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Il diritto e la giustizia contro la forza bruta e stolta. Tratti antropologici che si ritrovano nella scienza.
Esistono due tipologie di scienza aperta. La prima, la vera scienza aperta, si basa sulla libertà intellettuale dell’uso pubblico della ragione e si pone alle fondamenta della democrazia interna ed esterna agli Stati. La seconda, la pseudo-scienza aperta, si fonda sulla proprietà intellettuale ed è asservita alla concentrazione di potere pubblico e privato.
Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi la vera scienza aperta ha avuto modo di affermarsi solo episodicamente e in chiave sovversiva, provando a calcare gli impervi sentieri della pace.
Mentre le società che abbiamo costruito negli ultimi decenni hanno deliberatamente favorito la concentrazione di potere pubblico e privato, quella stessa concentrazione che alimenta il capitalismo dei monopoli intellettuali sorveglianti e della guerra. In questo contesto la pseudo-scienza aperta può ben presentarsi come istituzionale e percorrere orgogliosamente i sentieri della gloria, anche se, prima di giungere alla tomba, contraddizioni laceranti non tardano ad affiorare. Lungi dall’essere mera speculazione teorica, la relazione ripercorre alcuni problemi della dialettica tra scienza aperta sovversiva e istituzionale che l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta ha provato ad affrontare nei suoi primi dieci anni di vita.
La proprietà intellettuale si pone alla base dei monopoli intellettuali. I monopoli intellettuali sono antitetici alla scienza aperta intesa come pilastro di una società democratica. Ma a minacciare la scienza aperta non è solo la proprietà intellettuale tradizionalmente intesa (diritto d’autore e diritti connessi, brevetti per invenzione e marchi) ma anche la psedo-proprietà intellettuale (forme anomale di diritti di esclusiva) che punta al controllo di informazioni e dati sfuggendo al pur precario bilanciamento tra proprietà intellettuale e pubblico dominio. Per ripristinare le premesse giuridiche della scienza aperta il contrasto alla pseudo-proprietà intellettuale costituisce una sfida di fondamentale importanza.
Cassazione civile sez. III – 24/04/2008, n. 10656, Giust. civ. 2008, 7-8, I, 1627; Dir. autore 2009, 1, 124, con nota di Mari
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Tribunale Milano, 29/01/1996, in Foro it., 1996, I, 1426, con nota di A. Monti; in Giur. it. 1996, I,2, 749
Trib. Milano, 15 novembre 1995, Tamaro c. Soc. Comix, in Dir. Industriale, 1996, 407, nota di Mina
Pretura Roma, 29/08/1978, in Dir. autore 1979, 967
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L. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche
– Giovanni Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, VI ed., Bologna, Il Mulino, 2025
– Roberto Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione, Milano, Ledizioni, 2025, Capitoli 4 e 5, pagg. 67-88 (disponibile in Open Access all’URL: https://zenodo.org/records/15341282)
Daniela Tafani, (2024). Omini di burro. Scuole e università al Paese dei Balocchi dell’IA generativa. Bollettino telematico di filosofia politica. https://doi.org/10.5281/zenodo.13923820
Giovanni Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, VI ed., Bologna, Il Mulino, 2025, Parte seconda, Capitolo 4
Riferimenti normativi:
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) GDPR, art. 17
L. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE
Letture:
Giovanni Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, VI ed., Bologna, Il Mulino, 2025, parte III, capitolo XV
Lezione 21 – Digitalizzazione del patrimonio culturalE: accesso chiuso vs. accesso aperto (in presenza)
App. Bologna 24 settembre 2025, in Foro italiano, 2024, I, 3123 (dipinto di Diego Velázquez raffigurante Francesco I d’Este, custodito dalla Galleria estense di Modena)
Lezione 22 – Dati di sperimentazione clinica e spazio europeo dei dati sanitari (in presenza)
L. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche
App. Bologna 24 settembre 2025, in Foro italiano, 2024, I, 3123 (dipinto di Diego Velázquez raffigurante Francesco I d’Este, custodito dalla Galleria estense di Modena)
“L’era digitale – in cui le imprese multinazionali con sede negli Stati Uniti si affidano alla tecnologia digitale per saccheggiare le economie dei partner commerciali americani – offre ai Paesi che devono affrontare i dazi statunitensi una potente tattica di ritorsione mai vista prima su questo pianeta. Gli (ex) partner commerciali dell’America possono reagire ai dazi statunitensi abolendo le misure legali che hanno istituito per proteggere i prodotti delle aziende statunitensi da modifiche e reverse engineering”. […]
Boyle, James, Fencing off Ideas: Enclosure & the Disappearance of the Public Domain (March 1, 2002). Daedalus, Vol. 131, No. 2, Spring 2002, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3084184
Madison, Michael J. and Frischmann, Brett M. and Strandburg, Katherine J., Knowledge Commons (2019) (December 12, 2018). Forthcoming in Hudson, Blake, Rosenbloom, Jonathan, and Cole, Dan eds., Routledge Handbook of the Study of the Commons, Abingdon, UK: Routledge, U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper No. 2018-39, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3300348
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Corte di giustizia UE, 3 settembre 2014 C‑201/13 (Deckmyn)
Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta), in La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d’Italia, Anno XLIX, Serie VI, 16 febbraio 1909, pp. 370-378
D. Tafani (2024), Omini di burro. Scuole e università al Paese dei Balocchi dell’IA generativa. Bollettino telematico di filosofia politica. https://doi.org/10.5281/zenodo.13923820
Art. 3, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Art. 4, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Art. 53, 78.1 bozza Regolamento sull’intelligenza artificiale (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))
R. Caso, Una medicina senza mercato e senza brevetti. Il libro-intervista di Silvio Garattini e Caterina Visco su diritto alla salute, farmaci e proprietà intellettuale, 2 febbraio 2022
Kimball, Jonathan and Ragavan, Srividhya and Vegas, Sofia, Reconsidering the Rationale for the Duration of Data Exclusivity (October 3, 2019). McGeorge Law Review, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 19-56, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3463784 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3463784
20. Il diritto all’immagine del bene culturalee la pseudo-proprietà intellettuale
Dore, Giulia; Priora, Giulia, “The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios” in GRUR INTERNATIONAL, v. 2024, 73, n. 11 (2024), p. 1050-1066. – URL: https://academic.oup.com/grurint/article-abstract/73/11/1050/7821512 . – DOI: 10.1093/grurint/ikae132
21. Conclusioni Open science vs. Intellectual Monopoly & Property
Contreras, Jorge L., ‘In the Public Interest’ – University Technology Transfer and the Nine Points Document – An Empirical Assessment (December 21, 2021). University of Utah College of Law Research Paper No. 476, 12(2) U.C. Irvine L. Rev. 435 (2023), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3990450 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3990450
Roberto Caso, Tutti [gli] uomini del[la] presidente: il ddl 1236 sicurezza e il nuovo obbligo di università ed enti pubblici di ricerca di collaborare con i servizi segreti, 15.12.2024 [aggiornato al 29 gennaio 2025]
Nel testo che segue, disponibile anche su Agenda Digitale del 29.01.2025, riproduco alcune considerazioni che sono poste a fondamento del comunicato – ripubblicato il 2 gennaio 2025 su ROARS e ripreso da Il Manifesto qui e qui, nonché dall’associazione Politicnico Futuro, e dal Menabò di Etica ed Economia – con il quale l’Associazione Italiana per la promozione per la Scienza Aperta (AISA) ha chiesto al Parlamento della Repubblica Italiana il ritiro del disegno di legge (ddl) sicurezza S.1236 e in ogni caso di cancellare la proposta di modifica dell’art. 13 della l. 2007/124 (sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) contenuta nell’art. 31 del medesimo disegno di legge.
L’art. 31 è commentato da vari articoli di stampa e interventi su social media. Tra questi si segnalano il commento di Tomaso Montanari apparso su Il Fatto quotidiano e ripreso su Volerelaluna, l’articolo pubblicato su Open e il commento di Maria Chiara Pievatolo su Mastodon.
* * *
Il disegno di legge (ddl) sicurezza S.1236 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” presentato dal Governo il 22 gennaio 2024, approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024 e ora in discussione al Senato è al centro di un acceso dibattito politico dentro e fuori del Parlamento. Il ddl interviene con finalità repressive e securitarie sul diritto e sulla procedura penale. Molte critiche sono state mosse contro l’impostazione di fondo e gli strumenti normativi utilizzati. Secondo i critici, la proliferazione dei reati, l’inasprimento delle pene, attuata mediante l’affastellamento di disposizioni legislative di difficile coordinamento, interpretazione e applicazione, colpisce i più deboli e contrasta il dissenso politico, determinando un’illegittima compressione dei principi e delle norme costituzionali che tutelano diritti e libertà fondamentali. In particolare, ad essere a rischio sono la libertà di riunione, informazione e di manifestazione del pensiero. Dei molteplici argomenti mobilitati contro il ddl vi è traccia nei documenti acquisiti in Parlamento durante le audizioni: si vedano, a titolo di esempio, le memorie presentate al Senato dal prof. Massimo Luciani, dal prof. Enrico Grosso, dall’Unione delle Camere Penali.
Tra le tante disposizioni normative oggetto di critica ve ne è una che ha ricevuto meno attenzione. Essa riguarda l’estensione del potere delle agenzie di informazione (servizi segreti) in riferimento alle università e agli enti pubblici di ricerca. Si tratta dell’art. 31, comma 1, del ddl rubricato “Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” che mira a modificare il comma 1 dell’articolo 13 dell’ultima legge di riforma dei servizi di informazione, l. 3 agosto 2007, n. 124, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
L’attuale art. 13, c.1, della legge 2007/124 così recita:
“1. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca”.
Se il ddl sicurezza fosse approvato il testo del comma 1 dell’art. 13 della l. 2007/124 diventerebbe il seguente:
“1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.
La scheda di lettura che accompagna il ddl rileva quanto segue:
“Il comma 1, lett. a), n. 1, modifica l’articolo 13, comma 1, della legge 124/2007 (la legge reca la nuova disciplina dei servizi di informazione), prevedendo che le pubbliche amministrazioni e alcuni soggetti ad esse equiparati siano tenuti a prestare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e alle agenzie del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica – ossia l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) – la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale.
Attualmente, la disposizione vigente prevede che DIS e agenzie possono corrispondere con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali.
La norma in esame, da un lato, rende cogente la collaborazione – ed anche l’assistenza, non prevista dalla norma vigente – che gli organismi di sicurezza eventualmente richiedono alle pubbliche amministrazioni. Dall’altro, specifica che la collaborazione e assistenza debbano essere motivate dalla necessità della tutela della sicurezza nazionale, mentre la disposizione vigente fa riferimento alla necessità di adempiere alle funzioni istituzionali di detti organismi.
Inoltre, viene ampliato il novero dei soggetti tenuti a prestare la collaborazione, estendendo tale obbligo alle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
Come nella formulazione vigente, è previsto che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni tra i soggetti tenuti a prestarla e gli organismi di informazione per la sicurezza. A differenza della disposizione in vigore, viene specificato che le convenzioni possano prevedere anche la comunicazione di informazioni agli organismi in deroga ai vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore.
Il comma 1, lett. a), n. 2, modifica la rubrica dell’articolo 13 della legge 124/2007 per adattarla alle modifiche di cui sopra [grassetti originali]”.
Com’è stato rilevato dal Dott. Armando Spataro in sede di audizione, tale nuovo intervento normativo risponde all’”orientamento politico finalizzato ad estendere il ruolo delle Agenzie di Informazione nella direzione di attività che non competono loro, come – in particolare – quelle di indagine giudiziaria”.
Due aspetti della proposta di modifica saltano agli occhi:
a) il potere dei servizi di informazione di corrispondere con gli altri soggetti facenti capo allo stato e chiedere la collaborazione si trasforma in obbligo dei questi ultimi di prestare collaborazione e assistenza;
b) le convenzioni disciplinate dalla disposizione legislativa possono prevedere la comunicazione di informazioni in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza.
L’imposizione, nell’ambito universitario e della ricerca pubblica, dell’obbligo di collaborare in connessione alla comunicazione di informazioni in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza suscita preoccupazione.
Il Presidente dell’autorità garante per la protezione dei dati personali si è espresso a margine del testo discusso alla Camera, sostenendo che l’uso della categoria “riservatezza” non include la protezione dei dati personali:
“il riferimento alla riservatezza va inteso – collocando la norma all’interno del contesto giuridico in cui si inscrive e ai parametri della legge 124 – con riguardo a profili diversi dalla disciplina di protezione dati personali. E questo, non tanto e non solo per ragioni nominalistiche, quanto perché l’articolo 58 del Codice in materia di protezione dei dati personali già introduce una disciplina derogatoria, con valenza generale, del trattamento di dati personali da parte degli Organismi, per fini di sicurezza nazionale. A tale cornice generale dovrà, pertanto, ricondursi il trattamento di dati personali funzionale (o connesso) a tali comunicazioni, anche considerando che la deroga introdotta si riferisce a normative “di settore in materia di riservatezza” e non, invece, a una di taglio generale quale, appunto, quella di cui all’art. 58 del Codice”.
Se quanto rilevato dal Garante della Privacy è corretto, a quale riservatezza intende riferirsi la norma?
La disposizione legislativa, anche per la sua ambiguità, si presta a essere interpretata come fonte di un anomalo potere investigativo in capo ai servizi di informazione da utilizzare nei confronti di università ed enti pubblici di ricerca. Tale potere si pone in frontale contrasto con la tutela costituzionale della riservatezza personale, delle libertà di informazione e manifestazione del pensiero nonché della libertà e autonomia accademiche, violando gli art. 2, 15, 21 e 33 della Costituzione.