23.01.2026

23.01.2026, AI, privacy e deontologia giornalistica, FIGILo Festival dell’informazione giornalistica locale, “AI, privacy e deontologia giornalistica”, Lecce

Letture:
- Codice deontologico giornalisti (giugno 2025), art. 19 Intelligenza artificiale
1. Fermo restando l’uso consapevole delle nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica.
2. Quando si avvale del contributo dell’intelligenza artificiale, la/il giornalista:
a) ne rende esplicito l’utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo;
b) verifica fonti e veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati.
3. In nessun caso il ricorso all’intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici.
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale)Testo rilevante ai fini del SEE.
- Regolamento (UE) 2024/1689 (intelligenza artifciale) AI Act, art. 50 par. 4
4. I deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. […]
I deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica […] se il contenuto generato dall’IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto.
- Regolamento (UE) 2024/1083 libertà dei media, art. 18
Contenuti di fornitori di servizi di media su piattaforme online di dimensioni molto grandi
1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di:
e) dichiarare che non forniscono contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale senza sottoporre tali contenuti al riesame umano e al controllo editoriale […].
