Trump e la scienza di Stato – Parte II

19.08.2025 (aggiornato al 13.09.2025, pubblicato su L’Adige del 22.08.2025 con il titolo “Trump e il controllo della scienza“)

L’amministrazione Trump persegue obiettivi precisi nei confronti della comunità scientifica e delle università:

a) riduzione del finanziamento federale alla scienza;

b) controllo politico dell’apparato scientifico e delle università cui corrisponde specularmente la riduzione (o l’azzeramento) dell’autonomia universitaria e della libertà di ricerca e insegnamento.

Sul fronte del controllo delle università gli ultimi avvenimenti non lasciano presagire niente di buono per l’autonomia e la libertà accademiche: alcune università – come Columbia e Brown – hanno raggiunto accordi con l’amministrazione federale per evitare il taglio dei finanziamenti pubblici e altre, come Harvard, si apprestano a farlo. Per semplificare, tali accordi rispondono alla logica: più controllo politico in cambio del ripristino dei finanziamenti federali. Ciò sembra dimostrare che le università americane – incluse quelle più potenti e prestigiose, come quelle della Ivy League – si muovono in ordine sparso e sono incapaci di coallizzarsi per la difesa dell’autonomia e della libertà.

Sul fronte del controllo dell’apparato scientifico, che va dalle agenzie federali finanziatrici fino ai soggetti finanziati (incluse le università), l’amministrazione Trump procede a colpi di ordini esecutivi. L’idea, molto esplicita, è quella di mettere l’apparato scientifico al servizio degli obiettivi politici dell’amministrazione federale e in particolare del Presidente degli USA.

Il primo ordine esecutivo del Presidente USA datato 23.05.2025 si incentra sull’obbligo imposto alle agenzie federali americane di promuovere una scienza che risponda a uno “standard aureo” (Gold Standard Science) definito dal potere politico.

Il secondo ordine esecutivo del 7 agosto 2025 (Improving Oversight of Federal Grantmaking) completa il quadro rendendo operativo l’accentramento del controllo politico.

L’incipit – contenuto nella “Section 1” intitolata “Purpose” – è eloquente.

Ogni dollaro delle tasse speso dal governo dovrebbe migliorare la vita degli americani o promuovere gli interessi americani. Spesso ciò non accade. Le sovvenzioni federali hanno finanziato spettacoli di drag queen in Ecuador, formato dottorandi in teoria critica della razza e sviluppato programmi di educazione sessuale transgender. Nel 2024, uno studio ha affermato che oltre un quarto dei nuovi finanziamenti della National Science Foundation (NSF) è stato destinato alla diversità, all’equità, all’inclusione e ad altre iniziative di estrema sinistra. Queste sovvenzioni della NSF includevano quelle destinate agli educatori che promuovevano il marxismo, la propaganda della lotta di classe e altre ideologie antiamericane nelle aule scolastiche, mascherate da indagini rigorose e ponderate.

Il danno causato da finanziamenti federali problematici non si limita alla diffusione di ideologie assurde. Un laboratorio non sicuro a Wuhan, in Cina, probabile fonte della pandemia di COVID-19, era impegnato in ricerche sul guadagno di funzione finanziate dai National Institutes of Health. La NSF ha stanziato milioni di dollari per sviluppare strumenti di censura dei social media basati sull’intelligenza artificiale, un attacco diretto alla libertà di parola. I finaziamenti alle ricerca pagati dai contribuenti sono stati destinati anche a organizzazioni non governative che fornivano servizi gratuiti agli immigrati illegali, aggravando la crisi al confine e compromettendo la nostra sicurezza, e a organizzazioni che hanno attivamente lavorato contro gli interessi americani all’estero“.

Ma la parte operativa è contenuta soprattutto nelle Section 3, 4 e 5.

In buona sostanza, le nuove regole implicano che tutta la ricerca scientifica federale deve essere approvata da un funzionario politico incaricato di sorvegliare l’allineamento con le priorità dell’agenzia finanziatrice e gli interessi nazionali.

Se il disegno politico di Trump non verrà contrastato, in breve tempo un altro pilastro della democrazia americana crollerà e la scienza a stelle strisce si avvierà verso un cupo e inesorabile declino come è successo in passato ad altra scienza di Stato.

Per riferimenti alle vicende citate v.:

S. Levin, UC Berkeley shares 160 names with Trump administration in ‘McCarthy era’ move, The Guardian, 12.09.2025

D.T. Patel, A.B. Rai, and S. Sunda, Judge Hands Victory to Harvard in Funding Lawsuit, Ruling Trump Administration’s Freeze Unconstitutional, The Harvard Crimson, 03.09.2025

J.H. Russell, D. Patterson, How to save the American university, The Guardian, 24.08.2025

K.J. Wu, Scientists Are Caught in a Political Trap, The Atlantic, 23.08.2025

A. Speri, ‘Everyone is coming into fire’: students return to US campuses bruised and changed by Trump’s assault, The Guardian, 23.08,2025

D. Garisto, M. kozlov, US Supreme Court allows NIH to cut $2 billion in research grants, Nature, 22.08.2025

S. Greenhouse, Trump’s presidential philosophy is government by shakedown, The Guardian, 22.08.2025

R. Caso, La proprietà intellettuale è un’arma, 18.08.2025

F. Barone Adesi, La gold standard science di Trump è un’ulteriore minaccia per la ricerca, Scienzainrete.it, 18.08.2025

American Association of Immunologists, President Trump Issues Sweeping Executive Order Giving Political Appointees Oversight of Federal Grantmaking, 14.08.2025

M.L. Blonigen, F.Y. Yong, California Governor Gavin Newsom Calls for Garber’s Resignation Over Potential Trump Deal, The Harvard Crimson, 14.08.2025

US judge orders Trump administration to restore part of UCLA’s frozen funding, The Guardian, 13.08.2025

M. Masud-Elias, P. R. Mody, A. B. Smith, S. Garofalo Linder, Executive Branch Oversight of Federal Grantmaking: A New Era?, Arnold&Porter, 11.08.2025

F. Sabatini, La scienza sottomessa al Grande Fratello, 10.08.2025

J. Timmer, New executive order puts all grants under political control. All new funding on hold until Trump administration can cancel any previously funded grants, Ars Technica, 08.08.2025

American Society for Microbilogy, ASM Responds to Improving Oversight of Federal Grantmaking, 08.08.2025

D. Garisto, Trump order gives political appointees vast powers over research grants, Nature, 08.08.2025

E.R. Lemire, S. Saha, Harvard Doesn’t Think You Deserve a Seat at the Table, 01.08.2025

D. Pozen, Regulation by Deal Comes to Higher Ed, Balkinization, 23.07.2025

A. Cortellazzo, Con Trump la scienza è in pericolo: l’inchiesta del New York Times, Il Bo Live, 18.08.2025

L. Gerdén, T.L. Kaplan, K.N. Molden, President Garber, a Bad Deal With Trump Will Not Protect Us, The Harvard Crimson, 02.07.2025

R.D. Enos, S.Levitsky, This Isn’t Negotiation. It’s Authoritarian Extortion, The Harvard Crimson, 26.06.2025

R. Post, Assaulting Academic Freedom in the Age of Trump (June 09, 2025). Yale Law School, Public Law Research Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5286936 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5286936

R. Caso, La svolta autoritaria contro la scienza, L’Adige, 05.06.2025 (v. anche R. Caso, Trump decide per decreto qual è la migliore scienza (di Stato), 27.05.2025)

B. Barbisan, L’academic freedom al tempo di Trump. Un dialogo con Robert Post e Bruce Ackerman: Parte II, Diario di diritto pubblico, 05.06.2025

B. Barbisan, L’academic freedom al tempo di Trump. Un dialogo con Robert Post e Bruce Ackerman: Parte I, Diario di diritto pubblico, 04.06.2025

R. Caso, Trump, Musk e il grande fratello (DOGE) dei dati, 28.05.2025

R. Caso, Trump decide per decreto qual è la migliore scienza (di Stato), 27.05.2025

R. Caso, Giudici a difesa dell’università, 25.05.2025

R. Caso, Harvard respinge le minacce dell’amministrazione Trump, 15.04.2025

F. Suman, Il Project 2025 ispira l’attacco alla scienza negli Stati Uniti, Il Bo Live, 09.04.2025

F. Barone Adesi, Trump e i suoi primi 60 giorni di assedio alla scienza, Scienzainrete.it, 02.04.2025

R. Caso, Otto giuristi scrivono sull’attacco di Trump alle università americane, 30.03.2025

G. Pascuzzi, Trump e le Università e la ricerca, 27.03.2025

E. Benelli, Trump: attacco alla scienza o alla libertà?, Scienzainrete.it, 28.02.2025

A. Massariolo, Gli archivi della ricerca medica USA sono a rischio a causa degli ordini esecutivi di Trump, Il Bo Live, 18.02.2025

How Trump 2.0 is reshaping science, Nature, 26.02.2025-…

US universities, The Guardian

American Association of University Professors, Political Attacks on Higher Education

La proprietà intellettuale è un’arma

18.08.2025 (aggiornato alla 30.11.2025)

Birch Bayh e Bob Dole

MIPGA (Make Intellectual Property Great Again)… for America.

L’amministrazione Trump minaccia (impropriamente) Harvard di “espropriare” i brevetti frutto del finanziamento federale. Più precisamente, l’amministrazione federale sostiene di voler ricorrere al meccanismo giuridico denominato “march-in rights” previsto nel Bayh-Dole Act del 1980. Questa legge, che disciplina i brevetti frutto di ricerche finanziate con fondi federali, costituisce un pilastro delle politiche americane in materia di trasferimento tecnologico dal settore pubblico a quello privato.

Harvard deve fornire informazioni su come ha gestito i brevetti. Ha dato preferenza all’industria statunitense nella gestione dei brevetti?
L’episodio è parte della strategia di Trump per radere al suolo l’autonomia universitaria e scientifica, ma ci ricorda altresì che il Bayh-Dole Act aveva dentro di sé i germi del sovranismo (oltre che del colonialismo).

Il meccanismo del “march-in rights” era stato concepito per tutelare l’interesse pubblico – ad esempio, la tutela della salute – a condividere la tecnologia protetta da proprietà intellettuale. Dal 1980, quando è entrato in vigore il Bayh-Dole Act, tale meccanismo non è mai stato utilizzato. Non è stato attivato nemmeno in momenti drammatici come la pandemia di COVID-19. Ora se ne minaccia l’uso (abusivo) per piegare l’autonomia universitaria.


La proprietà intellettuale è un’arma (per creare o rafforzare monopoli intellettuali). Un’arma nelle mani del colonialismo e del sovranismo.

Per riferimenti alla vicenda v.:

D. T. Patel, G. E. Yoon, Trump Administration To Investigate Harvard’s Patents, Harvard Crimson, 09.08.2025

Trump administration threatens to strip Harvard University of lucrative patents. White House escalates offensive on Ivy League university by calling for review of federally funded research, The Guardian, 09.08.2025

E. McDermott, Lutnick Warns Harvard of Plan to March In on Patents, Ipwarchdog, 11.08.2025

Techdirt, Trump Threatens Bayh‑Dole March‑In To Punish Harvard—After Refusing It For COVID, Above the law, 15.08.2025

J. Stone, The Threat to University Patents. Regulatory uncertainty could freeze university-industry collaborations, 13.11.2025

L’attimo fuggente di 30 anni

25 luglio 2025

Il primo settembre 2025 prenderò servizio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. Dopo 30 anni di studio e insegnamento alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento torno in Puglia. 30 anni di fortune e impegno, di gioie e dolori, di interminabili viaggi sulla via Adriatica, di tante missioni in giro per l’Italia e per il mondo.

Ho collezionato alcune immagini che rappresentano il momento. Le immagini riflettono un attimo fuggente durato 30 anni durante i quali ho provato a portare avanti un’idea (minoritaria) di università. L’ho fatto insieme ad alcuni colleghi (in particolare, quelli del Gruppo LawTech ma anche altri dentro e fuori la Facoltà), ad una parte consistente dei miei studenti e laureandi e ai miei allievi incontrati come studenti o dottorandi e oggi ricercatori o professori in Italia o all’estero. Non ho ricoperto ruoli istituzionali di vertice, perciò la mia testimonianza di questi (primi) 30 anni si trova solo nei miei testi (cartacei e digitali) e soprattutto nella mia docenza. Sono consapevole che le mie pagine – quelle che ho scritto e quelle che scriverò in Puglia – sono destinate a sbiadire nello spazio di una mattina, ma se quell’idea (minoritaria) di università ha una speranza di continuare il suo cammino la si ritroverà negli occhi delle persone più giovani (o meno anziane) di me alle quali ho provato a indicare una via.

Ho imparato molto di più di quel poco che avevo da insegnare. Tra le cose che ho imparato c’è la capacità di dissolvere la coltre degli stereotipi. Uno fra tutti: la gente del Nord – ammesso che esista una distinzione tra gente del Nord e del Sud – è fredda.

Ringrazio l’Università di Trento, la Facoltà di Giurisprudenza, il Gruppo LawTech (e in particolare, Vanni Pascuzzi che ha dato inizio a molte “cose”) e il Centro Agricoltura Alimenti e Ambiente (C3A) (e in particolare, Riccardo Rigon) con il quale ho collaborato negli ultimi anni. Ringrazio l’Università del Salento e il suo Dipartimento di Scienze Giuridiche per l’accoglienza, nonché il collega Giovanni Poggeschi che ha reso possibile il trasferimento.

Ringrazio i miei allievi che mi hanno fatto il dono più bello: la promessa di percorrere in autonomia la via dell’insegnamento.

Spero di continuare a coltivare con forza la mia idea (minoritaria) di Università. Oggi più che mai sono sicuro che non sarò solo.

This is the way.

Il kit di viaggio donato dagli allievi
Con Giovanni a Lecce

Con Giovanni ed Enrica
Con Alessia per l’ultima laurea trentina
Con Martina, Abdel e gli studenti dell’ultima classe di Diritto comparato della proprietà intellettuale (foto by Enrica)
Con Paolo, Laura, Francesca e Vitantonio al ristorante Simposio

Il peccato originale della riforma europea della valutazione della ricerca

15.06.2025 (aggiornato al 18.06.2025)

https://www.meisterdrucke.it/stampe-d-arte/William-M.-Timlin/1125265/Dettaglio-del-mosaico-della-grande-caccia.-Un-leopardo-attacca-una-gazzella.-III—IV-secolo.-Villa-Romana-del-Casale,-Sicilia.-Sito-UNESCO..html

Mentre in Francia si vorrebbe abolire l’agenzia nazionale di valutazione della ricerca scientifica , cioè l’Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCéres), in Italia continua il dibattito sulla riforma della valutazione promossa dall’Unione Europea attraverso l’Agreement on Reforming Research Assessment (ARRA), e la Coalition for Advancing Research Assessment (COARA).

A questo proposito, Maria Chiara Pievatolo, in un testo disponibile anche su ROARS, muove un’argomentata critica al peccato originale di COARA: la sovrapposizione di potere amministrativo e ricerca.

Di seguito le sue parole.

“L’origine dell’ Agreement on Reforming Research Assessment su cui si basa COARA ha poco a che vedere con Kant. È infatti esito di un’iniziativa che non nasce fra gli studiosi, bensì nella Commissione, con il sostegno del Consiglio dell’Unione Europea, quando la pandemia di Covid-19 mostrò anche ai più conservatori che una valutazione della ricerca basata sulla quantità di pubblicazioni e citazioni non garantisce, come tale, né accessibilità né qualità alla scienza.

Sebbene gli organi dell’Unione Europea abbiano fondato la loro iniziativa su numerosi studi, sia indipendenti sia su commissione, il loro intervento non ha preso di mira le infrastrutture, bensì la qualità della ricerca.

Per riconoscere la qualità di un’opera – ha ammesso l’Unione Europea – bisogna leggerla e comprenderla: per questo una valutazione che la prenda sul serio deve mettere in primo piano la revisione fra pari, compiuta dagli studiosi stessi, e usare la bibliometria in modo “responsabile”. E però il difetto della bibliometria – la pretesa di valutare la ricerca solo quantitativamente, senza leggerla e senza capirla – diventa una virtù, quando la valutazione, strappata alle comunità degli studiosi, è affidata ad agenzie governative centralizzate. La revisione fra pari – si dice – non può essere usata come arma di valutazione di massa perché non è scalabile. La bibliometria invece lo è, proprio perché esonera dalla lettura e dalla comprensione.

Come possiamo dunque sperare di eliminare o ridimensionare l’uso valutativo della bibliometria senza ridimensionare o eliminare le agenzie amministrative centralizzate – quali l’ANVUR italiana e l’ANECA spagnola – a cui il governo ha conferito il compito della valutazione di massa?”

La Francia sembra voler risolvere il problema, redimendosi dal peccato originale, cioè sopprimendo l’agenzia amministrativa. Occorrerà vigilare per comprendere se si tratta di trasformismo gattopardesco o di vero cambio di rotta.

D’altra parte, in Italia la scelta a favore del «se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» è già evidente. Il disegno di legge – che rivede le norme per l’accesso, la valutazione e il reclutamento del personale ricercatore e docente universitario – prevede l’abolizione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e la sua sostituzione con una sorta di “autocertificazione quantitava” direttamente gestita dall’ANVUR.

Se l’Unione Europea non vuole continuare ad eludere il problema di fondo, dovrà porsi più seriamente la questione dell’autonomia accademica e della libertà scientifica, a meno che non voglia seguire il nuovo modello americano in base al quale si decide per decreto qual è la migliore scienza.

Open Science ed Open Access

30.05.2025

30.05.2025, Open science ed open access: riviste predatorie, pre-print e open review, Competenze trasversali. L’Open Science il significato e le potenzialità nella ricerca, Auletta III piano, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie ed Ambiente, Campus Universitario, disponibile su Zenodo: https://zenodo.org/records/15561312

Abstract

La lezione ha lo scopo di instaurare un dialogo tra docente e partecipanti al corso sull’intersezione tra proprietà intellettuale e Open Science.

Nella prima parte si descrive brevemente la storia del movimento di apertura della conoscenza scientifica nell’era di Internet: dal software libero fino all’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. Il principale oggetto della discussione è rappresentato dal legame storico che esiste tra le pratiche di pubblicità della scienza moderna e le pratiche dell’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche nell’era di Internet e del web. L’interazione tra norme informali (norme sociali della scienza), tecnologia e diritto si ispira a valori e principi di libertà ed autonomia della comunità universale degli scienziati.

Nella seconda parte si illustrano le ragioni che portano i monopoli intellettuali a dominare in modo predatorio l’ecosistema della comunicazione scientifica. Il principale oggetto della discussione è rappresentato dalla distorsione dell’interazione tra norme informali, tecnologia e diritto, una distorsione volta a favorire una concentrazione del potere valutativo e informatico e la compressione della libertà scientifica e dell’autonomia accademica.

Nella terza parte si spiega come la nozione di Open Science sia più ampia del concetto di Open Access alle pubblicazioni scientifiche. Il principale oggetto della discussione è rappresentato dall’Open Peer Review quale aspetto centrale della scienza aperta intesa come scienza pubblica e democratica.

La presentazione si chiude con riferimenti bibliografici a testi in accesso aperto.

The lesson aims to establish a dialogue between speaker and course participants on the intersection between intellectual property and Open Science.

The first part briefly describes the history of the movement to open up scientific knowledge in the age of Internet: from free software to Open Access to scientific publications. The main focus of the discussion is the historical link between the publicity practices of modern science and the Open Access practices in the age of the Internet and the web. The interaction between informal norms (social norms of science), technology and law is inspired by values and principles of freedom and autonomy of the universal community of scientists.

The second part illustrates the reasons that lead intellectual monopolies to predatorily dominate the ecosystem of scientific communication. The main subject of discussion is represented by the distortion of the interaction between informal norms, technology and law, a distortion aimed at favouring a concentration of evaluative and information technology and a limitation of scientific freedom and academic authonomy.

The third part explains how the notion of Open Science is broader than the concept of Open Access to scientific publications. The main subject of discussion is the Open Peer Review as a central aspect of Open Science as a public and democratic science.

The presentation contains references to Open Access texts.

Riferimenti

R. Caso, Proprietà intellettuale, AISA, Dizionario della scienza aperta, 26 agosto 2022

R. Caso, Diritto di ripubblicazione, AISA Dizionario della Scienza Aperta, 04.06.2022

R. Caso, La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta, Trento LawTech Research Paper nr. 52, 2022, in AA.VV. “Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica“, Morlacchi editore, 2023, 17-39

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione, Milano, Ledizioni, 2025, CAPITOLO 22. L’Open Access e il diritto morale di liberare i testi scientifici, 333-343

V. anche la lezione successiva:

27.06.2025, R. Caso, I brevetti e la proprietà intellettuale nell’Open Science, nell’ambito del corso Competenze trasversali. L’Open Science il significato e le potenzialità nella ricerca, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Auletta III piano, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie ed Ambiente, Campus Universitario

Screenshot

Trump, Musk e il grande fratello (DOGE) dei dati

28.05.2025

In un recente post del LPE Project la giurista Salomé Viljoen della University of Michigan Law School offre l’ennesima prova di come i governi autoritari si basino sul controllo dei dati. Com’è noto, nell’era digitale la sorveglianza di massa è resa più facile dal potere di controllo accentrato dei dati insito in determinati sistemi come i social network di proprietà delle Big Tech.

La vicenda narrata da Viljoen suscita interesse perché evidenzia come il vero scopo del Department of Government Efficiency (DOGE) voluto da Trump 2.0 e affidato a Musk non sia tanto l’efficientamento della macchina amministrativa e il risparmio della spesa pubblica, quanto un nuovo governo federale dei dati basato su un’architettura tecnologica accentrata al servizio della sorveglianza di massa. Una sorveglianza strumentale alle politiche trumpiane come il contrasto all’immigrazione e alla tutela dei diritti LGBT.

Nel tradizionale governo federale dei dati sussistono – almeno sulla carta e al netto di tutto quello che sappiamo sulle pratiche delle varie agenzie americane di spionaggio – ancora alcuni argini a difesa delle libertà fondamentali dei cittadini e in particolare a difesa della privacy. Invece, nel DOGE il ruolo dell’amministrazione pubblica recede a favore del potere delle Big Tech della Sylicon Valley.

Scrive in proposito Viljoen:

“Eliminando i team [di dipendenti federali] che creano e condividono preziose forme di raccolta dati federali, DOGE sta aprendo la strada alle alternative private a scopo di lucro (un sogno a lungo coltivato per il National Weather Service), mentre ostacola la capacità pubblica di misurare e comprendere la società americana (ad esempio, tracciare la mortalità materna nell’America post-Dobbs [la sentenza della Corte Suprema federale che ha limitato il diritto all’aborto]). Questi attacchi al sistema di governo dei dati federali si associano a un più ampio attacco alla creazione e alla diffusione della conoscenza per il bene pubblico, incarnati nel recente tentativo di cancellare le sovvenzioni per i servizi bibliotecari e nello smantellamento del sistema federale di supporto alla ricerca scientifica di base”.

Quanto rilevato dalla giurista della University of Michigan Law School trova conferma nel fatto che le recenti azioni contro migliaia di studenti stranieri ospitati dalle università americane sono partite proprio dalla decisione improvvisa e priva di qualsiasi garanzia procedurale di mutare lo status degli stessi studenti all’interno della banca dati (Student and Exchange Visitor Information System) che registra le informazioni personali.

V. anche:

G. Pascuzzi, Trump e le Università e la ricerca, 27.03.2025

R. Caso, Otto giuristi scrivono sull’attacco di Trump alle università americane, 30.03.2025

R. Caso, Harvard respinge le minacce dell’amministrazione Trump, 15.04.2025

R. Caso, Giudici a difesa dell’università, 25.05.2025

R. Caso, Trump decide per decreto qual è la migliore scienza (di Stato), 27.05.2025

Trump decide per decreto qual è la migliore scienza (di Stato)

27.05.2025 (aggiornato al 18.08.2025)

Il Presidente Trump ha emanato il 23.05.2025 l’ennesimo ordine esecutivo. Questa volta si tratta di un provvedimento che impone alle agenzie federali americane di promuovere una scienza che risponda a uno “standard aureo” (Gold Standard Science).

La premessa è che, secondo Trump, negli ultimi 5 anni la fiducia nel fatto che gli scienziati operano nell’interesse pubblico è crollata.

A supporto di questa asserzione Trump porta tre esempi privi, peraltro, di qualsiasi preciso riferimento (ma la scienza giuridica non è basata su riferimenti puntuali?). Esempi dai quali emerge che il bersaglio è l’amministrazione Biden.

1) La decisione durante la pandemia di COVID-19 di scoraggiare la riapertura delle scuole e l’apprendimento in presenza, anche se le migliori prove scientifiche disponibili [quali? n.d.r.] dimostravano che era improbabile che i bambini trasmettessero il virus o soffrissero di malattie gravi o di morte a causa del virus e che l’apertura delle scuole con misure di mitigazione ragionevoli avrebbe avuto solo effetti minori sulla trasmissione.

2) Un parere del National Marine Fisheries Service (l’agenzia federale responsabile della gestione delle risorse oceaniche americane e del loro habitat) sulla tutela delle eubalene (balene franche) del Nord Atlantico. A dire di Trump tale parere, adottando uno standard di protezione delle balene troppo rigoroso (“worst-case scenario”), avrebbe danneggiato le attività di pesca delle aragoste del Maine.

3) Le agenzie hanno utilizzato lo scenario 8,5 del Representative Concentration Pathway (RCP, scenari di cambiamento climatico che proiettano le future concentrazioni di gas serra) per valutare i potenziali effetti del cambiamento climatico in un’ipotesi di riscaldamento “più elevato”. L’RCP 8,5 è uno scenario basato su ipotesi altamente improbabili, come l’uso del carbone alla fine del secolo che supera le stime delle riserve di carbone attingibili. Gli scienziati [quali? n.d.r.] hanno avvertito che presentare l’RCP 8,5 come un risultato probabile è fuorviante.

Nel testo dell’executive order si legge quanto segue:

“Ai fini del presente decreto, per Gold Standard Science si intende la scienza condotta in modo da essere:
(i) riproducibile
(ii) trasparente
(iii) comunicativa dell’errore e dell’incertezza;
(iv) collaborativa e interdisciplinare;
(v) scettica nei confronti dei suoi risultati e delle sue ipotesi;
(vi) strutturata per la falsificabilità delle ipotesi;
(vii) sottoposta a una revisione imparziale tra pari;
(viii) disposta ad accettare i risultati negativi come benefici; e
(ix) senza conflitti di interesse”.

I principi che definiscono la Gold Standard Science sono di per sé stessi inoppugnabili.

Il problema è che sono imposti d’autorità dal leader di uno Stato, il quale dice di operare per il bene pubblico e contrastare il conflitto di interessi degli scienziati. Si realizza anche in questo modo (tragicamente ridicolo) la svolta autoritaria degli Stati Uniti di Trump.

Questo ordine esecutivo si inquadra in una più ampia strategia di attacco alle università e alla ricerca scientifica che include tra le tante decisioni: l’istituzione della Commissione del Presidente per rendere l’America di nuovo sana (Make America Healthy Again), la minaccia di revocare il finanziamento alle università che non si piegano alle ingerenze dell’amministrazione federale in alcuni aspetti fondamentali dell’autonomia e della libertà accademiche, il mutamento di status di migliaia di studenti stranieri che rende illegale la loro permanenza sul territorio statunitense.

A questo proposito Giovanni Pascuzzi ha scritto di recente:

“Le Università (non solo negli Stati Uniti) devono contrastare in maniera aperta ogni deriva autoritaria (anche al proprio interno). Devono continuare (o tornare) ad essere il luogo del dibattito aperto e franco dove non ci sono posizioni intoccabili per definizione”.

Viene spontaneo chiedersi se le università italiane di fronte a uno scenario simile a quello trumpiano sarebbero in grado di difendersi.

C’è seriamente da dubitarne, visto quello che è successo e sta succedendo nelle politiche neoliberali di centralizzazione del potere all’interno e all’esterno delle università, a cominciare dal sistema di valutazione della ricerca.

V. anche:

G. Pascuzzi, Trump e le Università e la ricerca, 27.03.2025

R. Caso, Otto giuristi scrivono sull’attacco di Trump alle università americane, 30.03.2025

R. Caso, Harvard respinge le minacce dell’amministrazione Trump, 15.04.2025

R. Caso, Giudici a difesa dell’università, 25.05.2025

J. Mervis, What does Trump’s call for ‘gold standard science’ really mean?, Science, 27.05.2025

J. Tollefson, D. Garisto, Trump’s call for ‘gold-standard science’ has prompted an outcry: here’s why, Nature, 28.05.2025

Center for Open Science (COS), COS Statement on “Restoring Gold Standard Science” Executive Order, 29.05.2025

J. Barbati-Dajches, Trump’s Executive Order Puts Science Under the Thumb of Politics, The Equation, 29.05.2025

Trump’s new ‘gold standard’ rule will destroy American science as we know it. Colette Delawalla, Victor Ambros, Carl Bergstrom, Carol Greider, Michael Mann and Brian Nosek, The Guardian, 29.05.2025

Stand Up For Science Open Letter

A. Scalari, Trump, lo smantellamento del sistema scientifico e il controllo del pensiero, Valigia Blu, 28.06.2025

P. Galimberti, Riportare la conoscenza scientifica nelle mani di chi la produce: dove sbaglia RFK jr., Roars, 09.07.2025

J. Timmer, New executive order puts all grants under political control. All new funding on hold until Trump administration can cancel any previously funded grants, Ars Technica, 08.08.2025

Trump administration threatens to strip Harvard University of lucrative patents. White House escalates offensive on Ivy League university by calling for review of federally funded research, The Guardian, 09.08.2025

Giudici a difesa dell’università

25.05.2025

Nell’attacco dell’amministrazione Trump alle università americane i giudici sono chiamati difendere la libertà e l’autonomia accademiche quali pilastri fondamentali della democrazia.

In John Doe v. Donald J. Trump, il 22.05.2025 la United States District Court Northern District of California (giudice Jeffrey Steven White) ha disposto in via d’urgenza la sospensione del provvedimento con il quale l’amministrazione federale ha mutato lo status dei ricorrenti e di migliaia di altri studenti stranieri “non immigrati” F-1 (il visto che consente agli studenti di risiedere negli USA per portare a termine la loro formazione) in tutti gli Stati Uniti nella banca dati Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS), un mutamento di status che secondo i ricorrenti rende illegale la loro presenza negli Stati Uniti.

I ricorrenti lamentavano la violazione:

– del principio del due process (giusto processo) statuito dal quinto emendamento della Costituzione americana; e

– delle legge sul procedimento amministrativo (Administrative Procedure Act), che istituisce le procedure attraverso le quali le agenzie federali sono responsabili nei confronti del pubblico e il principio che le loro azioni sono soggette al controllo dei tribunali (Dep’t of Homeland Sec. v. Regents of Univ. of Cal., 591 U.S. 1, 16 (2020))

La corte, in particolare, ha ingiunto all’amministrazione federale dall’astenersi:

– dall’arresto e dall’incarcerazione dei ricorrenti e di persone in analoghe condizioni in tutta la nazione in attesa della conclusione del giudizio;

– di trasferire i ricorrenti e le persone in analoghe condizioni in tutta la nazione al di fuori della giurisdizione di residenza;

– dall’imporre qualsiasi effetto legale negativo ai ricorrenti e le persone in analoghe condizioni in tutta la nazione che potrebbero essere causati dalla cessazione della loro registrazione SEVIS; e

– dal mutare lo status SEVIS dei ricorrenti e delle persone in analoghe condizioni in tutta la nazione in base alla sezione 8 C.F.R.

In President and Fellows of Harvard College v. United States Department of Homeland Security, il 23.05.2025 la District Court, D. Massachusetts (giudice Allison D. Burroughs) ha ingiunto all’amministrazione federale dall’astenersi:

– dall’attuare, istituire, mantenere, o dare effetto alla revoca della
certificazione Student and Exchange Visitor Program (SEVP) del ricorrente (Harvard);

– dal dare qualsiasi forza o effetto all’avviso di revoca della certificazione SEVP del 22 maggio 2025 del Dipartimento della Sicurezza Nazionale.

V. anche:

G. Pascuzzi, Trump e le Università e la ricerca, 27.03.2025

R. Caso, Otto giuristi scrivono sull’attacco di Trump alle università americane, 30.03.2025

R. Caso, Harvard respinge le minacce dell’amministrazione Trump, 23.05.2025

Harvard respinge le minacce dell’amministrazione Trump

15.04.2025 (aggiornato al 18.08.2025)

Alan M. Garber, The Promise of American Higher Education, 14.04.2025

Con un messaggio rivolto alla comunità accademica di Harvard, Alan M. Garber, il presidente della celebre università americana, ha comunicato che Harvard respinge una serie di richieste dell’amministrazione Trump. Le richieste se non accolte comportano la revoca del finanziamento federale all’istituzione accademica.

L’amministrazione del governo federale utilizza il pretesto dell’antisemitismo per comprimere l’autonomia e libertà accademica dell’università. In altre parole, l’amministrazione Trump rimprovera ad Harvard di impegnarsi poco nel contrasto all’antisemitismo. A questo scopo, avanza una serie di richieste che includono, tra le tante, il modo in cui l’università deve controllare le opinioni degli studenti, dei docenti e del personale amministrativo.

Il presidente ha respinto al mittente le richieste sostenendo che:

le prescrizioni dell’amministrazione federale travalicano il potere del governo federale. Esse inoltre violano i diritti di libertà riconosciuti dal Primo Emendamento della Cosituzione americana e oltrepassa i limiti che la legge pone al potere govenativo. Le prescrizioni infine minacciano i valori dell’istituzione accademica privata dedita alla ricerca, alla produzione e alla diffusione della conoscenza.

Egli inoltre sottolinea che:

nessun governo, indipendentemente dal partito al potere, dovrebbe stabilire ciò che le università private possono insegnare, chi possono ammettere e assumere, e quali aree di studio e di indagine possono perseguire.

V. anche

ALLEA, Statement on Threats to Academic Freedom and International Research Collaboration in the United States, February 2025

LERU, LERU members receive questionnaires about US research projects, 21.03.2025

G. Pascuzzi, Trump e le Università e la ricerca, 27.03.2025

R. Caso, Otto giuristi scrivono sull’attacco di Trump alle università americane, 30.03.2025

M. Ricciardi, Viva la libertà, se non è lo schermo degli investitori, Il Manifesto, 16.04.2025

M. Yang, US universities’ faculty unite to defend academic freedom after Trump’s attacks, The Guardian, 16.04.2025

Harvard lawsuit, 21.04.2025

American Association of Colleges and Universities, A Call for Constructive Engagement, 22.04.2025

J. Bhuiyan and staff, Harvard sues Trump administration over efforts to ‘gain control of academic decision-making, The Guardian, 22.04.2025

A. Speri, Over 150 US university presidents sign letter decrying Trump administration, The Guardian, 22.04.2025

Cento università Usa contro Trump per “ingerenza politica”, RAI news, 22.04.2025

A. Napoletano, Stati Uniti. Università, Trump alza altri muri per i fondi, Avvenire, 24.04.2025

G. Dosi, R. De Nicola, L’Europa della libertà di ricerca: 100 miliardi di euro per ReBrain Europe, Scienzainrete, 24.04.2025

Dan Garisto, Jeff Tollefson & Alexandra Witze, How Trump’s attack on universities is putting research in peril, Nature, 24.04.2025

Trump administration investigating California university over foreign gifts, The Guardian, 25.04.2025

S. Sharp, First Harvard, now UC Berkeley: Trump administration to probe foreign funds, Los Angeles Times, 25.04.2025

Harvard e la lotta per la sopravvivenza: chiede aiuto ai suoi mega-donatori, ma molti di loro sono pro-Trump, La Stampa, 25.04.2025

G. Bellafante, Harvard’s Endowment Is $53.2 Billion. What Should It Be For?, The New York Times, 26.05.2025

M. Arvati, La resistenza di Harvard, Valigia Blu, 26.04.2025

Graham W. Lee, Cam N. Srivastava, At Rally in Harvard Square, Protesters Accuse Harvard of Complicity With Trump, The Harvard Crimson, 26.04.2025

Leading universities join forces privately to counter Trump administration, The Economic Times, 28.04.2025

United States District Court Northern District of California, John Doe v. Donald J. Trump, order, 22.05.2025

C. Cameron, Judge Blocks Trump Administration From Revoking Student Visas, The New York Times, 22.05.2025

Harvard, porte chiuse agli studenti stranieri: la decisione dell’amministrazione Trump, Corriere.it, 22.05.2025

A. Betts, Harvard v Trump: takeaways from university’s legal battle over international student ban, The Guardian, 23.05.2025

District Court, D. Massachusetts, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, Plaintiff, v. UNITED STATES DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, Complaint, 23.05.2025

District Court, D. Massachusetts, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, Plaintiff, v. UNITED STATES DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, Order, 23.05.2025

President and Fellows of Harvard College v. United States Department of Homeland Security (1:25-cv-11472) District Court, D. Massachusetts

M. Catucci, La guerra di Trump: Harvard gli fa causa, un giudice lo blocca, Il Manifesto, 24.05.2025

R. Caso, Giudici a difesa dell’università, 25.05.2025

R. Caso, Trump decide per decreto qual è la migliore scienza (di Stato), 27.05.2025

Trump blocca l’iter per il visto agli studenti stranieri. Si valuteranno i loro profili social, Rainews.it

Center for Open Science (COS), COS Statement on “Restoring Gold Standard Science” Executive Order, 29.05.2025

F. Rampini, Il caso Harvard era chiaro 4 anni fa, Corriere della sera, 30.05.2025

E. Berger, ‘Insidious fear’ fills universities as Trump escalates conflict during commencement season, The Guardian, 01.06.2025

A. Glantz, Exclusive: US veterans agency orders scientists not to publish in journals without clearance, The Guardian, 01.06.2025

E. Capozzi, Università contro l’Occidente, la sfida di Trump ci riguarda, La nuova bussola quotidiana, 02.06.2025

R. Post, Assaulting Academic Freedom in the Age of Trump (June 09, 2025). Yale Law School, Public Law Research Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5286936 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5286936, 09.06.2025

Penn descends into fascism. Conceding was the wrong decision, The Dayly Pennsylvanian, 18.07.2025

White House freezes $108m in funds to Duke University over affirmative action, The Guardian, 30.07.2025

Università, Trump chiede 1 miliardo di dollari a Ucla per sbloccare i fondi, Il Sole 24 ore, 08.08.2025

Trump administration threatens to strip Harvard University of lucrative patents. White House escalates offensive on Ivy League university by calling for review of federally funded research, The Guardian, 09.08.2025

Samuel A. Church and Cam N. Srivastava, More Than 14,000 Urge Harvard To Refuse Oversight and ‘Extortion’ From Trump, Harvard Crimson, 16.08.2025

Pubblica amministrazione e servizi segreti: alla ricerca della (minacciosa) norma fantasma

13 aprile 2025 – Roberto Caso

L’11 aprile 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, (GU Serie Generale n.85 del 11-04-2025).

Si tratta del testo normativo che in precedenza era il d.d.l. 1236 sicurezza.

Tra le tante disposizioni oggetto di un acceso dibattito figurava nel d.d.l. 1236 una norma (l’art. 31) riguardante l’estensione del potere delle agenzie di informazione (servizi segreti) in riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle università e agli enti pubblici di ricerca. L’art. 31, comma 1, rubricato “disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” mirava a modificare il comma 1 dell’articolo 13 dell’ultima legge di riforma dei servizi di informazione, l. 3 agosto 2007, n. 124, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Se il d.d.l. 1236 fosse stato approvato, il testo dell’art. 13 della l. n. 124 del 2007 sarebbe risultato il seguente [corsivi aggiunti per evidenziare le modifiche]:

“1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.

Nel d.l. n. 48 del 2025 entrato in vigore il 12 aprile 2025 la disposizione sull’università è scomparsa. Ma è scomparsa anche la norma sul rafforzamento della collaborazione tra PA e agenzia di informazione che era stata preannunciata dal resoconto del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2025 che ha approvato il dl sicurezza.

A questo link è disponibile il testo del resoconto del CdM scaricato il 5 aprile e a quest’altro link è disponibile il testo accessibile oggi (13 aprile 2025) sul sito web. Nel testo web attuale risulta cancellato il paragrafo relativo agli obblighi di collaborazione tra PA ed agenzie. Il testo del paragrafo scomparso è il seguente [corsivi aggiunti]:

Si definisce più incisivamente la facoltà già conferita agli Organismi di informazione e sicurezza di richiedere la collaborazione delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità. È previsto, inoltre, che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni che possano prevedere anche la trasmissione di informazioni, in deroga a vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore. Inoltre, si introducono misure a tutela dello stesso personale in relazione ad attività di contrasto rispetto a condotte riferibili a minacce terroristiche e sovversive”.

D’altra parte, stando a Normattiva, l’art. 13 della l. n. 124 del 2007 risulta ad oggi invariato.

Le minacce alle libertà e ai diritti fondamentali poste del d.l. n. 48 del 2025 rimangono molteplici e gravi, ma il rafforzamento della collaborazione tra pubblica amministrazione (comprese università ed enti di ricerca pubblici) sembra scomparso. A meno che non si tratti di una norma fantasma, pronta ad essere rimaterializzata al momento opportuno. Si sa, a volte ritornano…

Riferimenti

R. Caso, Tutti [gli] uomini del[la] presidente, 15.12.2024

AISA, Ricerca pubblica, servizi segreti: il ddl sicurezza e l’università, 15.12.2024

Tutti [gli] uomini del[la] presidente

15.12.2024

https://en.wikipedia.org/wiki/All_the_President%27s_Men_(film)#/media/File:All_the_president’s_men.jpg

Roberto Caso, Tutti [gli] uomini del[la] presidente: il ddl 1236 sicurezza e il nuovo obbligo di università ed enti pubblici di ricerca di collaborare con i servizi segreti, 15.12.2024 [aggiornato al 29 gennaio 2025]

Nel testo che segue, disponibile anche su Agenda Digitale del 29.01.2025, riproduco alcune considerazioni che sono poste a fondamento del comunicato – ripubblicato il 2 gennaio 2025 su ROARS e ripreso da Il Manifesto qui e qui, nonché dall’associazione Politicnico Futuro, e dal Menabò di Etica ed Economia – con il quale l’Associazione Italiana per la promozione per la Scienza Aperta (AISA) ha chiesto al Parlamento della Repubblica Italiana il ritiro del disegno di legge (ddl) sicurezza S.1236 e in ogni caso di cancellare la proposta di modifica dell’art. 13 della l. 2007/124 (sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) contenuta nell’art. 31 del medesimo disegno di legge.

L’art. 31 è commentato da vari articoli di stampa e interventi su social media. Tra questi si segnalano il commento di Tomaso Montanari apparso su Il Fatto quotidiano e ripreso su Volerelaluna, l’articolo pubblicato su Open e il commento di Maria Chiara Pievatolo su Mastodon.

* * *

Il disegno di legge (ddl) sicurezza S.1236 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” presentato dal Governo il 22 gennaio 2024, approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024 e ora in discussione al Senato è al centro di un acceso dibattito politico dentro e fuori del Parlamento. Il ddl interviene con finalità repressive e securitarie sul diritto e sulla procedura penale. Molte critiche sono state mosse contro l’impostazione di fondo e gli strumenti normativi utilizzati. Secondo i critici, la proliferazione dei reati, l’inasprimento delle pene, attuata mediante l’affastellamento di disposizioni legislative di difficile coordinamento, interpretazione e applicazione, colpisce i più deboli e contrasta il dissenso politico, determinando un’illegittima compressione dei principi e delle norme costituzionali che tutelano diritti e libertà fondamentali. In particolare, ad essere a rischio sono la libertà di riunione, informazione e di manifestazione del pensiero. Dei molteplici argomenti mobilitati contro il ddl vi è traccia nei documenti acquisiti in Parlamento durante le audizioni: si vedano, a titolo di esempio, le memorie presentate al Senato dal prof. Massimo Luciani, dal prof. Enrico Grosso, dall’Unione delle Camere Penali.

Tra le tante disposizioni normative oggetto di critica ve ne è una che ha ricevuto meno attenzione. Essa riguarda l’estensione del potere delle agenzie di informazione (servizi segreti) in riferimento alle università e agli enti pubblici di ricerca. Si tratta dell’art. 31, comma 1, del ddl rubricato “Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” che mira a modificare il comma 1 dell’articolo 13 dell’ultima legge di riforma dei servizi di informazione, l. 3 agosto 2007, n. 124, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

L’attuale art. 13, c.1, della legge 2007/124 così recita:

“1. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca”.

Se il ddl sicurezza fosse approvato il testo del comma 1 dell’art. 13 della l. 2007/124 diventerebbe il seguente:

“1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.

La scheda di lettura che accompagna il ddl rileva quanto segue:

“Il comma 1, lett. a), n. 1, modifica l’articolo 13, comma 1, della legge 124/2007 (la legge reca la nuova disciplina dei servizi di informazione), prevedendo che le pubbliche amministrazioni e alcuni soggetti ad esse equiparati siano tenuti a prestare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e alle agenzie del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica – ossia l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) – la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale.

Attualmente, la disposizione vigente prevede che DIS e agenzie possono corrispondere con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali.

La norma in esame, da un lato, rende cogente la collaborazione – ed anche l’assistenza, non prevista dalla norma vigente – che gli organismi di sicurezza eventualmente richiedono alle pubbliche amministrazioni. Dall’altro, specifica che la collaborazione e assistenza debbano essere motivate dalla necessità della tutela della sicurezza nazionale, mentre la disposizione vigente fa riferimento alla necessità di adempiere alle funzioni istituzionali di detti organismi.

Inoltre, viene ampliato il novero dei soggetti tenuti a prestare la collaborazione, estendendo tale obbligo alle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

Come nella formulazione vigente, è previsto che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni tra i soggetti tenuti a prestarla e gli organismi di informazione per la sicurezza. A differenza della disposizione in vigore, viene specificato che le convenzioni possano prevedere anche la comunicazione di informazioni agli organismi in deroga ai vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore.

Il comma 1, lett. a), n. 2, modifica la rubrica dell’articolo 13 della legge 124/2007 per adattarla alle modifiche di cui sopra [grassetti originali]”.

Com’è stato rilevato dal Dott. Armando Spataro in sede di audizione, tale nuovo intervento normativo risponde all’”orientamento politico finalizzato ad estendere il ruolo delle Agenzie di Informazione nella direzione di attività che non competono loro, come – in particolare – quelle di indagine giudiziaria”.

Due aspetti della proposta di modifica saltano agli occhi:

a) il potere dei servizi di informazione di corrispondere con gli altri soggetti facenti capo allo stato e chiedere la collaborazione si trasforma in obbligo dei questi ultimi di prestare collaborazione e assistenza;

b) le convenzioni disciplinate dalla disposizione legislativa possono prevedere la comunicazione di informazioni in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza.

L’imposizione, nell’ambito universitario e della ricerca pubblica, dell’obbligo di collaborare in connessione alla comunicazione di informazioni in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza suscita preoccupazione.

Il Presidente dell’autorità garante per la protezione dei dati personali si è espresso a margine del testo discusso alla Camera, sostenendo che l’uso della categoria “riservatezza” non include la protezione dei dati personali:

“il riferimento alla riservatezza va inteso – collocando la norma all’interno del contesto giuridico in cui si inscrive e ai parametri della legge 124 – con riguardo a profili diversi dalla disciplina di protezione dati personali. E questo, non tanto e non solo per ragioni nominalistiche, quanto perché l’articolo 58 del Codice in materia di protezione dei dati personali già introduce una disciplina derogatoria, con valenza generale, del trattamento di dati personali da parte degli Organismi, per fini di sicurezza nazionale. A tale cornice generale dovrà, pertanto, ricondursi il trattamento di dati personali funzionale (o connesso) a tali comunicazioni, anche considerando che la deroga introdotta si riferisce a normative “di settore in materia di riservatezza” e non, invece, a una di taglio generale quale, appunto, quella di cui all’art. 58 del Codice”.

Se quanto rilevato dal Garante della Privacy è corretto, a quale riservatezza intende riferirsi la norma?

La disposizione legislativa, anche per la sua ambiguità, si presta a essere interpretata come fonte di un anomalo potere investigativo in capo ai servizi di informazione da utilizzare nei confronti di università ed enti pubblici di ricerca. Tale potere si pone in frontale contrasto con la tutela costituzionale della riservatezza personale, delle libertà di informazione e manifestazione del pensiero nonché della libertà e autonomia accademiche, violando gli art. 2, 15, 21 e 33 della Costituzione.

Il diritto all’immagine del bene culturale nell’epoca del sovranismo (retroattivo)

14.12.2024

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_d%27Este#/media/File:Francesco_I_d’Este,_Duke_of_Modena_in_1638_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg

R. Caso (2024). Il diritto all’immagine del bene culturale nell’epoca del sovranismo (retroattivo): Velásquez, il Duca d’Este e l’aceto balsamico, in Foro italiano, 2024, I, 3123, preprint disponibile su Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14305763

“Questo breve scritto rappresenta un commento critico a Corte d’appello Bologna, sent. 24 settembre 2024, in Foro italiano, 2024, I, 3123. La sentenza commentata si colloca nel solco della giurisprudenza italiana di merito che riconosce l’esistenza e la tutelabilità del diritto all’immagine del bene culturale. La peculiarità della decisione non sta tanto negli argomenti che, in buona sostanza, ripropongono quelli già utilizzati da altri giudici, e provano a rispondere alle molteplici critiche che una parte consistente della dottrina ha mosso contro i fondamenti giuridici e la politica del diritto alla base di questa nuova esclusiva, ma nei dettagli del caso. Si tratta, infatti, della riproduzione, in un marchio di un’impresa produttrice di aceto balsamico, del ritratto di Francesco I d’Este che Diego Velázquez dipinse nel 1638 durante una visita diplomatica presso la corte del re Filippo IV di Spagna. Poco dopo il dipinto arrivò, in circostanze non chiarite, alla corte estense”.

Screenshot

Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell’Unione Europea su ricerca e innovazione

23.03.2024

Roberto Caso, Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell’Unione Europea su ricerca e innovazione. Quale ruolo per il settore pubblico e l’università?, Trento LawTech Research Paper, n. 60 (2024), Zenodo, in corso di pubblicazione negli atti del XXVII Colloquio Biennale “Public and Private in Contemporary Societies” dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Taranto-Bari, il 25-27 maggio 2023

Diritto, politica ed economia dell’innovazione tecnologica. 1940, 1980, 2020

8 marzo 2024

Roberto Caso, Diritto, politica ed economia dell’innovazione tecnologica. 1940, 1980, 2020, 8 marzo 2024, Il Diritto dell’Innovazione Tecnologica, Università Roma Tor Vergata, Fodazione Luigi Einaudi, Roma, 8 e 9 marzo 2024, versione 1.0, Zenodo

***

Grazie al prof. Vincenzo Ricciuto per avermi invitato a dialogare con autorevoli colleghe e colleghi nell’ambito di questa jam session sul diritto dell’innovazione tecnologica.

Proverò ad occuparmi di diritto, politica ed economia nel rapporto tra università, proprietà intellettuale e innovazione tecnologica.

In questa mia brevissima (e non so quanto felliniana) “prova d’orchestra” offrirò uno sguardo da realista e comparatista al tema in discussione.

Farò riferimento a tre date simboliche di cui si capirà meglio il significato alla fine del mio intervento: 1940, 1980, 2020. Il nesso con il 1940 sarà svelato solo alla fine.

Credo che uno dei meriti della comparazione giuridica italiana sia stato di aver contribuito ad alimentare un approccio critico al diritto. La comparazione va realisticamente oltre l’approccio formalista al diritto positivo per indagare storicamente l’evoluzione dei sistemi giuridici. E va oltre il diritto positivo di un Paese mettendo a confronto sincronico i sistemi giuridici contemporanei ma anche dialogando con altri saperi: la linguistica, l’antropologia, l’economia, l’informatica, le scienze biomediche, l’arte, la letteratura ecc.

Vincenzo Ricciuto ha gentilmente offerto una lista di domande per dare inizio alla musica.

Ne ho scelte due:

  1. Quali dovrebbero essere i tratti caratteristici e specifici della metodologia della ricerca giuridica nel campo dell’innovazione tecnologica?
  2. Quali sono i pregi e le mancanze del modo di legiferare dell’UE in tema di nuove tecnologie?

Per comprendere pregi e mancanze del modo di legiferare dell’UE serve una buona metodologia d’indagine. Il mio suggerimento è che questa metodologia potrebbe ispirarsi non solo alla tradizione comparatistica ma anche ad un nuovo movimento di idee che passa sotto il nome “Law and Political Economy” e vede tra i suoi promotori Amy Kapczynski di Yale. La premessa dalla quale parte il movimento è che politica ed economia non possono essere separate e che entrambe sono strettamente intrecciate con il diritto. In un’epoca segnata dal cambiamento climatico, dalle guerre, nonché dalle diseguaglianze enormi e crescenti che mettono a rischio i sistemi democratici, occorre indagare i fenomeni come l’innovazione tecnologica tenendo congiuntamente presenti le tre dimensioni della politica, dell’economia e del diritto.

In questa prospettiva, l’approccio legislativo europeo al rapporto tra università, innovazione tecnologica e proprietà intellettuale è stato pesantemente influenzato da quello statunitense per via diretta o per via indiretta, attraverso trattati internazionali sui quali la voce degli USA ha contato molto.

Due sono gli aspetti notevoli della politica e della legislazione europea sui quali vorrei provare ad attirare l’attenzione.

  1. L’assunto che l’estensione della proprietà intellettuale (nuovi diritti di proprietà intellettuale e rafforzamento delle esclusive) condurrebbe a maggiore innovazione. Si tratta di una sorta di equazione: più proprietà intellettuale equivale a più innovazione tecnologica.
  2. Una visione strumentale dell’università finalizzata a garantire un flusso di diritti di proprietà intellettuale dalla ricerca di base (appannaggio delle istituzioni accademiche) alla ricerca applicata (appannaggio delle imprese, e in particolare delle start-up). Si tratta dell’idea alla base del Bayh-Dole Act statunitense del 1980. 1980, ecco la seconda data simbolica!

Gli europei si sono, talora, dimostrati più realisti del re. Cioè più estremisti degli americani. Per esempio, quando nel 1996 hanno introdotto il diritto sui generis sulle banche dati, ritenendo che ciò avrebbe dato un vantaggio competitivo alle imprese europee. Assunto poi dimostratosi disastrosamente infondato. Nell’ultima legislazione sui dati (Open Data Directive, Data Governance Act, Data Act) l’UE ha tentato di arginare il diritto sui generis. Resta il fatto, però, che si è scelto di tenere in vita un diritto di esclusiva il cui effetto incentivante è – a detta della stessa Commissione UE – indimostrato.

Una tesi, supportata da un’ampia letteratura scientifica, sostiene che l’estensione della proprietà intellettuale e la visione strumentale dell’università hanno nutrito il capitalismo dei monopoli intellettuali deprimendo l’innovazione, accrescendo la disuguaglianza e mettendo a rischio la democrazia. Il quadro è ulteriormente peggiorato quando alla proprietà intellettuale si è aggiunta la pseudo-proprietà intellettuale cioè quel complesso di forme anomale di esclusiva che vanno oltre i limiti tradizionali della proprietà intellettuale e si fondano soprattutto sul controllo contrattuale e di fatto (cioè assistito dalla forza bruta della tecnologia) di dati e informazioni.

In un modello stilizzato e ideale di innovazione tecnologica di un sistema capitalistico ci sono, a monte, il settore pubblico e le università che creano ricerca di base attenendosi ai principi della scienza aperta e, a valle, un mercato concorrenziale che produce ricerca applicata e si serve di una proprietà intellettuale limitata per commercializzare le nuove tecnologie. La concorrenzialità del mercato spinge verso il basso il prezzo della tecnologia, in modo da garantire attraverso contratti o mediante meccanismi redistributivi (ad es. sovvenzioni pubbliche) l’accesso all’innovazione.

Questa idealizzazione è distante anni luce dalla realtà attuale per diversi ordini di ragione.

  1. Le università non sono più entità nettamente distinte dalle aziende, perché sono organizzate secondo logiche aziendali, anche sul piano della valutazione. Si tratta di una questione giuridica (architettura istituzionale e norme sulla valutazione), ma anche di etica e mentalità.
  2. Le prassi accademiche e l’etica della scienza aperta sono state progressivamente erose dal crescente ricorso da parte dei ricercatori alla proprietà intellettuale. Tale uso estensivo dei diritti esclusiva è il frutto di incentivi non solo economici ma anche valutativi (si pensi, al fatto che sul piano della valutazione della ricerca accademica i brevetti sono, almeno in Italia, considerati equivalenti alle pubblicazioni scientifiche). L’uso della proprietà intellettuale innesca conflitti insanabili tra l’interesse a perseguire il progresso della conoscenza e l’interesse al profitto. Per rendersene conto è sufficiente leggere le ragioni che hanno spinto l’Istituto Mario Negri a rinunciare ai brevetti.
  3. I grandi monopoli intellettuali non devono necessariamente aspettare che il settore pubblico e le università decidano di trasferire la conoscenza, perché sono in grado di appropriarsene direttamente. Si pensi al crescente dominio delle Big Tech nel campo delle infrastrutture accademiche, dominio che si esprime non solo nell’appropriazione di dati della ricerca scientifica (ora finalizzata anche all’addestramento dell’intelligenza artificiale), ma anche di dati personali degli scienziati (è noto che nell’ambito della ricerca scientifica opera diffusamente il capitalismo della sorveglianza). Si pensi altresì alla cattura culturale tramite il ricco finanziamento di progetti i cui risultati sono orientati agli interessi dei finanziatori privati (i monopoli intellettuali).
  4. La geopolitica interferisce nelle dinamiche di chiusura e apertura dell’innovazione. In tempi di guerre e crescente tensione tra diverse potenze, la chiusura della conoscenza scientifica viene usata come strumento bellico.

Quanto finora rilevato potrebbe apparire in stridente contraddizione con il fatto che le politiche dell’UE in materia di rapporto tra università, proprietà intellettuale e innovazione tecnologica hanno negli ultimi venti anni riguardato anche la promozione dell’Open Science. È innegabile, infatti, che l’UE abbia sviluppato un’ampia, articolata e – per molti versi – meritoria politica di promozione della scienza aperta.

Tuttavia, la strategia di difesa e rafforzamento della proprietà intellettuale è rimasta sostanzialmente invariata. Come è rimasta invariata la concezione del rapporto tra università, proprietà intellettuale e innovazione tecnologica. Basti pensare a quanto accaduto durante la pandemia di Covid-19 a proposito della proprietà intellettuale sui vaccini. E siamo giunti alla terza data simbolica: il 2020.

L’UE è stata tra i più strenui oppositori della proposta di India, Sudafrica e molti altri Paesi di sospendere i TRIPS al fine di facilitare la produzione di dispositivi medici, farmaci e vaccini. Nello stesso tempo non è stata in grado di sviluppare, produrre e distribuire vaccini interamente europei. Si è dovuta, in gran parte, affidare a imprese non europee come Pfizer e Moderna.

In un ecosistema dell’innovazione tecnologica dominato dal capitalismo dei monopoli intellettuali, la promozione della scienza aperta rischia di essere, nel migliore dei casi, inefficace o limitatamente efficace e, nel peggiore, uno strumento per rafforzare gli stessi monopoli.

Per promuovere la scienza aperta intesa come scienza pubblica e democratica occorrerebbe procedere seriamente verso la demolizione dei monopoli intellettuali, a cominciare da una seria e organica riforma della proprietà intellettuale. Ma questo sembra un compito immane, non alla portata dell’UE, oltre che estraneo all’agenda politica di questa e, con tutta probabilità, della prossima Commissione UE.

La scienza aperta è parte integrante della liberà accademica e del dialogo cosmopolita che aiuta la cooperazione e la pace. Insomma, è un insieme di valori e ideali fuori dal nostro tempo. A meno che le nuove generazioni dentro e fuori dall’Europa non siano capaci di costruire un futuro migliore del presente che abbiamo consegnato loro.

Torniamo ora alla prima data simbolica: il 1940. Luigi Einaudi, al cui nome e alla cui memoria è intitolata la Fondazione sede di questo convegno, poteva scrivere nell’anno in cui l’Italia entrò nella Seconda guerra mondiale: “Si è più scettici intorno alla probabilità che la garanzia concessa agli scrittori ed inventori dello sfruttamento esclusivo temporaneo del libro e dell’invenzione conduca al desiderato scopo. Si teme l’incoraggiamento inutile delle cattive lettere in materia di proprietà letteraria e il monopolio dei grossi potenti accaparratori e fabbricanti di invenzioni in materia di proprietà industriale. […] I pericoli proprii del sistema odierno sono così gravi, particolarmente per la proprietà industriale, che una revisione dei principii della legislazione oggi invalsa in quasi tutti i paesi appare urgente”.

Bibliografia essenziale

Commissione UE [2020], Piano d’azione sulla proprietà intellettuale “Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE — Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”

L. Einaudi [1940], Rileggendo Ferrara – a proposito di critiche recenti alla proprietà letteraria ed industriale, in Rivista di storia economica, V, n. 4, dicembre 1940, pp. 217-256

M. Florio [2021], La privatizzazione della conoscenza, Bari-Roma, Laterza, 2021

E.R. Gold [2021], The fall of the innovation empire and its possible rise through open science, Research Policy 50 (2021) 104226

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Perché non brevettiamo le nostre ricerche

A. Kapczynski et al. [2019] New Law and Political Economy Project Launched, 29.04.2019

U. Pagano [2021], Il capitalismo dei monopoli intellettuali, Menabò Eticaeconomia, 14 dicembre 2021

M.C. Pievatolo [2021], I custodi del sapere, in Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 31 maggio 2021

D. Traficonte [2021], Property and Power on the Endless Frontier (August 9, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3901914 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3901914

T. Wu [2021] La maledizione dei giganti. Un manifesto per la concorrenza e la democrazia, Bologna, Il Mulino, 2021

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Patrimonio culturale di pubblico dominio (riproduzione del)

Voce del Dizionario AISA della scienza aperta. 10.02.2024

R. Caso, Patrimonio culturale di pubblico dominio (riproduzione del), in AISA, Dizionario della scienza aperta, 10.02.2024, Zenodo

Del patrimonio culturale dell’umanità fanno parte opere dell’ingegno i cui diritti economici d’autore sono scaduti e, in grande quantità, opere che non sono mai state protette dal diritto d’autore come il David di Michelangelo e l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Queste ultime rappresentano una porzione notevole del patrimonio culturale, in quanto le leggi del diritto d’autore occupano una minuscola frazione della storia dell’uomo. Basti ricordare che la prima legge moderna del diritto d’autore è rappresentata dallo Statute of Anne inglese del 1710.

L’appartenenza di un’ampia parte del patrimonio culturale al pubblico dominio potrebbe far desumere che la riproduzione – in particolare, la riproduzione digitale – dei beni culturali sia libera per ragioni commerciali e non commerciali. Così non è. L’effettiva esistenza di un regime di pubblico dominio è minacciata da istanze di controllo esclusivo avanzate da chi ha la proprietà o la custodia del bene culturale materiale oggetto della riproduzione. Tali istanze sono generalmente mosse da due obiettivi: un controllo censorio e un controllo economico. Il primo obiettivo attiene a valutazioni sulla compatibilità dell’uso con la destinazione del bene, il secondo concerne prospettive di guadagno connesse all’uso.

Le istanze di controllo esclusivo si basano, in gran parte, su strumenti giuridici che costituiscono forme anomale di proprietà intellettuale definibili come surrogati della proprietà intellettuale o pseudo-proprietà intellettuale. Qui di seguito si elencano i principali strumenti di controllo esclusivo.

a) Divieti di riproduzione basati sulla proprietà del bene materiale.

b) Divieti di riproduzione basati su dichiarazioni unilaterali o contratti.

c) Divieti di riproduzione basati su discipline pubblicistiche attinenti al patrimonio culturale.

d) Divieti di riproduzione basati su diritti della personalità.

Il movimento dell’accesso aperto al patrimonio culturale – ad esempio, la rete OpenGLAM – sta profondendo energie nella promozione della libera riproduzione del patrimonio culturale. Molte istituzioni culturali nel mondo garantiscono la libera riproduzione per qualsiasi fine, commerciale e non commerciale, delle proprie collezioni fisiche e digitali. Tuttavia, l’apertura su Internet del patrimonio culturale è ancora molto lontana dal rappresentare il modello dominante.

Emblematico è il panorama Euro-italiano.

A livello dell’Unione Europea la disciplina giuridica emanata per la tutela del pubblico dominio è frammentaria, incompleta e solo parzialmente efficace. In particolare, l’art. 14 della Direttiva (UE) 2019/790 sulla riproduzione delle opere delle arti visive di dominio pubblico è una disposizione che ha uno scopo limitato e presta il fianco a interpretazioni che ne restringono ulteriormente il campo di applicazione.

A livello italiano si sta facendo avanti l’idea che gli articoli dal 106 al 108 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 2004/42) attribuiscano allo Stato il potere di controllo esclusivo delle riproduzioni. Si badi che tale controllo esclusivo non riguarderebbe solo le riproduzioni effettuate sul luogo dove è collocato fisicamente il bene materiale, ma si estenderebbe anche alle riproduzioni delle copie già effettuate sul luogo e comunicate al pubblico. In particolare, l’estensione riguarderebbe anche le copie digitali reperibili su Internet. In alcune interpretazioni giurisprudenziali il potere di controllo esclusivo derivante dal Codice dei beni culturali si assocerebbe a un preteso diritto all’immagine del bene culturale fondato sulla disciplina dei diritti della personalità rinvenibile nella Costituzione e nel Codice civile.

L’esempio del patrimonio culturale dimostra che il pubblico dominio è minacciato non solo dall’estensione della proprietà intellettuale ma anche dall’irrompere sulla scena giuridica della pseudo-proprietà intellettuale.

Le istanze di controllo esclusivo della riproduzione dei beni culturali incidono pesantemente sulla scienza aperta e sui beni comuni della conoscenza erodendo diritti e libertà fondamentali che attengono allo sviluppo nonché alla promozione della cultura e della ricerca.

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Verso una città smart e dispotica? No del Garante privacy ai progetti MARVEL e PROTECTOR del Comune di Trento

31.01.2024

R. Caso, Verso una città smart e dispotica? No del Garante privacy ai progetti MARVEL e PROTECTOR del Comune di Trento, vesione 1.0, 31.01.2024, Zenodo pubblicato su L’Adige del 03.02.2024 con il titolo “L’equilibrio tra privacy e sicurezza” (v. anche R. Caso, Sorveglianza artificiale, sicurezza urbana e privacy, 10 novembre 2023, pubblicato su L’Adige del 14 novembre 2023 con il titolo “Intelligenza artificiale. Dubbi e domande su Marvel e Protector“).

https://www.marvel-project.eu/trento/

Con un provvedimento di quaranta pagine dell’11 gennaio scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato, in base al Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (GDPR) e al Codice italiano in materia di dati personali (d.lgs. 2003/196), l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Trento nell’ambito dei progetti di ricerca MARVEL e PROTECTOR. Si tratta di studi finanziati dall’Unione Europea e connessi al progetto “Trento smart city”. Tali ricerche prevedevano la raccolta di informazioni personali in luoghi pubblici attraverso telecamere di videosorveglianza e microfoni nonché da social network al fine di rilevare, tramite software di intelligenza artificiale, potenziali situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza anche con riferimento a luoghi di culto religioso. La finalità del trattamento dei dati personali era perciò l’addestramento dei software di intelligenza artificiale.

Il Garante privacy ha ordinato al Comune di Trento il pagamento di una sanzione di 50.000 Euro, riducibili alla metà se il pagamento avviene entro 30 giorni, ha vietato di trattare i dati personali già raccolti e ha imposto la cancellazione degli stessi. Infine, l’autorità garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito web.  La sanzione non è elevata perché il Garante ha riconosciuto al Comune di aver agito in buona fede. Ma i motivi di illeceità rilevati dal Garante sono gravi e molteplici: assenza di una base giuridica per la liceità del trattamento; insufficiente trasparenza del trattamento; mancanza delle misure necessarie a proteggere i dati e a ridurre i rischi.

A parere del Garante, la mancanza di una base giuridica è tanto più grave per il fatto di riguardare dati estremamente sensibili, relativi a crimini e a convinzioni religiose, oggetto, nell’ambito della normativa sulla privacy, di una disciplina speciale volta rafforzare la tutela delle persone. Sul profilo della trasparenza l’autorità ha evidenziato che le informative di primo (segnaletica e cartelloni stradali di avvertimento) e di secondo (il sito web del Comune) livello erano carenti, cioè non mettevano le persone che passavano nelle zone sorvegliate di conoscere i dettagli relativi al trattamento dei dati personali. Sul piano delle misure di prevenzione il Garante ha rilevato che le tecniche di anonimizzazione erano deficitarie e non era stata effettuata la valutazione d’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Un altro profilo di gravità attiene al fatto che i dati erano destinati ad essere comunicati ai partner dei progetti internazionali (nell’ambito del progetto PROTECTOR i dati erano condivisi con la Polizia di Anversa e con il Ministero dell’Interno della Bulgaria).

Sul proprio sito web il Comune il 24 gennaio affermava che avrebbe valutato nei giorni successivi se presentare opposizione al provvedimento del Garante davanti al giudice ordinario. Il 30 gennaio il Sindaco del Comune di Trento ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica. Secondo quanto riportato dal giornale “per il sindaco la questione non è solo trovare un equilibrio tra il rispetto della privacy e la garanzia di sicurezza, ma anche ‘realizzare degli strumenti per conto nostro o rimanere indietro e dover utilizzare quelli degli altri, che magari li progetteranno con minore cura’”.

Quest’ultima asserzione, se presa alla lettera, induce a porsi domande molto serie e impellenti.

  1. In un Paese democratico come l’Italia, la prevenzione e il contrasto al crimine commesso negli spazi pubblici sarà sempre più affidata a tecnologie digitali di controllo pervasivo come videocamere, microfoni, sensori, software di monitoraggio dei social network?
  2. Per smart city si deve intendere una città che affida la sua sicurezza alla sorveglianza di massa?
  3. Quale fondamento scientifico hanno i software di intelligenza artificiale che promettono di rilevare potenziali situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza?
  4. Se questo fondamento scientifico esiste, i cittadini hanno diritto a conoscere la logica alla base degli algoritmi di intelligenza artificiale?
  5. Si vuole dotare la polizia locale di maggiori poteri di intervento nel campo della sicurezza pubblica?
  6. L’Europa è destinata ad avvicinarsi sempre di più ai Paesi occidentali e non (si pensi ad alcuni Paesi asiatici) dove la sorveglianza tecnologica di massa è ormai è un dato acquisito e giudicato compatibile con il diritto e la giustizia?
  7. Davvero l’alternativa è tra produrre in proprio una tecnologia predittiva o acquistarla da altri?

Tali quesiti non possono essere risolti solo affidandosi a un’interpretazione più o meno sofisticata di regolamenti europei e leggi nazionali, ma attengono a scelte politiche che devono muoversi nel perimetro delle norme costituzionali poste a fondamento delle società europee democratiche. Il vagheggiato bilanciamento tra privacy (libertà) e sicurezza implica la responsabilità di dover scegliere qual è il piatto della bilancia che pesa di più.

A margine di un libro sulle immagini dei beni culturali

01.02.2024

R. Caso, A margine del volume “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?” a cura di Daniele Manacorda e Mirco Modolo, Pacini Editore, 2023, 01.02.2024, versione 2.0 Zenodo

I. In meno di duecento pagine, immagini incluse, il volume curato da Daniele Manacorda (archeologo) e Mirco Modolo (archeologo e archivista) offre una sintesi efficace dell’acceso dibattito sul regime giuridico delle immagini dei beni culturali. Il libro raccoglie gli atti di un convegno promosso dalla Fondazione Aglaia e svoltosi a Firenze il 12 giugno 2022.

In buona sostanza, si tratta di un manifesto multidisciplinare per la liberalizzazione delle immagini del patrimonio culturale. Lo si evince già dalla copyright notice che recita testualmente: “le immagini pubblicate in copertina e alle pp. […] sono soggette ai vincoli d’utilizzo propri delle riproduzioni di beni culturali pubblici di cui agli art. 107-108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, argomentatamente contestati in queste pagine […]”.

Insomma, i curatori non si ammantano di finta neutralità – un vizio in cui spesso cadono i giuristi – ed esplicitano subito le proprie convinzioni. Tuttavia, il volume offre anche prospettive differenti e dà conto sia nel testo sia nell’apparato bibliografico di chi argomenta contro la liberalizzazione delle immagini, a cominciare dagli esponenti della Società italiana per l’ingegneria culturale.

II. La trattazione, preceduta dalla premessa di Carolina Megale e dai saluti di Paolo Baldi, è divisa in tre parti: un’introduzione con i due capitoli dei curatori dell’opera, una seconda parte nella quale si offrono punti divista di studiosi con diverse competenze nei campi del diritto (Giorgio Resta), dell’economia (Massimo Fantini), della tutela-valorizzazione (Laura Moro) e della fruizione dei beni culturali (Grazia Semeraro, Andrea Brugnoli) e una terza e ultima parte che racchiude alcune esperienze maturate nel settore pubblico e privato (Daniele Malfitana, Antonina Mazzaglia, Martina Bagnoli, Beppe Moiso, Tommaso Montonati, Claudia Baroncini, Stefano Monti, Riccardo Falcinelli, Iolanda Pensa, Fabio Viola).

Nell’addendum al primo capitolo introduttivo Daniele Manacorda riferisce delle novità sopraggiunte successivamente allo svolgimento del convegno e in particolare dell’emanazione del d.m. dell’11 aprile 2023, n. 161, linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura. A tal proposito Manacorda rileva “con questo decreto si torna drammaticamente indietro nel tempo: viene anche ristabilito addirittura il pagamento per la riproduzione di immagini su riviste scientifiche, colpendo duramente i giovani in un settore assai delicato della loro crescita professionale”.

Il volume va letto in connessione con altri contributi che sono stati pubblicati di recente sul tema. Mi riferisco in particolare al numero 3 del 2023 della rivista Aedon in cui i curatori del libro dialogano con altri esperti e in particolare con alcuni cultori del diritto amministrativo nonché a un’intervista di Eleonora Landini al direttore del Museo Egizio Christian Greco apparsa con il titolo “La cittadinanza cresce al museo” sulla versione online della rivista Il Mulino in cui si parla anche dell’Open Access alle immagini dei beni culturali (un tema approfondito dal capitolo di Beppe Moiso e Tommaso Montonati proprio con riferimento all’esperienza della prestigiosa istituzione culturale torinese).

III. Leggendo le pagine di “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?” si comprende che il regime giuridico relativo alle immagini dei beni culturali è complesso e contradditorio. Complesso perché si pone all’incrocio di almeno quattro discipline: la proprietà intellettuale, i diritti della personalità, la tutela dei beni culturali, la disciplina dei dati aperti della pubblica amministrazione di derivazione europea. Complesso altresì perché attiene al bilanciamento diritti costituzionali che, senza una chiara visione di fondo, rischia di diventare un’inconcludente acrobazia ermeneutica. Complesso, infine, perché – come spiega il documentato e approfondito contributo di Mirco Modolo – l’attuale legislazione è frutto di una lunga e altalenante storia in cui le spinte alla liberalizzazione si sono dovute continuamente confrontare con controspinte tese ad alimentare le istanze proprietaristiche dello Stato. L’esito attuale con cui si confronta l’interprete è perciò un patchwork pasticciato, la cui prima vittima è la (mitica) coerenza dell’ordinamento giuridico.

Il regime giuridico è contradditorio perché non si comprendono appieno le ragioni che muovono contro la liberalizzazione delle immagini, legittimando un potere di controllo esclusivo dello Stato sulla riproduzione dei beni culturali. Si tratta di nutrire prospettive di guadagno da parte dello Stato che spera di poter metter in atto, anche non si sa come, una tutela globale del suo diritto? La commercializzazione delle immagini dei beni culturali dello Stato offrirebbe opportunità di rimpinguare le magre casse delle istituzioni culturali a dispetto di quanto anche di recente segnalato dalla Corte dei conti e rilevato in alcuni dei capitoli – in particolare quello a firma di Massimo Fantini – che toccano il tema? Oppure perché lo Stato si vuole riservare il potere di decidere chi e come può riprodurre i propri beni culturali vagliando la compatibilità dell’uso con la finalità (decoro) del bene? Non è solo lo spettro di un potere censorio, denunciato in particolare da Daniele Manacorda, a destare preoccupazione, ma anche lo sprezzo del ridicolo. Perché questo potere di valutazione apparterrebbe allo stesso Stato che ha varato di recente e per mano del Ministero del Turismo la campagna di promozione del Belpaese denominata “Open to Meraviglia” nell’ambito della quale la povera e (almeno in questo caso) davvero innocente Venere di Botticelli veniva trasfigurata in influencer, prima che questa figura professionale perdesse – almeno degli occhi dei diversamente giovani – un po’ del suo appeal per le note vicende attinenti a panettoni, bambole e (finta) beneficienza.

La contraddizione emerge con più evidenza proprio con riguardo ai casi portati davanti ai tribunali italiani dallo Stato riguardanti opere celeberrime come il David e l’Uomo Vitruviano ricostruiti in chiave sistemica e comparata dal lucido e incisivo contributo di Giorgio Resta. In questi casi, lo Stato ha agito contro la riproduzione non autorizzata per fini commerciali dei beni culturali da parte di imprese note e con forza commerciale (in parole brutali, ottimi pagatori). Ha agito per rivendicare l’incompatibilità con la finalità del bene culturale o per ottenere, a violazione avvenuta, un cospicuo risarcimento del danno da ottimi pagatori? Se le imprese con capienza economica interessate a utilizzare immagini di beni culturali dovessero mangiare la foglia e guardare ad altre e gratuite fonti come gli archivi delle decine di musei che all’estero praticano l’accesso aperto o, con riferimento alle immagini di beni culturali fuori dal controllo dello Stato italiano, a Wikipedia e Wikicommons al nostro Leviatano-azienda rimarrebbe con tutta probabilità solo la “clientela povera” che fa capo in gran parte all’editoria scientifica di nicchia (quella delle university press o delle case specializzate) e non ai grandi oligopoli come Elesevier, Springer-Nature e compagnia bella. Le prospettive di guadagno crollerebbero drammaticamente e in molti casi gli introiti si ridurrebbero a ciò che si incassa oggi tramite una partita di giro dei soldi pubblici, cioè dei contribuenti (ad es., nel caso in cui la casa editrice dell’Università pubblica X paga il museo statale Y per la riproduzione dell’immagine del bene Z). Se un problema relativo allo sfruttamento commerciale c’è, si colloca sul piano del ruolo che le Big Tech giocano nella gestione delle immagini, ma evidentemente non è un problema che può essere affrontato mediante derive proprietaristiche degli Stati.

IV. Prima di chiudere, occorre spendere qualche parola sui due maggiori problemi innescati dall’idea di un controllo esclusivo delle immagini dei beni culturali da parte dello Stato che si innesta sulla complessità e sulle contraddizioni sommariamente riassunte.

  1. La fine del pubblico dominio. Secondo la ricostruzione più corretta il pubblico dominio costituisce, in riferimento alle libertà fondamentali di informazione e di espressione del pensiero, la regola mentre i diritti di esclusiva costituiscono l’eccezione. Quando il legislatore disciplina i diritti di esclusiva pone necessariamente limiti di durata e di ampiezza all’esclusiva. Ad esempio, il diritto d’autore scade dopo settant’anni dalla morte dell’autore e non copre le idee, copre solo la forma espressiva delle idee.  Tutta la proprietà intellettuale, intesa come macrocategoria che comprende diritti d’autore, brevetti per invenzione, marchi, disegni industriali, corrisponde a questo principio. Si tratta di un pilastro delle società democratiche che trova una declinazione, illustrata nel contributo di Resta, in un altro principio: il numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale. Solo il legislatore può, con le tecniche di bilanciamento tipiche del diritto privato, porre nuovi diritti di esclusiva. Non possono farlo i giudici, non possono farlo gli stessi legislatori ricorrendo, mediante il diritto pubblico, a forme camuffate e anomale di proprietà intellettuale (o pseudo-proprietà intellettuale).
  2. Il diritto liquido e la confusione totale. Chi scrive, da buon realista, non nutre nessuna nostalgia per una vagheggiata (e mai esistita) epoca d’oro in cui il diritto corrispondeva a un robusto, stabile e giusto “sistema”. Se stabilità esiste, molto spesso è quella imposta dai più forti ed è quindi fonte di ingiustizia. Nel caso del regime giuridico italiano delle immagini dei beni culturali non c’è stabilità, ma non c’è nemmeno evoluzione verso i modelli più avanzati come quelli olandese e americano, c’è solo molta confusione. Mentre buona parte del più recente dibattito si è concentrata sul d.m. 2023/161 contenente le linee guida per gli importi di canoni e concessioni, che è probabilmente una sorta di walking dead, il volto più inquietante del controllo esclusivo dello Stato è costituito dalla giurisprudenza creativa (e, appunto, confusa) dei Tribunali italiani in materia di immagine del bene culturale. A parere di alcuni giudici, il controllo esclusivo dello Stato troverebbe fondamento nel Codice dei beni culturali e nelle norme del Codice civile che proteggono l’immagine delle persone. Insomma, un esempio paradigmatico di distruzione del pubblico dominio e violazione del principio del numero chiuso dei diritti della proprietà intellettuale, mediante l’introduzione giurisprudenziale nell’ordinamento di una pseudo-proprietà intellettuale mascherata da diritto della personalità.

Inutile dire che i temi qui solo approssimativamente accennati sono trattati con maestria e passione in un libro di cui si consiglia vivamente la lettura e che ha un’unica pecca: quella di non essere pubblicato, per coerenza con il manifesto culturale che rappresenta, in Open Access (anche se i singoli testi che compongono il volume sono rilasciati con licenza CC-BY).

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