
Lo studio di un problema complesso che attiene alla dislocazione dalla periferia (l’utente di un dispositivo con DRM) al centro (il gestore del DRM) del potere decisionale, mi ha spinto a considerare insoddisfacente un’analisi che usa le lenti di una sola categoria giuridica (in questo frangente, il diritto d’autore). Per comprendere il problema della disciplina legislativa delle misure tecnologiche di protezione dei diritti d’autore (ad es. l’art. 6 della dir. CE/2001/29) e trovare possibili soluzioni occorre mettere in dialogo il diritto con altri saperi (almeno la scienza della computazione e l’economia) e osservare il problema attraverso gli occhiali di più categorie: non solo il diritto d’autore, ma anche la protezione dei dati personali, il diritto dei contratti, il diritto antitrust.
A questo punto del mio cammino, il puzzle (metodologico) era completo: norme giuridiche, norme sociali e norme tecnologiche.
Mentre approfondivo gli studi critici sul diritto dell’era digitale, la serendipità di quegli anni – così diversi da quelli che connotano la carriera di un giovane studioso di oggi schiacciato da mediane, soglie e bibliometria – mi offrì l’occasione di approfondire la relazione che si instaura tra università e imprese attraverso il trasferimento tecnologico basato sulla trasmissione contrattuale di diritti di proprietà intellettuale (e in particolare, di brevetti per invenzione). L’Italia discuteva di quale fosse la regola migliore attinente alla titolarità del brevetto universitario (titolarità del ricercatore o dell’università?). Ma era uno sguardo puntato sul dito invece che sulla luna, perché leggendo l’alluvionale letteratura (non solo giuridica) nordamericana sul tema e praticando il metodo comparatistico della circolazione dei modelli giuridici, ci si rendeva conto che il problema di fondo era ben altro: il capitalismo accademico stava mutando il ruolo dell’università, trasformandola da centro di creazione e diffusione della scienza aperta ad attore della “guerra” sulla proprietà intellettuale.
Fu il pretesto per un’altra deviazione del cammino. Nello stesso torno di anni in cui iniziai a viaggiare (fisicamente) in Canada per approfondire a McGill University i miei studi sulla proprietà intellettuale mi appassionai all’Open Science.
All’antagonismo tra scienza pubblica (aperta) e capitalismo dei monopoli intellettuali ho dedicato gli ultimi tre lustri del mio percorso (casuale) di ricerca. Tale studio mi ha portato a scoprire un’altra interessante relazione tra strumenti normativi: quella tra regole di valutazione della ricerca (e dei ricercatori) e proprietà intellettuale. In questa luce, si spiegano i miei scritti critici sull’attuale dominante sistema di valutazione e sul suo (controverso) rapporto con i diritti d’autore sulle pubblicazioni scientifiche e i brevetti universitari.
Nell’immediato futuro mi aspettano studi che attengono alla gestione di dati biomedici e specificamente dei relativi alla sperimentazione clinica (grazie a un finanziamento dell’ultimo progetto strategico di ateneo e del PRIN 2022). Ma soprattutto mi aspetta un altro mistero giuridico: la pseudo-proprietà intellettuale, una categoria che allude a tutte quelle forme di esclusiva che non possono essere riferite, secondo la tradizione e il diritto positivo, alla proprietà intellettuale, ma ne mimano pericolosamente gli effetti. Pericolosamente perché se i limiti alla proprietà intellettuale sono posti legislativamente (talora anche a livello costituzionale), la pseudo-proprietà intellettuale non ha limiti espliciti.
Al di là delle prospettive di ricerca già programmate, spero che la serendipity non mi abbandoni e mi faccia casualmente, magari grazie all’insegnamento dei più giovani, incontrare nuovi, inattesi problemi giuridici.
Chiudo ringraziando tutti i presenti e anche i colleghi e le/gli studenti che sono andati via da Trento o, per diverse ragioni, non ci sono più, ma hanno fatto parte in diverse vesti del mio cammino erratico. Questa chiusura sulla comunità di cui sono parte attiene alle citazioni anticipate all’inizio di questo discorso.
La vita di un ricercatore è legata a tante altre vite.
Perché quello che conta, nelle tenebre della vita, è camminare assieme[3] – nell’apprendimento e nell’insegnamento – per trovare una fiammella (di speranza) anche dove, per tante ragioni, si nasconde.
Grazie per l’attenzione.
Abstract
In trent’anni di ricerche scientifiche presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, l’indagine del prof. Roberto Caso si è focalizzata su temi di frontiera: ai confini tra diritto privato e pubblico, nonché tra diritto e altri saperi come l’economia, l’informatica, la filosofia politica e la sociologia. La comparazione giuridica e il metodo di analisi interdisciplinare del diritto (law &…) sono stati utilizzati per esplorare criticamente contesti in cui la concentrazione di potere economico, informativo e decisionale produce effetti giuridici e incide negativamente sui diritti dei più deboli nonché sulle strutture istituzionali più fragili (come quelle dell’università e della scienza aperta). Dall’abuso di dipendenza economica al diritto d’autore dell’era digitale, dalla datificazione della persona all’antagonismo tra capitalismo dei monopoli intellettuali e Open Science, la ricerca è esitata nel tentativo non solo di ricostruire teorie affidanti (concernenti il rapporto tra norme giuridiche, sociali e tecnologiche), ma anche di proporre soluzioni a problemi giuridici complessi. Nei sei lustri di lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, il prof. Caso ha proposto l’attivazione di corsi di insegnamento “complementari” (Diritto comparato della proprietà intellettuale; Diritto comparato della privacy), ha supervisionato tesi di laurea e di dottorato, ha contribuito a costruire gruppi di ricerca (LawTech group) e reti internazionali di studio (Transatlantic Intellectual Property Summer Academy, Private Law Consortium, LawTech Consortium), ha vinto progetti europei e nazionali e ha fondato assieme ad altre colleghe e colleghi provenienti da differenti discipline l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) che presiede dal 2015. Le prospettive future di studio guardano allo sviluppo di una critica organica alle forme anomale di proprietà intellettuale (c.d. pseudo-proprietà intellettuale) con particolare attenzione al mondo della scienza, dell’università e del patrimonio culturale. Nei prossimi due anni si dedicherà, tra l’altro, a coordinare il progetto PRIN 2022 “Clinical trial data between privatization of knowledge and Open Science” (CLIPKOS) e a portate a termine il progetto strategico di ateneo “Modelli regolatori per l’apertura dei dati della ricerca biomedica”.
[1] M. Weber, La scienza come professione; La politica come professione, traduzione di Helga Grünhoff, Torino, G. Einaudi, 2004.
[2] S. Turow, Harvard. Facoltà di legge [ed. orig. 1977], Milano, Mondadori, 2013.
[3] P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma-Bari, Laterza, 2007: “in queste ‘tenebre della vita’ dirà Leibniz, è necessario camminare insieme perché il metodo della scienza è più importante della genialità degli individui e perché il fine della filosofia non è quello del miglioramento del proprio intelletto, ma di quello di tutti gli uomini’.
[*] Seminario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 19 giugno 2023.
The Law and Technology Consortium (LTC) is an international and informal consortium of research centers and institutions seeking to establish a collaborative network between members and share scientific knowledge and expertise in the field of law and technology.
The LTC is coordinated by Prof. Roberto Caso (University of Trento, Italy, Faculty of Law, LawTech research Group), Prof. Pierre-Emmanuel Moyse (McGill University – Faculty of Law), Prof. Gideon Parchomovsky (University of Pennsylvania, United States, School of Law; Hebrew University of Jerusalem, Israel, Faculty of Law), and Prof. Christopher Yoo (University of Pennsylvania, United States).
The 2023 LTC was organized by Prof. Richard Gold (McGill University).
The 2019 LTC was organized by Prof. Roberto Caso (University of Trento).
Ieri, 3 maggio 2023 l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ha scritto al Ministro Sangiuliano per chiere l’immediato cambiamento della politica ministreriale sull’uso delle immagini dei beni culturali a scopo scientifico. Per approfondimenti v. qui.
La lettera si legge qui e qui ed è riporodotto di seguito.
“Con questa lettera aperta l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) chiede l’immediato cambiamento delle politiche ministeriali in materia di uso a scopo scientifico delle immagini dei beni culturali.
Nell’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023 e per il triennio 2023-2025 (d.m. n. 8 del 13/01/2023) e nelle successive Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali (d.m. n. 161 dell’11/04/2023) si stabiliscono principi e regole che danneggiano la ricerca scientifica, contraddicono decenni di politiche di scienza aperta e di apertura del patrimonio culturale (politiche, peraltro, trasversali a governi di diverso segno politico) e pongono l’Italia fuori dagli indirizzi internazionali e dell’Unione Europea.
La nuova politica inaugurata dal Ministero della Cultura emerge dai seguenti principi contenuti nell’Atto di indirizzo sopra citato (corsivi aggiunti):
“L’attività dell’Amministrazione sarà volta alla tutela e alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale; si lavorerà ad incrementare la capacità di automantenimento dei diversi istituti e luoghi della cultura in modo da ridurre il fabbisogno di finanziamento pubblico e, nel contempo, generare sviluppo economico per i diversi segmenti del sistema produttivo. […]
In particolare, occorre proteggere il patrimonio rappresentato dalle immagini, anche digitali, del nostro patrimonio culturale, attraverso un’adeguata remuneratività che tenga conto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tal senso, appare essenziale definire un tariffario ministeriale, unico, distinto per macro-categorie di beni culturali, che definisca i minimi tariffari da applicare in occasione delle diverse forme di utilizzazione temporanea dei beni del patrimonio culturale ministeriale, anche ove esse sfruttino le moderne tecnologie (NFT, blockchain etc.)”.
Nell’allegato delle Linee guida sopra citate tra le riproduzioni di beni culturali e i riusi delle relative copie o immagini figurano anche quelli effettuati dall’editoria e dalle riviste scientifiche di settore in canali commerciali (online o cartacei).
Tale politica mira a ridurre il finanziamento pubblico, obbligando gli istituti di tutela del patrimonio culturale a impegnarsi nello sviluppo, a costi amministrativi e monetari non nulli, di una maggiore capacità di autofinanziamento. Si tratta di una politica errata nelle ragioni di fondo e ineluttabilmente destinata al fallimento come dimostra l’analoga “strategia” sperimentata nel settore dell’università e della ricerca pubblica.
Gli esiti assurdi e paradossali di questo nuovo indirizzo politico sono evidenti nel settore dell’editoria scientifica no profit delle case editrici universitarie e in quello della nascente editoria in accesso aperto (Open Access). Se le linee guida fossero interpretate alla lettera, occorrerebbe immaginare casi come quello in cui un museo statale chiede l’applicazione del tariffario a un’università pubblica per la riproduzione di immagini di beni culturali in pubblico dominio. Tale applicazione determinerebbe un inutile giro di denaro pubblico (dall’università al museo) senza alcun beneficio per le casse dello Stato e, anzi, con un aggravio dei costi per la pubblica amministrazione derivante dall’appesantimento burocratico del processo che conduce alla pubblicazione scientifica.
Questi atti normativi, come già si è detto, pongono l’Italia fuori dalla contemporaneità nonché dalle politiche internazionali, europee e nazionali volte a coniugare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale con i principi della scienza aperta e dell’accesso aperto.
L’AISA chiede, per questi motivi, un’immediata modifica delle politiche ministeriali che vada nella direzione di una totale e assoluta liberalizzazione, senza pagamento di tariffe, della riproduzione e del riuso per scopi scientifici dei beni culturali del patrimonio italiano. L’AISA auspica inoltre la modifica del Codice dei beni culturali al fine di fissare per via legislativa il principio di libera riproduzione e libero riuso dei beni culturali per scopi scientifici”.
Busker Will Soto walks a tightrope at the sunset celebration in Key West, Fla. The sunset celebration at Mallory Square is a daily ritual for visitors to this subtropical island at the bottom of the Florida Keys island chain. Photo by Bob Krist/Florida Keys News Bureau
“La lezione mira a introdurre gli studenti allo studio dei limiti del diritto di esclusiva d’autore con riferimento alla dicotomia tra forma espressiva (protetta) e idee (non protette), nonché in riferimento alla citazione. La discussione tra docente e studenti si basa sul metodo casistico-problematico. Sono perciò discussi alcuni casi decisi da giudici italiani sulla base della normativa europea e italiana. Sono anche forniti cenni comparatistici al copyright statunitense e ai fondamenti filosofici del diritto d’autore”.
“Giudizi e decisioni che hanno effetti rilevanti sulle vite delle persone sono oggi affidati, in un numero crescente di ambiti, a sistemi di intelligenza artificiale che non funzionano. Tali malfunzionamenti non sono occasionali e non sono scongiurabili con interventi tecnici: essi rivelano, anzi, il funzionamento ordinario dei sistemi di apprendimento automatico, utilizzati impropriamente per compiti che non è loro possibile svolgere o che sono impossibili tout court.
Le decisioni basate su tali sistemi sono costitutivamente discriminatorie, e dunque, in alcuni ambiti, infallibilmente lesive di diritti giuridicamente tutelati, in quanto procedono trattando gli individui in base al loro raggruppamento in classi, costituite a partire dalle regolarità rilevate nei dati di partenza. Essendo radicata nella natura statistica di questi sistemi, la caratteristica di dimenticare i «margini» è strutturale: non è accidentale e non è dovuta a singoli bias tecnicamente modificabili. Ci si può trovare ai margini dei modelli algoritmici di normalità in virtù di caratteristiche totalmente irrilevanti, rispetto alle decisioni di cui si è oggetto.
Alla vasta documentazione degli esiti ingiusti, nocivi e assurdi di tali decisioni, le grandi aziende tecnologiche – paventando un divieto generalizzato – hanno risposto, in evidente conflitto di interessi, con un discorso sull’etica: è nata così, come operazione di cattura culturale, con l’obiettivo di rendere plausibile un regime di mera autoregolazione, l’«etica dell’intelligenza artificiale». Si tratta di una narrazione che le aziende commissionano e acquistano perché è loro utile come capitale reputazionale, che genera un vantaggio competitivo; è cioè un discorso, rispetto al quale le università hanno il ruolo, e l’autonomia, di un megafono; è «un’esca per catturare la fiducia» dei cittadini: un discorso pubblicitario che, in quanto declamato da altri, non appare neppure come tale.
La funzione di tale discorso è quella di tutelare, legittimandolo, un modello di business – fondato sulla sorveglianza e sulla possibilità di esternalizzare impunemente i costi del lavoro, degli effetti ambientali e dei danni sociali- il cui nucleo consiste nella vendita, alle agenzie pubblicitarie, della promessa di un microtargeting fondato sulla profilazione algoritmica.
Negli ultimi anni, l’opera di demistificazione della natura meramente discorsiva e del carattere strumentale dell’«etica dell’intelligenza artificiale», che trasforma l’etica nella questione della conformità procedurale a un «anemico set di strumenti» e standard tecnici, è stata così efficace da indurre molti a liquidare come inutile o dannosa – in quanto disarmata alternativa al diritto o vuota retorica aziendale – l’intera filosofia morale.
Al dissolversi della narrazione sull’etica dell’intelligenza artificiale, compare il convitato di pietra ch’essa aveva lo scopo di tenere alla larga: si sostiene infatti ora, da più parti, l’urgenza che ad intervenire, in modo drastico, sia il diritto. L’adozione di sistemi di apprendimento automatico a fini decisionali, in ambiti rilevanti per la vita delle persone, quali il settore giudiziario, educativo o dell’assistenza sociale, equivale infatti alla decisione, in via amministrativa, di istituire delle «zone pressoché prive di diritti umani».
A chi, in nome dell’inarrestabilità dell’innovazione tecnologica, deplori gli interventi giuridici, giova ricordare che il contrasto non è, in realtà, tra il rispetto dei diritti umani e un generico principio di innovazione, ma tra il rispetto dei diritti umani e il modello di business dei grandi monopoli del capitalismo intellettuale”.
On 30 December 2022, the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione) issued an order that intervened again on the interpretation of the quotation exception under Article 70 of the Italian Copyright Act (l. 633/1941, l.aut.). The decision concerns an advertising campaign of a mineral water company. The commercial video promoting the mineral water features a humorous version of the Zorro character created by Johnston McCulley in 1919, but itself inspired by earlier literary figures such as Robin Hood and the Scarlet Pimpernel as well as, according to some speculation, Joaquin Murrieta, a California outlaw who lived in the 1800s. The company that owns the copyright on the Zorro character sued the mineral water company for copyright infringement.
The ruling of the order is the following:
“Parody must respect a fair balance between, on the one hand, the intellectual property right of the copyright holder on the work and, on the other hand, the freedom of expression of the author of the parody; in this sense, the reproduction of protected work may be justified within the limits inherent in the parodistic purpose and provided that the parody does not prejudice the interests of the owner of the original work, as is the case when it competes with the economic use of original work”.
Italian copyright law and parody
Italy has chosen not to introduce an ad hoc exception on parody in its copyright law, even when it could have proceeded so on the basis of InfoSoc Directive. Today, Italian law, following the implementation of Art. 17 (7) Copyright Directive 2019/790 (CDSMD), explicitly names exceptions and limitations for the purpose of caricature, parody and pastiche in Art. 102-nonies (2) l.aut., but this provision is specifically aimed at protecting the freedom of expression of Internet users when they upload and make available content they generate through online content-sharing service providers. In other words, it is not a general exception on parody.
Towards the Italian fair balance doctrine?
The case decided by the Corte di Cassazione provides an opportunity to reformulate the legal principle of prevalence of freedom of parody over copyright in the terms used by the Court of ustice of the EU (CJEU). The (magic) formula is the “fair balance between fundamental rights”. In the lexicon of the EU Charter of Fundamental Rights (CRF), this is the balance between intellectual property (Article 17(2)) and freedom of expression and information (Article 11).
In short, the EU-style fair balance doctrine officially becomes part of the interpretive and argumentative techniques of the Italian Supreme Court.
But there are some open issues.
a) What is the relationship between the CRF and the Italian Constitution in the field of copyright?
b) The CJEU coined and used the fair balance formula to give itself the power to conform with European copyright law. In the arguments of the Corte di Cassazione, is the formula destined to assume real weight in the outcomes of the next decisions?
c) In the CJEU’s case law, the fair balance doctrine has served to give flexibility to the interpretation of exceptions and limitations, otherwise condemned to the narrow spaces of restrictive literal interpretation. In judging the permissibility of parody, the Court must respect a fair balance between fundamental rights. If the message contained in the parody has discriminatory content, the Court must consider the author’s interest in not having his work associated with the discriminatory message (Deckmyn, C-201/13). Is the Corte di Cassazione willing to follow the CJEU on this path?
d) Is the fair balance doctrine destinated to become a kind of Euro-Italian fair use in disguise? The question is relevant because many are calling for the inclusion of an open-ended clause in the European regulatory framework, as for instance suggested by reCreating Europe’s project policy recommendations.
The devil – as always – is in the details. The prevalence of the right to parody is only tendential, as copyright wins again when the parodic work competes with the economic use of the original work. This ruling of the Corte di Cassazione is not fully convincing for two reasons.
(i) The criterion based on the competition with the economic use of the work is slippery. On the one hand, the sophisticated techniques of antitrust law aimed at defining the boundaries of the relevant market have no place in copyright law. On the other hand, imitation or reproduction for parodistic reason is not always a source of taking away the profits of the original work; on the contrary, it can produce the opposite effect, multiplying fame and revenues.
(ii) The fair balance test in this way weighs in favor of the intellectual property at the expense of the freedom of expression. This reasoning reflects a one-dimensional (economic) view of copyright, while the same is historically, philosophically, and positively multidimensional, because it is precisely closely related to freedom of expression and information.
Quotation or transformative use of unprotectable ideas?
A final remark. The formulation of a legal problem is never a neutral act since, in reflecting the political and ideological beliefs of the interpreter, it guides the solution. The case submitted to the Corte di Cassazione was formulated in terms of a quotation exception. But the problem could be formulated not with reference to the quotation exception, but to the principles of creativity and the dichotomy idea/expression.
Several arguments move in this direction. The protection of Zorro is invoked not in relation to a complex work, but a character inspired by other historical precedents. Assuming that the identifying and figurative elements of the character (the name Zorro, the blackness of the clothes, the mask, the hat and the sword) are creative contents, these elements are relocated in a humorous context that undoubtedly determines a new semantic meaning. They take in the autonomous parodic work a “transformative” meaning that they do not have in the original work. Such creative elements, if evaluated in the comparative analysis between parodied and parodistic work, lose their original character and end up becoming ideas, data, facts.
This way of reasoning has the advantage of looking not at the formal distinction between idea and expression (which is always difficult to govern), but at the purpose of a work that draws inspiration from one or more previous works while modifying their meanings. This advantage is evident, for example, in disputes over contemporary art, which is known to be more focused on ideas than expressions.
The purpose of copyright law is not only to create a market for intellectual works but also to ensure freedom of expression and information. This freedom fosters, in a democratic society, the dialogue between authors and the public, the development of a plural, diverse and inclusive culture as well as the fulfillment of the social function of the exclusive right and its limits. In this perspective, the analysis of the parody-copyright conflict cannot be trapped in a criterion based on formal parameters (the abstract distinction between idea and expression) or merely economic ones (competition with the economic use of the original work) that disregard the purpose of the parody.
Abstract. “La relazione è finalizzata a discutere il problema della concentrazione di potere di controllo ed elaborazione dei dati nelle mani di grandi imprese commerciali (big tech) che forniscono ai produttori agricoli servizi di agricoltura di precisione e smart farming. Il problema della concentrazione di potere di controllo ed elaborazione dei dati è già stato analizzato in chiave interdisciplinare in molti altri settori della c.d. era dei dati: ad es., nel settore della ricerca scientifica dove si delinea una disparità di potere tra imprese di analisi dei dati e istituzioni accademico-scientifiche (università e centri di ricerca).
La relazione è divisa in tre parti.
Nella prima parte si riassume il dibattito sul capitalismo dei monopoli intellettuali e della sorveglianza. Tali monopoli traggono la loro forza dalla proprietà intellettuale e dalla pseudo-proprietà intellettuale (forme anomale di esclusiva che si basano, ad esempio, su contratto e misure tecnologiche di protezione).
Nella seconda parte si descrive la peculiarità delle dinamiche di potere nel settore agricolo con riferimento ad agricoltura di precisione e smart farming. La normativa europea in materia di dati sembra essere insufficiente a risolvere il problema della disparità di potere, in quanto non scioglie alcuni nodi di politica del diritto che attengono al rapporto tra settore pubblico (stato) e settore privato (imprese) e riguardano la regolazione della proprietà intellettuale e della pseudo-proprietà intellettuale.
Nella terza parte, muovendo da un’analogia con il settore della ricerca scientifica, si propongono alcune raccomandazioni di politica del diritto su infrastrutture tecnologiche e regolazione della proprietà intellettuale”.
Abstract: La lezione intende innescare un dialogo tra docente e studenti sull’attuale panorama del diritto d’autore sulle pubblicazioni scientifiche (ad es., articoli pubblicati su riviste, capitoli di libro). Il dialogo può prendere spunto dalle discussioni in atto sull’uso della c.d. intelligenza artificiale generativa per produrre testi scientifici. Si discute su quali siano gli strumenti più efficaci per riconoscere un testo scientifico generato da intelligenza artificiale. O ancora, si discute se nella lista degli autori di un articolo scientifico debba figurare il programma di intelligenza artificiale. Queste discussioni rappresentano il punto di partenza di un ragionamento che dovrebbe condurre a maturare una riflessione critica sull’influenza che le imprese commerciali e in particolare gli oligopoli dell’era digitale esercitano sulla scienza e sull’università. Ad essere a rischio sono non solo le università e la ricerca scientifica no profit, ma anche la tenuta stessa delle società democratiche.
Abstract: La controversia oggetto di Cass. Sez. I civile ord. 30 dicembre 2022 n. 38165 riguarda una campagna pubblicitaria di un’impresa produttrice di acque minerali. Lo spot di un’acqua minerale vede come protagonista una versione umoristica del personaggio di Zorro creato da Johnston McCulley nel 1919, ma a sua volta presumibilmente ispirato a precedenti figure letterarie (come Robin Hood e la Primula Rossa) nonché, secondo alcune ipotesi, a Joaquin Murrieta, un fuorilegge californiano vissuto nell’800. L’impresa titolare del copyright sul personaggio Zorro fa causa all’impresa produttrice di acqua minerale per plagio-contraffazione. Il caso offre alla Cassazione l’occasione per riformulare il principio giuridico di tendenziale prevalenza della libertà di parodia sul diritto d’autore nei termini utilizzati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. La formula (magica) è quella del «giusto equilibrio tra diritti fondamentali». Nel lessico della Carta di Nizza si tratta del bilanciamento tra proprietà intellettuale (art. 17.2) e libertà di espressione e informazione (art. 11).
https://en.wikipedia.org/wiki/Rogers_v._Koons#/media/File:Rogers_v._Koons.jpg Art Rogers, Jeff Koons – https://jennydodge.wordpress.com/2014/10/08/legal-ethical-issue-rogers-v-koons/ Copyrighted images subject to the notable US copyright case Rogers v. KoonsImmagine generata tramite https://stablediffusionweb.com/#demo immettendo le parole “Marcel Duchamp”
“Il Gruppo LawTech della Facoltà di Giurisprudenza organizza una serie di seminari su temi connessi al rapporto tra diritto e tecnologia nell’ambito dei corsi di Diritto d’autore e arte, Diritto dell’era digitale e di Diritto comparato della proprietà intellettuale. Docenti e ricercatori italiani e stranieri presenteranno alcuni dei loro ultimi studi con l’obiettivo di suscitare un dibattito su alcuni degli attuali problemi riguardanti la regolazione della tecnologia”.
“La presentazione ha lo scopo di offrire uno sguardo sul dibattito attinente al potere che le grandi piattaforme del capitalismo digitale esercitano su scuola e università. Il diritto alla protezione dei dati personali costituisce uno degli strumenti giuridici volti a preservare l’autonomia della scuola e dell’università nonché la libertà di pensiero di studenti, docenti e ricercatori, ma non è uno strumento sufficiente. Senza interventi organici su più normative – ad es. sul piano della proprietà intellettuale -, senza investimenti in infrastrutture pubbliche basate su standard aperti, senza una solida formazione degli studenti e dei docenti nel campo della cittadinanza digitale, il potere delle grandi piattaforme commerciali è destinato ad aumentare”.
This paper aims to outline some issues concerning the interaction, in the European Union law, between data policy, university regulation, open science, intellectual property and infrastructure policy. On the one hand, such issues primarily regard intellectual property: exclusive rights deriving from copyright and related rights, patent, trademarks, trade secrets. On the other hand, they also concern forms of exclusive control on data that are not strictly related to intellectual property, but enhanced by the control on technology and infrastructure. This exclusive control can accompany or be independent from the protection of intellectual property conferred by law.
To make science open and to limit the market power of intellectual monopolies and oligopolies, restricting and reshaping intellectual property rights on data is not enough. It is also necessary to create or to revive public infrastructures and to implement open standards for texts, data and code. An example of public infrastructure for university is the Italian consortium GARR, which during the Covid-19 pandemic contributed to anchor the local debate about academic and teaching freedom to an actual and viable alternative, protecting independent and public knowledge not just de iure but de facto as well”.
Abstract: “Mentre gran parte del dibattito sul rapporto tra diritto umano alla scienza e alla ricerca, proprietà intellettuale e diritto d’autore si focalizza sulle eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva (libere utilizzazioni) e sui diritti degli utenti, questo scritto sostiene, sulla scorta di precedenti ricerche, che occorre guardare anche ad altri dispositivi giuridici. Tra questi dispositivi spicca l’attribuzione in capo all’autore di un diritto di apertura dei testi scientifici (c.d. “secondary publication right”) a difesa dell’autonomia e della libertà accademiche, sempre più a rischio. Tale diritto non è un’eccezione o una limitazione del diritto di esclusiva né un diritto dell’utente ma un vero e proprio diritto morale (ed economico) dell’autore di aprire i testi scientifici. Esso è filosoficamente fondato sulla visione kantiana del diritto d’autore (il diritto d’autore non è una proprietà ma un diritto morale a protezione del discorso tra autore e pubblico), sull’uso pubblico della ragione e sulla norma mertoniana che prescrive la messa in comune della conoscenza scientifica. Il diritto di aprire i testi scientifici è una proiezione del diritto umano alla scienza (aperta)”.
Annuncio seminario patrocinato da AISA: “Il centro interdipartimentale DETECT dell’università di Pisa organizza, col patrocinio dell’AISA, un lunch seminar in presenza e on-line dal titolo: L’iniziativa europea per la riforma del sistema di valutazione della ricerca: l’Agreement on Reforming Research Assessment. Il seminario sarà tenuto da Francesca Di Donato, che ha contribuito alla stesura dell’accordo. Chi è interessato a partecipare, in presenza o a distanza, troverà tutte le informazioni necessarie qui“.
Un post sul sito di AISA di Paola Galimberti sulla necessità di sapere quanto si spende per gli Article Proccessing Charge (APC) chiesti dagli editori per l’Open Access a pagamento.
EOSC ha recentemente pubblicato nuovi studi in materia di Open Science. Di seguito i dettagli.
Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, Opinion paper on monitoring open science, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/382490
Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, Opinion paper on EOSC FAIR data literacy, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/716842
Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, Opinion paper on EOSC and commercial partners, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/04436
Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, Opinion paper on FAIR data sovereignty in EOSC, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/32361
Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, EOSC, the transverse European data space for science, research and innovation : statement, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/140927
Il 5 dicembre 2022 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo trentino si è discusso del libro-intervista “Brevettare la salute? Una medicina senza mercato” di Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS, curato per Il Mulino dalla giornalista scientifica Caterina Visco. Il seminario è stato organizzato dal prof. Marco Pertile dell’Università di Trento e ha visto la partecipazione, oltre che di Silvio Garattini, di diversi accademici provenienti da differenti aree scientifiche.
La tesi di fondo di Silvio Garattini è netta: “l’introduzione del brevetto sui farmaci, in Italia [dal 1978] e nel mondo, non si è rivelata sinonimo di innovazione e progresso, e anzi ha portato a conseguenze negative” (p. 11).
Nonostante la brevettabilità dei farmaci in tre anni di pandemia di Covid-19 l’Italia non è stata capace di produrre un proprio vaccino, e nel mondo solo la parte più ricca della popolazione ha avuto accesso ai vaccini.
Scrive in proposito Garattini “[…] le aziende proprietarie dei vaccini brevettati si sono limitate a produrre le dosi commercializzabili, acquistabili e acquistate spesso con anticipo, sorde – e con loro molti Paesi ad alto reddito – alle richieste, provenienti da più voci, di rinunciare temporaneamente alla proprietà intellettuale per permettere ad altre industrie di produrre i miliardi di dosi necessarie per vaccinare il resto del mondo” (p. 123-124).
Come sostiene persuasivamente il presidente dell’Istituto Mario Negri, l’attuale pandemia è solo un esempio, sebbene macroscopico, di un problema generale: la commistione tra le ragioni del profitto e quelle della scienza nonché della tutela della salute e della vita.
Garattini immagina un sistema di prevenzione delle malattie e della salute che prescinda del tutto dalla proprietà intellettuale e dal profitto. Ma pragmaticamente immagina anche un percorso graduale per giungere al nuovo sistema. Occorrerebbe procedere per intanto a una riforma dell’attuale meccanismo di proprietà intellettuale sui farmaci (p. 124-125).
a) Si ritiene utile non brevettare i marchi dei farmaci per permettere la commercializzazione con il solo nome generico.
b) Si dovrebbe evitare la brevettazione di prodotti che hanno lo stesso meccanismo d’azione pur con una struttura chimica differente.
c) Il brevetto dovrebbe essere garantito solo ai prodotti che dimostrano un “valore terapeutico aggiunto” rispetto ai prodotti già esistenti.
d) Questo dovrebbe essere dimostrato attraverso studi clinici comparativi condotti da enti scientifici indipendenti.
e) Se il nuovo farmaco fosse migliore dovrebbe essere abolito il brevetto dei farmaci con un rapporto meno favorevole tra rischi e benefici.
f) Infine, dovrebbe essere impossibile brevettare prodotti esistenti in natura: geni, proteine oppure processi fisiologici.
La riforma della proprietà intellettuale sarebbe di per sé non sufficiente, occorrerebbe trovare “altri motori [non profit] per l’innovazione in campo medico e farmaceutico” (p. 125).
Non si tratta di dichiarazioni di principio, ma di quanto l’Istituto Mario Negri mette in pratica.
Infatti, sul sito web dell’istituto scopriamo che esiste una pagina intitolata “Perché non brevettiamo le nostre ricerche” <https://www.marionegri.it/non-brevettiamo>.
Garattini commenta la politica antibrevettuale dell’istituto che presiede a pag. 74 del libro. Si è scelto di non brevettare per esse liberi. Liberi di orientare la ricerca per motivazioni estranee al profitto, liberi di costruire e disseminare la ricerca (cioè di praticare la scienza aperta), liberi di dedicare tempo e risorse alla formazione (tempo e risorse che altrimenti andrebbero indirizzate a progettare e attuare strategie di brevettazione), liberi di costruire collaborazioni con altri scienziati visti come partner e non come antagonisti di una corsa brevettuale.
Il tema posto dalla pagina web dell’Istituto Mario Negri è quello del conflitto di interessi innescato dai brevetti universitari (o di enti e istituti pubblici finanziati con le tasse dei cittadini) in campo biomedico e farmacologico.
La politica antibrevettuale dell’Istituto Mario Negri è una mosca bianca in Italia, dove il modello dei brevetti universitari, anche nel campo della cura della salute, tiene banco da almeno venti anni a questa parte sulla scia dell’imitazione del modello giuridico americano che ha nel Bayh-Dole Act del 1980 la sua legge-simbolo. Tale legge, tra l’altro, consente alle università americane di brevettare le ricerche frutto del finanziamento federale.
Gli italiani si sono affrettati a imitare (male) il modello statunitense e non hanno letto e discusso le critiche che gli stessi studiosi americani andavano maturando, soprattutto in ambito biomedico.
Il tema è oggi tornato di moda, in occasione della riforma del codice italiano della proprietà industriale, ma ancora una volta si discute dei dettagli (a chi spetta la titolarità del brevetto: al ricercato o all’università), perdendo di vista il quadro d’insieme.
Una drammatica dimostrazione degli effetti collaterali dei brevetti universitari in ambito biomedico è stata offerta dall’attuale pandemia. Durante questi tre anni sono state pubblicate sulla stampa quotidiana notizie relative a (presunti) brevetti di università italiane su tecnologie che si candidavano a diventare nuovi vaccini anti-SARS Cov-2. Al di là delle vanterie di prammatica – diffuse allo scopo di intercettare finanziatori –, sorge spontanea la domanda: ma davvero si può arrivare a un vaccino nazionale scatenando la corsa al brevetto tra le università italiane in grado di fare ricerca nel campo farmacologico? E di seguito un altro dubbio: una volta che un’università italiana ha brevettato il nuovo vaccino, essa è libera di cedere il diritto di esclusiva a un’impresa americana o indiana? Non sarebbe stato meglio coordinare gli sforzi di ricerca e collaborare? E non sarebbe meglio pensare a un vaccino libero e aperto per il mondo invece che un vaccino nazionale e protetto da proprietà intellettuale?
Forse sarebbe il caso di riprendere una seria e approfondita discussione sui brevetti universitari in ambito biomedico e farmacologico, magari tenendo presenti le parole con le quali si chiude la politica antibrevettuale dell’Istituto Mario Negri.
“Mantenere un’istituzione di ricerca in equilibrio costante fra la necessità di trovare risorse per fare ricerca, senza rinunciare alla propria libertà, alla dignità, allo spirito critico, è impresa difficile e complicata. Soprattutto in Italia, dove i fondi pubblici sono scarsi e male utilizzati. È quindi opportuno che l’opinione pubblica impari a distinguere fra chi cura interessi personali e chi si occupa di interessi della comunità, per non far mancare il suo sostegno a questi ultimi”.
Abstract. Oggi il carattere democratico della scienza è minacciato dalla valutazione autoritaria nonché dalla privatizzazione della conoscenza. Non è solo una minaccia per l’università ma per la tenuta stessa della democrazia. Due esempi (pubblicazioni scientifiche e brevetti universitari in ambito biomedico) possono forse rendere l’idea di cosa significhi valutazione autoritaria e privatizzazione della conoscenza nell’università italiana.
Abstract. “Uno dei cardini dello stato di diritto è la pubblicità. Le leggi e le sentenze devono essere pubblicate. Anche le riflessioni dei giuristi accademici sono destinate ad essere pubblicate su libri e riviste. Tuttavia, nell’era di Internet, quando il materiale giuridico è pubblicato nelle banche dati di editori commerciali riceve una diffusione limitata a chi, in ambito accademico o professionale, può permettersi di pagare il costo dell’accesso ai servizi offerti dalle imprese editoriali. I problemi derivanti da un sistema di comunicazione dell’informazione giuridica che si basa esclusivamente o prevalentemente su banche dati commerciali non sono limitati alla restrizione dell’accesso, ma anche all’applicazione delle logiche del capitalismo della sorveglianza al campo giuridico: gli utenti delle banche dati commerciali sono costantemente sorvegliati al fine di effettuare previsioni e influenzarne il comportamento. Nell’ambito del più ampio movimento del libero accesso alla conoscenza (Open Access, Open Science) il Free Access to Law Movement – <http://www.fatlm.org/> – promuove il libero accesso all’informazione giuridica (si veda la dichiarazione di Montréal del 2002 <http://www.fatlm.org/declaration/>). Il libero accesso all’informazione giuridica include anche il libero accesso (Open Access) alla dottrina giuridica (saggi, note a sentenze, monografie, trattati ecc.). Mentre in altri sistemi giuridici il movimento dell’Open Access alla dottrina giuridica è ampiamente sviluppato (ad es., negli Stati Uniti), in Italia è ancora all’inizio. Tuttavia, un recente monitoraggio del panorama di riferimento mostra alcuni significativi progressi (si veda la pagina web “La dottrina giuridica italiana in Open Access”: https://www.robertocaso.it/2020/07/28/la-dottrina-giuridica-italiana-in-open-access-una-sitografia-in-costruzione/). La lezione mira a dare conto degli attuali scenari dell’accesso aperto alla dottrina giuridica e a instaurare un dialogo con i dottorandi che, nella materia giuridica, si accingono a pubblicare i risultati delle proprie ricerche”.
“La scienza dovrebbe essere un bene comune e incondizionato, ma oggi viene gestita attraverso logiche e procedure che ne fanno un assett privato o una funzione assoggettata al controllo statale. Come si può garantire l’autonomia della ricerca e la tutela della missione pubblica della scienza? Attraverso quali infrastrutture tecnologiche e pratiche organizzative? E sulla base di quali cambiamenti normativi, istituzionali e culturali? Se ne discute con Roberto Caso, presidente dell’Associazione Italiana per la Scienza Aperta (AISA)”
“Dovrebbe tuttavia destare stupore che il bando PRIN PNRR 2022 del 14 settembre 2022 richieda dati bibliometrici – obbligatori per fisica, ingegneria e scienze biologiche, e solo se disponibili per scienze umane e sociali – a chi presenta un progetto di ricerca candidandosi come principal investigator. […]
A un osservatore esterno i decreti e gli acronimi possono apparire vacui e tediosi esoterismi burocratici: ma in questa vacuità si cela una valutazione di stato ancor meno scientifica e ancora più sottomessa alla politica, specialmente entro un’università impoverita di denaro e di spirito che tende ad attribuire potere e prestigio a chi, ad arbitrio del principe, ottiene fondi per i propri progetti di ricerca. Il ‘governo dei migliori’ si è baloccato irresponsabilmente con la bibliometria. Governi peggiori potranno seguire la via regolamentare che ha predisposto e fare di peggio”.
Il programma di seminari è dedicato a temi di diritto e tecnologia. Gli incontri sono organizzati nell’ambito dei corsi di Diritto civile, Diritto comparato della privacy e Law and Data. La partecipazione è gratuita. Il coordinamento scientifico è a cura del prof. Roberto Caso e del dott. Paolo Guarda, Università di Trento.
Roma, CNR, piazzale Aldo Moro, 7 – 20 e 21 ottobre 2022
AISA – VII convegno annuale
Scienza aperta e società democratiche
Il settimo convegno annuale dell’AISA, organizzato da ILIESI/CNR – Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e la Storia delle Idee, in collaborazione con ILC/CNR – Istituto di Linguistica Computazionale «A. Zampolli» e con il Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca/CNR e la Biblioteca Centrale CNR “G. Marconi”, si svolgerà il 20 – 21 ottobre 2022 a Roma, presso la Biblioteca Centrale CNR “G. Marconi” in Piazzale Aldo Moro 7.
“Facendo seguito al primo corso sul tema dell’Intelligenza artificiale, tenutosi nello scorso aprile a Matera ed organizzato in collaborazione tra la Formazione territoriale di Potenza della Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera ed il Consiglio Notarile di Matera, con questo secondo corso si vuole approfondire altre tematiche giuridiche, con particolare riguardo alla tutela dei diritti della persona, che appaiono a rischio di gravi compressioni dall’uso massivo della I.A […]”.
GIULIA DORE — Le riproduzioni fotografiche in scala di opere dell’arte figurativa tra finalità illustrative, critica artistica e mercato. L’art. 70 l.d.a. e il bilanciamento fan- tasma (Nota a Cass., ord. 8 febbraio 2022, n. 4038), in Foro it, 2022, I, 2786, preprint non referato già pubblicato nella serie dei Trento LawTech Research Papers.
MARTA ARISI — Che lo sforzo (o il bilanciamento?) sia con te! L’art. 17 della direttiva copyright e la libertà di espressione nel diritto europeo dell’era digitale (Nota a Corte giust. 26 aprile 2022, causa C-401/19), in Foro it., 2022, IV, 423
Il programma di seminari è dedicato a temi di diritto e tecnologia. Gli incontri sono organizzati nell’ambito dei corsi di Diritto civile, Diritto comparato della privacy e Law and Data. La partecipazione è gratuita.
Il coordinamento scientifico è a cura del prof. Roberto Caso e del dott. Paolo Guarda, Università di Trento.
Le date e l’organizzazione sono disponibili nella Locandina.
Il 28 settembre nella sessione pomeridiana si discute di Open Science.
Intervengono: Roberto Caso, Università di Trento; Paola Galimberti, Università di Milano Statale; Maria Laura Vignocchi, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Giovanni De Simone, Consiglio Nazionale delle Ricerche; Benedetta Alosi, Università di Messina e Giuseppe Bonanno, Università di Messina Conclusioni: Paola Gargiulo
L’espressione “proprietà intellettuale” è di quelle che dominano la scena della contemporaneità. Eppure il suo uso come categoria giuridica che identifica numerosi differenti diritti di esclusiva su attività umane è molto recente. Attualmente la categoria include diritti d’autore, brevetti per invenzione, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche, segreti commerciali. Secondo una ricostruzione di un autorevole studioso della materia, l’uso della macrocategoria inizia a diffondersi a seguito dell’istituzione nel 1967 dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà (World Intellectual Property Organization o WIPO). La WIPO è un’agenzia delle Nazioni Unite che conta 193 Paesi membri ed è dedita allo sviluppo di un sistema normativo internazionale “bilanciato” ed efficace di proprietà intellettuale.
L’uso della macrocategoria si è poi definitivamente imposto – o è stato imposto dall’Occidente – attraverso una delle normative più emblematiche del capitalismo globale: l’accordo nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sui diritti di proprietà intellettuale del 1994 (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights o TRIPS).
Attraverso gli accordi normativi internazionali gli Stati hanno parzialmente ceduto la propria sovranità nazionale. Le grandi linee di sviluppo nonché il c.d. bilanciamento tra proprietà intellettuale e altri diritti sono nelle mani di organi e corti internazionali.
L’Unione Europea ha competenza nella materia e ha inserito la proprietà intellettuale nell’art. 17.2 della Carta dei Diritti Fondamentali, accostandola al vero diritto di proprietà e privandola, almeno a livello della lettera del testo, dellaclausola sociale.
La categoria della proprietà intellettuale rimane però filosoficamente e giuridicamente controversa per diverse ragioni.
a) Accumuna diritti che poco hanno a che fare l’uno con l’altro. Tali diritti hanno ragioni giustificative e finalità differenti. Il diritto d’autore disciplina le opere dell’ingegno della letteratura, dell’arte e della scienza. Il brevetto per invenzione riguarda l’innovazione industriale. Il marchio serve a identificare prodotti e servizi. E così via. La riconducibilità di questi diritti alla proprietà è discussa sia nel pensiero giusnaturalista sia in quello utilitarista.
b) Stabilisce un accostamento forzato tra diritti di esclusiva su beni tangibili (la proprietà in senso stretto) con i diritti di esclusiva su beni intangibili che hanno natura profondamente diversa. I beni tangibili sono rivali al consumo. I beni intangibili no: possono essere fruiti contemporaneamente da un numero infinito di persone. Lo stesso riferimento al bene intangibile come frutto dell’attività del pensiero umano è controverso.
c) Nasconde retoricamente la natura monopolistica del diritto di esclusiva. Un conto è parlare di proprietà, altro è parlare di monopolio. Nei sistemi capitalistici ad economia liberale il monopolio viene, almeno in linea teorica, contrastato dal diritto. Mentre la proprietà è un pilastro del capitalismo liberale. Nelle costituzioni in cui il diritto di proprietà è un diritto fondamentale – e non è il caso della Costituzione italiana – l’accostamento esplicito o implicito della proprietà intellettuale alla proprietà, significa fondamentalizzare il diritto, cioè renderlo inattaccabile da norme di legge ordinaria che contrastano con il contenuto costituzionale.
Negli ultimi decenni la normativa degli accordi internazionali ha esteso progressivamente il contenuto della c.d. proprietà intellettuale. Beni della conoscenza che in passato erano comuni oggi sono sottratti alla destinazione universale e gravati da esclusive. Ma c’è di più e di peggio. La proprietà intellettuale riguarda sempre di più il controllo delle infrastrutture tecnologiche e della loro logica (gli algoritmi) costituendo una barriera di accesso a monte del sistema di comunicazione e di progresso della conoscenza.
La proprietà intellettuale alimenta il capitalismo dei monopoli intellettuali che genera gravi disuguaglianze e mette a rischio la democrazia. Disuguaglianze tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Disuguaglianze, anche nei Paesi ricchi, tra persone che possono pagare il prezzo per l’accesso alla conoscenza e persone che non hanno questa possibilità. Si pensi, ad esempio, all’accesso ai testi e alle altre risorse formative della scuola e dell’università.
Peraltro, il fenomeno della concentrazione nelle mani di pochi soggetti del controllo esclusivo di informazioni, dati e capacità computazionale si basa oggi non solo sul diritto (la c.d. proprietà intellettuale) ma anche (e soprattutto) sul potere di fatto delle grandi piattaforme commerciali di Internet.
Nel campo della scienza la tendenza a privatizzare la conoscenza, cioè ad estendere le esclusive (giuridiche e di fatto) fino al controllo della ricerca di base, dei mattoni fondamentali del sapere, dei beni essenziali per la vita (ad es., farmaci e vaccini) e delle infrastrutture della comunicazione (prima fra tutte: Internet) mette a rischio la distinzione tra ricerca animata dal progresso della conoscenza (in particolare, la ricerca del settore pubblico per l’interesse di tutti) e ricerca orientata al profitto (di pochi). Alimenta i conflitti di interesse. Omologa le istituzioni accademiche e scientifiche alle aziende.
Fin dai primi anni 2000 c’è chi mette in guardia sul fatto che la scienza aperta è inconciliabile con la continua espansione della proprietà intellettuale. Quel monito è oggi più vero che mai.
Il vento della politica sta cambiando ancora. A livello globale e a livello nazionale. Quale futuro avrà la scienza aperta a partire da questo autunno?
L’idea di rendere gratuitamente accessibili e giuridicamente riutilizzabili i risultati della scienza su Internet, di rendere più democratico, equo e trasparente il processo di formazione e di discussione critica della scienza potrebbe essere in crisi di fronte ai (nuovi) rigurgiti nazionalisti e imperialisti. Insomma, la scienza aperta è espressione del principio della destinazione universale dei beni e del valore del dialogo pubblico e pacifico tra uomini, applicati a un nuovo scenario tecnologico in cui la costruzione e la comunicazione cooperativa della conoscenza passa attraverso la Rete. Un principio (la libertà della conoscenza, la conoscenza come bene comune) e un valore (l’uso pubblico della ragione) che si contrappongono frontalmente a chiusure di confini e colonizzazioni più o meno violente.
La pandemia e il dissolversi di una nuova speranza
Nel migliore dei mondi possibili, la pandemia avrebbe dovuto rappresentare una spinta potente allo sviluppo della scienza aperta, a partire dalla riforma dei diritti d’autore e deibrevetti. Le cose sono andate in modo diverso. I farmaci salvavita, compresi i vaccini, sono rimasti, salvo lodevoli eccezioni, nel controllo delle Big Pharma. L’editoria scientifica, oramai trasformatasi nell’imprenditoria dell’analisi dei dati, è saldamente nelle mani di grandi monopoli: lo dimostrano i c.d. contratti trasformativi, accordi tra grandi imprese della comunicazione scientifica e consorzi di biblioteche che, al di là delle declamazioni, consentono ai giganti commerciali di accrescere i loro profitti eaumentano le diseguaglianze tra chi può e chi non può entrare nel gioco della comunicazione scientifica.
L’estate del 2022 e le nuove (?) politiche in materia di ricerca e scienza aperta
Durante l’estate del 2022 sono stati pubblicati documenti di policy e studi istituzionali che guardano al futuro prossimo della ricerca e dell’Open Science.
A livello europeo ed italiano tra i tanti documenti rilevanti si segnalano:
Non potendo qui entrare nel dettaglio di tutti i documenti, ci si limiterà a un paio di esempi.
Il primo esempio riguarda l’impatto del diritto d’autore sull’apertura delle pubblicazioni scientifiche nonché sul diritto umano alla scienza e alla ricerca.
“Il principio dell’accesso aperto è nato spontaneamente nella comunità scientifica, ma oggi è oggetto di normative e soft law a livello internazionale e nazionale. Il quadro normativo attuale, in particolare la legge sul diritto d’autore, ostacola lo sviluppo dell’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. Due sono le priorità: a) promuovere un diritto irrinunciabile e inalienabile di ripubblicazione immediata (senza termini di embargo) per le pubblicazioni scientifiche finanziate parzialmente o totalmente con fondi pubblici; b) estendere la portata in ambito scientifico delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. In particolare, si raccomanda di attuare la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Occorre definire le modalità e gli strumenti per aprire all’accesso quanto pubblicato in accesso chiuso ai fini dello svolgimento di esercizi di valutazione imposti dallo Stato.”
A parte il riferimento anacronistico all’attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 – già avvenuta con il D.lgs. n. 177 del 2021 che peraltro ha disatteso gli auspici che provenivano dal mondo della scienza aperta -, c’è da dubitare che il diritto di ripubblicazione possa improvvisamente trasformarsi in un obiettivo politico prioritario del nuovo parlamento e, soprattutto, del nuovo governo (qualsiasi colorazione politica essi dovessero assumere). Ne è prova il fatto che il diritto di ripubblicazione in accesso aperto era parte della c.d. proposta Gallo avanzata durante la corrente legislatura, ma arrestatasi in Senato e rimasta alla fine, dopo tre diversi governi, lettera morta.
Nello studio della Commissione Europea si delineano diverse opzioni di modifica della normativa europea sul copyright in favore della ricerca scientifica, alcune delle quali riguardano anche il diritto di ripubblicazione (secondary publication right). A fronte dell’immobilismo italiano, occorrerà vedere se l’Unione Europea vorrà effettivamente perseguire la strada di una modifica profonda del diritto d’autore a favore della scienza (conoscenza) aperta, una modifica che però garantisca l’assoluto rispetto della libertà e dell’autonomia scientifico-accademica.
Più in generale, rimane il problema della scelta di fondo dell’Unione Europea: l’aver voluto inserire la c.d. proprietà intellettuale del capitalismo globale tra i diritti fondamentali (v. l’art. 17.2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) privandola, almeno a livello della lettera della disposizione, della clausola sociale presente, invece, nell’art. 42 della nostra Costituzione in riferimento al diritto di proprietà (in senso stretto). Tale operazione ha diversi obiettivi: far rientrare nel concetto di proprietà ciò che non lo è (il diritto d’autore, il brevetto per invenzione, i marchi, i segreti commerciali), accumunare tutti i diritti di esclusiva su entità intangibili sotto il cappello di una categoria che evoca il dominio assoluto e dispotico e blindare le stesse esclusive con la garanzia costituzionale del carattere fondamentale del diritto (garanzia sorvegliata dalla Corte di Giustizia UE e, indirettamente, dalla Corte EDU).
Le speranze di un riequilibrio del diritto d’autore e del brevetto per invenzione rimangono nelle mani dei giudici (delle corti internazionali e nazionali) con tutti i rischi (ma anche le opportunità) che ciò comporta.
Il secondo esempio riguarda le possibili riforme del sistema di valutazione della ricerca.
Nelle conclusioni del Consiglio UE su Research assessment and implementation of Open Science si rinviene una parte dedicata (pagg. 4 ss.) ad alcuni principi che dovrebbero guidare la riforma dei sistemi europei di valutazione.
a) Disegnare un approccio che esprima un maggiore bilanciamento tra valutazione qualitativa e quantitativa della ricerca, con relativo rafforzamento degli indicatori qualitativi e uso responsabili di quelli quantitativi.
b) Riconoscere tutte le forme di contributo alla ricerca e all’innovazione e tutte le forme di processo di formazione della scienza. Non solo pubblicazioni, ma anche dataset, software, metodologie, protocolli, brevetti ecc.
c) Prendere in considerazione ai fini della carriera tutte le attività di ricerca e innovazione. Ad esempio, la supervisione dei giovani ricercatori, i ruoli di leadership, la capacità imprenditoriale, l’interazione della società inclusi il public engagement e la citizen science.
d) Prendere in considerazione le specificità della disciplina di riferimento, la tipologia di ricerca (di base o applicata), lo stadio della carriera, le missioni dell’istituzione di ricerca.
e) Garantire che l’integrità (etica) della ricerca rappresenti la più elevata priorità e non sia contraddetta da incentivi che muovono in direzione opposta.
f) Garantire la diversità, l’eguaglianza di genere e la promozione delle donne nella scienza.
Al di là della genericità che caratterizza tutti i documenti programmatici di questo genere e di alcune banalità, spicca una visione che fa di tutte le erbe un fascio. Non emerge quella che dovrebbe essere la vera priorità: conservare una distinzione e un equilibrio tra ricerca pubblica finalizzata all’interesse di tutti e ricerca privata. Si conferma invece una visione aziendalistica della ricerca e della scienza aperta che cannibalizza tutto il mondo del sapere. Così, secondo il Consiglio UE, il male non sta negli indicatori in sé, ma nell’uso sbilanciato degli stessi.
Qualche spunto positivo emerge con riferimento ai principi di apertura che dovrebbero governare gli esercizi di valutazione con particolare riferimento agli indicatori quantitativi (pag. 7). Si auspica che le banche dati e i dati bibliometrici siano, in linea di principio, aperti e trasparenti (chissà cosa ne pensa l’ANVUR). Ma nessuno elemento di concretezza si rinviene con riferimento al modo con cui rendere operativo l’auspicio. In ogni caso, non una parola sull’idea di affidare ad agenzie governative, cioè alla spada invece che alla bilancia, la governance attraverso i numeri della ricerca accademica.
Conclusioni
In conclusione, per quello che emerge dagli ultimi documenti di policy dedicati alla materia, l’Open Science dell’Unione Europea si avvia a diventare (se già non lo è già) strumento del capitalismo neoliberista.
Se fosse diffusa una diversa visione della scienza aperta tra ricercatori e cittadini, si potrebbe pronosticare un autunno caldo. Ma l’apertura democratica della scienza come altri temi fondamentali non trova spazio né nella formazione scolastica né nel dibattito pubblico dei mass media. La cosa non sorprende. Se i cittadini hanno una vaga idea di cosa sia la scienza – e ne abbiamo avuto prove evidenti durante la pandemia -, è difficile che possano comprendere quale valore abbia per la tenuta della democrazia la scienza aperta nel senso qui delineato.
Facile prevedere che nessuna delle priorità verrà affrontata in autunno e nei mesi a venire. Non il contrasto ai monopoli intellettuali, non una seria riforma della valutazione della ricerca volta a ristabilire autonomia e libertà accademica, non la costruzione di infrastrutture di comunicazione realmente indipendenti dai padroni della Rete.