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Il diritto e la giustizia contro la forza bruta e stolta. Tratti antropologici che si ritrovano nella scienza.
Esistono due tipologie di scienza aperta. La prima, la vera scienza aperta, si basa sulla libertà intellettuale dell’uso pubblico della ragione e si pone alle fondamenta della democrazia interna ed esterna agli Stati. La seconda, la pseudo-scienza aperta, si fonda sulla proprietà intellettuale ed è asservita alla concentrazione di potere pubblico e privato.
Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi la vera scienza aperta ha avuto modo di affermarsi solo episodicamente e in chiave sovversiva, provando a calcare gli impervi sentieri della pace.
Mentre le società che abbiamo costruito negli ultimi decenni hanno deliberatamente favorito la concentrazione di potere pubblico e privato, quella stessa concentrazione che alimenta il capitalismo dei monopoli intellettuali sorveglianti e della guerra. In questo contesto la pseudo-scienza aperta può ben presentarsi come istituzionale e percorrere orgogliosamente i sentieri della gloria, anche se, prima di giungere alla tomba, contraddizioni laceranti non tardano ad affiorare. Lungi dall’essere mera speculazione teorica, la relazione ripercorre alcuni problemi della dialettica tra scienza aperta sovversiva e istituzionale che l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta ha provato ad affrontare nei suoi primi dieci anni di vita.
La proprietà intellettuale si pone alla base dei monopoli intellettuali. I monopoli intellettuali sono antitetici alla scienza aperta intesa come pilastro di una società democratica. Ma a minacciare la scienza aperta non è solo la proprietà intellettuale tradizionalmente intesa (diritto d’autore e diritti connessi, brevetti per invenzione e marchi) ma anche la psedo-proprietà intellettuale (forme anomale di diritti di esclusiva) che punta al controllo di informazioni e dati sfuggendo al pur precario bilanciamento tra proprietà intellettuale e pubblico dominio. Per ripristinare le premesse giuridiche della scienza aperta il contrasto alla pseudo-proprietà intellettuale costituisce una sfida di fondamentale importanza.
The legal problem underlying the conflict between parody and copyright does not necessarily have to be formulated in terms of an exception to the exclusive right, but can be framed in light of the originality of the work of authorship. In other words, parody usually constitutes an autonomous original work. To offer arguments in favor of this thesis, I will briefly analyze the evolution of the right to parody in Italy with particular attention to case law: from the landmark case D’Annunzio v. Scarpetta (1908) to the recent developments influenced by EU law and ECJ.
The right to parody has proven capable of resisting, in completely different constitutional and regulatory contexts, even the uncontrolled expansion of intellectual property. However, the Italian experience shows that in order to preserve the right to parody, it is necessary to be aware of the alternatives that exist in the formulation and resolution of legal problems. From this perspective, the Italian experience represents a model to be taken into consideration in other legal systems (e.g. France) where the legal problem of the conflict between parody and copyright tends to be formulated in terms of exceptions to exclusive rights.
Abstractin italiano
Il problema giuridico alla base del conflitto tra parodia e diritto d’autore non deve necessariamente essere formulato in termini di eccezione al diritto esclusivo, ma può essere inquadrato alla luce dell’originalità dell’opera d’autore. In altre parole, la parodia costituisce solitamente un’opera originale autonoma. Per offrire argomenti a favore di questa tesi, analizzerò brevemente l’evoluzione del diritto alla parodia in Italia con particolare attenzione alla giurisprudenza: dal caso storico D’Annunzio contro Scarpetta (1908) ai recenti sviluppi influenzati dal diritto dell’Unione Europea e dalla Corte di Giustizia Europea.
Il diritto alla parodia si è dimostrato in grado di resistere, in contesti costituzionali e normativi completamente diversi, anche all’espansione incontrollata della proprietà intellettuale. Tuttavia, l’esperienza italiana dimostra che per preservare il diritto di parodia è necessario essere consapevoli delle alternative esistenti nella formulazione e nella risoluzione dei problemi giuridici. Da questo punto di vista, l’esperienza italiana rappresenta un modello da prendere in considerazione in altri ordinamenti giuridici (ad esempio in Francia) dove il problema giuridico del conflitto tra parodia e diritto d’autore tende ad essere formulato in termini di eccezioni ai diritti esclusivi.
Appunti [poco ordinati] per il Simposio: museologia e comunicazione del congresso dell’ASSOCIAZIONE ANTROPOLOGICA ITALIANA e dell’UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA, Cagliari 16-19 settembre 2025
Accesso chiuso vs accesso aperto. Ovunque nel mondo si confrontano accesso chiuso vs accesso aperto. La disciplina giuridica è complicata dal fatto che i diritti sono territoriali (l’armonizzazione è solo parziale), si intersecano diverse tipologie di norme (di diritto privato e pubblico) e si moltiplicano le fonti normative di diverso livello (trattati internazionali, costituzioni, leggi, regolamenti di diversa natura, policy istituzionali e licenze contrattuali).
Il governo italiano verso l’accesso chiuso. Con riferimento ai beni culturali in pubblico dominio (privi di diritto d’autore), In Italia, mentre ci si muoveva verso l’accesso aperto, negli ultimi anni c’è una rinnovata tendenza (in particolare, dal 2022) a spingere verso l’accesso chiuso sulla base degli art. 107 e 108 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004). Il bersaglio, in linea teorica, sarebbe la riproduzione e l’uso per finalità di lucro. Secondo i fautori dell’accesso chiuso, lo Stato avrebbe un potere di controllo esclusivo non solo sulle riproduzioni in loco, ma anche sulle riproduzioni delle riproduzioni (riproduzioni indirette: ad es., la riproduzione dell’immagine del bene pubblicata su Wikipedia). Tale potere è duplice: potere di valutare la compatibilità dell’uso con il carattere storico-artistico del bene e potere di chiedere un corrispettivo/canone in denaro. La ragione di questa spinta verso l’accesso chiuso starebbe nella prospettiva di ottenere denaro (redditività del patrimonio culturale) da reinvestire nella gestione dei beni secondo un modello giuridico che proviene dalla Francia. Tale prospettiva appare ancor più sorprendente rispetto ai beni culturali in ambito antropologico e zoologico. Si pensi ai reperti paleontologici: v. il caso della ricostruzione in 3D del cranio dell’Uomo di Altamura (Cass. civ., sez. VI, ord., 23 aprile 2013 n. 9757, in Foro it., 2013, I, 2846).
Argomenti contro l’accesso chiuso. Muovono contro l’accesso chiuso diversi argomenti. I principali sono i seguenti. (1)L’accesso chiuso è contro la democratizzazione della fruizione della conoscenza e la scienza aperta. Il preteso contrasto alla commercializzazione della cultura si scontra con la difficoltà di distinguere attività con finalità di lucro con attività con finalità culturali nonché con la contraddizione della politica statale di accesso chiuso (da una parte, si dice di voler contrastare o governare la commercializzazione da parte dei privati; dall’altra è lo stesso Stato a commercializzare: ad. es., attraverso canoni e corrispettivi per la riproduzione e le campagne pubblicitarie per la promozione turistica come Open to Meraviglia). Un potere censorio in capo allo Stato è estremamente rischioso, soprattutto in questo momento storico. A fare le spese dell’accesso chiuso è, prima tra tutte, l’attività di ricerca scientifica e insegnamento. (2)Il pretesto guadagno è inferiore ai costi di gestione del controllo esclusivo (v. Corte dei conti e dottrina: Massimo Fantini in Manacorda e Modolo 2023). L’idea dell’accesso chiuso gestito da Stati a sovranità nazionale territoriale (3)contrasta con l’idea del patrimonio culturale dell’umanità (v. il caso del ritratto del duca Francesco I d’Estedipinto da Velasquez ) nonché con la scarsa propensione di altri Stati a cedere sovranità (v. il caso Ministero della Cultura c. Ravensburger e in particolare Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart entschieden: Urt. v. 11.06.2025, Az. 4 U 136/24): https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/oberlandesgericht-stuttgart-4u136/24-da-vinci-puzzle). La volontà di difendere a tutti i costi l’accesso chiuso crea confusione giuridica che provoca, a sua volta, (4)danni sistemici (il diritto all’immagine del bene culturale e la pseudo-proprietà intellettuale). L’effettività della (5)tutela dell’accesso chiuso è velleitaria (si pensi a una riproduzione effettuata dall’altra parte del mondo o alle innumerevoli riproduzioni che si possono trovare nelle bancarelle delle città come Roma, Firenze e Venezia).
Conclusioni. Come se ne esce?
a)Riformando la legge: cancellando, nell’art. 108 del Codice dei beni culturali, la restrizione relativa alla finalità di lucro per le riproduzioni fatte autonomamente e per gli usi conseguenti; rispetto alle riproduzioni effettuate dagli istituti culturali chiarendo che il potere di chiedere corrispettivi e canoni è in capo all’autonomia dell’istituto;
b)ricostruendo per via interpretativa un principio generale di pubblico dominio (inteso come spazio giuridico libero da qualsiasi forma di controllo esclusivo);
L’assalto dell’amministrazione Trump all’autonomia univertaria e alla libertà scientifica ha radici profonde, una di queste sta nelle iniziative portate avanti da anni dall’attivista di estrema destra Charlie Kirk assassinato il 10 settembre. Le iniziative di Kirk hano contribuito insieme a molti altri fattoria trasformare le scuole e le università in campi di battaglia (non solo in senso metaforico). In questo articolo del Guardian si ripercorrono alcune tappe dell’opera di Kirk. Tra queste merita attenzione la creazione nel 2016 di una Professor Watchlist, una lista nera di docenti universitari rei – a dire della stessa lista – di discriminare gli studenti conservatori e di propagandare idee di sinistra. La lista – ancora operativa – ha efficacemente funzionato come fomentatore di odio. Lo raccontano le testimonianze di alcuni professori finiti nella stessa lista.
La storia si ripete. L’Italia potrebbe ricordarsi, ad esempio, delle intimidazioni subite dai professori universitari invisi al fascismo. Penso, ad esempio, alle minacce di cui fu fatto oggetto, durante le sue lezioni universitarie, lo storico Gaetano Salvemini. Lo racconta in un bel libro Giorgio Boatti. Il libro si intitola “Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini“.
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Giovanni Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, VI ed., Bologna, Il Mulino, 2025, Parte seconda, Capitolo 4
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L. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE
Letture:
Giovanni Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, VI ed., Bologna, Il Mulino, 2025, parte III, capitolo XV
Lezione 21 – Digitalizzazione del patrimonio culturalE: accesso chiuso vs. accesso aperto (in presenza)
App. Bologna 24 settembre 2025, in Foro italiano, 2024, I, 3123 (dipinto di Diego Velázquez raffigurante Francesco I d’Este, custodito dalla Galleria estense di Modena)
Lezione 22 – Dati di sperimentazione clinica e spazio europeo dei dati sanitari (in presenza)
L. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche
App. Bologna 24 settembre 2025, in Foro italiano, 2024, I, 3123 (dipinto di Diego Velázquez raffigurante Francesco I d’Este, custodito dalla Galleria estense di Modena)
b) controllo politico dell’apparato scientifico e delle università cui corrisponde specularmente la riduzione (o l’azzeramento) dell’autonomia universitaria e della libertà di ricerca e insegnamento.
Sul fronte del controllo dell’apparato scientifico, che va dalle agenzie federali finanziatrici fino ai soggetti finanziati (incluse le università), l’amministrazione Trump procede a colpi di ordini esecutivi. L’idea, molto esplicita, è quella di mettere l’apparato scientifico al servizio degli obiettivi politici dell’amministrazione federale e in particolare del Presidente degli USA.
Il primo ordine esecutivo del Presidente USA datato 23.05.2025 si incentra sull’obbligo imposto alle agenzie federali americane di promuovere una scienza che risponda a uno “standard aureo” (Gold Standard Science) definito dal potere politico.
L’incipit – contenuto nella “Section 1” intitolata “Purpose” – è eloquente.
“Ogni dollaro delle tasse speso dal governo dovrebbe migliorare la vita degli americani o promuovere gli interessi americani. Spesso ciò non accade. Le sovvenzioni federali hanno finanziato spettacoli di drag queen in Ecuador, formato dottorandi in teoria critica della razza e sviluppato programmi di educazione sessuale transgender. Nel 2024, uno studio ha affermato che oltre un quarto dei nuovi finanziamenti della National Science Foundation (NSF) è stato destinato alla diversità, all’equità, all’inclusione e ad altre iniziative di estrema sinistra. Queste sovvenzioni della NSF includevano quelle destinate agli educatori che promuovevano il marxismo, la propaganda della lotta di classe e altre ideologie antiamericane nelle aule scolastiche, mascherate da indagini rigorose e ponderate.
Il danno causato da finanziamenti federali problematici non si limita alla diffusione di ideologie assurde. Un laboratorio non sicuro a Wuhan, in Cina, probabile fonte della pandemia di COVID-19, era impegnato in ricerche sul guadagno di funzione finanziate dai National Institutes of Health. La NSF ha stanziato milioni di dollari per sviluppare strumenti di censura dei social media basati sull’intelligenza artificiale, un attacco diretto alla libertà di parola. I finaziamenti alle ricerca pagati dai contribuenti sono stati destinati anche a organizzazioni non governative che fornivano servizi gratuiti agli immigrati illegali, aggravando la crisi al confine e compromettendo la nostra sicurezza, e a organizzazioni che hanno attivamente lavorato contro gli interessi americani all’estero“.
Ma la parte operativa è contenuta soprattutto nelle Section 3, 4 e 5.
In buona sostanza, le nuove regole implicano che tutta la ricerca scientifica federale deve essere approvata da un funzionario politico incaricato di sorvegliare l’allineamento con le priorità dell’agenzia finanziatrice e gli interessi nazionali.
Se il disegno politico di Trump non verrà contrastato, in breve tempo un altro pilastro della democrazia americana crollerà e la scienza a stelle strisce si avvierà verso un cupo e inesorabile declino come è successo in passato ad altra scienza di Stato.