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Libertà di ricerca e profitto

Roberto Caso, 24 settembre 2023, pubblicato su L’Adige del 26 settembre 2023 con il titolo “Il ruolo della ricerca libera dal profitto

https://it.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Side_of_the_Moon#/media/File:Optical-dispersion.png – Vilisvir – Opera propria – CC BY-SA 3.0

La professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo ha tenuto a Trento il 18 settembre scorso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo tridentino un’interessante lezione sulla libertà di ricerca. Ho avuto l’opportunità di assistere personalmente alla lezione.

Il discorso era rivolto soprattutto ai giovani che aspirano a coltivare la ricerca scientifica. Il messaggio di fondo può essere sintetizzato nella seguente esortazione [le parole scelte sono mie]: “osate, battete strade inesplorate e resistete alle forze che cercano di comprimere la vostra libertà”.

Elena Cattaneo ha portato molti esempi di persone che hanno abbracciato il coraggio della ricerca. Giustamente, nella carrellata di queste figure, sono state privilegiate le donne. Tali ricercatrici, infatti, hanno dovuto aggiungere una dose di coraggio supplementare – sfidare la società maschilista – a quello fondamentale che alimenta la libertà scientifica.

La senatrice è partita da Rita Levi-Montalcini per giungere alle proprie battaglie sulla legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, sul caso “Stamina” e sull’istituzione dello Human Technopole. Sono battaglie, quelle della senatrice Cattaneo, che riguardano, da diverse prospettive, la difesa della libertà di ricerca nei confronti dello Stato. In estrema e approssimativa sintesi, lo Stato: non deve arbitrariamente restringere l’uso di cellule di embrioni umani (sovrannumerati e congelati, destinati alla distruzione) a fini di ricerca, deve intervenire attivamente contro la pseudo-scienza e quando istituisce enti finanziati con ingenti finanziamenti pubblici (distolti da altri usi e destinatari) deve garantire che siano governati da strutture, procedure e regole che evitino il malaffare.

Nella rassegna delle donne che hanno speso la vita per la ricerca scientifica Elena Cattaneo ha citato Katalin Karikó. Confesso che prima della lezione della senatrice non l’avevo sentita nominare. Ho appreso che è una biochimica ungherese esperta nello studio dell’mRNA a scopo terapeutico. Soprattutto è una delle figure chiave di BionTech, l’azienda farmaceutica tedesca che ha sviluppato insieme a Pfizer, la big pharma statunitense, il Comirnaty, uno dei vaccini anti-COVID-19 a base mRNA più diffusi in Occidente.

Devo confessare che l’esempio mi ha sorpreso. Non solo perché veniva poco dopo quello di Levi Montalcini, ma perché riguarda una ricercatrice che ha scelto di lavorare per un’azienda che difende con la proprietà intellettuale – brevetto, segreto commerciale – una scoperta scientifica di importanza fondamentale per tutta l’umanità e non solo per l’Occidente. Su quella proprietà intellettuale è stato generato un profitto miliardario. Ma la decisione che il vaccino BionTech/Pfizer abbia un prezzo, comporta che una parte dell’umanità ne sia fatalmente esclusa. Insomma, è giusto dare un prezzo monopolistico a un bene essenziale per salvare la vita delle persone? La domanda non è oziosa e se la sono posta in molti. Ma c’è un altro quesito che va formulato. È giusto difendere con proprietà intellettuale un’invenzione che si fonda sulla ricerca di base finanziata con fondi pubblici? La tecnologia mRNA è stata sviluppata grazie a ricerche svolte in istituti pubblici e università. Il contributo dato dall’impresa commerciale deve tradursi nella concessione di un monopolio legale (la proprietà intellettuale) che dà il pieno e totale controllo sull’uso dell’invenzione?

Esistono figure diverse da Katalin Karikó che potevano essere citate. Sono figure che interpretano la libertà di ricerca anche come difesa dalle ragioni del profitto. Ad esempio, Maria Elena Bottazzi, la ricercatrice di origini italiane, che ha scelto di non brevettare il Corbevax, vaccino anti-COVID-19 sviluppato assieme a Peter Hotez. Per questa scelta è stata candidata al premio Nobel per la pace.

Che la questione della libertà di ricerca dai condizionamenti del profitto sia di assoluta rilevanza in campo farmacologico è testimoniato dalla politica anti-brevettuale dell’Istituto Mario Negri, una delle più prestigiose istituzioni scientifiche italiane. “Da oltre 50 anni l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in controtendenza con l’idea dominante, non richiede brevetti sulle proprie ricerche. Non perché siamo contrari in linea teorica ai brevetti in campo medico […]. Lo facciamo soprattutto per essere liberi. Liberi nell’orientamento e nella selezione dei temi di ricerca. Se invece l’obiettivo fosse il brevetto e il suo sfruttamento, sarebbe inevitabile orientarsi verso ricerche economicamente sfruttabili”. Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Negri, è tornato di recente sul tema in un libro-intervista edito da Il Mulino (Brevettare la salute? Una medicina senza mercato, 2022).

Il bel messaggio lanciato dalla senatrice Cattaneo – osate e battete strade inesplorate! – non vale solo per la biologia ma anche per le scienze umane e sociali. Vale per il diritto – come la proprietà intellettuale – che governa i rapporti tra scienza e profitto. Forse la strada battuta fino ad adesso e persino durante la pandemia non è l’unica e nemmeno la più giusta. Occorre urgentemente e con coraggio esplorarne altre.

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La cittadinanza cresce al museo

Christian Greco, Eleonora Landini, La cittadinanza cresce al museo, Il Mulino, 15.09.2023

“Il museo poi ci insegna a conoscere l’altro, a relativizzare noi stessi, a capire che non esiste un punto di vista univoco, ma che noi ne abbiamo semplicemente uno e che nella storia, di fronte a un problema simile, gli uomini si sono confrontati con soluzioni diverse”. […]

“Il museo ci fa molto riflettere su un tema che viene spesso abusato, quello dell’identità. “Identità” non è un nome greco, è un nome latino, deriva da “idem”. Platone riteneva, citando Eraclito, che non esistesse l’identità perché nel momento stesso in cui ci alziamo al mattino la nostra pelle è diversa, i nostri capelli sono diversi. Quando mettiamo i piedi in un ruscello, l’acqua che sentiamo all’inizio è diversa dall’acqua che sentiamo alla fine. Siamo in continuo divenire. Ecco, allora, che cade quel concetto di una identità di noi contro gli altri. Tutto è più ibrido. E guardando i fenomeni in un arco cronologico ampio impariamo davvero a relativizzare: questa penso sia la lezione più importante che si può imparare da qualsiasi museo noi visitiamo”.

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Valutazione e comunità scientifiche

Roma Tre, 20 settembre 2023

Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica, Morlacchi Editore, 2023 (all’interno del libro R. Caso, La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta, Trento LawTech Research Paper nr. 52, 2022)

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming al seguente LINK

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Il problema del merito

15 settembre 2023

Poplar Festival 2023, Trento, Piazza Piedicastello, ore 16.30

Il “problema” del merito nell’istituzione scolastica

Con: Vanessa Roghi, Marco Santambrogio, Roberto Caso

Modera: Scomodo

“L’Italia è un paese meritocratico? Le tragedie attribuite al peggioramento della salute psicologica degli studenti sono sempre più in crescita e si è polarizzato sempre di più il dibattito intorno al merito. Nella Costituzione si parla di Merito all’articolo 34, ma è ancora giusto, dopo quasi 76 anni, ridurre la questione al solo merito oppure è necessario considerare le disuguaglianze economiche e sociali come secondo pilastro per impostare il ragionamento?”

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Right to repair

5 settembre 2023

Pubblicato il n. 57 della serie dei LawTech Research Paper

Roberto Caso, Capitalismo dei monopoli intellettuali, pseudo-proprietà intellettuale e dati nel settore dell’agricoltura di precisione e dello smart farming: note a margine del right to repair

Abstract

“Questo scritto è finalizzato a discutere, da una prospettiva giuridica, i problemi derivanti dalla concentrazione di potere di controllo ed elaborazione dei dati e delle informazioni nelle mani di monopoli e oligopoli commerciali che forniscono ai produttori agricoli macchine (ad es., trattori), sementi, prodotti chimici (ad es. fertilizzanti e diserbanti) nonché servizi di agricoltura di precisione e smart farming.

Tali monopoli e oligopoli traggono, almeno in parte, la loro forza dalla proprietà intellettuale e dalla pseudo-proprietà intellettuale. La pseudo-proprietà intellettuale consiste in quelle forme anomale di esclusiva che si basano, ad esempio, su contratto e misure tecnologiche di protezione nonché sul potere di fatto che deriva dal controllo dell’infrastruttura tecnologica su cui i dati vengono memorizzati, elaborati e trasmessi sulle reti telematiche.

Nel settore dello smart farming e dell’agricoltura di precisione il potere delle imprese che forniscono fattori di produzione può determinare effetti anticoncorrenziali e abusi di dipendenza economica. Più in generale il potere dei monopoli intellettuali diminuisce il grado di autonomia e libertà degli agricoltori: non solo del singolo agricoltore di fronte all’impresa fornitrice del fattore di produzione, ma anche della categoria degli agricoltori di fronte a quella dei fornitori dei fattori di produzione all’interno della filiera agroalimentare. Tra gli strumenti giuridici che sono stati immaginati per contrastare tale potere merita attenzione il c.d. right to repair, il diritto dell’utente di un dispositivo di poterlo riparare senza sottostare alle restrizioni imposte dal produttore del dispositivo. Tale diritto, per essere efficace, deve limitare la proprietà intellettuale e la pseudo-proprietà intellettuale”.

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Perché la valutazione ha fallito

26 agosto 2023

AA. VV., Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica, Morlacchi Editore U.P., volume in Open Access (all’interno R. Caso, La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta, Trento LawTech Research Paper nr. 52, 2022)

Presentazione a Roma Tre, 20 settembre 2023: “Valutazione e comunità scientifiche

Isbn: 9788893924351
Pagine: 176
Anno di pubblicazione: 2023
Collana: Saggi e studi di scienze sociali

“Come si riconosce un’opera di scienza? Qualunque sia la risposta, l’unica cosa ovvia è che la qualità scientifica non può essere ridotta a quantità, a criteri burocraticamente oggettivi. Per quanto ci si sforzi nel formulare i regolamenti migliori, il punto fondamentale è che nessuno può espropriare le comunità scientifiche della loro autonomia. Soprattutto non tramite un’agenzia espressione dell’autorità politica. L’Università ha bisogno di liberarsi da inutili e complesse pastoie burocratiche, che alterano il modo di fare ricerca. Il nostro libro vuole essere un’occasione per riflettere: l’errore più grave sarebbe continuare ad accettare acriticamente un sistema di valutazione che dall’alto si impone al lavoro quotidiano di chi fa ricerca”.

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PRIN 2022: Clinical Trials Data

11 agosto 2023

Progetto di ricerca di interesse nazionale Clinical trial data between privatization of knowledge and Open Science (CLIPKOS)

Ministero dell’Università e della ricerca PRIN 2022, Clinical trial data between privatization of knowledge and Open Science (acronym: CLIPKOS)

Abstract

Clinical research produces enormous amounts of data. This especially in the pharmaceutical field during pre-clinical and clinical tests. These data represent an invaluable resource from multiple points of views: scientific interests in creating new medicines and pursuing progress and innovation in the health domain, the necessity to verify the studies carried out, the purely commercial approach on protecting the effort to obtain a marketing authorisation, and the public interest in access and disclosure. Access to this information is often severely limited by forms of exclusive rights and other forms of protection and control that persist on various.

levels and make it impossible to take (public) advantage of such important resources. On the contrary, Open Science (OS), Open Access (OA), findability, accessibility, interoperability, and reuse (FAIR) principles, transparency and flexibility needs and the creation of public databases push forward the implementation of accessible or open data.
The recent pandemic has tragically brought this problem to bear and in this application context there is currently a lack of clarity and knowledge among the different stakeholders in the legal, philosophical and ethical fields.

The project aims to investigate the interplay between privatization of knowledge by pharmaceutical developers and OS for clinical trial data from multiple perspectives.

The first objective of the research will be the comprehensive legal mapping of the regulatory framework for the protection of data in clinical research in the European Union (EU) legal system and in some selected Member States, including Italy, while briefly considering the international context. It shall be also examined if and how this scenario may be consistent with the instances promoted by OS and OA. The legal analysis uses a comparative methodology that takes into account the complex regulatory framework.

The second objective will be the investigation of the different policies adopted by the public agencies (Eurpean and national) on data access and governance.
Moreover, interdisciplinarity will be key to understanding a context that sees the intersection of different scientific fields. These theoretical approaches will then be combined with ethical and philosophical studies related to striking the balance between the fundamental rights to health and science with the exclusive rights.

Ample space will also be dedicated to case studies based on health and clinical data and offered by the CNR-IFAC scientists. Researchers will be able to understand how data is managed with special reference to the concept of research integrity, data reproducibility and the attitude of communicating science in an open and transparent way.

The ultimate goals of the research are to provide a set of policy recommendations, guidelines and proposals regarding the use and disclosure of clinical test data that balance privatization and OS interests.


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AISA – Comunicato su ANVUR e COARA

4 agosto 2023

Nuovo comunicato AISA: La parola dell’ANVUR: Open Research Europe e l’accordo europeo per la riforma della valutazione della ricerca

Qui di seguito un breve estratto.

Open Research Europe “è criticabile perché la sua gestione è stata affidata, invece che ad archivi o biblioteche, a F1000 Research, di proprietà di un oligopolista commerciale privato partecipe della cosiddetta editoria di sorveglianza, il quale ha ben poco a che vedere con la tutela della conoscenza indipendente e pubblica. Ma non di questo si preoccupa l’ANVUR: per chi volesse far uso degli articoli che vi ha depositato ai fini della propria carriera accademica in area sociologica, ORE, secondo l’agenzia, non è né scientifica né eccellente perché non pubblica in fascicoli ‘distinti, in sé conclusi e non aperti ad ulteriori aggiornamenti’ e perché non pratica la revisione anonima”.

English version: Dicer’s oaths: ORE, COARA and the Italian National Agency for the Evaluation of the University and Research Systems

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A liberal infrastructure in a neoliberal world

Roberto Caso, Maria Chiara Pievatolo

R. Caso, M.C. Pievatolo, A liberal infrastructure in a neoliberal world: the Italian case of GARR, in Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce JIPITEC 14 (2) 2023, preprint available at Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7561821>

Abstract

This paper aims to outline some issues concerning the interaction, in European Union law, between data policy, university regulation, open science, intellectual property and infrastructure policy. On the one hand, such issues primarily regard intellectual property: exclusive rights deriving from copyright and related rights, patents, trademarks, and trade secrets. On the other hand, they also concern forms of exclusive control on data that are not strictly related to intellectual property but enhanced by the control on technology and infrastructure. This exclusive control can accompany or be independent from the protection of intellectual property conferred by law. To make science open and to limit the market power of intellectual monopolies and oligopolies, restricting and reshaping intellectual property rights on data is not enough. It is also necessary to create or to revive public infrastructures and to implement open standards for texts, data, and code. An example of a public infrastructure for a university is the Italian consortium GARR, which during the COVID-19 pandemic contributed to anchor the local debate about academic and teaching freedom to an actual and viable alternative, protecting independent and public knowledge not just de jure but de facto as well.

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Copyright for public and democratic science

Università Bicocca, Milano, 23 giugno 2023

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Milano-Bicocca#/media/File:Bicocca_edificio_U12.jpg

Roberto Caso, Copyright for public and democratic science: from the secondary publication right to the right to open scientific texts, “Open science and responsible research: Epistemological, ethical, social, and political issues”, Università Bicocca, Milano, 23 giugno 2023

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Nomen omen

Note a margine di un percorso di ricerca (casuale)[*] [versione pdf qui; Zenodo qui; lucidi qui)

Roberto Caso

https://www.robertocaso.it

Ringrazio le colleghe e i colleghi che mi hanno scritto testimoniandomi amicizia e stima pur non potendo essere presenti oggi per impegni concomitanti e ringrazio il preside, le colleghe e i colleghi, lo staff amministrativo nonché le e gli studenti presenti che mi dedicheranno i prossimi venti minuti.

In questo breve torno di tempo proverò a offrire alcune impressioni (fotogrammi) dei sei lustri di lavoro di ricerca che ho svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento nonché alcune prospettive sullo studio che mi attende nei prossimi anni.

Ho provato a immaginare una traccia che prende le mosse da una citazione di Max Weber e si chiude, passando per un attimo da Frank Capra, con un’altra citazione – questa volta indiretta – di Leibniz.

Il filo conduttore è il caso ovvero la casualità. Per questo ho intitolato questo breve seminario con un detto che si riferisce al mio cognome.

In una conferenza dedicata agli studenti del 1917 Weber[1], comparando la carriera accademica statunitense con quella tedesca, scrive:

“è rimasto, ed anzi risulta accentuato, un aspetto della carriera universitaria: solo per qualche circostanza fortunata un […] libero docente, ormai assistente, riesce a insediarsi su un posto da ordinario o addirittura in una presidenza d’istituto. Non prevale certamente soltanto il caso, ma questo vi domina in misura davvero notevole”.

Ecco, il caso ha dominato in misura davvero notevole nel mio cammino di viandante (o velista) della ricerca.

Ho cercato di dare un senso retrospettivo a tanta casualità e vorrei utilizzare una metafora digitale per rendere l’idea.

Nella rappresentazione grafica di una rete a commutazione di pacchetto (come Internet) il messaggio da Host 1 (mittente) a Host 2 (ricevente) viene scomposto in differenti pacchetti di dati (nell’immagine: pacchetti blu, rosso e verde). Tali pacchetti seguono vie differenti e solo alla fine si ricompongono per riformare presso il ricevente il messaggio formulato dal mittente.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Packet_Switching.gif

Quei pacchetti sono metaforicamente le mie ricerche che hanno riguardato tematiche molto distanti l’una dall’altra. Ma oggi, a distanza di tempo (con un briciolo di saggezza in più), mi rendo conto che questo cammino erratico conduce (forse) a un senso: lo studio della concentrazione di potere (economico, informativo, decisionale) e dei suoi effetti giuridici, soprattutto sui diritti dei più deboli e sulle strutture istituzionali più fragili (come la struttura dell’università e della scienza aperta).

Nell’affrontare problemi ai confini del diritto (privato), ho provato a indagare la relazione che si instaura tra norme giuridiche, norme sociali (informali) e norme tecnologiche.

Concedetemi qualche parola sull’inizio del cammino.

Tanto tempo fa… in una galassia accademica molto distante (non solo in senso temporale) da quella che mi ha accolto da dottorando e in cui lavoro, ebbi la fortuna di entrare a far parte di un gruppo informale di ricerca (una scuola).

Il suggerimento di avvicinarmi a quella piccola, vivace e allegra comunità proveniva da un giurista (che oggi è consigliere di Cassazione) con più esperienza della mia. Tutto, quindi, ebbe inizio frequentando il corso di diritto privato comparato (solo una dozzina di studenti) e l’aula per lo studio del diritto comparato (dove c’erano, tra gli altri volumi, i repertori della West che custodiscono il patrimonio delle decisioni giurisprudenziali statunitensi e che oggi si vedono solo nei legal drama).

In quegli anni di studio acquistai un famoso libricino di Scott Turow che raccontava la frequenza del primo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Harvard degli anni ’70[2].

Mi colpì una pagina di quel testo:

“I casi e le opinioni formano il centro del mondo di uno studente di legge [rectius, diritto, n.d.r.]. Virtualmente tutte le facoltà di legge americane seguono il ‘metodo dello studio del caso’ che impone agli studenti di imparare la legge leggendo e discutendo in aula una quantità di motivazioni di sentenze”.

Ritrovavo nella descrizione di Turow la tecnica maieutica mediante la quale veniva insegnato il diritto privato comparato, ma non trovavo corrispondenza negli altri corsi che seguivo e che erano basati sulla classica lezione frontale.

Mentre sognavo (e fantasticavo) di viaggi in America e di studi comparatistici all’estero (che avrei compiuto più avanti), il professore di diritto privato comparato mi chiamò a cimentarmi con l’annotazione di decisioni giurisprudenziali su Il Foro italiano.

Attraverso un lavoro certosino e meticoloso di arrêtiste, ho imparato i rudimenti della ricerca e del ragionamento critico.

Erano molti i “casi” – ecco rispuntare quella parola che racchiude un destino – e i problemi che mi interessavano. Alcuni più di altri mi intrigavano. Riguardavano la proprietà e l’espropriazione per pubblica utilità, la proprietà intellettuale e il diritto d’autore, il danno alla persona e in particolare il caso limite del danno da uccisione.

Sono tematiche che – se si esclude l’espropriazione – non ho più abbandonato. Ma praticando la serendipity – ovvero quella intuizione che si accende quasi “casualmente” quando il cammino della ricerca sta portando altrove – presi, su suggerimento del maestro, un’altra strada: lo studio di un tema ai confini del diritto (privato): l’abuso di dipendenza economica.

Attraverso un’indagine dei contratti di subfornitura iniziai a interrogarmi sulla relazione tra norme sociali (quelle generate dalla concertazione di potere) e le norme giuridiche (in particolare, l’art. 9 della l. 1998/192 sull’abuso di dipendenza economica che mira a contrastare la concentrazione di potere). Era un’indagine comparatistica e interdisciplinare (law and economics) che si chiudeva con un argomento che avrei poi ripreso in seguito: per quanto sofisticata, l’analisi economica di un problema giuridico mette capo a decisioni politiche. Per determinare se sussiste o meno l’abuso occorre effettuare scelte politiche sulle relazioni di potere tra soggetti giuridici.

La curiosità verso la concentrazione di potere (e il disincanto verso una visione neutrale del diritto) mi ha indirizzato, poi, sotto la guida di un altro fondamentale maestro, a interessarmi del diritto (d’autore) dell’era digitale e in particolare di quelle architetture tecnologiche che incorporano norme dispotiche: Digital Rights Management (DRM).

Tale ulteriore indagine interdisciplinare, che partiva dallo studio di alcune nozioni basilari dell’informatica e della crittografia digitale, mi ha condotto ad aggiungere il terzo tassello – le norme tecnologiche – al puzzle che fin a quel momento era composto solo da norme giuridiche e norme sociali. Le architetture informatiche incorporano norme dispotiche che hanno natura differente dalle norme giuridiche (il computer non interpreta, esegue).

Lo studio di un problema complesso che attiene alla dislocazione dalla periferia (l’utente di un dispositivo con DRM) al centro (il gestore del DRM) del potere decisionale, mi ha spinto a considerare insoddisfacente un’analisi che usa le lenti di una sola categoria giuridica (in questo frangente, il diritto d’autore). Per comprendere il problema della disciplina legislativa delle misure tecnologiche di protezione dei diritti d’autore (ad es. l’art. 6 della dir. CE/2001/29) e trovare possibili soluzioni occorre mettere in dialogo il diritto con altri saperi (almeno la scienza della computazione e l’economia) e osservare il problema attraverso gli occhiali di più categorie: non solo il diritto d’autore, ma anche la protezione dei dati personali, il diritto dei contratti, il diritto antitrust.

A questo punto del mio cammino, il puzzle (metodologico) era completo: norme giuridiche, norme sociali e norme tecnologiche.

Mentre approfondivo gli studi critici sul diritto dell’era digitale, la serendipità di quegli anni – così diversi da quelli che connotano la carriera di un giovane studioso di oggi schiacciato da mediane, soglie e bibliometria – mi offrì l’occasione di approfondire la relazione che si instaura tra università e imprese attraverso il trasferimento tecnologico basato sulla trasmissione contrattuale di diritti di proprietà intellettuale (e in particolare, di brevetti per invenzione). L’Italia discuteva di quale fosse la regola migliore attinente alla titolarità del brevetto universitario (titolarità del ricercatore o dell’università?). Ma era uno sguardo puntato sul dito invece che sulla luna, perché leggendo l’alluvionale letteratura (non solo giuridica) nordamericana sul tema e praticando il metodo comparatistico della circolazione dei modelli giuridici, ci si rendeva conto che il problema di fondo era ben altro: il capitalismo accademico stava mutando il ruolo dell’università, trasformandola da centro di creazione e diffusione della scienza aperta ad attore della “guerra” sulla proprietà intellettuale.

Fu il pretesto per un’altra deviazione del cammino. Nello stesso torno di anni in cui iniziai a viaggiare (fisicamente) in Canada per approfondire a McGill University i miei studi sulla proprietà intellettuale mi appassionai all’Open Science.

All’antagonismo tra scienza pubblica (aperta) e capitalismo dei monopoli intellettuali ho dedicato gli ultimi tre lustri del mio percorso (casuale) di ricerca. Tale studio mi ha portato a scoprire un’altra interessante relazione tra strumenti normativi: quella tra regole di valutazione della ricerca (e dei ricercatori) e proprietà intellettuale. In questa luce, si spiegano i miei scritti critici sull’attuale dominante sistema di valutazione e sul suo (controverso) rapporto con i diritti d’autore sulle pubblicazioni scientifiche e i brevetti universitari.

Nell’immediato futuro mi aspettano studi che attengono alla gestione di dati biomedici e specificamente dei relativi alla sperimentazione clinica (grazie a un finanziamento dell’ultimo progetto strategico di ateneo e del PRIN 2022). Ma soprattutto mi aspetta un altro mistero giuridico: la pseudo-proprietà intellettuale, una categoria che allude a tutte quelle forme di esclusiva che non possono essere riferite, secondo la tradizione e il diritto positivo, alla proprietà intellettuale, ma ne mimano pericolosamente gli effetti. Pericolosamente perché se i limiti alla proprietà intellettuale sono posti legislativamente (talora anche a livello costituzionale), la pseudo-proprietà intellettuale non ha limiti espliciti.

Al di là delle prospettive di ricerca già programmate, spero che la serendipity non mi abbandoni e mi faccia casualmente, magari grazie all’insegnamento dei più giovani, incontrare nuovi, inattesi problemi giuridici.

Chiudo ringraziando tutti i presenti e anche i colleghi e le/gli studenti che sono andati via da Trento o, per diverse ragioni, non ci sono più, ma hanno fatto parte in diverse vesti del mio cammino erratico. Questa chiusura sulla comunità di cui sono parte attiene alle citazioni anticipate all’inizio di questo discorso.

La vita di un ricercatore è legata a tante altre vite.

Perché quello che conta, nelle tenebre della vita, è camminare assieme[3] – nell’apprendimento e nell’insegnamento – per trovare una fiammella (di speranza) anche dove, per tante ragioni, si nasconde.

Grazie per l’attenzione.

Abstract

In trent’anni di ricerche scientifiche presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, l’indagine del prof. Roberto Caso si è focalizzata su temi di frontiera: ai confini tra diritto privato e pubblico, nonché tra diritto e altri saperi come l’economia, l’informatica, la filosofia politica e la sociologia. La comparazione giuridica e il metodo di analisi interdisciplinare del diritto (law &…) sono stati utilizzati per esplorare criticamente contesti in cui la concentrazione di potere economico, informativo e decisionale produce effetti giuridici e incide negativamente sui diritti dei più deboli nonché sulle strutture istituzionali più fragili (come quelle dell’università e della scienza aperta). Dall’abuso di dipendenza economica al diritto d’autore dell’era digitale, dalla datificazione della persona all’antagonismo tra capitalismo dei monopoli intellettuali e Open Science, la ricerca è esitata nel tentativo non solo di ricostruire teorie affidanti (concernenti il rapporto tra norme giuridiche, sociali e tecnologiche), ma anche di proporre soluzioni a problemi giuridici complessi. Nei sei lustri di lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, il prof. Caso ha proposto l’attivazione di corsi di insegnamento “complementari” (Diritto comparato della proprietà intellettuale; Diritto comparato della privacy), ha supervisionato tesi di laurea e di dottorato, ha contribuito a costruire gruppi di ricerca (LawTech group) e reti internazionali di studio (Transatlantic Intellectual Property Summer Academy, Private Law Consortium, LawTech Consortium), ha vinto progetti europei e nazionali e ha fondato assieme ad altre colleghe e colleghi provenienti da differenti discipline l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) che presiede dal 2015. Le prospettive future di studio guardano allo sviluppo di una critica organica alle forme anomale di proprietà intellettuale (c.d. pseudo-proprietà intellettuale) con particolare attenzione al mondo della scienza, dell’università e del patrimonio culturale. Nei prossimi due anni si dedicherà, tra l’altro, a coordinare il progetto PRIN 2022 “Clinical trial data between privatization of knowledge and Open Science” (CLIPKOS) e a portate a termine il progetto strategico di ateneo “Modelli regolatori per l’apertura dei dati della ricerca biomedica”.


[1] M. Weber, La scienza come professione; La politica come professione, traduzione di Helga Grünhoff, Torino, G. Einaudi, 2004.

[2] S. Turow, Harvard. Facoltà di legge [ed. orig. 1977], Milano, Mondadori, 2013.

[3] P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma-Bari, Laterza, 2007: “in queste ‘tenebre della vita’ dirà Leibniz, è necessario camminare insieme perché il metodo della scienza è più importante della genialità degli individui e perché il fine della filosofia non è quello del miglioramento del proprio intelletto, ma di quello di tutti gli uomini’.


[*] Seminario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 19 giugno 2023.

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Daniele da Volterra (Daniele Ricciarelli) (Italian, Volterra 1509–1566 Rome).Michelangelo Buonarroti (1475–1564), probably ca. 1544.Oil on wood; 34 3/4 x 25 1/4 in. (88.3 x 64.1 cm).The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Clarence Dillon, 1977 (1977.384.1).http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/436771

Roberto Caso, Michelangelo’s David and cultural heritage images. The Italian pseudo-intellectual property and the end of public domain, Kluwer Copyright Blog, June 15, 2023

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LawTech Consortium – Second Meeting

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May 15,16 – 2023

The Law and Technology Consortium (LTC) is an international and informal consortium of research centers and institutions seeking to establish a collaborative network between members and share scientific knowledge and expertise in the field of law and technology.

The LTC is coordinated by Prof. Roberto Caso (University of Trento, Italy, Faculty of Law, LawTech research Group), Prof. Pierre-Emmanuel Moyse (McGill University – Faculty of Law), Prof. Gideon Parchomovsky (University of Pennsylvania, United States, School of Law; Hebrew University of Jerusalem, Israel, Faculty of Law), and Prof. Christopher Yoo (University of Pennsylvania, United States).

The 2023 LTC was organized by Prof. Richard Gold (McGill University).

The 2019 LTC was organized by Prof. Roberto Caso (University of Trento).

Roberto Caso, The human right to science: from the secondary publication right to the right to open scientific publications, LTC 2023, McGill, Montréal, May 16, 2023

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Immagini dei beni culturali: AISA scrive al Ministero della Cultura

4 maggio 2023

Ieri, 3 maggio 2023 l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ha scritto al Ministro Sangiuliano per chiere l’immediato cambiamento della politica ministreriale sull’uso delle immagini dei beni culturali a scopo scientifico. Per approfondimenti v. qui.

La lettera si legge qui e qui ed è riporodotto di seguito.

“Con questa lettera aperta l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) chiede l’immediato cambiamento delle politiche ministeriali in materia di uso a scopo scientifico delle immagini dei beni culturali.

Nell’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche
da realizzarsi nell’anno 2023 e per il triennio 2023-2025 (d.m. n. 8 del 13/01/2023) e nelle successive Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali (d.m. n. 161 dell’11/04/2023) si stabiliscono principi e regole che danneggiano la ricerca scientifica, contraddicono decenni di politiche di scienza aperta e di apertura del patrimonio culturale (politiche, peraltro, trasversali a governi di diverso segno politico) e pongono l’Italia fuori dagli indirizzi internazionali e dell’Unione Europea.

La nuova politica inaugurata dal Ministero della Cultura emerge dai seguenti principi contenuti nell’Atto di indirizzo sopra citato (corsivi aggiunti):

“L’attività dell’Amministrazione sarà volta alla tutela e alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale; si lavorerà ad incrementare la capacità di automantenimento dei diversi istituti e luoghi della cultura in modo da ridurre il fabbisogno di finanziamento pubblico e, nel contempo, generare sviluppo economico per i diversi segmenti del sistema produttivo. […]

In particolare, occorre proteggere il patrimonio rappresentato dalle immagini, anche digitali, del nostro patrimonio culturale, attraverso un’adeguata remuneratività che tenga conto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tal senso, appare essenziale definire un tariffario ministeriale, unico, distinto per macro-categorie di beni culturali, che definisca i minimi tariffari da applicare in occasione delle diverse forme di utilizzazione temporanea dei beni del patrimonio culturale ministeriale, anche ove esse sfruttino le moderne tecnologie (NFT, blockchain etc.)”.

Nell’allegato delle Linee guida sopra citate tra le riproduzioni di beni culturali e i riusi delle relative copie o immagini figurano anche quelli effettuati dall’editoria e dalle riviste scientifiche di settore in canali commerciali (online o cartacei).

Tale politica mira a ridurre il finanziamento pubblico, obbligando gli istituti di tutela del patrimonio culturale a impegnarsi nello sviluppo, a costi amministrativi e monetari non nulli, di una maggiore capacità di autofinanziamento. Si tratta di una politica errata nelle ragioni di fondo e ineluttabilmente destinata al fallimento come dimostra l’analoga “strategia” sperimentata nel settore dell’università e della ricerca pubblica.

Gli esiti assurdi e paradossali di questo nuovo indirizzo politico sono evidenti nel settore dell’editoria scientifica no profit delle case editrici universitarie e in quello della nascente editoria in accesso aperto (Open Access). Se le linee guida fossero interpretate alla lettera, occorrerebbe immaginare casi come quello in cui un museo statale chiede l’applicazione del tariffario a un’università pubblica per la riproduzione di immagini di beni culturali in pubblico dominio. Tale applicazione determinerebbe un inutile giro di denaro pubblico (dall’università al museo) senza alcun beneficio per le casse dello Stato e, anzi, con un aggravio dei costi per la pubblica amministrazione derivante dall’appesantimento burocratico del processo che conduce alla pubblicazione scientifica.

Questi atti normativi, come già si è detto, pongono l’Italia fuori dalla contemporaneità nonché dalle politiche internazionali, europee e nazionali volte a coniugare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale con i principi della scienza aperta e dell’accesso aperto.

L’AISA chiede, per questi motivi, un’immediata modifica delle politiche ministeriali che vada nella direzione di una totale e assoluta liberalizzazione, senza pagamento di tariffe, della riproduzione e del riuso per scopi scientifici dei beni culturali del patrimonio italiano. L’AISA auspica inoltre la modifica del Codice dei beni culturali al fine di fissare per via legislativa il principio di libera riproduzione e libero riuso dei beni culturali per scopi scientifici”.

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Vivendo (pericolosamente) su un equilibrio instabile

Roberto Caso

Busker Will Soto walks a tightrope at the sunset celebration in Key West, Fla. The sunset celebration at Mallory Square is a daily ritual for visitors to this subtropical island at the bottom of the Florida Keys island chain. Photo by Bob Krist/Florida Keys News Bureau

R. Caso, Diritto d’autore tra forme (esclusive) e idee (libere): vivendo (pericolosamente) su un equilibrio instabile, IUAV, Venezia, 3 maggio 2023, Zenodo: https://zenodo.org/record/7870217#.ZEoyznZBy3I

“La lezione mira a introdurre gli studenti allo studio dei limiti del diritto di esclusiva d’autore con riferimento alla dicotomia tra forma espressiva (protetta) e idee (non protette), nonché in riferimento alla citazione. La discussione tra docente e studenti si basa sul metodo casistico-problematico. Sono perciò discussi alcuni casi decisi da giudici italiani sulla base della normativa europea e italiana. Sono anche forniti cenni comparatistici al copyright statunitense e ai fondamenti filosofici del diritto d’autore”.

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DIRITTO COMPARATO DELLA PRIVACY E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

12 aprile 2023

Pubblicato in edizione digitale (anche in Open Access) e in edizione cartacea da Ledizioni il secondo volume della serie “Diritto aperto“.

Paolo Guarda e Giorgia Bincoletto, DIRITTO COMPARATO DELLA PRIVACY E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Ledizioni, Milano, 2023, Zenodo: https://zenodo.org/record/7805085#.ZDZbhBVBy3I

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Sistemi di intelligenza artificiale e violazioni dei diritti

6 aprile 2023

Daniela Tafani, L’«etica» come specchietto per le allodole. Sistemi di intelligenza artificiale e violazioni dei diritti, Bollettino Telematico di Filosofia Politica, Zenodo: https://zenodo.org/record/7799775#.ZC_DchVBy3I, 2023

Abstract

“Giudizi e decisioni che hanno effetti rilevanti sulle vite delle persone sono oggi affidati, in un numero crescente di ambiti, a sistemi di intelligenza artificiale che non funzionano. Tali malfunzionamenti non sono occasionali e non sono scongiurabili con interventi tecnici: essi rivelano, anzi, il funzionamento ordinario dei sistemi di apprendimento automatico, utilizzati impropriamente per compiti che non è loro possibile svolgere o che sono impossibili tout court.

Le decisioni basate su tali sistemi sono costitutivamente discriminatorie, e dunque, in alcuni ambiti, infallibilmente lesive di diritti giuridicamente tutelati, in quanto procedono trattando gli individui in base al loro raggruppamento in classi, costituite a partire dalle regolarità rilevate nei dati di partenza. Essendo radicata nella natura statistica di questi sistemi, la caratteristica di dimenticare i «margini» è strutturale: non è accidentale e non è dovuta a singoli bias tecnicamente modificabili. Ci si può trovare ai margini dei modelli algoritmici di normalità in virtù di caratteristiche totalmente irrilevanti, rispetto alle decisioni di cui si è oggetto.

Alla vasta documentazione degli esiti ingiusti, nocivi e assurdi di tali decisioni, le grandi aziende tecnologiche – paventando un divieto generalizzato – hanno risposto, in evidente conflitto di interessi, con un discorso sull’etica: è nata così, come operazione di cattura culturale, con l’obiettivo di rendere plausibile un regime di mera autoregolazione, l’«etica dell’intelligenza artificiale». Si tratta di una narrazione che le aziende commissionano e acquistano perché è loro utile come capitale reputazionale, che genera un vantaggio competitivo; è cioè un discorso, rispetto al quale le università hanno il ruolo, e l’autonomia, di un megafono; è «un’esca per catturare la fiducia» dei cittadini: un discorso pubblicitario che, in quanto declamato da altri, non appare neppure come tale.

La funzione di tale discorso è quella di tutelare, legittimandolo, un modello di business – fondato sulla sorveglianza e sulla possibilità di esternalizzare impunemente i costi del lavoro, degli effetti ambientali e dei danni sociali- il cui nucleo consiste nella vendita, alle agenzie pubblicitarie, della promessa di un microtargeting fondato sulla profilazione algoritmica.

Negli ultimi anni, l’opera di demistificazione della natura meramente discorsiva e del carattere strumentale dell’«etica dell’intelligenza artificiale», che trasforma l’etica nella questione della conformità procedurale a un «anemico set di strumenti» e standard tecnici, è stata così efficace da indurre molti a liquidare come inutile o dannosa – in quanto disarmata alternativa al diritto o vuota retorica aziendale – l’intera filosofia morale.

Al dissolversi della narrazione sull’etica dell’intelligenza artificiale, compare il convitato di pietra ch’essa aveva lo scopo di tenere alla larga: si sostiene infatti ora, da più parti, l’urgenza che ad intervenire, in modo drastico, sia il diritto. L’adozione di sistemi di apprendimento automatico a fini decisionali, in ambiti rilevanti per la vita delle persone, quali il settore giudiziario, educativo o dell’assistenza sociale, equivale infatti alla decisione, in via amministrativa, di istituire delle «zone pressoché prive di diritti umani».

A chi, in nome dell’inarrestabilità dell’innovazione tecnologica, deplori gli interventi giuridici, giova ricordare che il contrasto non è, in realtà, tra il rispetto dei diritti umani e un generico principio di innovazione, ma tra il rispetto dei diritti umani e il modello di business dei grandi monopoli del capitalismo intellettuale”.

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Copyright vs parody: the fair balance doctrine in front of the Italian Supreme Court

29.03.2023

Niklas Jansson, Public domain, via Wikimedia Commons

Roberto Caso, Copyright vs parody: the fair balance doctrine in front of the Italian Supreme Court, Kluwer Copyright Blog, 29.o3.2023

On 30 December 2022, the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione) issued an order that intervened again on the interpretation of the quotation exception under Article 70 of the Italian Copyright Act (l. 633/1941, l.aut.). The decision concerns an advertising campaign of a mineral water company. The commercial video promoting the mineral water features a humorous version of the Zorro character created by Johnston McCulley in 1919, but itself inspired by earlier literary figures such as Robin Hood and the Scarlet Pimpernel as well as, according to some speculation, Joaquin Murrieta, a California outlaw who lived in the 1800s. The company that owns the copyright on the Zorro character sued the mineral water company for copyright infringement.

The ruling of the order is the following:

“Parody must respect a fair balance between, on the one hand, the intellectual property right of the copyright holder on the work and, on the other hand, the freedom of expression of the author of the parody; in this sense, the reproduction of protected work may be justified within the limits inherent in the parodistic purpose and provided that the parody does not prejudice the interests of the owner of the original work, as is the case when it competes with the economic use of original work”.

Italian copyright law and parody

Italy has chosen not to introduce an ad hoc exception on parody in its copyright law, even when it could have proceeded so on the basis of InfoSoc Directive. Today, Italian law, following the implementation of Art. 17 (7) Copyright Directive 2019/790 (CDSMD), explicitly names exceptions and limitations for the purpose of caricature, parody and pastiche in Art. 102-nonies (2) l.aut., but this provision is specifically aimed at protecting the freedom of expression of Internet users when they upload and make available content they generate through online content-sharing service providers. In other words, it is not a general exception on parody.

Towards the Italian fair balance doctrine?

The case decided by the Corte di Cassazione provides an opportunity to reformulate the legal principle of prevalence of freedom of parody over copyright in the terms used by the Court of ustice of the EU (CJEU). The (magic) formula is the “fair balance between fundamental rights”. In the lexicon of the EU Charter of Fundamental Rights (CRF), this is the balance between intellectual property (Article 17(2)) and freedom of expression and information (Article 11).

In short, the EU-style fair balance doctrine officially becomes part of the interpretive and argumentative techniques of the Italian Supreme Court.

But there are some open issues.

a) What is the relationship between the CRF and the Italian Constitution in the field of copyright?

b) The CJEU coined and used the fair balance formula to give itself the power to conform with European copyright law. In the arguments of the Corte di Cassazione, is the formula destined to assume real weight in the outcomes of the next decisions?

c) In the CJEU’s case law, the fair balance doctrine has served to give flexibility to the interpretation of exceptions and limitations, otherwise condemned to the narrow spaces of restrictive literal interpretation. In judging the permissibility of parody, the Court must respect a fair balance between fundamental rights. If the message contained in the parody has discriminatory content, the Court must consider the author’s interest in not having his work associated with the discriminatory message (Deckmyn, C-201/13). Is the Corte di Cassazione willing to follow the CJEU on this path?

d) Is the fair balance doctrine destinated to become a kind of Euro-Italian fair use in disguise? The question is relevant because many are calling for the inclusion of an open-ended clause in the European regulatory framework, as for instance suggested by reCreating Europe’s project policy recommendations.

The devil – as always – is in the details. The prevalence of the right to parody is only tendential, as copyright wins again when the parodic work competes with the economic use of the original work. This ruling of the Corte di Cassazione is not fully convincing  for two reasons.

(i) The criterion based on the competition with the economic use of the work is slippery. On the one hand, the sophisticated techniques of antitrust law aimed at defining the boundaries of the relevant market have no place in copyright law. On the other hand, imitation or reproduction for parodistic reason is not always a source of taking away the profits of the original work; on the contrary, it can produce the opposite effect, multiplying fame and revenues.

(ii) The fair balance test in this way weighs in favor of the intellectual property at the expense of the freedom of expression. This reasoning reflects a one-dimensional (economic) view of copyright, while the same is historically, philosophically, and positively multidimensional, because it is precisely closely related to freedom of expression and information.

Quotation or transformative use of unprotectable ideas?

A final remark. The formulation of a legal problem is never a neutral act since, in reflecting the political and ideological beliefs of the interpreter, it guides the solution. The case submitted to the Corte di Cassazione was formulated in terms of a quotation exception. But the problem could be formulated not with reference to the quotation exception, but to the principles of creativity and the dichotomy idea/expression.

Several arguments move in this direction. The protection of Zorro is invoked not in relation to a complex work, but a character inspired by other historical precedents. Assuming that the identifying and figurative elements of the character (the name Zorro, the blackness of the clothes, the mask, the hat and the sword) are creative contents, these elements are relocated in a humorous context that undoubtedly determines a new semantic meaning. They take in the autonomous parodic work a “transformative” meaning that they do not have in the original work. Such creative elements, if evaluated in the comparative analysis between parodied and parodistic work, lose their original character and end up becoming ideas, data, facts.

This way of reasoning has the advantage of looking not at the formal distinction between idea and expression (which is always difficult to govern), but at the purpose of a work that draws inspiration from one or more previous works while modifying their meanings. This advantage is evident, for example, in disputes over contemporary art, which is known to be more focused on ideas than expressions.

The purpose of copyright law is not only to create a market for intellectual works but also to ensure freedom of expression and information. This freedom fosters, in a democratic society, the dialogue between authors and the public, the development of a plural, diverse and inclusive culture as well as the fulfillment of the social function of the exclusive right and its limits. In this perspective, the analysis of the parody-copyright conflict cannot be trapped in a criterion based on formal parameters (the abstract distinction between idea and expression) or merely economic ones (competition with the economic use of the original work) that disregard the purpose of the parody.

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Proprietà intellettuale [monopoli] e dati nel settore della produzione agricola

28 marzo 2023

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_16_Components_of_a_Precision_Agriculture_System_(49132514563).jpg

R. Caso, “Proprietà intellettuale [monopoli] e dati nel settore della produzione agricola“, in Convegno “Verso un’agricoltura Data Intensive? Prospettive e criticità della disciplina dell’agricoltura 4.0″, Module Jean Monnet “EU-Food Law And Globalization

Abstract. “La relazione è finalizzata a discutere il problema della concentrazione di potere di controllo ed elaborazione dei dati nelle mani di grandi imprese commerciali (big tech) che forniscono ai produttori agricoli servizi di agricoltura di precisione e smart farming. Il problema della concentrazione di potere di controllo ed elaborazione dei dati è già stato analizzato in chiave interdisciplinare in molti altri settori della c.d. era dei dati: ad es., nel settore della ricerca scientifica dove si delinea una disparità di potere tra imprese di analisi dei dati e istituzioni accademico-scientifiche (università e centri di ricerca).

La relazione è divisa in tre parti.

Nella prima parte si riassume il dibattito sul capitalismo dei monopoli intellettuali e della sorveglianza. Tali monopoli traggono la loro forza dalla proprietà intellettuale e dalla pseudo-proprietà intellettuale (forme anomale di esclusiva che si basano, ad esempio, su contratto e misure tecnologiche di protezione).

Nella seconda parte si descrive la peculiarità delle dinamiche di potere nel settore agricolo con riferimento ad agricoltura di precisione e smart farming. La normativa europea in materia di dati sembra essere insufficiente a risolvere il problema della disparità di potere, in quanto non scioglie alcuni nodi di politica del diritto che attengono al rapporto tra settore pubblico (stato) e settore privato (imprese) e riguardano la regolazione della proprietà intellettuale e della pseudo-proprietà intellettuale.

Nella terza parte, muovendo da un’analogia con il settore della ricerca scientifica, si propongono alcune raccomandazioni di politica del diritto su infrastrutture tecnologiche e regolazione della proprietà intellettuale”.

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La morte dell’autore (scientifico) e l’intelligenza artificiale

Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, Roma, 16 marzo 2023

https://www.ubu.com/aspen/aspen5and6/threeEssays.html#barthes

Roberto Caso, La morte dell’autore (scientifico) e l’intelligenza artificiale, lezione presso l’Università Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito dell’insegnamento su proprietà intellettuale e intelligenza artificiale impartito dalla Prof. Fiona Macmillan, 16 marzo 2023, Zenodo: https://zenodo.org/record/7739761#.ZBLI7rTMK3I

Abstract: La lezione intende innescare un dialogo tra docente e studenti sull’attuale panorama del diritto d’autore sulle pubblicazioni scientifiche (ad es., articoli pubblicati su riviste, capitoli di libro). Il dialogo può prendere spunto dalle discussioni in atto sull’uso della c.d. intelligenza artificiale generativa per produrre testi scientifici. Si discute su quali siano gli strumenti più efficaci per riconoscere un testo scientifico generato da intelligenza artificiale. O ancora, si discute se nella lista degli autori di un articolo scientifico debba figurare il programma di intelligenza artificiale. Queste discussioni rappresentano il punto di partenza di un ragionamento che dovrebbe condurre a maturare una riflessione critica sull’influenza che le imprese commerciali e in particolare gli oligopoli dell’era digitale esercitano sulla scienza e sull’università. Ad essere a rischio sono non solo le università e la ricerca scientifica no profit, ma anche la tenuta stessa delle società democratiche.

Letture:

Roberto Caso, Il diritto d’autore accademico e la mercificazione della scienza, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati, Milano, Ledizioni, 2021

Catherine A. Gao, Frederick M. Howard, Nikolay S. Markov, Emma C. Dyer, Siddhi Ramesh, Yuan Luo, Alexander T. Pearson, Comparing scientific abstracts generated by ChatGPT to original abstracts using an artificial intelligence output detector, plagiarism detector, and blinded human reviewers, bioRxiv 2022.12.23.521610; doi: https://doi.org/10.1101/2022.12.23.521610

Chris Stokel-Walker, ChatGPT listed as author on research papers: many scientists disapprove, Nature, 18.01.2023

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Il diritto d’autore e la parodia dietro la maschera di Zorro

10 marzo 2023

R. Caso, Il diritto d’autore e la parodia dietro la maschera di Zorro. Duellando (in Cassazione) tra esclusiva e libertà sul giusto (e instabile) equilibrio tra diritti fondamentali (nota a Cass. Sez. I civile ord. 30 dicembre 2022 n. 38165, in corso di pubblicazione in Il Foro italiano), disponibile in Open Access su Zenodo; DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7715047

Abstract: La controversia oggetto di Cass. Sez. I civile ord. 30 dicembre 2022 n. 38165 riguarda una campagna pubblicitaria di un’impresa produttrice di acque minerali. Lo spot di un’acqua minerale vede come protagonista una versione umoristica del personaggio di Zorro creato da Johnston McCulley nel 1919, ma a sua volta presumibilmente ispirato a precedenti figure letterarie (come Robin Hood e la Primula Rossa) nonché, secondo alcune ipotesi, a Joaquin Murrieta, un fuorilegge californiano vissuto nell’800. L’impresa titolare del copyright sul personaggio Zorro fa causa all’impresa produttrice di acqua minerale per plagio-contraffazione. Il caso offre alla Cassazione l’occasione per riformulare il principio giuridico di tendenziale prevalenza della libertà di parodia sul diritto d’autore nei termini utilizzati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. La formula (magica) è quella del «giusto equilibrio tra diritti fondamentali». Nel lessico della Carta di Nizza si tratta del bilanciamento tra proprietà intellettuale (art. 17.2) e libertà di espressione e informazione (art. 11).

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Presentazione del libro: Intellectual and Cultural Property: Between Market and Community

6 marzo 2023 – Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

Seminari LawTech

Presentazione del libro: Intellectual and Cultural Property: Between Market and Community

Orario di inizio 15:00

Palazzo di Giurisprudenza – Via Rosmini 27, Trento -Aula 7

Partecipazione:  Ingresso libero

Relatrice

Fiona Macmillan (Roma Tre/Birkbeck College)

Commentator

Marta Iljadica (CREATe, University of Glasgow)

Link al sito dell’editore:
https://www.routledge.com/Intellectual-and-Cultural-Property-Between-Mar…

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In cerca d’autore: sfide dell’arte contemporanea al diritto

Corso di Diritto d’Autore e Arte

Ciclo: 

Seminari LawTech

20 febbraio 2023 Orario di inizio 

15:00 Palazzo di Giurisprudenza – Via Rosmini 27, Trento

Aula 7

Partecipazione: Ingresso libero

Relatori: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rogers_v._Koons#/media/File:Rogers_v._Koons.jpg
Art Rogers, Jeff Koons – https://jennydodge.wordpress.com/2014/10/08/legal-ethical-issue-rogers-v-koons/
Copyrighted images subject to the notable US copyright case Rogers v. Koons
Immagine generata tramite https://stablediffusionweb.com/#demo immettendo le parole “Marcel Duchamp”

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Seminari LawTech – Diritto d’autore e arte

Pubblicato il calendario dei seminari LawTech connessi al corso di Diritto d’autore e arte 2023

https://webmagazine.unitn.it/ciclo/giurisprudenza/115382/seminari-lawtech

“Il Gruppo LawTech della Facoltà di Giurisprudenza organizza una serie di seminari su temi connessi al rapporto tra diritto e tecnologia nell’ambito dei corsi di Diritto d’autore e arte, Diritto dell’era digitale e di Diritto comparato della proprietà intellettuale. Docenti e ricercatori italiani e stranieri presenteranno alcuni dei loro ultimi studi con l’obiettivo di suscitare un dibattito su alcuni degli attuali problemi riguardanti la regolazione della tecnologia”.

Seminari di Diritto d’autore e arte

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Mercificazione e sorveglianza della ricerca e della didattica

Università Bicocca, Milano 26 gennaio 2023. Il mondo (della protezione dei dati personali) non basta, video

R. Caso, Mercificazione e sorveglianza della ricerca e della didattica. Il mondo (della protezione dei dati personali) non basta, Bicocca Privacy Day 2023, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca

“La presentazione ha lo scopo di offrire uno sguardo sul dibattito attinente al potere che le grandi piattaforme del capitalismo digitale esercitano su scuola e università. Il diritto alla protezione dei dati personali costituisce uno degli strumenti giuridici volti a preservare l’autonomia della scuola e dell’università nonché la libertà di pensiero di studenti, docenti e ricercatori, ma non è uno strumento sufficiente. Senza interventi organici su più normative – ad es. sul piano della proprietà intellettuale -, senza investimenti in infrastrutture pubbliche basate su standard aperti, senza una solida formazione degli studenti e dei docenti nel campo della cittadinanza digitale, il potere delle grandi piattaforme commerciali è destinato ad aumentare”.

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A liberal infrastructure in a neoliberal world: the Italian case of GARR

23 gennaio 2023: pubblicato su Zenodo il preprint di un articolo di Roberto Caso e Maria Chiara Pievatolo sull’esperienza italiana di GARR Meet

R. Caso, M.C. Pievatolo, A liberal infrastructure in a neoliberal world: the Italian case of GARR, forthcoming in Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7561821>

This paper aims to outline some issues concerning the interaction, in the European Union law, between data policy, university regulation, open science, intellectual property and infrastructure policy. On the one hand, such issues primarily regard intellectual property: exclusive rights deriving from copyright and related rights, patent, trademarks, trade secrets. On the other hand, they also concern forms of exclusive control on data that are not strictly related to intellectual property, but enhanced by the control on technology and infrastructure. This exclusive control can accompany or be independent from the protection of intellectual property conferred by law.

To make science open and to limit the market power of intellectual monopolies and oligopolies, restricting and reshaping intellectual property rights on data is not enough. It is also necessary to create or to revive public infrastructures and to implement open standards for texts, data and code. An example of public infrastructure for university is the Italian consortium GARR, which during the Covid-19 pandemic contributed to anchor the local debate about academic and teaching freedom to an actual and viable alternative, protecting independent and public knowledge not just de iure but de facto as well”.

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Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche

16 gennaio 2023

Pubblicato il n. 56 della serie dei LawTech Research Paper

Roberto Caso “Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche. Open Access, “secondary publication right” ed eccezioni e limitazioni al diritto d’autore

Abstract: “Mentre gran parte del dibattito sul rapporto tra diritto umano alla scienza e alla ricerca, proprietà intellettuale e diritto d’autore si focalizza sulle eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva (libere utilizzazioni) e sui diritti degli utenti, questo scritto sostiene, sulla scorta di precedenti ricerche, che occorre guardare anche ad altri dispositivi giuridici. Tra questi dispositivi spicca l’attribuzione in capo all’autore di un diritto di apertura dei testi scientifici (c.d. “secondary publication right”) a difesa dell’autonomia e della libertà accademiche, sempre più a rischio. Tale diritto non è un’eccezione o una limitazione del diritto di esclusiva né un diritto dell’utente ma un vero e proprio diritto morale (ed economico) dell’autore di aprire i testi scientifici. Esso è filosoficamente fondato sulla visione kantiana del diritto d’autore (il diritto d’autore non è una proprietà ma un diritto morale a protezione del discorso tra autore e pubblico), sull’uso pubblico della ragione e sulla norma mertoniana che prescrive la messa in comune della conoscenza scientifica. Il diritto di aprire i testi scientifici è una proiezione del diritto umano alla scienza (aperta)”.

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La riforma europea della valutazione della ricerca: l’Agreement on Reforming Research Assessment

9 gennaio 2023 (annuncio seminario)

La riforma europea della valutazione della ricerca: l’Agreement on Reforming Research Assessment (Università di Pisa, 12/1/2023)

Annuncio seminario patrocinato da AISA: “Il centro interdipartimentale DETECT dell’università di Pisa organizza, col patrocinio dell’AISA, un lunch seminar in presenza e on-line dal titolo: L’iniziativa europea per la riforma del sistema di valutazione della ricerca: l’Agreement on Reforming Research Assessment.
Il seminario sarà tenuto da Francesca Di Donato, che ha contribuito alla stesura dell’accordo. Chi è interessato a partecipare, in presenza o a distanza, troverà tutte le informazioni necessarie qui“.

Francesca Di Donato è anche autrice di un saggio scientifico sul tema: “Una questione di qualità o una formalità? L’Agreement on Reforming Research Assessment e il processo di riforma della valutazione della ricerca in Europa” (1.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7433048

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EOSC: pubblicati nuovi studi in materia di Open Science

29 dicembre 2022

EOSC ha recentemente pubblicato nuovi studi in materia di Open Science. Di seguito i dettagli.

Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, Opinion paper on monitoring open science, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/382490

Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, Opinion paper on EOSC FAIR data literacy, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/716842

Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, Opinion paper on EOSC and commercial partners, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/04436

Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, Opinion paper on FAIR data sovereignty in EOSC, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/32361

Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, EOSC, the transverse European data space for science, research and innovation : statement, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/140927

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Pubblicati nuovi LawTech paper

25 dicembre 2022

Pubblicati i n. 53 e 54 della serie dei LawTech Research paper e il n. 84 della serie dei LawTech Student paper

G. Dore, Il ‘golden goal’ di un utilizzo funzionale e connesso dell’immagine di persona nota: verso un improbabile equilibrio tra notorietà, interesse pubblico e spettacolarizzazione dello sport

M. Arisi, Open Knowledge. Access and Re-Use of Research Data in the European Union Open Data Directive and the Implementation in Italy

N. Canal, La blockchain, tra prorietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile

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Perché i c.d. accordi trasformativi sono un pessimo affare

12 dicembre 2022

Un’interessante post di P. Bernt Hugenholtz su Kluwer Copyright Blog riprende le critiche mosse dall’European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) ai c.d. transformative agrements. Nella dichiarazione dell’ALLEA, inoltre, si auspica un’armonizzazione del diritto d’autore dell’Unione Europea sul piano del c.d. secondary publication right.

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Primo convegno nazionale del gruppo di lavoro Open Science della CoPER “Gli Enti pubblici di ricerca per la Scienza Aperta”

Roma – CNR – 6 e 7 dicembre 2022

Programma qui

R. Caso, Le politiche italiane in materia di scienza aperta: lusinghe e misfatti

R. Caso, Diritto d’autore e [vs] diritto alla scienza (aperta)

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I brevetti universitari in campo biomedico e farmacologico: un modello da ripensare?

Roberto Caso

6 dicembre 2022, pubblicato su Alto Adige, 9 dicembre 2022

Il 5 dicembre 2022 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo trentino si è discusso del libro-intervista “Brevettare la salute? Una medicina senza mercato” di Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS, curato per Il Mulino dalla giornalista scientifica Caterina Visco. Il seminario è stato organizzato dal prof. Marco Pertile dell’Università di Trento e ha visto la partecipazione, oltre che di Silvio Garattini, di diversi accademici provenienti da differenti aree scientifiche.

La tesi di fondo di Silvio Garattini è netta: “l’introduzione del brevetto sui farmaci, in Italia [dal 1978] e nel mondo, non si è rivelata sinonimo di innovazione e progresso, e anzi ha portato a conseguenze negative” (p. 11).

Nonostante la brevettabilità dei farmaci in tre anni di pandemia di Covid-19 l’Italia non è stata capace di produrre un proprio vaccino, e nel mondo solo la parte più ricca della popolazione ha avuto accesso ai vaccini.

Scrive in proposito Garattini “[…] le aziende proprietarie dei vaccini brevettati si sono limitate a produrre le dosi commercializzabili, acquistabili e acquistate spesso con anticipo, sorde – e con loro molti Paesi ad alto reddito – alle richieste, provenienti da più voci, di rinunciare temporaneamente alla proprietà intellettuale per permettere ad altre industrie di produrre i miliardi di dosi necessarie per vaccinare il resto del mondo” (p. 123-124).

Come sostiene persuasivamente il presidente dell’Istituto Mario Negri, l’attuale pandemia è solo un esempio, sebbene macroscopico, di un problema generale: la commistione tra le ragioni del profitto e quelle della scienza nonché della tutela della salute e della vita.

Garattini immagina un sistema di prevenzione delle malattie e della salute che prescinda del tutto dalla proprietà intellettuale e dal profitto. Ma pragmaticamente immagina anche un percorso graduale per giungere al nuovo sistema. Occorrerebbe procedere per intanto a una riforma dell’attuale meccanismo di proprietà intellettuale sui farmaci (p. 124-125).

a) Si ritiene utile non brevettare i marchi dei farmaci per permettere la commercializzazione con il solo nome generico.

b) Si dovrebbe evitare la brevettazione di prodotti che hanno lo stesso meccanismo d’azione pur con una struttura chimica differente.

c) Il brevetto dovrebbe essere garantito solo ai prodotti che dimostrano un “valore terapeutico aggiunto” rispetto ai prodotti già esistenti.

d) Questo dovrebbe essere dimostrato attraverso studi clinici comparativi condotti da enti scientifici indipendenti.

e) Se il nuovo farmaco fosse migliore dovrebbe essere abolito il brevetto dei farmaci con un rapporto meno favorevole tra rischi e benefici.

f) Infine, dovrebbe essere impossibile brevettare prodotti esistenti in natura: geni, proteine oppure processi fisiologici.

La riforma della proprietà intellettuale sarebbe di per sé non sufficiente, occorrerebbe trovare “altri motori [non profit] per l’innovazione in campo medico e farmaceutico” (p. 125).

Non si tratta di dichiarazioni di principio, ma di quanto l’Istituto Mario Negri mette in pratica.

Infatti, sul sito web dell’istituto scopriamo che esiste una pagina intitolata “Perché non brevettiamo le nostre ricerche” <https://www.marionegri.it/non-brevettiamo>.

Garattini commenta la politica antibrevettuale dell’istituto che presiede a pag. 74 del libro. Si è scelto di non brevettare per esse liberi. Liberi di orientare la ricerca per motivazioni estranee al profitto, liberi di costruire e disseminare la ricerca (cioè di praticare la scienza aperta), liberi di dedicare tempo e risorse alla formazione (tempo e risorse che altrimenti andrebbero indirizzate a progettare e attuare strategie di brevettazione), liberi di costruire collaborazioni con altri scienziati visti come partner e non come antagonisti di una corsa brevettuale.

Il tema posto dalla pagina web dell’Istituto Mario Negri è quello del conflitto di interessi innescato dai brevetti universitari (o di enti e istituti pubblici finanziati con le tasse dei cittadini) in campo biomedico e farmacologico.

La politica antibrevettuale dell’Istituto Mario Negri è una mosca bianca in Italia, dove il modello dei brevetti universitari, anche nel campo della cura della salute, tiene banco da almeno venti anni a questa parte sulla scia dell’imitazione del modello giuridico americano che ha nel Bayh-Dole Act del 1980 la sua legge-simbolo. Tale legge, tra l’altro, consente alle università americane di brevettare le ricerche frutto del finanziamento federale.

Gli italiani si sono affrettati a imitare (male) il modello statunitense e non hanno letto e discusso le critiche che gli stessi studiosi americani andavano maturando, soprattutto in ambito biomedico.

Il tema è oggi tornato di moda, in occasione della riforma del codice italiano della proprietà industriale, ma ancora una volta si discute dei dettagli (a chi spetta la titolarità del brevetto: al ricercato o all’università), perdendo di vista il quadro d’insieme.

Una drammatica dimostrazione degli effetti collaterali dei brevetti universitari in ambito biomedico è stata offerta dall’attuale pandemia. Durante questi tre anni sono state pubblicate sulla stampa quotidiana notizie relative a (presunti) brevetti di università italiane su tecnologie che si candidavano a diventare nuovi vaccini anti-SARS Cov-2. Al di là delle vanterie di prammatica – diffuse allo scopo di intercettare finanziatori –, sorge spontanea la domanda: ma davvero si può arrivare a un vaccino nazionale scatenando la corsa al brevetto tra le università italiane in grado di fare ricerca nel campo farmacologico? E di seguito un altro dubbio: una volta che un’università italiana ha brevettato il nuovo vaccino, essa è libera di cedere il diritto di esclusiva a un’impresa americana o indiana? Non sarebbe stato meglio coordinare gli sforzi di ricerca e collaborare? E non sarebbe meglio pensare a un vaccino libero e aperto per il mondo invece che un vaccino nazionale e protetto da proprietà intellettuale?

Forse sarebbe il caso di riprendere una seria e approfondita discussione sui brevetti universitari in ambito biomedico e farmacologico, magari tenendo presenti le parole con le quali si chiude la politica antibrevettuale dell’Istituto Mario Negri.

“Mantenere un’istituzione di ricerca in equilibrio costante fra la necessità di trovare risorse per fare ricerca, senza rinunciare alla propria libertà, alla dignità, allo spirito critico, è impresa difficile e complicata. Soprattutto in Italia, dove i fondi pubblici sono scarsi e male utilizzati. È quindi opportuno che l’opinione pubblica impari a distinguere fra chi cura interessi personali e chi si occupa di interessi della comunità, per non far mancare il suo sostegno a questi ultimi”.

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Nuovo LawTech Research Paper

R. Caso, La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta

Abstract. Oggi il carattere democratico della scienza è minacciato dalla valutazione autoritaria nonché dalla privatizzazione della conoscenza. Non è solo una minaccia per l’università ma per la tenuta stessa della democrazia. Due esempi (pubblicazioni scientifiche e brevetti universitari in ambito biomedico) possono forse rendere l’idea di cosa significhi valutazione autoritaria e privatizzazione della conoscenza nell’università italiana.

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Il diritto d’autore, la regolazione dei dati, il patrimonio culturale e l’accesso aperto

1° dicembre 2022

R. Caso, Il diritto d’autore, la regolazione dei dati, il patrimonio culturale e l’accesso aperto, I progetti di digitalizzazione della documentazione tecnica con uno sguardo al PND e alle linee guida per la digitalizzazione, Fondazione 1563 Arte e Culturale, ANAI, 1° dicembre 2022

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Diritto d’autore e proprietà intellettuale: questioni aperte

30 novembre 2022

Diritto d’autore e proprietà intellettuale: questioni aperte. Proprietà Intellettuale vs Scienza Aperta. Promesse e contraddizioni del bilanciamento giudiziale dei diritti. Università di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Camera civile di Brescia, 30 novembre 2022. Presentazione disponibile su Zenodo.

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La scienza giuridica aperta

Il diritto d’autore non è la proprietà intellettuale

Università di Milano, 18 novembre 2022 (on line) – Locandina

Lezione per il corso di dottorato: Roberto Caso “La scienza giuridica aperta. Il diritto d’autore non è la proprietà intellettuale“, presentazione disponibile in Open Access su Zenodo

Abstract. “Uno dei cardini dello stato di diritto è la pubblicità. Le leggi e le sentenze devono essere pubblicate. Anche le riflessioni dei giuristi accademici sono destinate ad essere pubblicate su libri e riviste. Tuttavia, nell’era di Internet, quando il materiale giuridico è pubblicato nelle banche dati di editori commerciali riceve una diffusione limitata a chi, in ambito accademico o professionale, può permettersi di pagare il costo dell’accesso ai servizi offerti dalle imprese editoriali. I problemi derivanti da un sistema di comunicazione dell’informazione giuridica che si basa esclusivamente o prevalentemente su banche dati commerciali non sono limitati alla restrizione dell’accesso, ma anche all’applicazione delle logiche del capitalismo della sorveglianza al campo giuridico: gli utenti delle banche dati commerciali sono costantemente sorvegliati al fine di effettuare previsioni e influenzarne il comportamento. Nell’ambito del più ampio movimento del libero accesso alla conoscenza (Open Access, Open Science) il Free Access to Law Movement – <http://www.fatlm.org/> – promuove il libero accesso all’informazione giuridica (si veda la dichiarazione di Montréal del 2002 <http://www.fatlm.org/declaration/>). Il libero accesso all’informazione giuridica include anche il libero accesso (Open Access) alla dottrina giuridica (saggi, note a sentenze, monografie, trattati ecc.). Mentre in altri sistemi giuridici il movimento dell’Open Access alla dottrina giuridica è ampiamente sviluppato (ad es., negli Stati Uniti), in Italia è ancora all’inizio. Tuttavia, un recente monitoraggio del panorama di riferimento mostra alcuni significativi progressi (si veda la pagina web “La dottrina giuridica italiana in Open Access”: https://www.robertocaso.it/2020/07/28/la-dottrina-giuridica-italiana-in-open-access-una-sitografia-in-costruzione/). La lezione mira a dare conto degli attuali scenari dell’accesso aperto alla dottrina giuridica e a instaurare un dialogo con i dottorandi che, nella materia giuridica, si accingono a pubblicare i risultati delle proprie ricerche”.

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La scienza aperta: ultima linea di difesa di una società democratica

17 novembre

La scienza aperta: ultima linea di difesa di una società democratica, Settimana della sociologia, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 17 novembre, 15.30 [online] Presentazione in Open Access disponibile su Zenodo

“La scienza dovrebbe essere un bene comune e incondizionato, ma oggi viene gestita attraverso logiche e procedure che ne fanno un assett privato o una funzione assoggettata al controllo statale. Come si può garantire l’autonomia della ricerca e la tutela della missione pubblica della scienza? Attraverso quali infrastrutture tecnologiche e pratiche organizzative? E sulla base di quali cambiamenti normativi, istituzionali e culturali? Se ne discute con Roberto Caso, presidente dell’Associazione Italiana per la Scienza Aperta (AISA)”

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A volte ritornano: la bibliometria nel bando PRIN PNRR 2022

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Poster_of_the_movie_Sometimes_They_Come_Back.jpg

Maria Chiara Pievatolo, A volte ritornano: la bibliometria nel bando PRIN PNRR 2022, Roars, 9 novembre 2022 (già sul Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 4 novembre 2022)

“Dovrebbe tuttavia destare stupore che il bando PRIN PNRR 2022 del 14 settembre 2022 richieda dati bibliometrici – obbligatori per fisica, ingegneria e scienze biologiche, e solo se disponibili per scienze umane e sociali – a chi presenta un progetto di ricerca candidandosi come principal investigator. […]

A un osservatore esterno i decreti e gli acronimi possono apparire vacui e tediosi esoterismi burocratici: ma in questa vacuità si cela una valutazione di stato ancor meno scientifica e ancora più sottomessa alla politica, specialmente entro un’università impoverita di denaro e di spirito che tende ad attribuire potere e prestigio a chi, ad arbitrio del principe, ottiene fondi per i propri progetti di ricerca. Il ‘governo dei migliori’ si è baloccato irresponsabilmente con la bibliometria. Governi peggiori potranno seguire la via regolamentare che ha predisposto e fare di peggio”.

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GDE 22: Open Science and Intellectual Property: the Dilemma

November 10th at 5.30 pm CET

GDE 22: Open Science and Intellectual Property: the Dilemma

Fide website

References

Video and texts

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Open Knowledge

4 novembre 2022

Pubblicato su The Italian Law Journal (1/2022) un interessante articolo di Marta Arisi sull’accesso e riuso dei dati della ricerca scientifica

Marta Arisi, Open Knowledge. Access and Re-Use of Research Data in the European Union Open Data Directive and the Implementation in Italy, The Italian Law Journal, 1/2022, 33

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Privacy e protezione dei dati personali tra nuove tecnologie e sorveglianza

Seminario

Ciclo:

LawTech IT seminars

3 novembre 2022

Orario di inizio

15:00

Palazzo di Giurisprudenza – Via Rosmini 27, Trento

Aula 6

Destinatari:

Comunità studentesca UniTrento

Partecipazione:

Ingresso libero

Relatore: Massimo Durante (Università di Torino)

Il programma di seminari è dedicato a temi di diritto e tecnologia. Gli incontri sono organizzati nell’ambito dei corsi di Diritto civile, Diritto comparato della privacy e Law and Data. La partecipazione è gratuita.
Il coordinamento scientifico è a cura del prof. Roberto Caso e del dott. Paolo Guarda, Università di Trento.

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AISA VII convegno annuale: “Scienza aperta e società democratiche”

Roma, CNR, piazzale Aldo Moro, 7 – 20 e 21 ottobre 2022

AISA – VII convegno annuale

Scienza aperta e società democratiche

Il settimo convegno annuale dell’AISA, organizzato da ILIESI/CNR – Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e la Storia delle Idee, in collaborazione con ILC/CNR – Istituto di Linguistica Computazionale «A. Zampolli» e con il Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca/CNR e la Biblioteca Centrale CNR “G. Marconi”, si svolgerà il 20 – 21 ottobre 2022 a Roma, presso la Biblioteca Centrale CNR “G. Marconi” in Piazzale Aldo Moro 7.

Programma

Locandina

Modulo d’iscrizione

Sede della conferenza

Presentazioni

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What the COVID-19 pandemic revealed about intellectual property

9 ottobre 2022

Un interessante articolo del Prof. Richard Gold sui miti riguardanti il ruolo della proprietà intellettuale durante la pandemia

Gold, E.R. What the COVID-19 pandemic revealed about intellectual property. Nat Biotechnol 40, 1428–1430 (2022). https://doi.org/10.1038/s41587-022-01485-x

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A Workshop on Adding Copyright Reform to the Open Access Agenda

The Law and Technology Research Group

Ciclo:  LawTech IT seminars

Immagine volume Willinsky

Seminario – 7 ottobre 2022 – orario di inizio 15:00 – Palazzo di Giurisprudenza – Via Rosmini 27, Trento -Aula 6

Relatore: 

Discussants:

  • Maria Chiara Pievatolo (Università di Pisa) – presentazione
  • Giulia Dore (Università di Trento) Roberto Caso (Università di Trento) – presentazione
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L’intelligenza artificiale e la tutela dei diritti della persona

Corso della Scuola Superiore di Magistratura, Aula Magna – Campus Matera – Via Lanera, 20, Matera, 30 settembre 2022

L’intelligenza artificiale e la tutela dei diritti della persona, corso della Scuola Superiore di Magistratura

“Facendo seguito al primo corso sul tema dell’Intelligenza artificiale, tenutosi
nello scorso aprile a Matera ed organizzato in collaborazione tra la Formazione
territoriale di Potenza della Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Matera ed il Consiglio Notarile di Matera, con questo secondo corso si vuole approfondire altre tematiche giuridiche, con particolare riguardo alla tutela dei diritti della persona, che appaiono a rischio di gravi compressioni dall’uso massivo della I.A […]”.

Programma completo qui.

Roberto Caso, Proprietà intellettuale e diritto all’informazione e alla cultura, slide qui.

Intervista a Roberto Caso qui.

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Autunno caldo dell’Open Science: tre eventi pubblici

26 settembre 2022

Trento, 7 ottobre 2022, Trento, A Workshop on Adding Copyright Reform to the Open Access Agenda, LawTech Seminars 2022

Roma, 20-21 ottobre 2022 -VII convegno annuale dell’AISA – “Scienza aperta e società democratiche

Trento, 28 ottobre 2022 – Scienza Aperta e Dati Aperti nella ricerca biomedica -Open Science and Open Data in biomedical research

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Pubblicati sul Foro italiano di settembre due interessanti articoli in materia di diritto d’autore

26 settembre 2022

Foro italiano, settembre 2022

GIULIA DORE — Le riproduzioni fotografiche in scala di opere dell’arte figurativa tra finalità illustrative, critica artistica e mercato. L’art. 70 l.d.a. e il bilanciamento fan- tasma (Nota a Cass., ord. 8 febbraio 2022, n. 4038), in Foro it, 2022, I, 2786, preprint non referato già pubblicato nella serie dei Trento LawTech Research Papers.

MARTA ARISI — Che lo sforzo (o il bilanciamento?) sia con te! L’art. 17 della direttiva copyright e la libertà di espressione nel diritto europeo dell’era digitale (Nota a Corte giust. 26 aprile 2022, causa C-401/19), in Foro it., 2022, IV, 423

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LawTech IT seminars – autunno 2022

LawTech IT seminars – autunno 2022

Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza

Il programma di seminari è dedicato a temi di diritto e tecnologia. Gli incontri sono organizzati nell’ambito dei corsi di Diritto civile, Diritto comparato della privacy e Law and Data. La partecipazione è gratuita.

Il coordinamento scientifico è a cura del prof. Roberto Caso e del dott. Paolo Guarda, Università di Trento.

Le date e l’organizzazione sono disponibili nella Locandina.

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Discutendo di Open Science

Messina 28 settembre 2022

L’Università di Messina ospiterà dal 27 al 30 settembre 2022 l’XI Convegno nazionale NILDE sul Document Delivery e la cooperazione interbibliotecaria dal titolo Un’esplosione di conoscenza: dalla teoria alla pratica per ridurre le disuguaglianze.

Il 28 settembre nella sessione pomeridiana si discute di Open Science.

Intervengono:
Roberto Caso, Università di Trento; Paola Galimberti, Università di Milano Statale; Maria Laura Vignocchi, Alma Mater StudiorumUniversità di Bologna; Giovanni De Simone, Consiglio Nazionale delle Ricerche; Benedetta Alosi, Università di Messina e Giuseppe Bonanno, Università di Messina
Conclusioni: Paola Gargiulo

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Proprietà intellettuale

Roberto Caso

Voce del Dizionario AISA della scienza aperta

25 agosto 2022, modificata il 26 e il 28 agosto 2022, pdf qui, e su Zenodo

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Intellectual_Property_Organization_(WIPO)_members_world_map.png

L’espressione “proprietà intellettuale” è di quelle che dominano la scena della contemporaneità. Eppure il suo uso come categoria giuridica che identifica numerosi differenti diritti di esclusiva su attività umane è molto recente. Attualmente la categoria include diritti d’autore, brevetti per invenzione, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche, segreti commerciali. Secondo una ricostruzione di un autorevole studioso della materia, l’uso della macrocategoria inizia a diffondersi a seguito dell’istituzione nel 1967 dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà (World Intellectual Property Organization o WIPO). La WIPO è un’agenzia delle Nazioni Unite che conta 193 Paesi membri ed è dedita allo sviluppo di un sistema normativo internazionale “bilanciato” ed efficace di proprietà intellettuale.

L’uso della macrocategoria si è poi definitivamente imposto – o è stato imposto dall’Occidente – attraverso una delle normative più emblematiche del capitalismo globale: l’accordo nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sui diritti di proprietà intellettuale del 1994 (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights o TRIPS).

Attraverso gli accordi normativi internazionali gli Stati hanno parzialmente ceduto la propria sovranità nazionale. Le grandi linee di sviluppo nonché il c.d. bilanciamento tra proprietà intellettuale e altri diritti sono nelle mani di organi e corti internazionali.

L’Unione Europea ha competenza nella materia e ha inserito la proprietà intellettuale nell’art. 17.2 della Carta dei Diritti Fondamentali, accostandola al vero diritto di proprietà e privandola, almeno a livello della lettera del testo, della clausola sociale.

La categoria della proprietà intellettuale rimane però filosoficamente e giuridicamente controversa per diverse ragioni.

a) Accumuna diritti che poco hanno a che fare l’uno con l’altro. Tali diritti hanno ragioni giustificative e finalità differenti. Il diritto d’autore disciplina le opere dell’ingegno della letteratura, dell’arte e della scienza. Il brevetto per invenzione riguarda l’innovazione industriale. Il marchio serve a identificare prodotti e servizi. E così via. La riconducibilità di questi diritti alla proprietà è discussa sia nel pensiero giusnaturalista sia in quello utilitarista.

b) Stabilisce un accostamento forzato tra diritti di esclusiva su beni tangibili (la proprietà in senso stretto) con i diritti di esclusiva su beni intangibili che hanno natura profondamente diversa. I beni tangibili sono rivali al consumo. I beni intangibili no: possono essere fruiti contemporaneamente da un numero infinito di persone. Lo stesso riferimento al bene intangibile come frutto dell’attività del pensiero umano è controverso.

c) Nasconde retoricamente la natura monopolistica del diritto di esclusiva. Un conto è parlare di proprietà, altro è parlare di monopolio. Nei sistemi capitalistici ad economia liberale il monopolio viene, almeno in linea teorica, contrastato dal diritto. Mentre la proprietà è un pilastro del capitalismo liberale. Nelle costituzioni in cui il diritto di proprietà è un diritto fondamentale – e non è il caso della Costituzione italiana – l’accostamento esplicito o implicito della proprietà intellettuale alla proprietà, significa fondamentalizzare il diritto, cioè renderlo inattaccabile da norme di legge ordinaria che contrastano con il contenuto costituzionale.

Negli ultimi decenni la normativa degli accordi internazionali ha esteso progressivamente il contenuto della c.d. proprietà intellettuale. Beni della conoscenza che in passato erano comuni oggi sono sottratti alla destinazione universale e gravati da esclusive. Ma c’è di più e di peggio. La proprietà intellettuale riguarda sempre di più il controllo delle infrastrutture tecnologiche e della loro logica (gli algoritmi) costituendo una barriera di accesso a monte del sistema di comunicazione e di progresso della conoscenza.

La proprietà intellettuale alimenta il capitalismo dei monopoli intellettuali che genera gravi disuguaglianze e mette a rischio la democrazia. Disuguaglianze tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Disuguaglianze, anche nei Paesi ricchi, tra persone che possono pagare il prezzo per l’accesso alla conoscenza e persone che non hanno questa possibilità. Si pensi, ad esempio, all’accesso ai testi e alle altre risorse formative della scuola e dell’università.

Peraltro, il fenomeno della concentrazione nelle mani di pochi soggetti del controllo esclusivo di informazioni, dati e capacità computazionale si basa oggi non solo sul diritto (la c.d. proprietà intellettuale) ma anche (e soprattutto) sul potere di fatto delle grandi piattaforme commerciali di Internet.

Nel campo della scienza la tendenza a privatizzare la conoscenza, cioè ad estendere le esclusive (giuridiche e di fatto) fino al controllo della ricerca di base, dei mattoni fondamentali del sapere, dei beni essenziali per la vita (ad es., farmaci e vaccini) e delle infrastrutture della comunicazione (prima fra tutte: Internet) mette a rischio la distinzione tra ricerca animata dal progresso della conoscenza (in particolare, la ricerca del settore pubblico per l’interesse di tutti) e ricerca orientata al profitto (di pochi). Alimenta i conflitti di interesse. Omologa le istituzioni accademiche e scientifiche alle aziende.

Fin dai primi anni 2000 c’è chi mette in guardia sul fatto che la scienza aperta è inconciliabile con la continua espansione della proprietà intellettuale. Quel monito è oggi più vero che mai.

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Un autunno caldo per la scienza aperta?

Roberto Caso

24 agosto 2023, modificato il 25 agosto 2022 (versione 3.0: Zenodo e pdf qui).

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Metalmeccanici.jpg

Il nuovo vento della politica

Il vento della politica sta cambiando ancora. A livello globale e a livello nazionale. Quale futuro avrà la scienza aperta a partire da questo autunno?

L’idea di rendere gratuitamente accessibili e giuridicamente riutilizzabili i risultati della scienza su Internet, di rendere più democratico, equo e trasparente il processo di formazione e di discussione critica della scienza potrebbe essere in crisi di fronte ai (nuovi) rigurgiti nazionalisti e imperialisti. Insomma, la scienza aperta è espressione del principio della destinazione universale dei beni e del valore del dialogo pubblico e pacifico tra uomini, applicati a un nuovo scenario tecnologico in cui la costruzione e la comunicazione cooperativa della conoscenza passa attraverso la Rete. Un principio (la libertà della conoscenza, la conoscenza come bene comune) e un valore (l’uso pubblico della ragione) che si contrappongono frontalmente a chiusure di confini e colonizzazioni più o meno violente.

La pandemia e il dissolversi di una nuova speranza

Nel migliore dei mondi possibili, la pandemia avrebbe dovuto rappresentare una spinta potente allo sviluppo della scienza aperta, a partire dalla riforma dei diritti d’autore e dei brevetti. Le cose sono andate in modo diverso. I farmaci salvavita, compresi i vaccini, sono rimasti, salvo lodevoli eccezioni, nel controllo delle Big Pharma. L’editoria scientifica, oramai trasformatasi nell’imprenditoria dell’analisi dei dati, è saldamente nelle mani di grandi monopoli: lo dimostrano i c.d. contratti trasformativi, accordi tra grandi imprese della comunicazione scientifica e consorzi di biblioteche che, al di là delle declamazioni, consentono ai giganti commerciali di accrescere i loro profitti e aumentano le diseguaglianze tra chi può e chi non può entrare nel gioco della comunicazione scientifica.

L’estate del 2022 e le nuove (?) politiche in materia di ricerca e scienza aperta

Durante l’estate del 2022 sono stati pubblicati documenti di policy e studi istituzionali che guardano al futuro prossimo della ricerca e dell’Open Science.

A livello europeo ed italiano tra i tanti documenti rilevanti si segnalano:

– il Piano Nazionale della Scienza Aperta del Ministero dell’Università e della Ricerca italiano parte del Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027 (Decreto Ministeriale n. 268 del 28 febbraio 2022, pubblicato il 15 giugno 2022 [sic!]; il PNR era stato approvato dal CIPE il 15 dicembre 2020);

– le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea su Research assessment and implementation of Open Science del 10 giugno 2022;

– l’Agreement on Reforming Research Assessment del 20 luglio 2022;

quattro studi (agosto 2022) della Commissione Europea su vari aspetti normativi (copyright e pubblicazioni scientifiche, copyright e riuso dei dati, Open Data Directive, Data Governance and Data Act, Digital Services Act e Digital Markets Act), che incidono sulla ricerca e sull’Open Science.

Contraddizioni e nodi irrisolti: un paio di esempi

I documenti auspicano modifiche delle norme sulla c.d. proprietà intellettuale e riforme delle prassi della valutazione della ricerca.

Tuttavia, nessuno dei testi citati vuole sciogliere i nodi e le contraddizioni di fondo. Nodi e contraddizioni che sollecitano la seguente domanda: la scienza aperta per come concepita dall’Unione Europea e dall’Italia è antagonista del capitalismo dei monopoli intellettuali e della sorveglianza, del neoproprietarismo e della privatizzazione della conoscenza o ne è strumento?

Non potendo qui entrare nel dettaglio di tutti i documenti, ci si limiterà a un paio di esempi.

Il primo esempio riguarda l’impatto del diritto d’autore sull’apertura delle pubblicazioni scientifiche nonché sul diritto umano alla scienza e alla ricerca.

Il Piano Nazionale della Scienza Aperta (pag. 6) si esprime nel modo seguente.

“Il principio dell’accesso aperto è nato spontaneamente nella comunità scientifica, ma oggi è oggetto di normative e soft law a livello internazionale e nazionale. Il quadro normativo attuale, in particolare la legge sul diritto d’autore, ostacola lo sviluppo dell’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.
Due sono le priorità:
a) promuovere un diritto irrinunciabile e inalienabile di ripubblicazione immediata (senza termini di embargo) per le pubblicazioni scientifiche finanziate parzialmente o totalmente con fondi pubblici;
b) estendere la portata in ambito scientifico delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. In particolare, si raccomanda di attuare la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Occorre definire le modalità e gli strumenti per aprire all’accesso quanto pubblicato in accesso chiuso ai fini dello svolgimento di esercizi di valutazione imposti dallo Stato.”

A parte il riferimento anacronistico all’attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 – già avvenuta con il D.lgs. n. 177 del 2021 che peraltro ha disatteso gli auspici che provenivano dal mondo della scienza aperta -, c’è da dubitare che il diritto di ripubblicazione possa improvvisamente trasformarsi in un obiettivo politico prioritario del nuovo parlamento e, soprattutto, del nuovo governo (qualsiasi colorazione politica essi dovessero assumere). Ne è prova il fatto che il diritto di ripubblicazione in accesso aperto era parte della c.d. proposta Gallo avanzata durante la corrente legislatura, ma arrestatasi in Senato e rimasta alla fine, dopo tre diversi governi, lettera morta.

Nello studio della Commissione Europea si delineano diverse opzioni di modifica della normativa europea sul copyright in favore della ricerca scientifica, alcune delle quali riguardano anche il diritto di ripubblicazione (secondary publication right). A fronte dell’immobilismo italiano, occorrerà vedere se l’Unione Europea vorrà effettivamente perseguire la strada di una modifica profonda del diritto d’autore a favore della scienza (conoscenza) aperta, una modifica che però garantisca l’assoluto rispetto della libertà e dell’autonomia scientifico-accademica.

Più in generale, rimane il problema della scelta di fondo dell’Unione Europea: l’aver voluto inserire la c.d. proprietà intellettuale del capitalismo globale tra i diritti fondamentali (v. l’art. 17.2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) privandola, almeno a livello della lettera della disposizione, della clausola sociale presente, invece, nell’art. 42 della nostra Costituzione in riferimento al diritto di proprietà (in senso stretto). Tale operazione ha diversi obiettivi: far rientrare nel concetto di proprietà ciò che non lo è (il diritto d’autore, il brevetto per invenzione, i marchi, i segreti commerciali), accumunare tutti i diritti di esclusiva su entità intangibili sotto il cappello di una categoria che evoca il dominio assoluto e dispotico e blindare le stesse esclusive con la garanzia costituzionale del carattere fondamentale del diritto (garanzia sorvegliata dalla Corte di Giustizia UE e, indirettamente, dalla Corte EDU).

Le speranze di un riequilibrio del diritto d’autore e del brevetto per invenzione rimangono nelle mani dei giudici (delle corti internazionali e nazionali) con tutti i rischi (ma anche le opportunità) che ciò comporta.

Il secondo esempio riguarda le possibili riforme del sistema di valutazione della ricerca.

Nelle conclusioni del Consiglio UE su Research assessment and implementation of Open Science si rinviene una parte dedicata (pagg. 4 ss.) ad alcuni principi che dovrebbero guidare la riforma dei sistemi europei di valutazione.

a) Disegnare un approccio che esprima un maggiore bilanciamento tra valutazione qualitativa e quantitativa della ricerca, con relativo rafforzamento degli indicatori qualitativi e uso responsabili di quelli quantitativi.

b) Riconoscere tutte le forme di contributo alla ricerca e all’innovazione e tutte le forme di processo di formazione della scienza. Non solo pubblicazioni, ma anche dataset, software, metodologie, protocolli, brevetti ecc.

c) Prendere in considerazione ai fini della carriera tutte le attività di ricerca e innovazione. Ad esempio, la supervisione dei giovani ricercatori, i ruoli di leadership, la capacità imprenditoriale, l’interazione della società inclusi il public engagement e la citizen science.

d) Prendere in considerazione le specificità della disciplina di riferimento, la tipologia di ricerca (di base o applicata), lo stadio della carriera, le missioni dell’istituzione di ricerca.

e) Garantire che l’integrità (etica) della ricerca rappresenti la più elevata priorità e non sia contraddetta da incentivi che muovono in direzione opposta.

f) Garantire la diversità, l’eguaglianza di genere e la promozione delle donne nella scienza.

Al di là della genericità che caratterizza tutti i documenti programmatici di questo genere e di alcune banalità, spicca una visione che fa di tutte le erbe un fascio. Non emerge quella che dovrebbe essere la vera priorità: conservare una distinzione e un equilibrio tra ricerca pubblica finalizzata all’interesse di tutti e ricerca privata. Si conferma invece una visione aziendalistica della ricerca e della scienza aperta che cannibalizza tutto il mondo del sapere. Così, secondo il Consiglio UE, il male non sta negli indicatori in sé, ma nell’uso sbilanciato degli stessi.

Qualche spunto positivo emerge con riferimento ai principi di apertura che dovrebbero governare gli esercizi di valutazione con particolare riferimento agli indicatori quantitativi (pag. 7). Si auspica che le banche dati e i dati bibliometrici siano, in linea di principio, aperti e trasparenti (chissà cosa ne pensa l’ANVUR). Ma nessuno elemento di concretezza si rinviene con riferimento al modo con cui rendere operativo l’auspicio. In ogni caso, non una parola sull’idea di affidare ad agenzie governative, cioè alla spada invece che alla bilancia, la governance attraverso i numeri della ricerca accademica.

Conclusioni

In conclusione, per quello che emerge dagli ultimi documenti di policy dedicati alla materia, l’Open Science dell’Unione Europea si avvia a diventare (se già non lo è già) strumento del capitalismo neoliberista.

Se fosse diffusa una diversa visione della scienza aperta tra ricercatori e cittadini, si potrebbe pronosticare un autunno caldo. Ma l’apertura democratica della scienza come altri temi fondamentali non trova spazio né nella formazione scolastica né nel dibattito pubblico dei mass media. La cosa non sorprende. Se i cittadini hanno una vaga idea di cosa sia la scienza – e ne abbiamo avuto prove evidenti durante la pandemia -, è difficile che possano comprendere quale valore abbia per la tenuta della democrazia la scienza aperta nel senso qui delineato.

Facile prevedere che nessuna delle priorità verrà affrontata in autunno e nei mesi a venire. Non il contrasto ai monopoli intellettuali, non una seria riforma della valutazione della ricerca volta a ristabilire autonomia e libertà accademica, non la costruzione di infrastrutture di comunicazione realmente indipendenti dai padroni della Rete.

Science a­­s usual… pardon: business as usual.

Riferimenti

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In evidenza

Diritto e arte: un interassente provvedimento del Consiglio di Stato

La nozione di opera d’arte (unica) nella legislazione sugli appalti pubblici e il suo rapporto con il diritto d’autore

22 agosto 2022

Immagine tratta dal sito web del Consiglio di Stato: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/consiglio-di-stato1

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 20 luglio 2022, N. 06324/2022REG.PROV.COLL./N. 10190/2020 REG.RIC.

Ecco di seguito un estratto della motivazione che si legge per intero qui.

“Alla luce di quanto esposto non è revocabile in dubbio il fatto che il progetto di A.H. costituisca un’opera d’arte rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 63 del d. lgs. 50/2016., anche se un’opera d’arte del tutto peculiare.

A mente dell’articolo 2575 del codice civile formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Secondo l’articolo 1 della legge 633/1941 («Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio») sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Il carattere creativo necessario per la tutelabilità di un’opera dell’ingegno implica la novità e l’originalità, ancorché relative, dell’opera e consiste nell’individualità della rappresentazione, ossia nell’idoneità dell’opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un’idea, un fatto. Elemento caratteristico dell’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore è la funzione tipica di stimolo a reazioni emotive nel percipiente.

L’articolo 2 della legge 633/1941 contiene un elenco (non tassativo, come si dirà) delle opere protette dal diritto d’autore tra cui:

a) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

b) i disegni e le opere dell’architettura;

c) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

L’opera di A.H. presenta tratti comuni con le tipologie di opere citate ma non è incasellabile in nessuna di esse: non è un’opera appartenente alle cosiddette “arti figurative” anche se la scenografia e la rappresentazione hanno un ruolo significativo in essa; non è un mero disegno o un’opera dell’architettura perché queste ultime riguardano di regola edifici; non è certamente un’opera del disegno industriale pur avendo carattere creativo e valore artistico.

Come si è detto, l’elenco di cui all’art. 2 della l. 633/1941 non è tassativo ma meramente esemplificativo (Cassazione civile, sez. I, 19/07/1990, n. 7397): pur non rientrando l’opera di André Heller tra quelle elencate nella norma citata essa ha tutte le caratteristiche dell’opera d’arte. È frutto dell’ingegno umano, è originale, è nuova, ha valore artistico, mira a suscitare e comunicare emozioni. Tecnicamente può essere considerata come un’opera composta perché è la risultante della combinazione attuata da più forme diverse dell’attività creativa le quali, pur potendo conservare una propria autonomia ontologica e funzionale, concorrono a formare le parti costitutive di una nuova opera con una sua autonoma e definita individualità.

Proprio il fatto che l’opera di H. non sia immediatamente riconducibile alla elencazione esemplificatoria contenuta nell’art. 2 della l. 633/1941 è una prova indiretta della sua assoluta unicità (ed al concetto di unicità fa riferimento l’art. 63 del d. lgs. 50/2016).

D’altronde il riconoscimento del “valore artistico” ad un’opera non può che derivare (almeno inizialmente) da una valutazione fatta dalla comunità degli appassionati, esperti dei singoli rami dell’arte, i quali molto spesso fanno da “apripista” al riconoscimento poi attribuito dalla collettività dei cittadini. L’attribuzione ad un’opera del valore di “opera d’arte” (come la storia insegna) agli inizi è molto spesso il frutto di un giudizio di persone di cultura, particolarmente competenti sia dello specifico ramo artistico, sia delle correnti socioculturali alle quali l’artista si ispira e delle quali l’opera è espressione. Ciò si verifica soprattutto quando un’opera rompe gli schemi e i canoni in precedenza seguiti e, di conseguenza, non compresi dalla massa del pubblico, ma apprezzati da critici illuminati. Posto l’apprezzamento che le opere di Heller riscuotono nel mondo, non si può non riconoscere che ad esse, dalla comunità dei critici e dalle persone culturalmente competenti del ramo (nonché di gusto raffinato), sia stato attribuito il valore di “opera d’arte”.

Alla luce delle considerazioni esposte si può ritenere che:

– il progetto di A.H. costituisce un’opera d’arte per la quale il Comune di Bressanone ben poteva ricorrere alla procedura prevista dall’art. 63 del d. lgs. 50/2016;

– contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nella specie non ci si trova di fronte ad un appalto pubblico di servizi ma all’acquisizione di un’opera d’arte unica che può essere acquistata esclusivamente dall’artista che ne è autore; se si fosse trattato di un quadro di Caravaggio nessuno avrebbe dubitato della possibilità di ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; possono sorgere problemi quando ci si trova di fronte a forme d’arte innovative: ma, una volta chiarito che il progetto di A.H. costituisce un’opera d’arte, le conseguenze vengono da sé”.

In evidenza

Il diritto di ripubblicazione in ambito scientifico (secondary publication right) – Bibliografia e sitografia

6 agosto 2022

Bibliografia

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Progetti di ricerca

reCreating Europe

Right to Research in International Copyright Law

Conferenze e seminari

05.05.2023, “Copyright as a vehicle for access to science and culture: looking ahead”, LUISS, Roma (online)

reCreating Europe Final Conference – Brussels, 21st-22nd March 2023

Workshop on “An EU copyright & data legislative framework fit for research: barriers, challenges and potential measures”, with Giulia Dore, 23 & 24 February 2023, Brussels and online meeting

Primo Convegno del gruppo di lavoro Open Science della CoPER, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 6-7 dicembre 2022

GDE 22: Open Science and Intellectual Property: the Dilemma, Fide Foundation and TIPSA (Transatlantic Intellectual Property Academy), Thu, 10 November 2022, 17:30 – 18:30 CET [online]

Copyright Evidence: Synthesis and Futures, University of Glasgow, Advanced Research Centre (ARC) 17-18 October 2022 [online]

AISA, Scienza aperta e società democratiche, 20-21.10.2022 (presentazioni qui)

Un’esplosione di conoscenza: dalla teoria alla pratica per ridurre le disuguaglianze“, XI Convegno nazionale NILDE sul Document Delivery e la cooperazione interbibliotecaria, Sessione pomeridiana 14.30-17.30 – Discutendo di Open Science, Università di Messina, 28 settembre 2022

Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right, Istituto Italo-Cinese, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan (online), 19 May 2022

Academic Copyright. Open Access and the “Moral” Second Publication Right, “New Perspectives on Copyright”, LawTech Seminars, 28 aprile 2022, Università di Trento, Palazzo di Giurisprudenza, ore 14-17.00

Webinar — Secondary Publishing Right: Exploring Opportunities and Limitations, reCreanting Europe, 13.12.2021

Interviste

Scienza aperta: anche una questione di diritti d’autore, intervista di Roars a Roberto Caso, 4 maggio 2023

Roberto Caso: intervista per CLAKP su “Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico”

In evidenza

AISA bando premi tesi scienza aperta 2022

4 agosto 2022

Anche quest’anno, in occasione del suo VII convegno annuale che si terrà a Roma presso la sede centrale del CNR il 20 e 21 ottobre, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) premierà le migliori tesi di dottorato e di specializzazione o di laurea magistrale dedicate alla scienza aperta e presentate negli anni 2020, 2021 e 2022.

Le indicazioni sulle modalità di partecipazione al concorso, il cui bando scade il 10 settembre 2022, sono consultabili a partire da questa pagina.

In evidenza

Pubblicati quattro studi della Commissione Europea su varie normative rilevanti per la ricerca scientifica

1° agosto 2022

Pubblicati quattro studi della Commissione Europea su varie normative rilevanti per la ricerca scientifica:

In evidenza

Il capitalismo della sorveglianza e dei monopoli intellettuali: il caso dell’Università

Università di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, 28 giugno 2022

Il capitalismo della sorveglianza e dei monopoli intellettuali: il caso dell’Università, Workshop month 4 Re.Co.Se. project: The Legal Dimensions of Comprehensive Security, Università di Foggia, 28 giugno 2022

In evidenza

Pubblicato il n. 49 della serie dei LawTech Research Paper

Pubblicato il n. 49 della serie dei LawTech Research Paper

Giulia Dore

Le riproduzioni fotografiche in scala di opere dell’arte figurativa tra finalità illustrative, critica artistica e mercato. L’art. 70 l.d.a. e il bilanciamento fantasma

In evidenza

La fragilità della democrazia 2

L’estradizione di Assange e la mancata sospensione della proprietà intellettuale per il contrasto del COVID-19

I want you for U.S. Army : nearest recruiting station / James Montgomery Flagg. 1917. Library of Congress..War poster with the famous phrase “I want you for U. S. Army” shows Uncle Sam pointing his finger at the viewer in order to recruit soldiers for the American Army during World War I. The printed phrase “Nearest recruiting station” has a blank space below to add the address for enlisting…http://hdl.loc.gov/loc.pnp/ppmsca.50554

Roberto Caso versione estesa 2.0 21 giugno 2022 pubblicato su Agenda Digitale, 23 giugno 2022 con il titolo “Assange e vaccini, ecco le contraddizioni etiche dell’Occidente“, versione breve 1.0 18 giugno 2022 qui

1. L’estradizione di Assange e la mancata sospensione degli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale

Il 17 giugno 2022 le agenzie di stampa rimbalzavano due notizie apparentemente lontane e slegate.

La prima riguarda la decisione del governo britannico, per mano della ministra Priti Patel, di estradare l’australiano Julian Assange, fondatore nel 2006 di Wikileaks, negli Stati Uniti. Ad Assange e Wikileaks si devono, tra l’altro, la rivelazione dei crimini di guerra statunitensi commessi in Afghanistan e Iraq. Prima un anno e mezzo agli arresti domiciliari, poi rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e infine negli ultimi tre anni recluso in una prigione inglese di massima sicurezza, Assange è privo della libertà personale da quasi dodici anni senza aver subito una condanna (men che meno definitiva). In altri termini, è un cittadino innocente in attesa di un giudizio (di uno Stato straniero). Ha dovuto affrontare decisioni altalenanti dei giudici inglesi per poi subire un ordine di estradizione da parte della ministra Patel. Le sue condizioni fisiche e mentali lo espongono al rischio di perdere la vita. L’ultima speranza, sul piano giuridico, è affidata all’impugnazione dell’atto ministeriale da presentare entro un termine brevissimo e a un eventuale ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, la quale, peraltro, in questi giorni si è espressa in via d’urgenza contro il Regno Unito bloccando la deportazione di rifugiati in Ruanda.

La seconda concerne la decisione in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO nell’acronimo inglese) di raggiungere un accordo compromissorio nella materia dei brevetti sui vaccini che, in sostanza, lascia intatto l’attuale quadro normativo sulla proprietà intellettuale. In definitiva, l’accordo rigetta la proposta volta a sospendere tutti i diritti di proprietà intellettuale su farmaci, vaccini e dispositivi medici utili a contrastare il COVID-19. La proposta era stata avanzata da India e Sudafrica nell’ottobre del 2020 e poi sostenuta da molti Paesi nonché da un vasto movimento di opinione.

2. La fragilità della democrazia occidentale

Cosa lega le due notizie? La fragilità della democrazia occidentale e di due dei suoi valori fondanti: la libertà (di informazione) e la solidarietà. In questi mesi, la comunicazione dei governi occidentali si concentra, retoricamente, sulle minacce esterne alla democrazia liberale – Russia e Cina in testa – ma tace sulle debolezze e le contraddizioni interne.

La decisione di estradare Assange viene da un governo conservatore, politicamente indebolito, di un Paese che, a seguito della Brexit, appare sempre più allo sbando e prono alla potenza americana. Come ha messo in evidenza Vincenzo Vita su Il Manifesto il meccanismo giuridico inglese che porta all’estradizione è “curioso”. La decisione finale spetta a un ministro. Cioè è una decisione non collegiale di un solo rappresentante del potere esecutivo. La culla della democrazia liberale mostra evidentemente tutte le sue fragilità.

Alcuni commentatori – tra questi Andrea Monti su Repubblica – hanno sostenuto che Assange dovrebbe affrontare il processo negli USA. Ma l’accettazione da parte di un cittadino australiano, detenuto attualmente nel Regno Unito, del processo americano sconterebbe la compressione delle garanzie di giustizia che dipenderebbero dall’applicazione della legge in base alla quale gli Stati Uniti chiedono l’estradizione dell’australiano fondatore di Wikileaks: l’Espionage Act del 1917. L’amministrazione Trump nel maggio del 2019 ha infatti fondato le accuse verso il giornalista Assange sulla legge antispionaggio. Tale legge, nata allo scopo di perseguire penalmente i dissidenti contrari all’entrata degli USA nella prima guerra mondiale e poi a più riprese modificata, non distingue le spie dai whistelblower e non consente di difendersi in base al pubblico interesse. Comunque anche un’eventuale assoluzione – che sembra difficile da immaginare – non restituirebbe ad Assange gli anni di privazione di libertà che gli sono stati inflitti da uno Stato straniero, senza un processo e senza una condanna. Non si tratta quindi di un conflitto tra l’etica personale di un giornalista e il diritto, bensì “fra il diritto interno di un singolo stato, e l’etica di un cittadino straniero”, etica che si associa al diritto fondamentale alla libertà di espressione del pensiero. Insomma, si tratta di una questione giuridica (oltre che etica). Posto che tutti i Paesi occidentali riconoscono la libertà di informare e di essere informati, si tratta di decidere, attraverso gli strumenti del diritto internazionale (conflitto tra leggi territoriali), quale legge applicare. Se si ritiene, a buona ragione, che il diritto statunitense non è il diritto globale, non c’è nussun motivo giuridico che imponga ad Assange e al Paese dove è detenuto in carcere di accettare l’estradizione verso gli USA e il processo americano. Mentre ce ne sono di solidissimi che muovono verso la sua immediata liberazione.

La decisione di non sospendere i diritti di proprietà intellettuale chiude una danza macabra durata più di un anno e mezzo in cui hanno prevalso le pressioni delle Big Pharma per mantenere in piedi un sistema in cui decidono i poteri privati (e non gli elettori dei Parlamenti) e le strategie geopolitiche del blocco occidentale con l’Unione Europea in testa.

Il compromesso raggiunto si limita a consentire ai Paesi in via di sviluppo membri della OMC che non hanno capacità produttiva dei vaccini anti-COVID-19 di far uso di licenze obbligatorie di brevetti per invenzione non solo per la produzione interna, ma anche per l’esportazione verso altri Paesi in via di sviluppo anch’essi membri dell’organizzazione mondiale del commercio al fine di garantire un accesso equo ai vaccini. L’accordo, perciò, concerne i soli brevetti e lascia l’iniziativa ai singoli Stati membri dell’OMC. Per questo si discosta molto dalla proposta inziale di India e Sudafrica che invece riguardava la sospensione dell’accordo internazionale sul commercio in riferimento a tutti i diritti di proprietà intellettuale (non solo i brevetti) su tutti i farmaci (non solo vaccini) e dispositivi medici utili a contrastare la pandemia.

Provando a immedesimarsi negli occhi di chi proviene da Paesi poveri sprovvisti di informazioni, conoscenze e tecnologie per la tutela della salute, tale decisione suona come l’ennesima manifestazione di arroganza del potere coloniale. Il colonialismo, infatti, non funziona solo commettendo genocidi e depredando risorse naturali, ma anche negando beni immateriali (la proprietà intellettuale) che servono a salvare vite umane. Nicoletta Dentico su Sbilanciamoci ha scritto incisivamente sulla vicenda utilizzando la metafora della guerra.

“L’economia della conoscenza scientifica ed i meccanismi legalizzati di ‘appropriazione della scienza’ (come sostengono accreditati economisti) da parte di Big Pharma, anche quando l’innovazione è generata con finanziamenti pubblici (come, ma non solo, nel caso di Covid-19), definisce un crinale di guerra aperta tra il Nord e il Sud del mondo. Nessuno si scandalizzi per il paragone con la guerra tra Russia e Ucraina. Anche questa lo è. […] Su questo fronte, come sul recente conflitto europeo, il multilateralismo esce a pezzi, in un dialogo tra sordi non più in grado di intercettare le istanze di cambiamento e di trovare una mediazione conveniente alla sfida delle future pandemie”.

3. Conclusioni

La mobilitazione in giro per il mondo a favore di Assange può ancora provare a difendere la libertà di espressione. Nel nostro Paese è degna di nota la presa di posizione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) che per bocca del suo segretario generale Raffaele Lorusso ha dichiarato che:

La decisione del governo di Londra di consentire l’estradizione di Julian Assange negli Usa è un attacco alla libertà di informare”.

La FNSI ha organizzato per il 21 giugno presso la sua sede la presentazione dell’appello contro l’estradizione di Assange promosso dal premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquive con il coinvolgimento, tra gli altri, di Stefania Maurizi, Vincenzo Vita e Armando Spataro.

C’è da augurarsi che si moltiplichino anche le iniziative per difendere la solidarietà e riformare la proprietà intellettuale a livello internazionale e nazionale.

Libertà, eguaglianza e fratellanza (solidarietà). A forza di declamare principi e valori traditi dai fatti non solo perdiamo forza e credibilità verso le minacce provenienti da mondi diversi dal nostro, ma distruggiamo la nostra storia e la nostra identità.

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La fragilità della democrazia

L’estradizione di Assange e la mancata sospensione della proprietà intellettuale per il contrasto del COVID-19

Roberto Caso, versione breve 1.0 18 giugno 2022, pubblicata su L’Adige il 20 giugno 2022 con il titolo “La fragile democrazia dell’Occidente“, versione estesa 2.0 21 giugno 2022

Il 17 giugno 2022 le agenzie di stampa rimbalzavano due notizie apparentemente lontane e slegate.

La prima riguarda la decisione del governo britannico, per mano della ministra Priti Patel, di estradare l’australiano Julian Assange, fondatore nel 2006 di Wikileaks, negli Stati Uniti. Ad Assange e Wikileaks si devono, tra l’altro, la rivelazione dei crimini di guerra statunitensi commessi in Afghanistan e Iraq. Prima un anno e mezzo agli arresti domiciliari, poi rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e infine negli ultimi 3 anni recluso in una prigione inglese di massima sicurezza, Assange è privo della libertà personale da quasi dodici anni senza aver subito una condanna (men che meno definitiva). In altri termini, è un cittadino innocente in attesa di un giudizio (di uno Stato straniero). Ha dovuto affrontare decisioni altalenanti dei giudici inglesi per poi subire un ordine di estradizione da parte della ministra Patel. Le sue condizioni fisiche e mentali lo espongono al rischio di perdere la vita. L’ultima speranza, sul piano giuridico, è affidata all’impugnazione dell’atto ministeriale da presentare entro un termine brevissimo e a un eventuale ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani.

La seconda concerne la decisione in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO nell’acronimo inglese) di raggiungere un accordo compromissorio nella materia dei brevetti sui vaccini che, in sostanza, lascia intatto l’attuale quadro normativo sulla proprietà intellettuale. In definitiva, l’accordo rigetta la proposta volta a sospendere tutti i diritti di proprietà intellettuale su farmaci, vaccini e dispositivi medici utili a contrastare il COVID-19. La proposta era stata avanzata da India e Sudafrica nell’ottobre del 2020 e poi sostenuta da molti Paesi nonché da un vasto movimento di opinione.

Cosa lega le due notizie? La fragilità della democrazia occidentale e di due dei suoi valori fondanti: la libertà (di informazione) e la solidarietà. In questi mesi, la comunicazione dei governi occidentali si concentra, retoricamente, sulle minacce esterne alla democrazia liberale – Russia e Cina in testa – ma tace sulle debolezze e le contraddizioni interne.

La decisione di estradare Assange viene da un governo conservatore, politicamente indebolito, di un Paese che, a seguito della Brexit, appare sempre più allo sbando e prono alla potenza americana. Come ha messo in evidenza Vincenzo Vita su Il Manifesto il meccanismo giuridico inglese che porta all’estradizione è “curioso”. La decisione finale spetta a un ministro. Cioè è una decisione non collegiale di un solo rappresentante del potere esecutivo. La culla della democrazia liberale mostra evidentemente tutte le sue fragilità.

La decisione di non sospendere i diritti di proprietà intellettuale chiude una danza macabra durata più di un anno e mezzo in cui hanno prevalso le pressioni delle Big Pharma per mantenere in piedi un sistema in cui decidono i poteri privati (e non gli elettori dei Parlamenti) e le strategie geopolitiche del blocco occidentale con l’Unione Europea in testa. Provando a immedesimarsi negli occhi di chi proviene da Paesi poveri sprovvisti di informazioni, conoscenze e tecnologie per la tutela della salute, tale decisione suona come l’ennesima manifestazione di arroganza del potere coloniale. Il colonialismo, infatti, non funziona solo commettendo genocidi e depredando risorse naturali, ma anche negando beni immateriali (la proprietà intellettuale) che servono a salvare vite umane. Nicoletta Dentico su Sbilanciamoci ha scritto incisivamente sulla vicenda utilizzando la metafora della guerra.

“L’economia della conoscenza scientifica ed i meccanismi legalizzati di ‘appropriazione della scienza’ (come sostengono accreditati economisti) da parte di Big Pharma, anche quando l’innovazione è generata con finanziamenti pubblici (come, ma non solo, nel caso di Covid-19), definisce un crinale di guerra aperta tra il Nord e il Sud del mondo. Nessuno si scandalizzi per il paragone con la guerra tra Russia e Ucraina. Anche questa lo è. […] Su questo fronte, come sul recente conflitto europeo, il multilateralismo esce a pezzi, in un dialogo tra sordi non più in grado di intercettare le istanze di cambiamento e di trovare una mediazione conveniente alla sfida delle future pandemie”.

La mobilitazione in giro per il mondo a favore di Assange può ancora provare a difendere la libertà di espressione. Nel nostro Paese è degna di nota la presa di posizione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) che per bocca del suo segretario generale Raffaele Lorusso ha dichiarato che:

“La decisione del governo di Londra di consentire l’estradizione di Julian Assange negli Usa è un attacco alla libertà di informare”

La FNSI organizza per il 21 giugno presso la sua sede la presentazione dell’appello contro l’estradizione di Assange promosso dal premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquive alla quale saranno presenti, tra gli altri, Stefania Maurizi, Vincenzo Vita e Armando Spataro.

C’è da augurarsi che si moltiplichino anche le iniziative per difendere la solidarietà e riformare la proprietà intellettuale a livello internazionale e nazionale.

Libertà, eguaglianza e fratellanza (solidarietà). A forza di declamare principi e valori traditi dai fatti non solo perdiamo forza e credibilità verso le minacce provenienti da mondi diversi dal nostro, ma distruggiamo la nostra storia e la nostra identità.

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La cultura come “bene comune”. Strategie alternative di regolazione delle opere culturali

17 giugno 2022

R. Caso, La cultura come “bene comune”. Strategie alternative di regolazione delle opere culturali, “La ‘proprietà intellettuale’ delle opere dell’ingegno. Incentivo alla creatività o monopolio sulla conoscenza?“, Università di Siena, Dipartimento di giurisprudenza, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Via P.A. Mattioli 10, Siena, 17 giugno 2022, fruibile on-line: https://meet.google.com/nsu-oknd-vaq – https://youtu.be/0mFO_mo3mPo

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L’enforcement del diritto d’autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 dir. 2019/790

Pubblicato il nr. 77 della serie dei LawTech Student Paper

STUDENT PAPER N. 77 (NEW!)

L’ENFORCEMENT DEL DIRITTO D’AUTORE E LA TUTELA DEI DATI PERSONALI: IL NUOVO ART. 17 DIR. 2019/790

NICCOLÒ BULLATO (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 77. Trento: Università degli Studi di Trento.

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Open Data e privatizzazione della conoscenza

Roberto Caso, “Open Data e privatizzazione della conoscenza“, Data Governance Summer School, Jean Monnet Module Digital Citizenship in the European Union – DiCit, Università di Napoli L’Orientale, 6 e 7 giugno 2022, Sala Conferenze – Palazzo Du Mesnil, Via Partenope 10/A con accesso alla Via Chiatamone, 61 – Napoli – Programma disponibile qui.


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Dizionario della Scienza Aperta

5 giugno 2022

L’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ha iniziato a pubblicare il nuovo Dizionario della Scienza Aperta. Lo scopo dell’iniziativa è di pubblicare periodicamente brevi voci informative sul lessico dell’Open Science anche al fine di contrastare inesattezze e falsità sul mondo dell’apertura della conoscenza.

Le prime voci pubblicate sono:

Rivista ibrida

Double dipping

Accordi trasformativi

Diritto di ripubblicazione

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Diritto di ripubblicazione


Fonte: Deadline – U.S.A., Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Deadline_%E2%80%93_U.S.A.#/media/File:DeadlineUSA.jpg

Lemma per il Dizionario della Scienza Aperta dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA)

4 giugno 2022

Roberto Caso

Diritto di ripubblicazione

L’autore di un testo scientifico generalmente non guadagna dalla riproduzione e commercializzazione delle copie delle sue pagine. In particolare, l’autore di un articolo destinato a una rivista scientifica non ha interesse a ricevere un compenso economico, ma a veder diffuso, letto e criticato il suo contributo scientifico.

Nell’attuale sistema di valutazione della scienza scienza si ricorre al conteggio più o meno sofisticato delle citazioni ricevute dal contributo scientifico o dalla rivista dove è pubblicato al fine di redigere classifiche che influenzano lo sviluppo (o il declino) di università e dipartimenti nonché determinano la carriera degli scienziati. Questo perverso sistema induce una serie di distorsioni dell’autorialità scientifica. Tra queste distorsioni figura anche la pressione ad accettare contratti-capestro in cui l’editore impone al ricercatore la cessione gratuita dei diritti economici d’autore a fronte della pubblicazione. Una volta ceduti i diritti economici, è l’editore e non l’autore a decidere quale circolazione possa avere il testo.

L’editore inserisce il contributo in grandi banche dati digitali che vengono commercializzate a carissimo (e crescente) prezzo mediante licenze d’uso che attribuiscono non la proprietà sui contenuti ma semplicemente diritti d’uso. Nell’ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici, i contribuenti pagano più volte la ricerca: finanziando lo stipendio, per il lavoro stabile o precario, dell’autore scientifico, del curatore della pubblicazione e del revisore dell’articolo, nonché acquisendo diritti d’uso su contenuti che rimangono nel controllo dell’editore. Inoltre, gli autori dei testi scientifici, che sono i principali fruitori delle banche dati scientifiche proprietarie, cedono gratuitamente i propri dati personali a un apparato commerciale che applica i dettami del capitalismo della sorveglianza all’editoria scientifica. Gli editori sono oggi imprese di analisi dei dati che sorvegliano il comportamento della comunità accademico-scientifica allo scopo di orientarne metodi di lavoro e finalità.

L’art. 42 della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), con riferimento a uno scenario tecnologico, economico e sociale completamente differente da quello contemporaneo, riconosce un limitato di diritto di ripubblicazione all’autore di articoli o di altre opere pubblicate in opere collettive. Ma fuori dai confini dell’Italia alcuni Paesi – Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Austria – hanno inserito nella propria legislazione un nuovo e più robusto diritto di ripubblicazione (messa a disposizione del pubblico) in Open Access. In alcune leggi, il diritto assume i tratti dell’irrinunciabilità e dell’inalianebilità. Qualsiasi tentativo da parte dell’editore di aggirare le prerogative dell’autore viene neutralizzato dalla legge.

Il diritto irrinciabile e inalienabile di ripubblicazione in accesso aperto costituisce espressione di autonomia e libertà di pensiero in ambito scientifico. Decidere se, quando e dove pubblicare e ripubblicare il proprio testo scientifico è espressione di libertà accademica. Il diritto di ripubblicazione in Open Access rappresenta una delle premesse giuridiche per restituire il controllo dei testi alla comunità scientifica.

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Open Up Museums!

Open Up Museums! Prospects and challenges of Accessibility, Diversity and Inclusion

Day 1 – 26 May 2022
MuSe – Museo delle Scienze

Day 2 – 27 May 2022
Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto

Programme available here

Organizers: reCreating Europe, DANCING, inDICEs, with the collaboration of museums MuSe and Mart

Venues: MuSe (Trento) and Mart (Rovereto)

Registration: Register here

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Upload filters, controllo dei contenuti online e libertà d’espressione

Rossana Ducato, Upload filters, controllo dei contenuti online e libertà d’espressione: riflessioni a caldo sulla decisione della Corte di Giustizia intorno all’art. 17 della direttiva copyright nel mercato unico digitale, LawTech Seminars, 18 maggio 2021, Università di Trento, Facoltà di Giurispruenza

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ITRN meeting

13 maggio 2022

Slide della presentazione disponibili qui.

Italian Reproducibility Network (ITRN)Meeting

“The ITRN meeting will be the first public event organized by ITRN in person The title of the meeting is “Provando e riprovando” which recalls the motto of the Accademia del Cimento, established in 1657 in Florence to implement Galileo’s experimental method

The meeting will be held on Friday 13 May from 01:50 pm to about 5:30 pm CEST, in the splendid setting of the Salone delle Robbiane, Villa La Quiete /AOU Meyer Firenze hosted by Tiziana Metitieri”.

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Ricerca, educazione e accesso al patrimonio culturale

Roberto Caso, Il diritto alla conoscenza aperta e l’etica dell’insegnamento, “Ricerca, educazione e accesso al patrimonio culturale. Un confronto tra diritti fondamentali ed eccezioni al diritto d’autore”, 6 maggio 2022, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari, Creative Commons – Capitolo italiano, ore 9-18, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Aula Marconi
Piazzale Aldo Moro n. 7, Roma, video qui e qui

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New Perspectives on Copyright

LawTech Seminars “New Perspectives on Copyright

28 aprile 2022 Orario di inizio 14:00

Palazzo di Giurisprudenza – Via Rosmini 27, Trento, Aula 7

The Genius of Copyright

Pierre-Emmanuel Moyse (McGill University)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3887071

Fair Use and Fair Price

Gideon Parchomovsky (The Hebrew University of Jerusalem, Penn Law)

EU Copyright Exceptions and the Fair Balance Doctrine

Caterina Sganga (Scuola Sant’Anna di Pisa)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3414642 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3804228

Academic Copyright. Open Access and the “Moral” Second Publication Right

https://zenodo.org/record/5764841#.YkQ-5bjONQI

Roberto Caso, Giulia Dore (Università di Trento)

Coordinamento scientifico: Prof. Roberto Caso e Dott.ssa Giulia Dore

ReCreating Europe:
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870626.

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Che cos’è una rivista ibrida

AISA, 17 aprile 2022, pubblicato da Paola Galimberti

https://blogs.harvard.edu/pamphlet/2013/01/29/why-open-access-is-better-for-scholarly-societies/

AISA pubblica una breve spiegazione di cos’è una rivista scientifica ibrida e di quali sono costi e rischi legati a questo modello commerciale. Il post si legge qui.

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Assange, la nostra democrazia e la libertà di informazione in tempi di guerra

https://it.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks#/media/File:Wikileaks_logo.svg

Roberto Caso, 5 aprile 2022, pubblicato su l’Adige del 9 aprile 2022 con il titolo “Assange e la libertà di informazione“, e su Agenda Digitale del 13 aprile 2022 con il titolo “La libertà di Assange è la libertà di tutti: ma l’occidente vuole ancora difenderla?

L’orribile guerra in atto vede un Paese aggredito (l’Ucraina) e un Paese aggressore (la Russia). Qualsiasi discussione sul conflitto, sulle responsabilità e sulle speranze di pace deve partire da tale dato di fatto e di realtà. Questa è anche la premessa delle riflessioni contenute nelle righe che seguono.

In alcune narrazioni correnti si presenta la guerra come uno scontro tra democrazie (l’Ucraina e i Paesi occidentali che la supportano) e autocrazie (la Russia e i suoi alleati). Se si condividono questa narrazione e i suoi presupposti concettuali, allora occorre ricordare che un pilastro delle democrazie moderne è costituito, storicamente, dalla libertà di stampa (e di informazione).

Le autocrazie invece comprimono o azzerano la libertà di espressione del pensiero e di accesso alle informazioni. E lo fanno, quando imbracciano le armi, anche per nascondere crimini di guerra. È di pochi giorni fa, il 28 marzo, la notizia della chiusura da parte delle autorità russe del periodico indipendente Novaja Gazeta diretto dal premio Nobel per la Pace Dmitrij Muratov. Sulla Novaja Gazeta sono apparse, tra le altre, le inchieste di Anna Politkovskaja, uccisa a Mosca nel 2006. Com’è noto, la giornalista russa si era impegnata a descrivere e denunciare (anche al mondo occidentale) gli abomini commessi durante la guerra in Cecenia.

Ma le nostre democrazie occidentali difendono ancora il principio costituzionale della libertà di informazione come proprio pilastro fondamentale? I motivi di preoccupazione rispetto a tale libertà sono molti e attengono al fatto (arcinoto) che lo scontro tra democrazia e autocrazia è anche interno agli stessi Paesi occidentali, pur non essendo immune da interferenze esterne.

Da questo punto di vista, la vicenda umana e giudiziaria di Julian Assange è esemplare. Assange è un informatico, giornalista e attivista australiano, fondatore nel 2006 di Wikileaks, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro, che pubblica sul web informazioni classificate (coperte da segreto di Stato) provenienti da fonti anonime. Attraverso apposite tecnologie – prima fra tutte la crittografia – Wikileaks protegge se stessa e le sue fonti.

La sua attività è divenuta di interesse globale quando nel 2010 ha iniziato a pubblicare informazioni riservate riguardanti le operazioni militari statunitensi in Iraq e Afghanistan. Il 5 aprile del 2010 Assange e i suoi collaboratori pubblicano un video del pentagono “Collateral Murder” nel quale si vede una scena risalente al luglio del 2007: un elicottero americano Apache mentre stermina civili inermi a Bagdad. Il video divenne subito virale. Lo ricorda Stefania Maurizi, giornalista investigativa e collaboratrice di Assange, in un libro importante – “Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks” – che ripercorre la storia del giornalista austrialiano e della sua organizzazione.

Sono passati 12 anni da quel 5 aprile. Giorno in cui uno dei crimini di guerra commesso da una democrazia occidentale divenne di dominio pubblico. In tutto questo tempo Assange è stato perseguitato e privato della propria libertà: prima rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e poi negli ultimi 3 anni recluso in una prigione inglese di massima sicurezzza. Ora la sua estradizione verso gli USA sembra vicina, come vicina sembra la pena detentiva a vita che dovrà scontare in terra americana.

Collaboratori, familiari e legali di Assange non si sono ancora arresi. Proveranno in ogni modo a impedire la sua estradizione e a farlo tornare in libertà. Dovremmo tutti essere grati a queste persone e a Stefania Maurizi in particolare che si batte da anni per avere giustizia su uno dei casi giudiziari più importanti degli ultimi decenni. Perché la libertà (personale) di Assange è anche la nostra libertà (di informazione).

Non possiamo dirci oppositori dell’autocrazia se non sappiamo (o non vogliamo) difendere il tratto più distintivo della nostra democrazia: la libertà di informazione.

“La democrazia muore nell’oscurità”. Così recita il motto di un noto quotidiano americano. Quelle parole oggi si riferiscono non solo al fumo delle bombe, ma anche alla coltre di segreti, menzogne e falsità che fanno velo sulle atrocità commesse dagli uomini dopo che quella stessa venefica polvere si è finalmente dissolta.

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Intelligenza artificiale, dati e proprietà intellettuale

Matera, 8 aprile 2022

Roberto Caso, Intelligenza artificiale, dati e proprietà intellettuale, nell’ambito del corso di formazione “L’intelligenza artificiale tra diritto, etica e società“, Scuola Superiore della Magistratura-Formazione territoriale di Potenza, Ordine degli Avvocati di Matera, Consiglio Notarile di Matera, Mulino Alvino, Via San Vito, 28, Matera, locandina disponibile qui. Presentazione disponibile qui.

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Libertà di panorama – Pubblicato il nr. 75 della serie dei LawTech Student Paper

STUDENT PAPER N. 75 (NEW!)

LA LIBERTA’ DI PANORAMA: PROFILI CRITICI E SPUNTI COMPARATISTICI

CAROLINA BATTISTELLA (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 75. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.6393008

Si riproduce qui di seguito l’abstract.

Carolina Battistella: “La libertà di panorama è un’eccezione al diritto d’autore che permette di scattare e riprodurre fotografie di edifici, opere e luoghi pubblici, senza violare i diritti d’autore degli autori di tali opere. La libertà di panorama è stata introdotta a livello europeo con la Direttiva 2001/29/CE che, all’articolo 5, paragrafo 3, lett. h), rimette alla discrezionalità degli Stati membri dell’Unione Europea la facoltà di introdurre l’eccezione – ai diritti di riproduzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico – nelle proprie legislazioni nazionali “quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici”. In assenza di una disciplina comunitaria vincolante, i singoli Stati membri hanno adottato approcci differenti, e talvolta opposti, in materia di libertà di panorama, giungendo quindi ad un riconoscimento frammentario di tale eccezione, e così disattendendo lo scopo della Direttiva InfoSoc di armonizzare le discipline nazionali sul diritto d’autore. Nella società moderna, l’ampia diffusione di innovative tecniche di riproduzione digitale e la possibilità di condivisione istantanea di informazioni, rendono più frequente incorrere in violazioni del diritto d’autore dovute alla riproduzione di opere protette dal copyright e collocate stabilmente in luoghi pubblici. Negli ultimi anni, il livello minimo di armonizzazione dell’eccezione della libertà di panorama in ambito europeo è stato – e continua ad essere – oggetto di dibattito nel contesto della strategia europea del Digital Single Market. Ad oggi, tuttavia, ancora non è intervenuta una rivoluzionaria riforma del copyright europeo capace di introdurre l’eccezione della libertà di panorama obbligatoria, estesa a scopi commerciali, al fine di ridurre la frammentazione legislativa in materia di copyright in Europa.

Il presente elaborato si propone di fornire un quadro esaustivo sulla libertà di panorama che consenta di mettere in luce sia i limiti presenti nell’attuale scenario normativo europeo e nazionale che i vantaggi legati all’introduzione di un’eccezione obbligatoria per tutti gli Stati membri. Per comprendere la reale portata e le implicazioni della libertà di panorama, si effettuerà un’analisi comparata degli ordinamenti europei, italiano, statunitense e inglese.

Nel primo capitolo, oltre ad essere fornita la definizione di libertà di panorama e ad esserne spiegate le origini storiche, verrà ripercorsa l’evoluzione legislativa dell’eccezione a livello europeo e internazionale, fino all’attuale quadro normativo. Saranno poi illustrate e affrontate le problematiche che circondano tale eccezione. In particolare, sarà analizzata sia la complessa intersezione tra discipline concernenti l’utilizzo delle riproduzioni dei beni collocati in luoghi pubblici, non limitata al campo del diritto d’autore, sia le complicazioni derivanti dall’impiego di nuove tecniche di riproduzione digitale. Inoltre, sarà evidenziato come il conflitto tra discipline riguardi in realtà l’individuazione di un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla fruizione delle opere collocate in luoghi pubblici e l’interesse privato dell’autore dell’opera allo sfruttamento economico dell’immagine del bene. Verranno dunque analizzati i principali stakeholder e i rispettivi interessi nell’ambito della libertà di panorama. Saranno infine affrontate le questioni aperte nell’attuale scenario normativo, relative all’ampiezza dell’eccezione e derivanti dalla frammentaria disciplina europea in materia. In particolare: le incertezze relative al mezzo di riproduzione, all’utilizzo della riproduzione per scopi commerciali – eventualmente limitata alle sole “immagini panoramiche” –, al significato di “luoghi pubblici” e al tipo di opere soggette alla libertà di panorama. Alla luce dell’attuale frammentazione delle legislazioni nazionali in materia di libertà di panorama, e della conseguente incertezza generata, verrà sostenuta la necessità di armonizzazione a livello europeo tramite l’introduzione di una libertà di panorama obbligatoria per tutti gli Stati membri ed estesa anche agli usi commerciali.

Il secondo capitolo si concentrerà sull’analisi dell’ordinamento italiano. L’Italia è uno degli Stati membri che, non avendo recepito nel suo ordinamento interno l’articolo 5, paragrafo 3, lett. h) della Direttiva 2001/29/CE, non prevede l’eccezione della libertà di panorama. Pertanto, nell’analisi delle normative che affrontano la questione della libertà di panorama in Italia, oltre a considerare il sistema di eccezioni e limitazioni previsto dalla legge sul diritto d’autore, occorrerà tenere conto anche delle disposizioni del Codice dei beni culturali in materia di riproduzioni, che fanno salva la disciplina del diritto d’autore e sanciscono così una sorta di doppio binario di protezione della cultura. Cercando di fare chiarezza sul complesso quadro normativo in materia, verrà analizzata l’ampiezza della libertà di panorama mettendo a confronto diverse tipologie di beni, distinguendo a seconda che si tratti di beni in pubblico dominio o di beni privati, e a seconda che questi siano esposti a pubblica vista oppure non siano visibili dall’esterno. Nel corso del secondo capitolo verranno anche affrontate sia le questioni legali che hanno coinvolto Wikimedia Italia per aver utilizzato le immagini di alcuni beni culturali senza autorizzazione, sia le complicazioni gestionali legate all’organizzazione del concorso fotografico Wiki Loves Monuments, dovute alle restrittive norme del Codice dei beni culturali. Sarà infine illustrata l’evoluzione del dibattito sulla libertà di panorama in Italia – senza tuttavia alcuna traduzione in pratica –, e saranno presentate le principali posizioni dottrinali intervenute nel dibattito sull’introduzione dell’eccezione nell’ordinamento giuridico italiano.  Alla luce dell’attuale lacuna in materia di libertà di panorama nel nostro sistema legislativo, verrà pertanto auspicata l’introduzione a livello normativo di una disposizione ad hoc che riconosca la libertà di panorama anche per i beni culturali esposti permanentemente in luoghi pubblici.

Nel terzo capitolo sarà effettuata un’analisi comprata tra diversi ordinamenti, internazionali ed europei. In particolare, si vedrà che a livello europeo si possono distinguere quattro diversi approcci alla freedom of panorama: i) Stati membri in cui è consentito l’uso delle immagini per qualsiasi scopo senza remunerazione; ii) Stati membri in cui è consentito l’uso delle immagini panoramiche per qualsiasi scopo; Stati membri in cui è consentito l’uso delle immagini ritraenti un’opera specifica solo per scopi non commerciali; iii) Stati membri in cui è consentito l’uso delle immagini per soli scopi non commerciali; e iv) Stati membri in cui non è prevista la freedom of panorama. Saranno inoltre oggetto di studio l’ordinamento inglese e quello statunitense”.

In evidenza

La società della mercificazione e della sorveglianza

Roberto Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati, Università di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, 23 marzo 2022, ore 16.15, locandina disponibile qui.

Presentazione disponibile qui. Foto qui.

Riferimenti qui.

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Open Science o proprietà intellettuale? Il caso dei brevetti universitari sui vaccini

Presentazione disponibile qui.

Video disponibile qui.

Letture qui, qui, qui e qui.

AISA, Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti, 14 febbraio 2021

Università del Piemonte Orientale, Sistema Bibliotecario di Ateneo, Gruppo OA

In collaborazione con AISA e con la Commissione OA di Ateneo, il Gruppo OA organizza il webinar:  Open Science o proprietà intellettuale? Il caso dei brevetti universitari sui vaccini – giovedì 17 marzo 2022, dalle ore 11,00 alle ore 13,00

Abstract: “Nel campo dei farmaci e dei vaccini mercato e proprietà intellettuale non funzionano. Non garantiscono il diritto umano alla salute, provocano diseguaglianze e ingiustizie, inducono la formazione di monopoli, non generano tutta l’innovazione necessaria, si basano su opacità e conflitti di interesse. Nel rapporto tra ricerca pubblica e società i brevetti universitari su farmaci e vaccini giocano un ruolo importante. La tesi presentata in questo seminario è la seguente: il compito dell’università non è quello di chiudere la conoscenza attraverso la proprietà intellettuale su beni essenziali quali i vaccini, ma di praticare la scienza aperta”.

Riferimenti

ADI (Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia), L’università che c’è e l’università che vogliamo. Appunti sul finanziamento del sistema universitario pubblico, 31 dicembre 2021

AISA, Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti, 14 febbraio 2021 •M. Biagioli, Of Viruses and Licenses: Lessons from COVID-19 Vaccine Patent Debates, Los Angeles Review of Books, July 9, 2021

N. Boschiero, COVID-19 Vaccines as Global Common Goods: An Integrated Approach of Ethical, Economic Policy and Intellectual Property Management, Global Jurist, October 1, 2021

J.L. Contreras, Chapter 14: Academic Technology Transfer (January 1, 2021). Jorge L. Contreras, Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice (ver. 0.9, Cambridge Univ. Press, 2021, Forthcoming), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3772916

J.L. Contreras, ‘In the Public Interest’ – University Technology Transfer and the Nine Points Document – An Empirical Assessment (December 21, 2021). University of Utah College of Law Research Paper No. 476, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3990450 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3990450

N. Dentico, Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapitalismo, EMI, 2020

M. Florio, L. Iacovone, Pandemie e ricerca farmaceutica: la proposta di una infrastruttura pubblica europea (parte prima), Menabò – Eticaeconomia, 7 maggio 2020

M. Florio, L. Iacovone, Pandemie e ricerca farmaceutica: la proposta di una infrastruttura pubblica europea (parte seconda), Menabò – Eticaeconomia, 16 maggio 2020

M. Florio, La privatizzazione della conoscenza, Laterza, 2021

S. Garattini, Brevettare la salute? Una medicina senza mercato, Il Mulino, 2022

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Perché non brevettiamo le nostre ricerche

D. G Legge, S. Kim (2021) Equitable Access to COVID-19 Vaccines: Cooperation around Research and Production Capacity Is Critical, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 4:sup1, 73-134, DOI: 10.1080/25751654.2021.1906591

U. Pagano, Il capitalismo dei monopoli intellettuali, Menabò-Eticaeconomia, 14 dicembre 2021

M.C. Pievatolo, commento alle proposte del Forum DD su “conoscenza come bene comune”, Agorà democratiche, 7 marzo 2022

A. Roventini, Sospensione dei brevetti e politiche dell’innovazione, Rivista Il Mulino, 18 maggio 2021

D. Traficonte,  Property and Power on the Endless Frontier (August 9, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3901914 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3901914

T. Wu, La maledizione dei giganti. Un manifesto per la concorrenza e la democrazia, Il Mulino, 2021

In evidenza

L’università è in crisi?

L’urgenza di un dialogo tra docenti e studenti

Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 11 marzo 2022, ore 15.00, aula 1

Prendendo spunto da due documenti recenti (v. qui e qui) il Prof. Roberto Caso dialoga con alcuni studenti dell’ateneo trentino sulle trasformazioni in atto nell’università.

Presentazione disponinibile qui.

Riferimenti (ineluttabilmente: nomen omen) “casuali”

AA. VV. (portavoce: Virginia Magnaghi, Valeria Spacciante e Virginia Grossi), Discorso degli Allievi della Classe di Lettere, Consegna dei diplomi, Scuola Normale Superiore, Pisa, 9 luglio 2021

ADI (Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia), L’università che c’è e l’università che vogliamo. Appunti sul finanziamento del sistema universitario pubblico, 31 dicembre 2021

A. Algostino, “L’Università è un’azienda!”, Volerelaluna, 4 novembre 2021

F. Bertoni, Universitaly. La cultura in scatola, Roars, 7 giugno 2016

D. Borrelli, M. Stazio, La “grande trasformazione” dell’università italiana, in Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, 2018

N. Lugaresi, Università tra numeri e scelte. Le opinioni degli studenti su futuro, didattica, relazioni, etica e altro, Ledizioni, 2021

N. Lugaresi, L’università che vorremmo. Proposte e riflessioni di studenti ed ex studenti, Ledizioni, 2021

G. Pascuzzi, Il fascino discreto degli indicatori: quale impatto sull’Università?, in Il Foro italiano 2017, I, 2549

M.C. Pievatolo, L’università e le sue crisi: una riflessione storica, Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 29 agosto 2012

M.C. Pievatolo, Un discorso per niente normale, Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 24 luglio 2021

V. Pinto, D. Borrelli, M.C. Pievatolo, F. Bertoni, Disintossichiamoci. Sapere per il futuro, in Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 26 marzo 2020

G. Viesti, La compressione selettiva e cumulativa dell’università italiana, Eticaeconomia, 30 Luglio 2015

Visioni

AA. VV. (portavoce: Virginia Magnaghi, Valeria Spacciante e Virginia Grossi), Discorso degli Allievi della Classe di Lettere, Consegna dei diplomi, Scuola Normale Superiore, Pisa, 9 luglio 2021

Sitografia

ADI (Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia)

EURYDICE, National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/21

European University Association (EUA), Public Funding Observatory 2021/2022, 24 February 2022

OECD, Education at a Glance 2021

Rete 29 Aprile

ROARS (Return on Academic Research and School)

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Maria Chiara Pievatolo commenta le proposte del Forum Disuguaglianze e Diversità su farmaci e proprietà intellettuale

7 marzo 2022

La professoressa Maria Chiara Pievatolo, filosofa politica dell’Università di Pisa, commenta le proposte del Forum DD su “conoscenza come bene comune” in occasione di un seminario tenuto il 7 marzo nell’ambio delle Agorà democratiche.

Il testo del commento è disponinibile qui.

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Big Pharma, capitalismo dei monopoli intellettuali e democrazia

Roberto Caso, 19 febbraio 2022, pubblicato su “L’Adige”, 4 marzo 2022, con il titolo “Vaccini e farmaci. Grandi monopoli, l’ora di cambiare“.

Nelle ultime settimane il dibattito sul contrasto tra proprietà intellettuale e diritti umani fondamentali (diritto alla vita, diritto alla salute, diritto alla scienza) si è nutrito di alcune notizie riguardanti brevetti e segreti industriali sui vaccini anti-COVID19.

a) Due ricercatori, Peter Hotez e Maria Elena Bottazzi, sono stati candidati al premio Nobel per la pace per aver messo a punto, sulla scorta di studi condotti negli USA all’interno del Texas Children’s Hospital e del Baylor College of Medicine, un vaccino anti COVID-19 privo di brevetti: il CORBEVAX.

b) Un’azienda sudafricana che opera a Cape Town nell’ambito dell’hub di trasferimento tecnologico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha quasi completato la riproduzione del vaccino Moderna, senza la collaborazione di quest’ultima. Insomma, ha compiuto un processo di ingegneria inversa: ha decostruito e poi ricostruito la tecnologia vaccinale della compagnia americana. Nel frattempo la richiesta di concessione a Moderna di brevetti in Sudafrica ha messo in allarme questo tipo di progetto. L’ingegneria inversa del vaccino potrebbe finire in tribunale qualora Moderna decida di far causa all’impresa sudafricana per violazione dei suoi brevetti.

c) Una decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso ad AstraZeneca, Pfizer e Moderna un’estensione della durata di protezione del monopolio brevettuale su tecnologie connesse ai vaccini. Tecnicamente queste estensioni si chiamano certificati di protezione complementare e servono, nel campo farmaceutico, ad andare oltre la canonica durata del brevetto che è di vent’anni. Vittorio Agnoletto, promotore di una petizione – Iniziativa dei Cittadini Europei – per il diritto alla cura e la sospensione dei brevetti, ha denunciato questa vicenda su Radio Popolare e sul Fatto quotidiano. Ne è nata una polemica con il MISE.

d) La Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen è oggetto di alcune inchieste sulla scarsa trasparenza dei sui rapporti con le Big Pharma. Ne dà conto in una serie di articoli del quotidiano Domani la giornalista Francesca De Benedetti.

e) L’Unione Europea ha respinto la richiesta dell’Unione Africana (UA) di sospensione a livello del trattato internazionale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio dei brevetti sui vaccini anti-covid. Nella dichiarazione congiunta frutto dell’incontro da poco conclusosi tra UE e UA, l’Europa afferma di voler andare oltre la logica della donazione dei vaccini del meccanismo COVAX – finora dimostratosi fallimentare – e di supportare i progetti in corso per allineare la produzione di farmaci e vaccini in Africa ai bisogni del continente. In altre parole, buone intenzioni per il futuro che contrastano con un presente incentrato sulla difesa a oltranza delle industrie farmaceutiche detentrici della proprietà intellettuale.

Volendo trarre una sintesi da questi fatti si evince che le posizioni, dopo due anni di pandemia, rimangono quelle di partenza. Da una parte, c’è chi difende il sistema del capitalismo dei monopoli intellettuali basato su individualismo, competizione e profitto e dall’altra c’è chi lo sfida sulla scia di principi etici, invocati più volte da Papa Francesco e da molti altri, quali la cooperazione, la solidarietà, i beni comuni della conoscenza e la scienza aperta.

Ma al di là dei fatti che diventano notizie diffuse dai mass media sta maturando nel dibattito scientifico e nel suo riflesso divulgativo una riflessione profonda che va oltre misure emergenziali come la sospensione a livello di trattati internazionali dei brevetti sui vaccini.

Ne è un esempio l’ultimo libro-intervista di Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche – IRCCS Mario Negri. Nel volume edito da Il Mulino e intitolato “Brevettare la salute? Una medicina senza mercato” il grande farmacologo italiano dialoga con la giornalista e divulgatrice scientifica Caterina Visco su proprietà intellettuale e farmaci.

La ricetta di Garattini per migliorare le attuali politiche di produzione dei farmaci è importante ed articolata (pp. 85-119, 125).

1) Abolire i marchi dei farmaci per permetterne la commercializzazione con il solo nome generico.

2) Evitare la brevettazione di prodotti che hanno lo stesso meccanismo d’azione pur con una struttura chimica differente.

3) Garantire il brevetto solo ai prodotti che dimostrano un “valore terapeutico aggiunto” rispetto a quelli già esistenti.

4) Dimostrare il “valore terapeutico aggiunto” attraverso studi clinici comparativi condotti da enti scientifici indipendenti.

5) Se il nuovo farmaco è migliore, abolire il brevetto dei farmaci con un rapporto meno favorevole tra rischi e benefici.

6) Vietare la brevettazione di prodotti esistenti in natura: geni, proteine oppure processi fisiologici.

7) Sperimentare, ad esempio, a livello europeo la creazione di gruppi di strutture pubbliche e fondazioni non-profit con adeguate competenze per poter procedere da un’idea di farmaco, attraverso la ricerca preclinica, fino a studi di fase 3 (quelli che coinvolgono un elevato numero di pazienti e devono determinare validità, utilità e usabilità).

Un altro esempio di riflessione che va oltre le misure emergenziali e che si lega al punto 7) della ricetta di Garattini è il libro dell’economista Massimo Florio edito da Laterza e intitolato “La privatizzazione della conoscenza“. L’alternativa ai monopoli ed oligopoli intellettuali, come quelli delle Big Pharma, è rappresentata da grandi imprese pubbliche europee di infrastruttura di ricerca e sviluppo. Una di queste “Biomed Europa” sarebbe destinata non solo alla ricerca ma anche alla produzione e alla distribuzione di nuovi farmaci. La proposta da Massimo Florio e altri suoi colleghi è stata presentata al Parlamento Europeo lo scorso dicembre 2021.

L’ultimo esempio che vale la pena citare è rappresentato dal libro del giurista americano Tim Wu intitolato emblematicamente “La maledizione dei giganti. Un manifesto per la concorrenza e la democrazia” (Il Mulino, 2021). In questo pamphlet Wu sostiene che occorre urgentemente tornare a un’aggressiva politica antimonopolistica che blocchi le concentrazioni e provveda, quando necessario, allo smembramento delle grandi compagnie monopolistiche od oligopolistiche. Non si tratta solo di una questione di mercato, ma di democrazia. Ritornando alla storia dei primi decenni del ‘900, Wu ripercorre le tappe che portarono in Germania e in Giappone all’alleanza tra monopoli industriali e regimi totalitari.

Non sorprende che tra gli esempi dei grandi oligopoli dell’era contemporanea ci siano le Big Pharma. A pag. 121 si legge “il settore farmaceutico, che era stato opportunamente frammentato, ha attraversato un enorme processo di concentrazione tra il 1995 e il 2015, quando migliaia di aggregazioni hanno ridotto il mercato internazionale da oltre 60 imprese a circa 10”.

Insomma, il dibattito sulle disuguaglianze e sui rischi per la democrazia ingenerati dai grandi monopoli e oligopoli intellettuali sta maturando. Non resta che tradurlo in politica e diritto. C’è qualcuno in ascolto?

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Open Science, proprietà intellettuale e capitalismo delle piattaforme

Università di Bologna, 17 febbraio 2022

Roberto Caso, Open Science, proprietà intellettuale e capitalismo delle piattaforme, nell’ambito del seminario “A chi appartengono scienza e patrimonio culturale? La proprietà intellettuale al bivio tra mercato e accesso della collettività

Maggiori informazioni qui. Slide della presentazione qui.

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Una medicina senza mercato e senza brevetti

Il libro-intervista di Silvio Garattini e Caterina Visco su diritto alla salute, farmaci e proprietà intellettuale

Roberto Caso, 2 febbraio 2022

Nelle 125 pagine appena uscite da Il Mulino Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche – IRCCS Mario Negri dialoga con la giornalista e divulgatrice scientifica Caterina Visco su proprietà intellettuale e farmaci.

Si tratta di pagine chiare e preziose. Una guida agile e lucida per accedere al grande dibattito internazionale sui problemi dell’attuale sistema di produzione dei farmaci.

Il sistema si basa sul mercato e sulla proprietà intellettuale (brevetti per invenzione, segreti industriali, marchi, diritti d’autore). La tesi del grande farmacologo italiano è netta: mercato e proprietà intellettuale funzionano molto male. Non garantiscono il diritto umano alla salute, provocano diseguaglianze e ingiustizie, inducono la formazione di monopoli, non generano innovazione, si basano su opacità e conflitti di interesse. Le argomentazioni sono solide, corredate da numeri e fatti, nonché da alcuni essenziali riferimenti bibliografici alla fine di ciascun capitolo.

“Se le attuali regole di mercato, di proprietà intellettuale e di profitto, non garantiscono l’accesso alla salute a tutti i cittadini, forse vanno riformate, fatte evolvere in modo da mettere al centro l’interesse dei pazienti e della società” [p. 26]

La pandemia da COVID-19 ha riportato tragicamente sotto riflettori tutti i difetti dell’attuale politica di produzione dei farmaci. La globalizzazione ha edificato alla metà degli anni ’90 uno stringente apparato di protezione di diritti di proprietà intellettuale che copre dispositivi medici, farmaci e vaccini sull’assunto che più diritti di esclusiva avrebbero portato a più innovazione. Ma questo assunto nel tempo si è dimostrato infondato.

La proprietà intellettuale ha favorito l’emersione di monopoli e il mercato ha smesso di innovare: è possibile – denuncia Garattini – brevettare e mettere in commercio farmaci che non presentano un reale avanzamento in termini di cura (“valore terapeutico aggiunto”) [pp. 37, 48, 89-90]. Gli Stati hanno consegnato tutto il potere alle grandi industrie farmaceutiche, le quali producono solo quel che promette di generare profitto e non necessariamente ciò di cui la gente ha bisogno.

Buona parte dell’innovazione si deve alla ricerca di base di università, enti e istituti di ricerca finanziati con i fondi pubblici (i soldi dei cittadini), ma questa innovazione finisce per essere privatizzata dalle industrie farmaceutiche. Rastrellamento di brevetti universitari, cannibalizzazione di società nate in ambito universitario (spin-off e start-up) [p. 33], appropriazione dei risultati della ricerca (pubblicazioni e dati) messi in accesso aperto su Internet sono alcuni esempi di privatizzazione.

I cittadini comprano a prezzi monopolistici direttamente o indirettamente – in Italia tramite il Sistema Sanitario Nazionale per i prodotti a carico dello Stato inseriti in un’apposita lista – i farmaci che sono stati sviluppati anche grazie alle tasse da loro stessi versate. Insomma, pagano due volte la stessa cosa: la prima volta versando le tasse che vanno alla ricerca pubblica, la seconda volta acquistando il farmaco. Di più, il prezzo del farmaco non include solo la rendita monopolistica ma anche una quota che serve a coprire costi delle industrie totalmente slegati da ricerca e innovazione: lobbying presso decisori pubblici (legislatori, agenzie di controllo ecc.) nonché presso i medici, pubblicità del marchio, altre spese di commercializzazione [p. 76].

Le malattie rare e i c.d. farmaci orfani che non presentano prospettive di guadagno sono fuori dal radar delle industrie farmaceutiche [pp. 78-79]. I Paesi poveri che non possono permettersi i prezzi monopolistici sono espulsi dal mercato della salute. A quest’ultimo proposito, la storia ci ripropone la catastrofe morale che ha visto negare le cure per l’HIV/AIDS e l’epatite C ad ampie fasce della popolazione. La distribuzione dei vaccini contro il SARS Cov-2 è palesemente sbilanciata: mentre il ricco Occidente fornisce la terza e la quarta dose del siero, i Paesi a basso reddito non riescono a somministrare nemmeno la prima. L’ineguale distribuzione dei vaccini causa ingiustizia e moltiplica il rischio che si diffondano nuove pericolose varianti del virus. Una rapida ed eguale distribuzione dei vaccini su scala globale avrebbe evitato molti morti e consentito di uscire in breve tempo dalla pandemia.

Anche le agenzie di controllo dei farmaci non funzionano in modo ottimale, sebbene il quadro sia molto migliorato rispetto dagli anni ’50. Gli studi clinici (trials) su qualità, efficacia e sicurezza sono demandati alle stesse industrie farmaceutiche che producono i farmaci, con evidente conflitto di interessi [pp. 90-93]. I dati relativi alle sperimentazioni cliniche sono oggetto di un’esclusiva ad hoc (c.d. data exclusivity) che può aggiungersi al brevetto per invenzione. A questo proposito ha fatto scalpore il recente editoriale del prestigioso The British Medical Journal nel quale si è formulato l’appello a pubblicare adesso i dati relativi ai trials clinici sui vaccini in corso di somministrazione (Pfeizer, Moderna ecc.). Ad esempio, Pfizer dichiara che darà accesso ai dati da maggio 2025, Moderna da ottobre 2022. Da qui la richiesta di disponibilità immediata avanzata sul British Medical Journal.

La ricetta di Garattini per migliorare le attuali politiche di produzione dei farmaci è importante ed articolata (pp. 85-119, 125).

1) Abolire i marchi dei farmaci per permetterne la commercializzazione con il solo nome generico.

2) Evitare la brevettazione di prodotti che hanno lo stesso meccanismo d’azione pur con una struttura chimica differente.

3) Garantire il brevetto solo ai prodotti che dimostrano un “valore terapeutico aggiunto” rispetto a quelli già esistenti.

4) Dimostrare il “valore terapeutico aggiunto” attraverso studi clinici comparativi condotti da enti scientifici indipendenti.

5) Se il nuovo farmaco è migliore, abolire il brevetto dei farmaci con un rapporto meno favorevole tra rischi e benefici.

6) Vietare la brevettazione di prodotti esistenti in natura: geni, proteine oppure processi fisiologici.

7) Sperimentare, ad esempio, a livello europeo la creazione di gruppi di strutture pubbliche e fondazioni non-profit con adeguate competenze per poter procedere da un’idea di farmaco, attraverso la ricerca preclinica fino a studi di fase 3 (quelli che coinvolgono un elevato numero di pazienti e devono determinare validità, utilità e usabilità).

Quale dovrebbe essere il risultato della riforma del sistema brevettuale e della sperimentazione di forme di ricerca e imprenditorialità non-profit? Si potrebbe indurre una sana competizione tra industrie ed enti non-profit favorendo lo sviluppo di farmaci migliori e a più basso costo.

Garattini mostra di saper contemperare visione e pragmatismo.

“Forse in un mondo come quello di oggi non è possibile trovare una soluzione unica, ma è necessario mettere a punto diverse misure; quello che non va trascurato nei discorsi pratici è l’obiettivo finale: garantire l’accesso alla salute a tutti i cittadini, come dichiarato dalla nostra Costituzione e nei principi dell’Organizzazione mondiale della sanità” [p. 113]. “[…] Nel complesso, sul breve e lungo periodo, quello di una riforma di questo sistema è comunque un processo che prevede piccole tappe; un percorso che può avvenire su strade che possono correre in parallelo o magari in direzioni opposte ed essere contradditorie, perché il progresso è fatto di errori: trials and errors, esperimenti ed errori” [p. 114].

Nel libro Garattini non solo suggerisce le linee guida per un cambiamento radicale delle politiche di produzione dei farmaci – politiche che evidentemente sono nelle mani dei decisori pubblici -, ma ricorda anche di aver messo in pratica i fondamentali principi etici che le ispirano (pp. 73-75). Infatti, l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS ha una prospettiva della ricerca schiettamente anti-brevettuale. Sul sito web dell’istituto la ragione dell’ostilità verso i brevetti è spiegata in un’apposita pagina: “Perché non brevettiamo le nostre ricerche?”. La risposta è: “per essere liberi”. Liberi da conflitti di interesse, liberi di criticare, liberi di comunicare, liberi di collaborare.

“Mantenere un’istituzione di ricerca in equilibrio costante fra la necessità di trovare risorse per fare ricerca, senza rinunciare alla propria libertà, alla dignità, allo spirito critico, è impresa difficile e complicata. Soprattutto in Italia, dove i fondi pubblici sono scarsi e male utilizzati. È quindi opportuno che l’opinione pubblica impari a distinguere fra chi cura interessi personali e chi si occupa di interessi della comunità, per non far mancare il suo sostegno a questi ultimi”.

La scelta di rinunciare ai brevetti non riflette solo i celebri precedenti di Salk e Sabin, ma sembra trovare conferme anche in questi giorni con la promessa di un nuovo vaccino anti-COVID-19 libero dalla proprietà intellettuale: il CORBEVAX, frutto degli studi coordinati da Peter Hotez e Maria Elena Bottazzi per la ricerca che fa capo al Texas Children’s Hospital e al Baylor College of Medicine. Il CORBEVAX è riconducibile una tecnologia tradizionale – proteine ricombinanti – risultato di ricerche finanziate con donazioni private di modestissima entità. Per la precisione si tratta di sette milioni di dollari, un’inezia a confronto con i miliardi di fondi pubblici piovuti sulle Big Pharma per la produzione dei vaccini a mRNA. Il vaccino privo di brevetti costituisce un modello importante: può essere ovunque prodotto a costi contenuti, conservato agevolmente e venduto a prezzi bassi: si stima 1,5/2 dollari a dose. Inoltre, deriva da una tecnologia tradizionale, ampiamente utilizzata anche per altri vaccini e sicura.

Il libro si chiude con un sogno. Si può immagine un futuro in cui la salute possa prescindere da mercato e proprietà intellettuale. L’obiettivo finale dovrebbe essere quello di:

“[…] giungere a una società più matura e con più ideali, in cui la ricerca in ambito medico e di salute pubblica non dovrebbe essere stimolata dal profitto, ma piuttosto da riconoscimenti di gratitudine pubblica. Potrebbe essere l’epoca in cui la medicina non è più un ‘mercato’ , ma un’organizzazione al servizio di chi soffre. […] Diversi lettori potrebbero giudicare tutto questo un’ingenuità e un sogno. Tuttavia, sognare […] è pur sempre possibile, e se sogniamo in molti, i sogni possono diventare realtà” [p. 125].

Le pagine del volume meritano un’attenta lettura, soprattutto da parte dei giovani, perché rappresentano la straordinaria testimonianza di chi, in 70 anni di esperienza nel campo della scienza dei farmaci, ha saputo coniugare amore per la conoscenza, capacità organizzativa e dedizione per la cura delle persone. Un messaggio in grado di ispirare chi non ha perso la speranza di poter cambiare in meglio il mondo: a cominciare dalla realizzazione dei fondamentali diritti alla salute e alla scienza.

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Vaccini e beni comuni della conoscenza

Roberto Caso. 27 gennaio 2022, pubblicato su Alto Adige del 29 gennaio 2022 con il titolo “Rinunciare ai brevetti sui vaccini (per salvarci)” e su L’Adige del 30 gennaio 2022 con il titolo “Vaccini, trogliere brevetti e segreti“.

Nelle ultime settimane hanno avuto risonanza due notizie.

1) La messa a punto da parte del Texas Children’s Hospital e del Baylor College of Medicine di un vaccino anti COVID-19 privo di brevetti: il CORBEVAX, frutto degli studi coordinati da Peter Hotez e Maria Elena Bottazzi.

2) Un editoriale del prestigioso The British Medical Journal nel quale si è formulato l’appello a pubblicare immediatamente i dati relativi ai trials clinici sui vaccini in corso di somministrazione (Pfeizer, Moderna ecc.).

Cosa lega le due notizie? Una concezione della lotta contro la pandemia basata su beni comuni della conoscenza e scienza aperta.

Il CORBEVAX è riconducibile una tecnologia tradizionale – proteine ricombinanti – risultato di ricerche finanziate con donazioni private di modestissima entità. Per la precisione si tratta di sette milioni di dollari, un’inezia a confronto con i miliardi di fondi pubblici piovuti sulle Big Pharma. Il vaccino privo di brevetti costituisce una promessa importante: può essere ovunque prodotto a costi contenuti, conservato agevolmente e venduto a prezzi bassi: si stima 1,5/2 dollari a dose. Inoltre, deriva da una tecnologia tradizionale, ampiamente utilizzata anche per altri vaccini e sicura.

I vaccini delle Big Pharma occidentali poggiano oltre che su una fittissima rete di brevetti e sul segreto commerciale anche su dati di sperimentazione clinica tenuti riservati in base a una legge speciale (c.d. esclusiva sui dati). Ad esempio, Pfizer dichiara che darà accesso ai dati da maggio 2025, Moderna da ottobre 2022. Da qui la richiesta di disponibilità immediata avanzata sul British Medical Journal. Ferma restando la fiducia nei vaccini come uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione della malattia, occorre che tutti possano accedere ai dati dei trials e condividerli per effettuare le opportune verifiche e praticare una delle norme fondanti della scienza: lo scetticismo organizzato. La scienza, infatti, non può esistere senza la pubblicità e la riproducibilità dei dati.

Tra i maggiori ostacoli a vaccinare il mondo spiccano: la proprietà intellettuale e la diffidenza verso i vaccini. La proprietà intellettuale è una delle ragioni per le quali nel sud del mondo pochi hanno accesso ai vaccini. La ritrosia a vaccinarsi riguarda soprattutto i sieri incentrati sulle nuove tecnologie vaccinali come quelle a mRNA.

Viene da chiedersi, riavvolgendo il nastro della storia a due anni fa, se l’evoluzione della pandemia sarebbe stata diversa in un mondo disposto fin da subito a puntare tutto sulla cooperazione e sulla condivisione della conoscenza. Forse avremmo meno paure irrazionali, meno disuguaglianze e persino meno morti e malati.

Per non ripetere gli errori fin qui commessi occorre ripensare profondamente il nostro sistema di ricerca e il nostro sistema sanitario. Cambiare paradigmi consolidati è, come ha rilevato Maria Elena Bottazzi, moralmente necessario.

Da dove cominciare? Dal rapporto tra ricerca finanziata con fondi pubblici e proprietà intellettuale.

Un esempio viene dalla politica anti-brevettuale del prestigioso Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS. Perché rinunciare ai brevetti? La risposta è sul sito web dell’istituto: “per essere liberi”. Liberi da conflitti di interesse, liberi di criticare, liberi di comunicare, liberi di collaborare. “Mantenere un’istituzione di ricerca in equilibrio costante fra la necessità di trovare risorse per fare ricerca, senza rinunciare alla propria libertà, alla dignità, allo spirito critico, è impresa difficile e complicata. Soprattutto in Italia, dove i fondi pubblici sono scarsi e male utilizzati. È quindi opportuno che l’opinione pubblica impari a distinguere fra chi cura interessi personali e chi si occupa di interessi della comunità, per non far mancare il suo sostegno a questi ultimi”.

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Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza

Jamie Zawinski (program); Church of emacs (screenshot), CC Atribution, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/The.Matrix.glmatrix.2.png/640px-The.Matrix.glmatrix.2.png

Working paper versione 5.0, 8 aprile 2022; versione 3.0 25 gennaio 2022 (Trento LawTech Research Paper nr. 48; https://zenodo.org/record/5902766); 24 gennaio 2022 (versione 2.0) https://zenodo.org/record/5898995; 23 gennaio 2022 (versione 1.0): https://zenodo.org/record/5894534; in corso di pubblicazione in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 4/5 2022, 815-836

Roberto Caso

Abstract

Questo scritto mira a delineare alcuni problemi riguardanti l’interazione, nel diritto dell’Unione Europea, tra politiche di apertura dei dati nel settore pubblico (Stato, pubblica amministrazione) e politiche sulla scienza aperta. Per un verso, essi riguardano la proprietà intellettuale: diritti di esclusiva riconducibili a brevetti per invenzione, diritti d’autore, segni distintivi, segreti commerciali. Per l’altro, concernono il controllo esclusivo dei dati non ascrivibile alla proprietà intellettuale come disegnata dalle normative internazionali e nazionali (proprietà intellettuale in senso stretto), bensì a un controllo esclusivo derivante da forme anomale di proprietà intellettuale (“pseudo-proprietà intellettuale”) e da un potere di fatto connesso alla tecnologia. Un controllo esclusivo che può sommarsi alla (o essere indipendente dalla) protezione legislativa della proprietà intellettuale.

La riflessione è innescata da una novità nella politica normativa dell’Unione Europea di apertura dei dati nel settore pubblico. La direttiva 2019/1024/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (“Open Data directive” o “direttiva dati aperti”) determina un cambio di rotta sui dati della ricerca (art. 10, considerando 27 e 28), prima esclusi dalla materia e oggi invece oggetto di disciplina.

La tesi di questo scritto è la seguente. Oltre a creare infrastrutture pubbliche e a creare standard aperti per testi, dati e codici occorre comprimere e riordinare i diritti di proprietà intellettuale che insistono sui dati. La compressione e il riordino della proprietà intellettuale è uno degli strumenti per provare a diminuire il potere di mercato degli oligopoli dei dati. Da questa politica normativa dipende il futuro dell’autonomia e della libertà delle istituzioni di ricerca (prime fra tutte: le università) e in, ultima analisi, della democrazia.

Sommario

  1. Introduzione
  2. Scienza aperta o proprietà intellettuale?
  3. Controllo dei dati e degli algoritmi
  4. Controllo delle infrastrutture
  5. Conclusioni

1. Introduzione

Questo scritto mira a delineare alcuni problemi riguardanti, nel diritto dell’Unione Europea, l’interazione tra politiche di apertura dei dati nel settore pubblico (Stato, pubblica amministrazione) e politiche sulla scienza aperta. Per un verso, essi riguardano la proprietà intellettuale: diritti di esclusiva riconducibili a brevetti per invenzione, diritti d’autore, segni distintivi, segreti commerciali. Per l’altro, concernono il controllo esclusivo dei dati non ascrivibile alla proprietà intellettuale come disegnata dalle normative internazionali e nazionali (proprietà intellettuale in senso stretto), bensì a un controllo esclusivo derivante da forme anomale di proprietà intellettuale (“pseudo-proprietà intellettuale”) e da un potere di fatto connesso alla tecnologia. Un controllo esclusivo che può sommarsi alla (o essere indipendente dalla) protezione legislativa della proprietà intellettuale.

La riflessione è innescata da una novità nella politica normativa dell’Unione Europea di apertura dei dati nel settore pubblico. La direttiva 2019/1024/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (“Open Data directive” o “direttiva dati aperti”) determina un cambio di rotta sui dati della ricerca (art. 10, considerando 27 e 28), prima esclusi dalla materia e oggi invece oggetto di disciplina [Richter 2018; Guarda 2021, 186 ss].

L’art. 10 (dati della ricerca) della dir. 2019/1024/UE così recita:

“1.   Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere (‘politiche di accesso aperto’) secondo il principio dell’apertura per impostazione predefinita e compatibili con i principi FAIR. In tale contesto, occorre prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario». Tali politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.

2.   Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), i dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente ai capi III e IV, nella misura in cui tali ricerche sono finanziate con fondi pubblici e ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca li hanno già resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica. In tale contesto viene tenuto conto degli interessi commerciali legittimi, delle attività di trasferimento di conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti”.

Dall’articolo emergono cinque principi sui dati della ricerca in riferimento all’obbligo rivolto agli Stati membri di adottare politiche nazionali e azioni pertinenti (“politiche di accesso aperto”):

1) apertura per impostazione predefinita;

2) compatibilità con le caratteristiche Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability (FAIR), in italiano: reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità;

3) riutilizzabilità a fini commerciali e non commerciali nella misura in cui le ricerche sono finanziate con fondi pubblici e i dati sono stati resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica;

4) i primi tre principi devono prendere in considerazione le “preoccupazioni” (“concerns” nella versione inglese) in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali e devono “tener conto” degli interessi commerciali legittimi, delle attività di trasferimento di conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti.

5) il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario (“as open as possible, as closed as necessary”).

Il principio n. 4) è, ai fini di questo scritto, quello più problematico. La sintesi tra le opposte esigenze di apertura e chiusura dovrebbe trovare espressione nel principio n. 5). Insomma, l’art. 10 getta un ponte tra politiche dei dati aperti nel settore pubblico e politiche in materia di Open Science: principi FAIR e principio “il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario” sono, infatti, importati dalla politica europea in materia di scienza aperta.

La dir. 2019/1024/UE ha reso necessario un riordino normativo (rifusione) delle norme adottate nel 2003 (dir. 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico) e nel 2013 (dir. 2013/37/UE, che modifica la dir. 2003/98/CE), non più adeguate al nuovo scenario tecnologico caratterizzato, tra l’altro, da Big Data, intelligenza artificiale e Internet delle cose [Pascuzzi 2020, 274]. Tale normativa incrocia ora la strategia europea in materia di dati, composta a sua volta di molteplici iniziative normative, e la nuova politica normativa in campo digitale.

Lo slogan che sintetizza sul sito web di riferimento la strategia europea in materia dei dati è formulato nel modo seguente:

“La strategia europea in materia di dati mira a fare dell’UE un leader in una società basata sui dati. La creazione di un mercato unico dei dati consentirà a questi ultimi di circolare liberamente all’interno dell’UE e in tutti i settori a vantaggio delle imprese, dei ricercatori e delle amministrazioni pubbliche.

Le singole persone, le imprese e le organizzazioni dovrebbero essere messe in grado di adottare decisioni migliori sulla base delle informazioni derivate da dati non personali”.

Tralascio considerazioni sugli obiettivi politici e sulla retorica di questo testo. Mi limito a osservare che il termine strategia è largamente abusato nei documenti politici e amministrativi, ma in questo caso il suo uso metaforico ha un nesso con l’etimologia militare. L’Unione Europea è nella tenaglia delle due superpotenze digitali (USA e Cina), e prova – almeno a parole – a difendere la propria autonomia facendo geopolitica dei dati.

L’Italia ha dato attuazione alla dir. 2019/1024/UE con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 che ha modificato, per quanto attiene ai dati della ricerca, il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, aggiungendo l’art. 9-bis (dati della ricerca) che statuisce quanto segue:

“1. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, degli interessi commerciali, nonché della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dei diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici, anche attraverso l’archiviazione in una banca dati pubblica, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.

3. I dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità”.

Il d.lgs 2006/36 fornisce all’art. 2 le definizioni di “dati della ricerca” e “dato pubblico”.

“Dati della ricerca: documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca”.

“Dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque”.

Il considerando 27 della dir. 2019/1024/UE offre alcuni esempi di dati della ricerca:

“[…] Sono dati della ricerca per esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall’indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante […]”.

L’art. 9-bis del d.lgs 2006/36 tace sulle “politiche nazionali di accesso aperto”, implicitamente rinviando ad altre sedi l’attuazione dell’obbligo della loro adozione (v. conclusioni di questo scritto a margine del Piano Nazionale per la Scienza Aperta preannunciato dal Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027), e mette in esponente il “principio di riutilizzabilità”.

A prima vista l’affermazione del “principio di riutilizzabilità” dei dati pubblici (non segreti, non riservati) della ricerca finanziata con fondi pubblici (derivanti dallo Stato) appare superflua. Secondo l’impostazione giuridica tradizionale i dati non possono essere oggetto né di proprietà (intesa in senso proprio, cioè come proprietà su beni tangibili, cose), né di proprietà intellettuale. Tuttavia, l’impostazione tradizionale appare contraddetta dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi decenni che vede un’inarrestabile espansione della proprietà intellettuale sempre più vicina a comprendere i mattoni di base della conoscenza (dati e informazioni), la comparsa di forme anomale di esclusiva giuridica (“pseudo-proprietà intellettuale”) e l’emersione del controllo esclusivo di fatto basato sul potere tecnologico. Tra le forme anomale di esclusiva vanno annoverati, ad esempio, la titolarità dei dati da parte della PA, l’interazione tra contratto e misure tecnologiche di protezione dei dati e, in campo biomedico, l’esclusiva sui dati dei trials clinici. Il linguaggio della prassi spesso si riferisce a queste forme di controllo con l’espressione “proprietà dei dati” o “titolarità dei dati”.

Chi è promotore della scienza aperta dovrebbe accogliere con favore l’affermazione sul piano legislativo del principio di riutilizzabilità dei dati della ricerca. Tuttavia, per come formulato e disciplinato, a cominciare dalla clausola di salvezza “nel rispetto …” della proprietà intellettuale, il principio rischia di essere inutile. Ciò per diversi ordini di ragione.

a) La scienza aperta è inconciliabile con la continua espansione della proprietà intellettuale [David 2003]. L’Unione Europea e l’Italia non mostrano alcuna intenzione di voler invertire la tendenza espansiva della proprietà intellettuale. Anzi, i documenti programmatici – come il Piano di Azione della Commissione UE sulla proprietà intellettuale e la strategia sulla proprietà industriale del Ministero dello Sviluppo Economico – e le ultime normative – ad es. la direttiva 2019/790/UE -,  provano esattamente il contrario: l’obiettivo è quello di rafforzare la proprietà intellettuale. Nemmeno la pandemia ha indotto un ripensamento [Caso 2020c]. Basterà qui ricordare che l’Unione Europea figura tra i più strenui oppositori della richiesta di sospensione dei TRIPS (gli accordi sulla proprietà intellettuale nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio), una misura temporanea che non mette in discussione il quadro di fondo [Caso 2021].

b) Il principio di riutilizzabilità non prevale sulla proprietà intellettuale, ma – come si è detto – la fa salva (considerando 54-56, art. 1.2 c) e d), art. 1.5) dir. 2019/1024/UE; art. 9-bis d.lgs. 2006/36).

c) Decenni di politiche di finanziamento e valutazione della ricerca hanno esaltato l’idea di premiare la c.d. “eccellenza”, instaurando un regime valutativo meritocratico, concentrando i fondi su pochi e scatenando una competizione tra ricercatori e tra istituzioni della ricerca per l’accaparramento delle poche risorse a disposizione. Le tradizionali norme informali della scienza aperta volte al comunismo della conoscenza sono state investite da pressioni che spingono a tenere i dati riservati. Di più, i ricercatori finanziati con fondi pubblici sono incentivati tramite regole valutative e prospettive di guadagno a reclamare diritti di proprietà intellettuale funzionali al trasferimento della tecnologia alle imprese, vero e proprio mantra delle politiche dell’innovazione.

d) L’apertura dei dati della ricerca deve tener conto di chi ha la disponibilità delle infrastrutture e del potere computazionale per poterli elaborare. Al momento molte di queste infrastrutture fisiche e logiche sono in mano a oligopoli commerciali che si trovano per la maggior parte fuori dell’Unione Europea. Il tema è ben presente alle istituzioni unionali, ma le misure finora messe in campo non sembrano sufficienti a risolvere il problema. L’apertura dei dati, senza infrastrutture al servizio di tutti, rischia di alimentare il potere degli oligopoli, il quale produce, tra l’altro, disuguaglianza.

Si determina perciò un circolo vizioso. Le regole valutative incidono sulle norme sociali della scienza diminuendo la propensione a condividere i dati della ricerca. D’altra parte, in modo contradditorio, le politiche in materia Open Science spingono a condividere e ad aprire su Internet i dati mediante licenze che ne determinano – anche giuridicamente – la totale perdita di controllo [Pievatolo 2020b]. I dati aperti finiscono sotto il controllo delle piattaforme Internet che li difendono con la proprietà intellettuale e la pseudo-proprietà intellettuale nonché li elaborano con algoritmi a loro volta difesi da proprietà intellettuale (segreto commerciale). Parte di questo potere di controllo e computazione dei dati è usata per alimentare la valutazione bibliometrica, la quale genera il potere oligopolistico delle piattaforme che operano in campo scientifico. Questo ecosistema della proprietà intellettuale e della privatizzazione dei dati della ricerca mette a rischio le norme sociali della scienza volte al comunismo della conoscenza e in ultima analisi la democrazia [Pagano 2021].

Fig. 1: Il circolo vizioso di privatizzazione dei dati della ricerca

Il resto di questo scritto è organizzato nel modo seguente. Nel paragrafo 2 si mette in evidenza la contraddizione delle politiche europee: da un lato, promozione della scienza aperta, dall’altro, rafforzamento della proprietà intellettuale. Nel paragrafo 3 si descrivono le dinamiche di privatizzazione dei dati aperti basate sul controllo esclusivo di dati e algoritmi. Nel paragrafo 4 si passano in rassegna alcune proposte di cambiamento nella politica delle infrastrutture di ricerca col fine di restituire a settore pubblico, università, enti e istituti di ricerca il controllo dei dati. Nel paragrafo 5 si traggono alcune conclusioni anche in relazione al panorama italiano.

2. Scienza aperta o proprietà intellettuale?

Negli ultimi dieci anni l’Unione Europea ha sviluppato un’ampia politica di promozione dell’Open Science che riguarda:

– i propri programmi quadro di ricerca (FP7, H2020, Horizon Europe);

– le infrastrutture della ricerca (OpenAIRE, Zenodo, European Open Science Cloud o EOSC, Open Research Europe);

– la valutazione della ricerca (nuove metriche e un sistema di premi, incentivi e riconoscimenti ai ricercatori che praticano la scienza aperta);

– l’etica della ricerca (integrità e riproducibilità dei risultati);

– la formazione e le competenze in materia di scienza aperta;

– il coinvolgimento dei cittadini nella scienza (citizen science).

Tuttavia, sul piano dell’armonizzazione del diritto degli Stati membri l’intervento è stato limitato. I due interventi più direttamente pertinenti alla materia sono:

1) la raccomandazione 2018/790/UE del 25 aprile 2018 sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (revisione della precedente versione del 2012: racc. 2012/417/UE);

2) l’art. 10 della dir. 2019/1024/UE di cui qui si discute e che eleva a principio legislativo l’obbligo di adottare politiche nazionali di accesso aperto.

D’altra parte, sul fronte della proprietà intellettuale si marcia, come si è accennato nel primo paragrafo introduttivo, verso il continuo rafforzamento delle esclusive. Non è solo una questione di ampliamento delle esclusive esistenti, ma anche di proliferazione di nuovi diritti di esclusiva esclusiva [Resta 2011]: ad es., nuovi diritti connessi al diritto d’autore [Sganga 2021]. Questa legislazione alluvionale non presenta nemmeno definizioni condivise dei concetti fondamentali: dato e informazione. E deve coordinarsi con normative come quelle sugli Open Data e protezioni dei dati personali che definiscono in modo settoriale alcune nozioni (innanzitutto, la nozione di dato) [Guarda 2021, 11 ss.]. Insomma, il quadro legislativo si fa via via più intricato e confuso. Emerge plasticamente una contraddizione finora insoluta: da una parte, si promuove l’Open Science, dall’altra, si rafforza la proprietà intellettuale [Caso 2020a, 39].

Ad esempio, il diritto d’autore in linea di principio non conferisce un’esclusiva sui dati ma sulle opere dell’ingegno originali. Dell’opera dell’ingegno non sono vietati tutti gli usi. Si possono riprodurre le idee, i fatti, le informazioni e, appunto, i dati che compongono l’opera dell’ingegno. Non si può invece riprodurre la forma espressiva dell’opera. Il principio è conosciuto con la formula della distinzione tra idea (non protetta) ed espressione (protetta) o dicotomia idea/espressione. Ebbene, per quanto di difficile e controversa interpretazione (le definizioni giurisprudenziali di opera, idea, fatto e dato sono “liquide”), il principio ha costituito per molto tempo un baluardo della libertà di informazione ed espressione nonché della libertà di ricerca. Tuttavia, una serie di modifiche normative ne hanno ridotto la portata.

In particolare, la direttiva 1996/9/CE (direttiva banche dati) ha istituito un diritto sui generis (un diritto distinto dal diritto d’autore) in capo al costitutore di una banca dati.

La direttiva definisce la nozione di “banca dati”.

Per “Banca di dati” si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.

L’art. 7.1 e 7.4 della dir. 1996/9/CE così statuiscono:

“1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. […]

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto”.

La direttiva si proponeva di incentivare la creazione di un florido mercato delle banche dati attraverso l’istituzione di un nuovo diritto di esclusiva (un diritto connesso al diritto d’autore). L’equazione alla base dell’intervento normativo era: più proprietà intellettuale = più innovazione. Insomma, la nuova esclusiva avrebbe dovuto aiutare le imprese europee nella competizione globale e in particolare nella competizione con gli USA.

L’equazione si è rivelata errata. Gli Stati Uniti pur non essendo – o forse, proprio per non essere – dotati di un diritto equivalente al diritto sui generis europeo hanno stravinto la competizione. La Commissione UE nel valutare l’impatto della direttiva ha, per ben due volte – nel 2005 e nel 2018 -, dovuto ammettere che non ci sono prove sull’impatto del diritto sui generis nella produzione di database. Nonostante ciò, la Commissione ha deciso di lasciare inalterata la direttiva.

Ma ora il vento sembra cambiare (almeno con riferimento alla direttiva banche dati). Nella strategia europea dei dati la parola d’ordine è diventata: condivisione [van Eechoud 2021].

Non a caso, l’art. 1.6 della dir. 2019/1024/UE (direttiva dati aperti) statuisce che:

“6. Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo oltre i limiti stabiliti dalla presente direttiva”.

La spinta verso la condivisione dei dati si vede anche meglio nella proposta del Data Governance Act (condivisione da parte del settore pubblico di dati non aperti e condivisione di dati tra imprese) e nelle premesse di quella che diventerà la proposta del Data Act (condivisione dei dati detenuti dalle imprese con il settore pubblico).

Tuttavia, nonostante tale spinta verso la condivisione dei dati, spalmata su un ventaglio di iniziative normative difficili da ricondurre a un sistema organico, il progressivo e inarrestabile rafforzamento della proprietà intellettuale continua a contrapporsi allo sviluppo della scienza aperta.

Un esempio è costituito dalla controversa direttiva 2019/790/UE (direttiva copyright), attuata in Italia con decreto legislativo 2021/177.

L’art. 3 della dir. 2019/790/UE è la disposizione normativa che riguarda più da vicino il tema dei dati della ricerca. La norma dispone un’eccezione ad alcuni diritti di esclusiva derivanti dal diritto d’autore e dal diritto sui generis sulle banche dati per consentire a organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale – come definiti dalla stessa direttiva – di effettuare l’estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da “opere” (protette da diritto d’autore) o altri “materiali” (protetti da diritti connessi) cui essi hanno legalmente accesso [Margoni, Kretschmer 2021]. Senza entrare nei dettagli, la norma, come quella che la attua in Italia, è contorta nonché presidiata da una serie di cautele, poste a presidio degli interessi dei titolari dei diritti di esclusiva, tanto ampia da ridurne fortemente la portata applicativa [Caso 2020b].

L’esempio merita di essere citato perché offre un’idea della politica legislativa dell’UE in materia di proprietà intellettuale. Tale politica si sostanzia nel rafforzamento del diritto di esclusiva che dovrebbe essere controbilanciato da specifiche eccezioni e limitazioni. Senonché il “sistema” delle eccezioni e limitazioni si è trasformato in un groviglio di norme disorganiche e in gran parte inutili. Ragion per cui non resta che sperare nei giudici, gli unici in grado di riequilibrare il rapporto tra esclusiva e libertà di uso mediante tecniche argomentative che eludono le restrizioni poste dalle eccezioni e limitazioni. Anche se occorre sottolineare che il ruolo della giurisprudenza nel campo del rafforzamento della proprietà rimane ambiguo: da una parte, contenimento delle esclusive, dall’altra, estensione delle esclusive legislative o addirittura creazione di nuove esclusive per via pretoria [Resta 2011].  

3. Controllo dei dati e degli algoritmi

La filosofa della scienza Sabina Leonelli [Leonelli 2018, 29, 30-31] mette in evidenza due fenomeni:

a) il datocentrismo;

b) la combinazione di Big e Open Data.

“Nell’approccio datocentrico, i dati sono visti come entità pubbliche che hanno valore scientifico indipendentemente dal loro ruolo di prova per una determinata ipotesi e che possono essere interpretati in modi diversi a seconda delle abilità e degli interessi dei ricercatori che li analizzano. […]

L’ascesa del datocentrismo e la combinazione di Big e Open Data ha enormi implicazioni per come la ricerca scientifica – e in particolare l’organizzazione e l’utilizzo dei dati – viene condotta, organizzata, governata e valutata. La capacità dei dati di servire come fonte di conoscenza scaturisce dalla loro mobilità: ossia, dalla loro capacità di viaggiare attraverso diverse situazioni di analisi e riuso e di essere relazionati con quanti più tipi di dati diversi possibile”.

Insomma, una volta messi in Rete, i dati si muovono, viaggiano e dispiegano la loro natura non rivale: un dato non è come una cosa tangibile che è rivale all’uso, è invece usabile contemporaneamente da più soggetti. Sabina Leonelli ha dedicato molti anni delle sue ricerche per seguire i viaggi dei dati, concludendo che questi viaggi espongono la scienza datocentrica a diversi rischi, tra i quali risaltano: la produzione di conoscenza errata e la creazione o l’aggravamento di discriminazioni e diseguaglianze [Leonelli 2018, 43 ss.].

Per questo c’è bisogno di un’epistemologia dei dati che mitighi tali rischi.

Alcuni dei rischi messi in luce da Leonelli riguardano la commercializzazione dei dati della ricerca. I dati della ricerca possono, infatti, avere un grande valore economico.

Il fatto che le imprese possano giovarsi dei dati della ricerca finanziata pubblicamente è un aspetto fisiologico in un sistema capitalistico che potenzialmente è in grado di generare innovazione [Gold 2016]. Ciò che non è fisiologico è l’uso scorretto dei dati da parte delle imprese. Ciò che è ancor più patologico è che Internet non è più un luogo dove trionfano la libertà e la concorrenza, ma è sempre più un ecosistema malato dove dominano alcuni grandi centri potere privato (Big Tech) e pubblico (Big Governement) e dove il confine tra privato e pubblico si fa alquanto sfumato.

I dati della ricerca una volta in circolazione vengono messi sotto il controllo del potere computazionale delle grandi piattaforme le quali li mischiano con altri dati, soprattutto con dati personali, per finalità che in gran parte attengono al “capitalismo della sorveglianza” [Zuboff 2019]. Li elaborano attraverso algoritmi di apprendimento automatico (c.d. intelligenza artificiale) che sono difesi da segreti commerciali.

In altri termini, i dati aperti della ricerca finiscono sotto il controllo esclusivo delle piattaforme che può rispondere a forme propriamente dette di proprietà intellettuale o a forme anomale di controllo esclusivo (“pseudo-proprietà intellettuale”). La pseudo-proprietà intellettuale, peraltro, tende a sfuggire al controllo giuridico – giudici, autorità amministrative – e ai meccanismi di bilanciamento tipici del diritto della proprietà intellettuale.

A tal proposito l’economista Massimo Florio [Florio 2021, 62] rileva quanto segue.

“Gli algoritmi con cui funzionano i motori di ricerca o le piattaforme social, per quanto segreti, non implicano conoscenze tecnologiche e scientifiche superiori a quanto sia alla portata dei dipartimenti universitari dove si fa ricerca avanzata sulla tecnologia dell’informazione, inclusa l’intelligenza artificiale e in generale le tecniche di trattamento dei Big Data. Al contrario, le sette sorelle dell’economia digitale attirano conoscenze e capitale umano mettendolo al servizio di un’agenda di accumulazione di capitale. Se questo avviene senza ostacoli è anche perché la legislazione che si è voluta applicare alla protezione del consumatore e alla regolazione del mercato in settori come ad esempio la telefonia mobile non si è voluta applicare a queste piattaforme. Non vi è nulla di intrinsecamente tecnologico in questo, è una scelta politica derivante da circostanze reversibili. Quindi se non esistono, o non sono dominanti, piattaforme digitali che si impegnino a lasciarci la proprietà dei nostri dati e a gestirli solo nell’interesse pubblico in base a un protocollo a tutti noto, senza finalità commerciali o di comunicazione politica, questo non è un caso. È una scelta politica […]” .

Che la situazione attuale sia frutto di decisioni politiche è un ormai un fatto assodato. Il giurista Cesare Salvi in proposito svolge le seguenti considerazioni.

“La creazione di ‘nuove proprietà’ da parte del diritto è stata studiata di recente da Katharina Pistor, e non riguarda solo gli strumenti finanziari […].

Per Pistor, il ‘Code of Capital’ è un processo di ‘codifica’ cioè di scrittura di un linguaggio (operata dagli studi legali, ma garantita dalla legislazione globale), attraverso il quale la qualifica di bene giuridico, cioè di oggetto di proprietà privata, viene attribuita a un numero crescente di entità, alcune delle quali ‘esistono soltanto nella legge’. In questo modo, tali entità diventano ‘capitale’.

Oggi la cosiddetta proprietà intellettuale […] è assimilata alla proprietà in senso proprio (lo dice esplicitamente l’art. 17 della Carta dei diritti dell’Unione Europea), attribuendo così allo sfruttamento economico della conoscenza le medesime garanzie accordate alla proprietà dei beni materiali. La figura è in costante espansione, comprende entità eterogenee configurate come oggetto di diritti proprietari.

I diritti d’autore e i brevetti nacquero, parallelamente all’invenzione della proprietà moderna, tra il Seicento e l’Ottocento, per tutelare – per un breve periodo – autori e inventori di beni socialmente utili. Negli ultimi decenni il neoproprietarismo ha stravolto la logica e le finalità del sistema. La brevettabilità è stata estesa dal prodotto alle fasi precedenti (la ricerca), un numero crescente di beni e di attività sono state rese meritevoli di protezione, la durata si è allungata, è fiorente un mercato dei brevetti […].

È anche protetto il potere di controllare, utilizzando tecniche sempre più raffinate, i flussi di informazione. Attraverso algoritmi tenuti segreti (‘il vero signore di questa epoca digitale’) in quanto considerati ‘proprietà intellettuale’, le grandi imprese della rete decidono quali ‘informazioni’ diffondere e come queste devono essere conosciute. […]

Siamo in presenza non di un effetto ‘naturale’ del progresso tecnologico, ma di decisioni politiche, tradotte in norme giuridiche.

L’idea di privatizzare internet […] aprendolo agli usi commerciali, è stata una decisione dell’amministrazione Clinton. […]

Chi immaginava la rete come un bene comune, ecosistema di una miriade di innovatori e interlocutori, si trova oggi di fronte a un luogo occupato da pochi proprietari monopolistici”. [Salvi 2021, 57-59].

Si assiste a un paradosso: la scienza aperta produce dati che dovrebbero servire a tutti e che invece vengono privatizzati.

“Da un lato l’esistenza di un vasto patrimonio di open science frutto della ricerca di migliaia di università ed enti pubblici di ricerca rappresenterebbe un grande potenziale per accrescere la giustizia sociale. Ma dall’altro quel patrimonio può produrre l’effetto contrario: le imprese private che si collocano a valle, grazie agli investimenti in conoscenza già realizzati a monte, con la loro attività di R&S, si appropriano privatamente della conoscenza” [Florio 2021, 63].

Non è un caso che alcuni critici dell’Open Science abbiano argomentato contro l’apertura sostenendo che si tratta di un meccanismo di produzione di dati finalizzato ad alimentare il capitalismo digitale [Hagner 2018].

Tra le voci critiche si può segnalare – per la sua rinomanza – lo storico e divulgatore Yuval Noah Harari [Harari 2017, 559, 582-583, 599] che parla della nuova religione dei dati: il datismo.

“Il datismo sostiene che l’universo consiste di flussi di dati e che il valore di ciascun fenomeno o entità è determinato dal suo contributo all’elaborazione dei dati […] Il datismo è nato dalla confluenza esplosiva di due maree scientifiche. Nei centocinquant’anni trascorsi dalla pubblicazione dell’Origine della specie di Charles Darwin, le scienze biologiche sono giunte a concepire gli organismi come algoritmi biochimici. Contemporaneamente, negli ottant’anni trascorsi da quando Alan Turing formulò l’idea della macchina che porta il suo nome, gli informatici hanno imparato a progettare algoritmi digitali interpretabili da elaboratori elettronici sempre più sofisticati. Il datismo mette insieme queste due concezioni, evidenziando che esattamente le stesse leggi matematiche si applicano sia agli algoritmi biochimici sia a quelli computerizzati digitali. Inoltre, questa nuova visione delle cose abbatte il muro tra animali e macchine, e prevede che gli algoritmi computerizzati alla fine decifreranno e supereranno le prestazioni degli algoritmi biochimici.

[…] Il datismo sostiene la libertà delle informazioni come il bene più importante. […]

La gente di rado si inventa valori nuovi. […]. Il datismo è il primo movimento, dal 1789, che ha creato un valore autenticamente innovativo: la libertà delle informazioni.

Non dobbiamo confondere la libertà delle informazioni con il vecchio ideale liberale della libertà di espressione. La libertà di espressione era data agli umani e proteggeva il loro diritto a pensare e dire quello che volevano – tra cui il diritto di tenere la bocca chiusa e i propri pensieri per sé stessi. La libertà delle informazioni, invece, non è data agli umani. È data alle informazioni. Inoltre, questo valore nuovo può ledere la tradizionale libertà di espressione degli umani, privilegiando il diritto delle informazioni a circolare liberamente sul diritto degli umani a possedere dati e restringerne il movimento […].

Un esame critico del dogma datista è forse non soltanto la più grande sfida scientifica del XXI secolo, ma anche il progetto politico ed economico più urgente. Gli studiosi di scienze biologiche dovrebbero chiedersi se perdiamo qualcosa quando concepiamo la vita come un processo di elaborazione dati e decisionale”.

Più di recente Kate Crawford [Crawford 2021, 127] ha denunciato ciò che si nasconde dietro la retorica dei dati e dell’apprendimento automatico.

“Espressioni come data mining e frasi come ‘i dati sono il nuovo petrolio’ rappresentano una modalità retorica che serve a spostare la nozione di dato da qualcosa di personale, intimo o soggetto alla proprietà e al controllo individuale a qualcosa di più inerte e non umano. I dati hanno iniziato a essere descritti come una risorsa da consumare, un flusso da controllare o un investimento da sfruttare. L’espressione ‘i dati come petrolio’ è diventata un luogo comune e per quanto faccia pensare ai dati come a un materiale grezzo da estrarre, raramente è servita ad evidenziare i costi delle industrie petrolifere e minerarie: lavoro a contratto, conflitti geopolitici, depauperamento delle risorse naturali e conseguenze che vanno ben oltre la durata della vita umana.

In definitiva, la parola ‘dati’ ha perso sostanza; nasconde sia le sue origini materiali che i suoi fini. E una volta concepiti nella loro astrattezza e immaterialità, i dati sfuggono più facilmente ai concetti e alle responsabilità dell’attenzione, del consenso o del rischio.”

Le preoccupazioni non finiscono qui. Non solo i dati aperti della ricerca finiscono nel controllo privato della conoscenza, ma vengono incrociati con i dati personali di terze persone e anche con i dati personali degli stessi scienziati.

Numerose analisi mettono in luce che il capitalismo della sorveglianza è pienamente in funzione anche nella scienza [Aspesi et al. 2019, 32; Deutsche Forschungsgemeinschaft 2021; R. Siems 2021; Pievatolo 2021b; Pooley 2021]. Singoli scienziati e comunità di ricercatori vengono costantemente sorvegliati per prevedere e, in ultima analisi, influenzarne il comportamento, più in generale per influenzare l’evoluzione della scienza. Per quanto concerne le università ciò avviene per quanto attiene alla ricerca, alla didattica e alla gestione amministrativa. Non sorprende perciò che sia nata una campagna di mobilitazione “Stop Tracking Science” che reclama la cessazione della sorveglianza dei ricercatori.

Nel documento di SPARC del 2019 [Aspesi et al. 2019] poi aggiornato negli anni successivi [Aspesi et al. 2020, Aspesi et al. 2021] si rileva come il mercato dell’editoria scientifica stia passando dai contenuti ai dati. In particolare, le imprese come Elsevier concentrano il loro business sull’analisi dei dati. Il modello commerciale estende il suo oggetto dalle riviste scientifiche e dai libri fino ad arrivare alla valutazione, agli strumenti gestionali e ai sistemi per l’apprendimento online con quel che ne deriva in termini di rischi per i dati personali [Ducato et al. 2020; C. Angiolini et al. 2020]. Il controllo dei dati relativi a studenti, docenti e ricercatori, risultati della ricerca e funzionamento delle istituzioni ha un valore economico enorme. Perciò l’Open Access alle pubblicazioni scientifiche praticato dalle imprese di analisi dei dati non è la via che conduce all’Open Science [Aspesi, Brand 2020].

4. Controllo delle infrastrutture

Molte delle analisi sui problemi legati alla privatizzazione dei dati della ricerca convergono nel delineare soluzioni che puntano a riprendere il controllo delle infrastrutture fondamentali della scienza o, per lo meno, ad affiancare infrastrutture indipendenti a quelle nelle mani degli oligopoli commerciali.

SPARC nel 2019 ha pubblicato una road map per le soluzioni organizzative necessarie per le università a riprendere il controllo di dati e infrastrutture [Aspesi, et al. 2019b]. La road map di SPARC è sintetizzata nella figura che segue.

Fig. 2: “Open Data Infrastructure: A Road Map” [Aspesi, et al. 2019b]

Il menu delle soluzioni si basa su due principi organizzativi. Il primo distingue metriche ed algoritmi. Il secondo distingue tre tipi di azioni (mitigazione dei rischi, scelte strategiche e azioni della comunità dei portatori di interesse).

Secondo SPARC le metriche – ciò che è oggetto di misura – dovrebbero essere nel controllo accademico, mentre gli algoritmi – come si misura – potrebbero anche non essere nel diretto controllo delle istituzioni accademiche, ma dovrebbero comunque essere trasparenti al fine di essere attentamente compresi e monitorati.

Esempi di azioni di mitigazione del rischio includono la predisposizione di meccanismo di coordinamento tra le varie strutture all’interno del campus, la revisione delle politiche sui dati, l’adozione di procedure trasparenti per l’acquisizione di servizi esterni.

Le questioni relative alle scelte strategiche comprendono quali metriche usare, in che misura fare ricorso all’intelligenza artificiale, l’alternativa tra proprietà intellettuale e condivisione della conoscenza.

Tra le azioni della comunità spicca la costruzione o l’acquisizione di una propria infrastruttura per la gestione dei dati.

Karen Maex rettrice dell’Università di Amsterdam – e anche Presidente della League of European Research Universities (LERU) – ha denunciato questo stato di cose nel discorso per l’inaugurazione del 389. Dies Natalis – 8 gennaio 2021 – dell’istituzione che governa [Maex 2021].

Maex denuncia il fatto che grandi compagnie private esercitano un ruolo sempre più importante nella vita delle università diminuendo il loro grado di autonomia e libertà.

L’erosione dell’indipendenza delle università è cominciata dalle biblioteche. Con il passaggio dalle biblioteche alle banche dati commerciali online le università hanno perso il controllo delle fonti di conoscenza. Dall’avere la proprietà dei supporti e il controllo della logica con cui ordinare le fonti (libri, riviste), le biblioteche universitarie si sono ridotte a intermediari per l’accesso e l’uso delle banche dati online pre-ordinate dagli editori commerciali. Quel che preoccupa di più è la perdita delle biblioteche come arene gratuite e aperte della ricerca. Il movimento dell’Open Access ha provato a ricostruire online queste arene, ma gli editori commerciali stanno prendendo il controllo anche dell’Open Access attraverso nuove formule contrattuali – i c.d. contratti trasformativi che dovrebbero condurre dagli abbonamenti per le banche dati ad accesso chiuso ad abbonamenti per pubblicare in accesso aperto [cfr. AISA 2020; Galimberti 2021] – i loro servizi valutativi.

L’erosione dell’indipendenza si è poi estesa ai dati della ricerca e agli altri dati prodotti dalle università (dati relativi alle abitudini di ricerca e lettura, dati relativi ai sistemi di didattica e apprendimento online, dati relativi alla selezione di studenti e docenti, dati relativi alla gestione amministrativa). I grandi editori commerciali come Elsevier, trasformatisi in imprese di analisi dei dati, sono penetratati a fondo nella vita delle università.

Nel riprendere il discorso di Karen Maex la filosofa politica Maria Chiara Pievatolo [Pievatolo 2021b] aggiunge la seguente nota a margine:

“La rettrice olandese è consapevole che chi domina i nostri dati organizza il modo in cui possiamo vederli o no, e, traendo dagli stessi strumenti di lavoro che ci vende altri dati sul nostro comportamento, è in condizione di creare un ambiente di scelta in grado di influenzare le nostre decisioni sulla ricerca, sulla sua valutazione e sulla selezione di ricercatori e studenti. Era una preoccupazione già fondata prima del passaggio forzato a una telematica integrale dovuto alla pandemia. Era infatti già possibile, per uno studioso, tener rinchiuso l’intero ciclo della sua ricerca entro un recinto e un controllo proprietario: ora, però, la saldatura fra i monopoli relativamente circoscritti dell’editoria scientifica e quelli globali di Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Apple è divenuta pervasiva ed evidente”.

La questione nel riguardare il futuro dell’università, giocoforza riguarda il futuro della democrazia di cui le università, come luoghi di formazione della conoscenza e dello spirito critico, costituiscono un pilastro. Occorre perciò proteggere il carattere pubblico e autonomo della conoscenza prodotta nelle università.

Per difendere l’autonomia e la libertà delle università la rettrice Maex ritiene insufficiente la politica normativa europea attualmente in discussione, in particolare il Digital Services Act con le sue implicazioni in termini di maggiore trasparenza degli algoritmi alla base delle piattaforme Internet. Reclama invece l’introduzione di un Digital University Act che abbia quattro obiettivi.

1. Dati della ricerca. La conservazione e l’accesso ai dati della ricerca deve essere gestita da università e infrastrutture pubbliche.

2. Pubblicazioni scientifiche. Le pubblicazioni scientifiche devono essere in Open Access e non devono ingenerare alti costi per la pubblicazione o, peggio, dipendenza economica da un’impresa privata di analisi dei dati.

3. Strumenti per la didattica e per la ricerca. Le università devono avere il controllo degli strumenti digitali per la didattica e la ricerca. Tali strumenti dovrebbero far capo a piattaforme pubbliche o private, ma le università dovrebbero mantenere un controllo sui dati di uso e il potere di influenzare lo sviluppo degli stessi strumenti.

4. Dati delle piattaforme. Ricercatori e docenti devono avere accesso ai dati delle piattaforme per motivi di studio e insegnamento.

L’analisi delle debolezze della strategia europea dei dati e le proposte avanzate da Maex sono sostanzialmente riprese in un documento della LERU del dicembre 2021 [LERU 2021]. In tale documento, partendo dal rischio che la politica europea dei dati tratti le università alla stregua di imprese, le proposte vengono declinate e dettagliate su 16 principi rivolti a vari portatori di interesse: legislatori, digital providers, individui appartenenti alle università, università, industria.

L’iniziativa denominata Plan I – dove la “I” sta per Infrastructure – è stata avanzata da un gruppo di ricercatori tedeschi, tra questi si segnala il nome di Biorn Brembs, uno dei più autorevoli promotori a livello internazionale dell’Open Science [Brembs et al. 2021; Pievatolo 2021a]. Brembs e i suoi colleghi partono da un’analisi disincantata dell’attuale stato delle cose. Per trent’anni scienziati e ricercatori universitari hanno abbandonato il campo dell’innovazione delle infrastrutture di ricerca. Quel campo è stato occupato dai grandi editori commerciali come Elsevier, ora imprese di analisi dei dati, e dalle Big Tech come Microsoft.

Tutte le fasi del ciclo del lavoro dello scienziato che porta dalla ricerca e analisi dei dati, alla scrittura dei testi, fino alla pubblicazione, alla promozione (outreach) e alla valutazione dei risultati è occupato da poche grandi imprese commerciali (oligopoli).

Fig. 3: “Providers of digital tools for the scientific workflow (CC BY: Bianca Kramer, Jeroen Bosman, https://101innovations.wordpress.com/workflows). The preconditions for a functioning market exist, but a common standard is missing that provides for the substitutability of service providers or tools”. Tratta da Brembs et al. 2021

All’interno di queste infrastrutture commerciali attraverso tecnologie di sorveglianza e tracciamento le imprese estrapolano dati relativi al comportamento dei ricercatori che vengono sia venduti ad altre imprese sia sfruttati all’interno delle infrastrutture commerciali per rimodellare i propri modelli di business e offrire servizi alle istituzioni di ricerca.

La proposta Plan I si sostanzia in due punti.

1) Aprire gli standard di testi, dati e codici al fine di innescare la concorrenza dei servizi editoriali. In altri termini, l’apertura degli standard servirebbe a diminuire il potere di mercato dei grandi oligopoli. In particolare, servirebbe a distruggere il “vendor lock-in” (la dipendenza economica dal fornitore oligopolista).

2) Incentivare l’uso di standard aperti e riformare la valutazione della ricerca scientifica abolendo, secondo i principi della DORA declaration, criteri di valutazione che premiano la sede di pubblicazione invece del contenuto della pubblicazione.

L’obiettivo finale è quello di demolire il sistema oligopolistico di pubblicazione basato sulle riviste scientifiche (e sui servizi di analisi di dati) per costruire un mercato concorrenziale di servizi editoriali in cui testi, dati e codici sono liberamente accessibili e riproducibili. Secondo le stime di Brembs e dei suoi colleghi in un mercato concorrenziale di servizi editoriali le istituzioni di ricerca risparmierebbero il 90 % degli attuali costi di abbonamento alle banche dati oligopolistiche.

Una diversa proposta viene dall’economista Massimo Florio, sopra citato. L’alternativa all’oligopolio è rappresentata da una grande impresa pubblica europea di infrastruttura di ricerca [Florio 2021, 74 e 92].

“Si tratta di riscoprire l’idea dell’impresa pubblica e ibridarla con quella di infrastruttura di ricerca: un nuovo tipo di impresa come polo della creazione di conoscenza. Questo tipo di organizzazione potrebbe gestire come proprietà sociale il capitale intangibile derivante dalla ricerca pubblica in alcuni campi, creando un portafoglio di progetti i cui ritorni alimentino un fondo destinato sia a reinvestire nella stessa ricerca sia a programmi di promozione dell’uguaglianza nell’accesso alle nuove conoscenze. […]

Le proposte che seguono [Biomed Europa, Green Europa, Digital Europa] intendono quindi proporre soggetti unitari hub, eventualmente multicentrici, puntando su progetti su larga scala che integrino ricerca e servizio pubblico, intorno ai quali si possa aggregare una costellazione di altri soggetti pubblici e privati”.

Per quanto riguarda Digital Europa, l’infrastruttura che dovrebbe consentire di ripretendere il controllo dei dati, Florio dà conto delle iniziative in corso in Europa (Gaia-X e EOSC ecc.) e in Italia ICDI-Italian Computing and Data Infrastructure, ma le ritiene insufficienti.

“Nonostante questi segnali incoraggianti, difficilmente senza una vera infrastruttura sul modello delineato […] l’Europa recupererà il divario che si è creato con USA e Cina nella tecnologia dell’informazione e settori connessi. […]

Occorrerebbe immaginare un soggetto sovranazionale europeo che non abbia solo funzioni di coordinamento, ma abbia a tutti gli effetti autonomia manageriale, di bilancio, di capitale tangibile e intangibile, di personale dedicato con la missione di creare una piattaforma pubblica alternativa ai Tech Giants”.

Si è scelto qui di dar conto di alcune delle proposte di modifica delle politiche in materia di infrastrutture di ricerca. Si tratta di proposte che hanno elementi di differenziazione e convergenza. Segnalano che, rispetto solo a qualche hanno fa, c’è una maggiore e diffusa consapevolezza della malattia che affligge l’attuale ecosistema dei dati.

Tuttavia, tutte queste proposte lasciano immutato il quadro legislativo dei diritti di proprietà intellettuale e questo è un limite.

Oltre a creare infrastrutture pubbliche e a creare standard aperti occorre comprimere e riordinare i diritti di proprietà intellettuale che insistono sui dati. La compressione e il riordino della proprietà intellettuale è uno degli strumenti per provare a diminuire il potere di mercato degli oligopoli dei dati.

D’altra parte, le ricette in campo per contrastare gli oligopoli sono note e ampiamente discusse. Concernono politiche della concorrenza e della regolazione dei mercati, politiche fiscali, responsabilità, diritto dei contratti, protezione dei dati personali e, appunto, la proprietà intellettuale.

5. Conclusioni

L’Italia sconta un ritardo cronico in materia di Open Science. Il nostro Paese è da sempre all’inseguimento dei modelli più avanzati di scienza aperta.

Università, enti e istituti di ricerca pubblici mancano di strutture istituzionali di coordinamento all’interno (coordinamento tra dipartimenti) e all’esterno (coordinamento tra università, enti e istituti di ricerca). Poche istituzioni si sono dotate di politiche per la gestione dei dati della ricerca. Non ci sono numeri e statistiche circa lo stato di avanzamento della scienza aperta sul territorio nazionale. La formazione sulla materia è frammentata ed episodica. Il dibattito sulle infrastrutture per la ricerca e per la didattica è, come abbiamo visto, all’inizio, anche se non mancano infrastrutture già mature ed efficienti come quelle messe a disposizione dal consorzio GARR che necessiterebbero solo di essere ulteriormente sviluppate e promosse dai decisori pubblici [Nardelli 2020; Pievatolo 2020a; Barchiesi et al. 2021]. Il quadro giuridico è lacunoso, disarmonico e del tutto inefficace. La proposta Gallo (d.d.l. 1146) sull’accesso aperto all’informazione scientifica, che prevede tra l’altro l’istituzione di un diritto di ripubblicazione in Open Access in capo all’autore scientifico [AISA 2016; Caso 2020a; Caso, Dore 2021; Bellia, Moscon 2021], giace ferma al Senato da più di due anni. Persino il Piano Nazionale sulla Scienza Aperta preannunciato più di un anno fa nel Programma Nazionale della Ricerca 2021-2021 non riesce a vedere la luce (peraltro, l’adozione di politiche di accesso aperto è ora un obbligo per lo Stato italiano in attuazione dell’art. 10 dir. dir. 2019/1024/UE Open Data).

Soprattutto l’Italia è il Paese dove la proprietà intellettuale sui risultati della ricerca pubblica non è vista come frontalmente contraria alla logica dell’Open Science, ma come una leva fondamentale dell’innovazione e dove la valutazione bibliometrica di Stato, grazie anche all’onnipresente ANVUR, dilaga. La pandemia ha, inoltre, accelerato ed esteso la dipendenza delle università e delle istituzioni di ricerca dalle piattaforme commerciali [Fiormonte 2021; Monella 2021]. Al di là di poche eccezioni, la morsa del potere del potere delle piattaforme sulla didattica e sulla ricerca è sempre più stringente.

Quel che si riesce a fare per difendere l’autonomia e la libertà della ricerca scientifica lo si deve a poche istituzioni illuminate e a un manipolo di persone che ancora credono che l’art. 33 della Cost. non sia un simulacro, ma un principio fondante (ancora vigente).

Se c’è del buono nell’art. 10 della dir. 2019/1024/UE, cioè nel ponte gettato dal legislatore europeo tra politiche in materia di Open Data del settore pubblico e politiche in materia di Open Science, è che può essere un pretesto per riaprire un dibattito a livello di decisori pubblici – Governo, Parlamento – quanto mai urgente.

Anche dal controllo dei dati della ricerca dipende il futuro della democrazia. Un futuro che in questo periodo storico appare più cupo che mai.

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S. Zuboff [2019], Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Roma, Luiss, 2019

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LawTech Student Paper 72 e 73

Pubblicati i LawTech Student Paper nr. 72 e 73

Elenora Maroni, Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore nell’Unione Europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell’emergenza COVID-19, nr. 72

Federico Bruno, Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un’analisi comparata, nr. 73

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Il diritto umano alla scienza aperta

27 dicembre 2021

L’articolo di Roberto Caso e Federico Binda, Il diritto umano alla scienza aperta, anticipato in forma di preprint nella serie (nr. 41) dei Trento LawTech Research Papers, del Gruppo LawTech dell’Università degli studi di Trento, è stato pubblicato nel volume a cura di Giulia Perrone e Marco Perduca per l’Associazione Luca Coscioni, Così san tuttз – Diritto alla Scienza, istruzioni per l’uso, Roma, Fandango Libri, 2021, 44-52

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L’attuazione della direttiva copyright: democrazia o tecnocrazia?

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-02_rally_against_EU_Copyright_Reform_in_Berlin,_Gero_Nagel,_16.jpg – Autore: Gero Nagel – CC-BY-4.0

Roberto Caso

12 dicembre 2021 (pubblicato su L’Adige, 12 dicembre 2021, con il titolo “Diritto d’autore, riforma a rischio” e su Alto Adige, 13 dicembre 2021, con il titolo “Copyright: democrazia o tecnocrazia?“)

Oggi entra in vigore un’importante modifica della legge sul diritto d’autore: il decreto legislativo n. 177 del 2021 di attuazione della direttiva dell’Unione Europea n. 790 del 2019, meglio conosciuta come “direttiva copyright”.

Il tema è (apparentemente) di nicchia. Eppure, si tratta di una novella legislativa importante. Essa produce la modifica più estesa e profonda della legge italiana sul diritto d’autore degli ultimi 20 anni. E la legge sul diritto d’autore, in quanto strettamente legata alla libertà di espressione e informazione, dovrebbe interessare tutti. In questa prospettiva, essa rappresenta un pilastro fondamentale su cui basano le società democratiche. Dalla stampa a caratteri mobili fino a Internet il diritto d’autore ha sempre costituito un elemento essenziale dell’ecosistema informativo.

A leggere superficialmente le reazioni che hanno avuto voce su giornali, radio e televisioni sembrerebbe che l’attuazione italiana della direttiva copyright incontri un vasto coro di consensi. La SIAE, l’Associazione Italiana Editori, la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Industria Musicale Italiana hanno usato toni trionfalistici all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri. Quel che sorprende di più è la trasversalità politica delle manifestazioni di soddisfazione. Dal Partito Democratico a Fratelli d’Italia sembra che il restyling del diritto d’autore metta d’accordo tutti.

Tuttavia, chi conosce la storia dei travagliati processi legislativi che hanno portato nel 2019 all’approvazione della direttiva e ora alla sua attuazione in Italia sa che esiste un vasto movimento di opinione contrario all’impostazione di fondo e a molti contenuti di questa nuova normativa. Questo movimento composto da persone, partiti, associazioni e organizzazioni che promuovono l’apertura della conoscenza come Wikimedia, Creative Commons, Communia e AISA raramente trovano ospitalità in giornali, radio e televisioni. D’altra parte, l’approvazione in Parlamento Europeo fu a maggioranza (348 voti a favore, 274 contrari) ed alcuni Stati Membri, tra i quali l’Italia, nel Consiglio dell’UE votarano contro.

L’impostazione di fondo della direttiva tradisce i suoi limiti a partire dal titolo: diritto d’autore nel mercato unico digitale. Si tratta, nell’idea della Commissione UE Junker, di una parte della strategia per la costruzione del mercato europeo digitale. Un mercato viziato da barriere legislative: le differenze tra le leggi nazionali sul diritto d’autore sono troppo marcate. Viziato, inoltre, da una disparità di potere tra le grandi piattaforme Internet (statunitensi) e gli intermediari tradizionali come editori e produttori musicali. La direttiva, perciò, nei suoi principali obbiettivi intendeva riavvicinare le legislazioni nazionali e riequilibrare il potere degli intermediari.

In particolare, al fine di riequilibrare il potere degli intermediari vecchi e nuovi il legislatore unionale ha creato un nuovo diritto degli editori di giornali sulle pubblicazioni giornalistiche (art. 15) e ha determinato un aggravamento della responsabilità degli intermediari Internet che consentono il caricamento di contenuti da parte di utenti: ad es. YouTube (art. 17). Il nuovo diritto degli editori dovrebbe consentire agli stessi di recuperare il valore di cui si approprierebbero piattaforme come Google News e Facebook. La nuova responsabilità, tramite l’obbligo dell’uso di filtri automatici basati sull’intelligenza artificiale dovrebbe mettere i titolari di diritti d’autore (in particolare, l’industria musicale) nella condizione di avere un ritorno economico per lo sfruttamento commerciale dei contenuti protetti caricati dagli utenti.

Insomma, la direttiva si muove su un crinale geopolitico di regolamentazione del mercato e lo fa rafforzando i diritti di esclusiva degli intermediari tradizionali nella speranza di dare respiro all’industria digitale europea messa nell’angolo dallo strapotere americano.

Non c’è dubbio che la concentrazione di potere delle grandi piattaforme Internet (oggi americane e domani anche cinesi) sia uno dei problemi più rilevanti per le nostre democrazie. Lo testimoniano i molti interventi su diversi fronti: fiscale, antitrust, della protezione dei dati personali. Tuttavia, deformare il diritto d’autore piegandolo a un obiettivo puramente economico, qual è la restituzione ai vecchi intermediari del valore appropriato dai nuovi, dimentica il fatto che il diritto d’autore è innanzitutto una questione politica, perché regola l’accesso alla cultura e alla conoscenza.

Nuovi diritti di esclusiva e nuove responsabilità impattano la vita di tutti. Il nuovo diritto degli editori si aggiunge ai diritti di esclusiva già riconosciuti dalla legge sul diritto d’autore, restringendo i margini per l’accesso e il riuso delle pubblicazioni giornalistiche online. L’aggravamento della responsabilità di intermediari come YouTube obbliga di fatto a usare tecnologie di filtraggio automatico che riducono la libertà di espressione e di informazione degli utenti.

Vero è che la direttiva prevede anche salvaguardie e spazi di libertà dalle esclusive vecchie e nuove. Prevede, inoltre, alcuni diritti per proteggere gli autori dal maggiore potere contrattuale degli intermediari. Ma tali meccanismi sono alquanto farraginosi e contraddittori.

L’attuazione italiana (il decreto legislativo n. 177 del 2021) complica un quadro legislativo già ampiamente compromesso a monte. Introduce strumenti giuridici non previsti dalla direttiva, guarda soprattutto agli interessi dei grandi editori, estende il potere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) – un’autorità che non è dotata degli stessi requisiti di indipendenza e imparzialità dei giudici ordinari – e comprime ulteriormente gli spazi di libero accesso ai contenuti protetti da diritti di esclusiva.

Quel che preoccupa non è solo la direttiva in sé ma anche e soprattutto la strategia complessiva sulla proprietà intellettuale. Nei vari documenti di riferimento, dal Piano di Azione della Commissione UE sulla proprietà intellettuale alla strategia sulla proprietà industriale del Ministero dello Sviluppo Economico, la ricetta, persino in tempi di Pandemia che reclamano maggiore condivisione della conoscenza, rimane il rafforzamento dei diritti di esclusiva. La vicenda dei brevetti sui vaccini anti-COVID-19 è, da questo punto di vista, emblematica.

Non rimane che sperare nell’interpretazione dei giudici. A cominciare dalla Corte di Giustizia dell’UE che dovrà decidere a breve sulla legittimità di una delle norme cardine della direttiva: l’art. 17 sulla responsabilità degli intermediari Internet che consentono il caricamento di contenuti da parte di utenti.

La storia ricorda che il vero diritto d’autore, quello che opera nella realtà della prassi lo scrivono corti e tribunali. Nel 1774 quando l’House of Lords decise che il copyright della legge della Regina Anna del 1710 doveva essere interpretato come un’esclusiva limitata temporalmente e non come una proprietà perpetua la gente scese in piazza a festeggiare. Le persone sapevano benissimo che dalla limitazione temporale del copyright sarebbero derivati prezzi di acquisto dei libri molto più bassi: tutti gli editori potevano ristampare le opere cadute in pubblico dominio.

In definitiva, i giudici rappresentano uno degli ultimi argini della democrazia. L’ultima linea di difesa al dilagare della tecnocrazia.

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Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right

Pubblicato il nr. 47 dei LawTech Research Paper a firma di Roberto Caso e Giulia Dore. In European Intellectual Property Review

Qui di seguito l’abstract:

“The Green route to Open Access (OA), meaning the re-publication in OA venues of previously published works, can essentially be executed by contract and by copyright law. In theory, rights retention and contracts may allow authors to re-publish and communicate their works to the public, by means of license to publish agreements or specific addenda to copyright transfer agreements. But as a matter of fact, because authors lack bargaining power, they usually transfer all economic copyrights to publishers. Legislation, which overcomes the constraints of a contractual scheme where authors usually have less bargaining power, may deliver a (digital) second publication or communication right, which this paper discusses in the context of research publications. Outlining the historical and philosophical roots of the secondary publication right, the paper provocatively suggests that it has a “moral” nature that even makes it a shield for academic freedom as well as a major step forward in the overall development of OA”.

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Proprietà intellettuale e pandemia: una guerra (tra uomini)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mural_del_Gernika.jpg

Roberto Caso

1° dicembre 2021 (“I brevetti e la sporca guerra“, Alto Adige, 3 dicembre 2021, “Pandemia e proprietà intellettuale“, Adige, 5 dicembre 2021)

Il dibattito sulla sospensione a livello internazionale degli accordi relativi proprietà intellettuale torna alla ribalta dei mass media. Su giornali, televisioni e web si riaccendono discussioni rimaste sopite nelle ultime settimane.

I motivi della rinnovata attenzione sono almeno tre: la diffusione della variante Omicron, il rinvio della riunione in presenza dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) che avrebbe dovuto discutere in questi giorni la proposta avanzata già nell’ottobre 2020 da India e Sudafrica di sospensione degli accordi sulla proprietà intellettuale nel ambito del commercio internazionale (TRIPS), la convocazione per questa settimana da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di una sessione speciale dell’assemblea globale della sanità che dovrebbe iniziare a discutere di un nuovo trattato per la prevenzione delle pandemie.

Gli organi di informazione ci sbattano in faccia i dati di quella che è stata definita, a giusta ragione, una catastrofe morale. Mentre il ricco Occidente si affretta a somministrare la terza dose di vaccino e irrobustisce le misure per convincere od obbligare chi non ha assunto nemmeno la prima, nei Paesi meno sviluppati e in quelli poveri le percentuali di vaccinati sono irrisorie. I motivi della difficoltà a vaccinare le proprie popolazioni da parte di Stati economicamente svantaggiati sono molti. Tra questi figura, senza dubbio, l’impossibilità di poter usare conoscenze e tecnologie protette dalla proprietà intellettuale occidentale.

La retorica del “o ci si salva tutti assieme, o non ci si salva” suona come un sinistro ritornello che stride con la conta (parziale) dei milioni di morti. I ricchi Paesi occidentali, con in testa la nostra Unione Europea, non vogliono rinunciare al dominio tecnologico e a proteggere le grandi case farmaceutiche. Il macabro balletto di dichiarazioni confuse e contradditorie con mezze aperture subito smentite da intransigenti chiusure rende chiaro che non ci sarà nessun serio intervento volto a sospendere a livello internazionale e nazionale la proprietà intellettuale (non solo i brevetti) su farmaci (non solo i vaccini) e dispositivi medici utili a contrastare la pandemia.

Né gli argomenti solidaristici – riflessi nei sempre più numerosi appelli e petizioni della società civile – né quelli egoistici – “il virus e le sue mutazioni non conoscono frontiere” – sembrano far breccia nei decisori politici.

Il divario tra principi fondanti delle nostre democrazie – uguaglianza e solidarietà – e quel che viene messo in pratica dai governi si fa baratro. Lo ha denunciato recentemente il Presidente Mattarella con riferimento a quel che accade ai migranti che tentano di trovare rifugio in Europa. Si ripropone per la vicenda dei milioni di persone che meriterebbero di trovare protezione sanitaria dal virus e che invece sono abbandonati a sé stessi.

Il problema non sta solo nella politica e nel diritto dell’emergenza – la sospensione temporanea della proprietà intellettuale – ma nella proprietà intellettuale in sé. La proprietà intellettuale è pensata per competere al fine di ottenere il controllo monopolistico della conoscenza. Per elevare barriere e steccati intorno alle tecnologie. A livello geopolitico per dominare chi non è in grado “produrre” proprietà intellettuale. L’esatto contrario di quello che di cui ha bisogno l’umanità per questa, per le prossime pandemie e per altre minacce come il cambiamento climatico.

Il problema sta anche (e soprattutto) nella politica e nel diritto del futuro. Insomma, ci sarebbe bisogno di una riforma organica del sistema di produzione della conoscenza. In particolare, andrebbe ripensato il rapporto tra la conoscenza prodotta con fondi pubblici dalle istituzioni non orientate al profitto e quella prodotta dalle imprese. In decenni di deriva neoliberista è stato costruito un sistema che determina il paradosso – ben visibile in campo farmaceutico – che la conoscenza prodotta con fondi pubblici finisce per essere privatizzata. Ciò è inaccettabile: lo Stato paga una prima volta finanziando la ricerca e una seconda volta comprando il farmaco dalle imprese. Ma soprattutto perde il controllo della tecnologia. Se l’impresa farmaceutica (pur finanziata con fondi pubblici) è lasciata libera di controllare la tecnologia con segreti e brevetti, sarà l’unica a decidere a chi e a quanto vendere.

A leggere i vari piani e strategie dell’Unione Europea e dell’Italia – dai piani d’azione sulla proprietà intellettuale al PNRR – l’auspicato ripensamento del sistema di produzione della conoscenza non è neanche all’orizzonte. Le indicazioni che emergono dai documenti istituzionali sono chiare: rafforzamento della proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico da università ed enti di ricerca a imprese.

Insomma, quando si parla di “strategia” della proprietà intellettuale su farmaci e dispositivi medici, si parla di guerra. Ma per favore non chiamiamola retoricamente “guerra contro il virus”. È la solita sporca guerra tra uomini, solo che il sangue non è immediatamente visibile.

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La metafora di un dilemma fondamentale

La lezione prova a illustrare alcune premesse storiche e concettuali della direttiva copyright 2019/790. Mentre gran parte del dibattito sul copyright si focalizza su questioni economiche, la discussione sul diritto d’autore nell’era digitale riguarda questioni politiche fondamentali che attengono alla tenuta delle società demcratiche.

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Tecnocrazia o democrazia?

Roberto Caso, Tecnocrazia o democrazia? La direttiva copyright: metafora di un dilemma fondamentale

Seminario 29 novembre 2021

29 novembre 2021, h 14:00 – 17:00

Università degli Studi di Brescia Corso Mameli AULA 10

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Politiche sulla scienza aperta in Italia: solo “bla bla bla”

Copertina del disco Parole-Parole (interpreti Mina e Alberto Lupo, PDU, 1972)

Roberto Caso

In Roars, 13 dicembre 2021. Pubblicato su Agenda Digitale, 17 dicembre 2021 con il titolo “Scienza aperta? In Italia è un mito: ecco tutti i problemi irrisolti“, disponibile anche su Zenodo.

Versione del 24 novembre 2021

Politiche sulla scienza aperta in Italia: solo “bla bla bla”

Roberto Caso[1]

Introduzione

Mentre l’UNESCO si accinge ad adottare la raccomandazione sull’Open Science, la Francia ha da poco varato il secondo piano nazionale sulla scienza aperta, e l’UE non solo finalizza il progetto Horizon Europe all’apertura dei risultati della ricerca ma inserisce le pratiche dell’Open Science tra gli elementi di valutazione delle proposte progettuali, in Italia si discute molto di politiche della Scienza Aperta senza sviluppi concreti e significativi. Anzi, oggi la scienza appare nel nostro Paese meno aperta e libera: i condizionamenti politici e privati si fanno via via più pesanti.

Vediamo, limitandoci ad aspetti esplicitamente etichettati come attinenti all’Open Science, alcuni dei principali problemi irrisolti.

Il Piano Nazionale per la Scienza Aperta: un documento-fantasma

Con delibera n. 74 del 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 23 gennaio 2021) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, su proposta del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha approvato il Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027. Tale programma preannuncia, con due estratti, il Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (IR) e il Piano Nazionale per la Scienza Aperta. A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale mentre il piano infrastrutture è stato pubblicato il 20 ottobre 2021 del piano sulla scienza aperta si sono perse le tracce.

Il PNR prevede (p. 153) a proposito delle IR le seguenti principali azioni:

–  la creazione di una rete delle IR e la loro diffusione e conoscenza;

–  il rafforzamento delle politiche per l’accesso;

–  il riconoscimento delle IR quale strumento per l’attività di ricerca degli ambiti del PNR e per la partecipazione ai partenariati europei (ad esempio, EOSC e EuroHPC);

–  il ruolo delle IR nell’innovazione e nei rapporti con l’industria e lo sviluppo di Infrastrutture Tecnologiche (IT);

–  l’utilizzo delle IR nell’alta formazione;

–  le modalità di finanziamento.

Le IR sono strumentali allo sviluppo della scienza aperta.

Il PNR (p. 154) così si esprime in proposito:

“Con l’accesso aperto ai risultati (dati, articoli, standard, procedure, strumenti ecc.) e alle facilities dove svolgere e perfezionare la ricerca, le IR si impegnano a svolgere un ruolo rilevante nell’attuazione della strategia sulla scienza aperta promossa dalla Commissione Europea per migliorare la circolazione delle conoscenze e l’innovazione”.

Il Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (IR) specifica (p. 8-9) quanto segue riprendendo quasi letteralmente l’estratto ora citato:

“Le IR sono e devono essere elemento fortemente attrattivo per i ricercatori di tutto il mondo, rappresentando il luogo fisico o virtuale aperto a tutti, per poter condurre ricerche d’avanguardia, sperimentare, crescere ed innovare. L’accesso offerto dalle IR con la possibilità di fruire di dati, attrezzature, servizi ed expertise diversi per condurre studi ed esperimenti scientifici ha un ruolo decisivo nel far avanzare le frontiere della conoscenza nei vari settori, con la creazione di saperi orientati a sfide sociali globali che mai come ora richiedono approcci e metodi innovativi.

Con l’accesso aperto ai risultati (dati, articoli, standard, procedure, strumenti ecc.) e alle facility, dove svolgere e perfezionare la ricerca, le IR si impegnano a svolgere un ruolo rilevante nell’attuazione della Strategia sulla Scienza Aperta promossa dalla Commissione europea per migliorare la circolazione delle conoscenze e l’innovazione”.

A proposito della Scienza Aperta nel PNR si legge (p. 156) quanto segue:

“Per “scienza aperta” si intende un nuovo paradigma per la creazione della conoscenza scientifica basato su trasparenza e cooperazione, capace di potenziare la ricerca e l’insegnamento scientifico. Esso promuove la condivisione di conoscenza rimuovendo le barriere create dalle gabbie editoriali e dai rigidi ambiti disciplinari. La scienza aperta accresce l’efficacia della collaborazione e la riproducibilità dei risultati della ricerca, la possibilità di riuso dei dati per nuove analisi anche di tipo interdisciplinare, nonché la fruibilità del sapere scientifico generando fiducia nel pubblico.

Per “accesso aperto” all’informazione scientifica si intende la possibilità di reperire in rete le pubblicazioni scientifiche, i dati e i metadati che li rendono fruibili, e ogni altro risultato della ricerca e dell’insegnamento scientifico, senza costi e senza barriere giuridiche e tecniche.

I principi della scienza aperta sono:

– la conoscenza come bene comune;

– la collaborazione e la solidarietà tra scienziati nonché tra scienziati e cittadini;

– la possibilità per tutti di accedere ai risultati della ricerca scientifica;

– la trasparenza del processo e dei contributi usati per la produzione e la validazione dei risultati scientifici;

– la disponibilità gratuita e con diritti di riuso, in rete, dei risultati della ricerca e dell’insegnamento;

– il rigore scientifico, la riproducibilità dei risultati sperimentali, la discussione critica dei dati, delle

informazioni e della conoscenza resi accessibili in rete”.

Il Piano Nazionale per la Scienza Aperta costituisce (p. 158) un documento programmatico che:

–  “concorre all’implementazione della scienza aperta come visione d’insieme con strategie specifiche per i singoli elementi, profondamente interconnessi, che debbono interagire per creare un ecosistema aperto (pubblicazioni, dati, strumenti di analisi, infrastrutture, valutazione, formazione);

–  assicura il coordinamento e la sinergia fra tutti gli attori coinvolti, ovvero il MUR, l’ANVUR, le infrastrutture di ricerca, gli enti di ricerca e gli atenei, impegnando gli attori del sistema su obiettivi chiari e misurabili;

–  definisce il ruolo che l’Italia deve giocare a livello europeo sul tema della scienza aperta e nel quadro dell’iniziativa EOSC, evidenziando le priorità e le specificità nazionali;

–  ottempera a quanto richiesto dalla Raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione Europea sull’accesso alla comunicazione scientifica e la sua conservazione in termini di coordinamento e strategia a livello nazionale sulla scienza aperta”.

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vi è nella Missione 4 “istruzione e ricerca” il richiamo al Programma Nazionale della Ricerca in riferimento a un apposito fondo (p. 191), tuttavia manca qualsiasi accenno alla scienza aperta, mentre abbondano i richiami al trasferimento tecnologico (vero e proprio mantra della contemporaneità). Il dato sorprende, anche se letto nella logica asfittica che informa il documento: “dalla ricerca all’impresa” [M4C2]. Ammesso e non concesso che la ricerca finanziata con fondi pubblici serva solo a imprese e mercato, non si comprende la ragione dell’omissione della scienza aperta che avvantaggia tutti i cittadini e anche tutte le imprese.

Un paio di cenni all’Open Science si rinvengono curiosamente nelle Linee Guida del Ministero dell’Università e della Ricerca sul PNRR. In particolare, a proposito delle Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture tecnologiche di Innovazione quando si parla (p. 34) della quota di accesso alle infrastrutture si specifica:

“La quota di accesso destinata al sostegno alla scienza aperta e all’innovazione aperta sarà prevalente, pur offrendo opportunità sostanziali di accesso protetto a pagamento”.

Nell’era della pianificazione pervasiva, è in corso di elaborazione da parte del Ministero della Cultura anche il Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND).

Sul sito di riferimento si legge quanto segue:

“Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) è lo strumento per guidare il processo di cambiamento verso la trasformazione digitale degli istituti culturali nella digitalizzazione del patrimonio culturale e nella creazione di nuovi servizi.

In questa prospettiva, il PND facilita il governo dell’ecosistema digitale della cultura, nella consapevolezza che la digitalizzazione del patrimonio culturale è un progetto collettivo e non la sommatoria di azioni individuali.

L’obiettivo è inquadrare ogni azione degli istituti del territorio all’interno di un framework condiviso fatto di policy e regole comuni.

Il PND si configura come il dispositivo che individua principi comuni per affrontare problemi comuni ai diversi settori disciplinari; come ogni documento di pianificazione strategica deve inoltre saper cogliere i trend attuali che riguardano le tecnologie digitali per declinarli utilmente nel settore del patrimonio culturale. Così come deve prevedere degli strumenti di monitoraggio con delle chiare metriche per definire gli impatti delle attività di digitalizzazione”.  

Sarebbe auspicabile che tra Piano Nazionale della Scienza Aperta e PND ci fosse un coordinamento visto che l’accesso aperto al patrimonio culturale costituisce un aspetto rilevantissimo della scienza aperta. Sarebbe inoltre auspicabile che in questo coordinamento si tenesse conto della Raccomandazione della Commissione UE del 10 novembre 2021 sullo spazio europeo comune dei dati per il patrimonio culturale. In questa raccomandazione si leggono i seguenti principi-guida:

“15. Cultural heritage institutions should adhere to relevant standards and frameworks, such as those used by the Europeana initiative for sharing digital content and metadata, including the Europeana Data Model, RightsStatements.org, and the Europeana Publishing Framework, to achieve interoperability at European level. Member States should take the necessary measures to promote and facilitate the adherence to such existing and future standards and frameworks and collaborate at the European level to expand them in the context of the data space.

16. Member States should actively encourage cultural heritage institutions to make their digitised assets available through Europeana and thus contribute to the data space, in line with the standards and frameworks referred to in point 15 and with the indicative targets provided in Annexes I and II.

17. Contributions from cultural heritage institutions, referred to in point 16, should include, in particular, 3D digitised cultural heritage assets to promote European cultural jewels, enhance the potential reuse in important domains such as social sciences and humanities, sustainable cultural tourism, cultural and creative sectors, or help identify cultural goods that are illicitly trafficked.

18. Member States should ensure that, as a result of their policies, data resulting from publicly funded digitisation projects become and stay findable, accessible, interoperable and reusable (‘FAIR principles’) through digital infrastructures (including the data space) to accelerate data sharing.

19. All public funding for future digitisation projects of cultural heritage assets should be made conditional upon making digitised content available in Europeana and the data space, as referred to in point 16.

20. Member States should take all the necessary measures to support and raise awareness of Europeana among the general public and particularly in the education sector and schools, including through educational materials.

21. Member States should exploit the European federation of cloud-to-edge infrastructure and services in order to scale up the storage, management and access to digitised cultural heritage assets”.

La pandemia: conoscenza come bene privato o comune?

Si è scritto molte volte che la pandemia avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per accelerare lo sviluppo della scienza aperta anche attraverso la compressione della proprietà intellettuale. Meno proprietà intellettuale, più scienza aperta. Così non è stato.

L’esempio macroscopicamente più evidente è offerto dai vaccini anti-COVID-19. Le proposte volte alla condivisione globale di conoscenze e tecnologie alla base dei vaccini così come quelle di sospensione delle normative internazionali e nazionali sulla proprietà intellettuale segnano il passo. Vaccini, altri farmaci e dispositivi medici sono diventati strumenti di geopolitica al servizio delle logiche del dominio e del condizionamento.

In particolare, la proposta di India e Sudafrica di sospensione di parte dell’accordo TRIPS (l’accordo sui diritti di proprietà intellettuale nell’ambito del WTO), avanzata nell’ottobre 2020 e riformulata nel maggio 2021, che ha incontrato un vastissimo consenso (anche tra i cittadini europei), sarà discussa in seno al WTO per l’ennesima volta a fine novembre 2021. Ma sono esigue le speranze che tale discussione possa esitare in un voto favorevole alla sospensione. Un blocco di Paesi occidentali, con l’Unione Europea in testa, si oppone risolutamente.

Il problema non riguarda solo il diritto dell’emergenza, cui è ascrivibile, la proposta di sospensione dell’accordo TRIPS, ma anche (e soprattutto) la visione del futuro, cioè le riforme organiche del diritto che servirà ad affrontare i problemi di domani, comprese le prossime pandemie.

Nei documenti programmatici – v., ad es., il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE del 25 novembre 2021 e le Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 del MISE del 23 giugno 2021 – e nelle ultime riforme – v.  ad es. la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e la sua attuazione in Italia – la ricetta dei decisori politici rimane la stessa: rafforzare la proprietà intellettuale.

Oligopoli più forti che mai. Due esempi: contratti trasformativi e piattaforme per l’interazione a distanza

Il sistema della comunicazione della scienza è saldamente nel controllo di pochi grandi editori commerciali e piattaforme Internet che praticano l’analisi di dati. Le infrastrutture di ogni anello della catena che porta dalla ricerca dei dati grezzi alla valutazione dei risultati sono in mano a grandi attori privati del mercato digitale.

Due esempi bastano a rendere l’idea: a) le infrastrutture per la comunicazione e per la valutazione delle pubblicazioni e b) le infrastrutture per l’interazione a distanza (convegni, seminari, didattica, riunioni).

a) Pubblicazioni scientifiche. Il sistema commerciale delle pubblicazioni digitali degli ultimi decenni si è basato prevalentemente su licenze di accesso e d’uso dei contenuti di grandi banche dati. Tali licenze sono normalmente stipulate da editori commerciali (ora imprese di analisi di dati) e consorzi di utenti (ad esempio, consorzi universitari come CRUI-CARE in Italia). Si tratta di contratti pluriennali a pacchetto (in gergo big deal). Tale sistema presenta una serie di gravi difetti: ingessa il mercato e alimenta il potere oligopolistico facendo crescere esponenzialmente i prezzi, sottrae il controllo fisico delle informazioni e dei dati alle biblioteche e agli utenti, consente alle imprese di praticare la sorveglianza di massa (i fruitori delle banche dati sono costantemente spiati secondo le consuete pratiche del capitalismo della sorveglianza), lega indissolubilmente le pubblicazioni scientifiche alla valutazione bibliometrica.

Per mettere fine a questo sistema malato servivano le seguenti riforme: comprimere la proprietà intellettuale degli intermediari commerciali, rafforzare il diritto d’autore dello scienziato mediante il riconoscimento di un diritto irrinunciabile e inalienabile di ripubblicazione in Open Access e azzerare o quantomeno ridurre il peso della valutazione bibliometrica. Queste riforme avrebbero consentito lo sviluppo di Open Access alle pubblicazioni scientifiche libero dal potere oligopolistico.

Invece, sta passando l’idea dei c.d. “contratti trasformativi”. Gli editori si impegnano – si noti che si tratta di un “impegno dello spirito” che non può trovare alcuna tutela giuridica – a trasformare gradualmente il proprio modello commerciale ad accesso chiuso in accesso aperto a pagamento per chi pubblica. Alla fine della trasformazione – non si sa quando – si pagherà solo per pubblicare, ma l’accesso del pubblico alle pubblicazioni sarà gratuito e con diritti di riuso. Nella fase di transizione gli editori continuano a commercializzare i consueti abbonamenti per l’accesso chiuso, ma lucrando – in base a varie formule commerciali – anche su complementari diritti di pubblicazione in accesso aperto. Il sistema presenta difetti non meno gravi di quello basato sui classici big deal per abbonamenti ad accesso chiuso: consolida il potere oligopolistico con effetti sia sui prezzi per accedere sia su quelli per pubblicare, mantiene la capacità di sorveglianza globale e il potere di valutazione bibliometrica, innesca nuove forme disuguaglianza e ingiustizia avvantaggiando chi ha il potere economico per comprare i diritti di pubblicazione in accesso aperto.

b) Interazione a distanza. Al di là di alcune lodevoli eccezioni, come la piattaforma GARR Meet e quella del Politecnico di Torino, durante la pandemia l’interazione a distanza (convegni, seminari, lezioni, riunioni) in Italia si è basata sull’uso di piattaforme proprietarie facenti capo alla galassia GAFAM o a nuove emergenti realtà imprenditoriali come Zoom. Nonostante numerosi studi abbiano messo in evidenza i rischi – innanzitutto in termini di violazione del diritto alla protezione dei dati personali – legati all’uso di tali piattaforme, non esiste un “piano” o semplicemente un’azione per restituire al settore pubblico il controllo delle infrastrutture per l’interazione a distanza.

Conclusioni

In Italia ci sono tre priorità nello sviluppo della scienza aperta, intesa come scienza pubblica e democratica.

1) Creare infrastrutture pubbliche e aperte per sottrarre la scienza agli oligopoli commerciali. Ciò vale, in particolare, per il software, per le pubblicazioni, per i dati della ricerca, per le piattaforme per l’interazione a distanza, per le invenzioni come farmaci e dispositivi medici essenziali.

2) Smantellare il sistema basato su agenzie ministeriali come l’ANVUR che svolgono una valutazione amministrativa verticistica basata su algoritmi e metriche proprietarie.

3) Riformare organicamente le leggi sulla proprietà intellettuale allo scopo di sfoltire e comprimere le esclusive nonché, specularmente, di estendere il pubblico dominio. Non si tratta tanto di creare zone franche per la scienza istituzionale, quanto di eliminare o restringere diritti di proprietà intellettuale, restituendo a tutti i cittadini gli spazi di libertà via via sottratti.

Si noti che i tre punti sono strettamente connessi. In particolare, la creazione di infrastrutture del settore pubblico è garanzia di libertà solo se lo stesso settore pubblico non opera in base a una valutazione amministrativa verticistica, cioè solo se non opera autoritariamente. D’altra parte, il solo intervento sulla proprietà intellettuale non può da solo distruggere gli oligopoli se non si interviene sulla valutazione.

In ogni caso, nessuno dei tre punti rientra nell’agenda politica dello Stato italiano. Non in quella del Governo, non in quella parlamentare. Manca un efficace coordinamento delle azioni portate avanti dalle singole istituzioni. Mancano persino dati e numeri affidabili sullo stato di avanzamento della scienza aperta. Ad es., sono poche le università che pubblicano relazioni sui progressi in termini di attuazione della scienza aperta (per alcune eccezioni v. qui e qui).

Insomma, la discussione politica sulla scienza aperta in Italia suona come altri e più noti dibattiti: un triste (o sinistro) “bla bla bla”, un (inquietante) rumore di fondo che copre scelte molto nette e precise di accentramento del controllo e di privatizzazione della scienza.

Gli unici progressi che si registrano nel nostro Paese sono dovuti alla buona volontà di singoli ricercatori, piccoli gruppi e poche istituzioni – università, enti e istituti di ricerca – che si districano negli angusti spazi di libertà dell’attuale ecosistema provando a tenere accesa la speranza di una scienza realmente aperta.


[1] L’autore è presidente dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ed è stato componente del gruppo di esperti che ha contribuito alla redazione del Piano Nazionale per la Scienza Aperta previsto dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027.

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Plagio [accademico] e diritto d’autore nel tempo delle metriche

Comparison of a woodblock print by Hiroshige (left) to its copy by Vincent van Gogh (Wikipedia: Plagiarism)

Lezione nel corso Etica, università e comunità (Università di Trento, Facoltà di Giuriprudenza) del Prof. Nicola Lugaresi – 11 novembre 2021

Abstract: Partendo da tre casi recenti verificatisi in ambito accademico la lezione intende far riflettere criticamente gli studenti sul rapporto tra etica, diritto, valutazione e tecnologia nella materia del plagio e della violazione dell’integrità scientifica.

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Casi

Caso “Tesi di laurea plagiata in un libro”: Trib. Venezia, sez. civ., 5 dicembre 2018

Caso “Madia”: Il caso Madia: fu plagio? Ecco la verità processuale, Roars, 20 settembre 2021; Trib. Roma, sez. civ., 1° settembre 2021

Caso “Miccoli”: Miccoli, un’anatra zoppa alla presidenza dell’Anvur. Per cercare di salvare l’agenzia, Roars, 4 dicembre 2017; Sbatti l’Anvur in prima pagina: il copia-incolla di Miccoli nel mirino di Corriere, FQ e Repubblica, Roars, 7 gennaio 2018

Riferimenti:

R. Caso (a cura di), Plagio e creatività: un dialogo tra diritto e altri saperi. Atti dei Seminari tenuti il 21 e il 28 aprile 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento), Università degli Studi di Trento, Trento, 2011

R. Caso, La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d’autore e proprietà intellettuale, Milano, Ledizioni, 2020, cap. 4

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati, Milano, Ledizioni, 2021, cap. 6 e 23

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November 8, 2021, Global jurists call for waiver of global intellectual property rights for COVID-19 vaccines and therapeutics

“Member States of the WTO who block or otherwise impede the adoption of a waiver of intellectual property rights for COVID-19 vaccines and other therapeutics are breaching their legal obligations to realize the rights to health, equality, life and science, the ICJ said today in an expert legal opinion published with the endorsement of over 85 jurists from across the world”.

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Mario Biagioli, Responsibility goes virtual: lessons from COVID vaccine patents, University of Trento, Faculty of Law, LawTech seminar, 29.10.2021

Video e materiali disponibili qui.

Relatore:

Prof. Mario Biagioli (Distinguished Professor, School of Law and Department of Communication, UCLA)

Discussant:

Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo (Università di Pisa)

Prof.ssa Fiona Macmillan (Birkbeck, University of London, Roma Tre)

Prof.ssa Caterina Sganga (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)

Responsabili scientifici: Prof. Roberto Caso e Dott.ssa Giulia Dore (Università di Trento)

Per approfondimenti v. M. Biagioli, Of Viruses and Licenses: Lessons from COVID-19 Vaccine Patent Debates, Los Angeles Review of Books, July 9, 2021