Ieri, 3 maggio 2023 l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ha scritto al Ministro Sangiuliano per chiere l’immediato cambiamento della politica ministreriale sull’uso delle immagini dei beni culturali a scopo scientifico. Per approfondimenti v. qui.
La lettera si legge qui e qui ed è riporodotto di seguito.
“Con questa lettera aperta l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) chiede l’immediato cambiamento delle politiche ministeriali in materia di uso a scopo scientifico delle immagini dei beni culturali.
Nell’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023 e per il triennio 2023-2025 (d.m. n. 8 del 13/01/2023) e nelle successive Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali (d.m. n. 161 dell’11/04/2023) si stabiliscono principi e regole che danneggiano la ricerca scientifica, contraddicono decenni di politiche di scienza aperta e di apertura del patrimonio culturale (politiche, peraltro, trasversali a governi di diverso segno politico) e pongono l’Italia fuori dagli indirizzi internazionali e dell’Unione Europea.
La nuova politica inaugurata dal Ministero della Cultura emerge dai seguenti principi contenuti nell’Atto di indirizzo sopra citato (corsivi aggiunti):
“L’attività dell’Amministrazione sarà volta alla tutela e alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale; si lavorerà ad incrementare la capacità di automantenimento dei diversi istituti e luoghi della cultura in modo da ridurre il fabbisogno di finanziamento pubblico e, nel contempo, generare sviluppo economico per i diversi segmenti del sistema produttivo. […]
In particolare, occorre proteggere il patrimonio rappresentato dalle immagini, anche digitali, del nostro patrimonio culturale, attraverso un’adeguata remuneratività che tenga conto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tal senso, appare essenziale definire un tariffario ministeriale, unico, distinto per macro-categorie di beni culturali, che definisca i minimi tariffari da applicare in occasione delle diverse forme di utilizzazione temporanea dei beni del patrimonio culturale ministeriale, anche ove esse sfruttino le moderne tecnologie (NFT, blockchain etc.)”.
Nell’allegato delle Linee guida sopra citate tra le riproduzioni di beni culturali e i riusi delle relative copie o immagini figurano anche quelli effettuati dall’editoria e dalle riviste scientifiche di settore in canali commerciali (online o cartacei).
Tale politica mira a ridurre il finanziamento pubblico, obbligando gli istituti di tutela del patrimonio culturale a impegnarsi nello sviluppo, a costi amministrativi e monetari non nulli, di una maggiore capacità di autofinanziamento. Si tratta di una politica errata nelle ragioni di fondo e ineluttabilmente destinata al fallimento come dimostra l’analoga “strategia” sperimentata nel settore dell’università e della ricerca pubblica.
Gli esiti assurdi e paradossali di questo nuovo indirizzo politico sono evidenti nel settore dell’editoria scientifica no profit delle case editrici universitarie e in quello della nascente editoria in accesso aperto (Open Access). Se le linee guida fossero interpretate alla lettera, occorrerebbe immaginare casi come quello in cui un museo statale chiede l’applicazione del tariffario a un’università pubblica per la riproduzione di immagini di beni culturali in pubblico dominio. Tale applicazione determinerebbe un inutile giro di denaro pubblico (dall’università al museo) senza alcun beneficio per le casse dello Stato e, anzi, con un aggravio dei costi per la pubblica amministrazione derivante dall’appesantimento burocratico del processo che conduce alla pubblicazione scientifica.
Questi atti normativi, come già si è detto, pongono l’Italia fuori dalla contemporaneità nonché dalle politiche internazionali, europee e nazionali volte a coniugare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale con i principi della scienza aperta e dell’accesso aperto.
L’AISA chiede, per questi motivi, un’immediata modifica delle politiche ministeriali che vada nella direzione di una totale e assoluta liberalizzazione, senza pagamento di tariffe, della riproduzione e del riuso per scopi scientifici dei beni culturali del patrimonio italiano. L’AISA auspica inoltre la modifica del Codice dei beni culturali al fine di fissare per via legislativa il principio di libera riproduzione e libero riuso dei beni culturali per scopi scientifici”.
“Giudizi e decisioni che hanno effetti rilevanti sulle vite delle persone sono oggi affidati, in un numero crescente di ambiti, a sistemi di intelligenza artificiale che non funzionano. Tali malfunzionamenti non sono occasionali e non sono scongiurabili con interventi tecnici: essi rivelano, anzi, il funzionamento ordinario dei sistemi di apprendimento automatico, utilizzati impropriamente per compiti che non è loro possibile svolgere o che sono impossibili tout court.
Le decisioni basate su tali sistemi sono costitutivamente discriminatorie, e dunque, in alcuni ambiti, infallibilmente lesive di diritti giuridicamente tutelati, in quanto procedono trattando gli individui in base al loro raggruppamento in classi, costituite a partire dalle regolarità rilevate nei dati di partenza. Essendo radicata nella natura statistica di questi sistemi, la caratteristica di dimenticare i «margini» è strutturale: non è accidentale e non è dovuta a singoli bias tecnicamente modificabili. Ci si può trovare ai margini dei modelli algoritmici di normalità in virtù di caratteristiche totalmente irrilevanti, rispetto alle decisioni di cui si è oggetto.
Alla vasta documentazione degli esiti ingiusti, nocivi e assurdi di tali decisioni, le grandi aziende tecnologiche – paventando un divieto generalizzato – hanno risposto, in evidente conflitto di interessi, con un discorso sull’etica: è nata così, come operazione di cattura culturale, con l’obiettivo di rendere plausibile un regime di mera autoregolazione, l’«etica dell’intelligenza artificiale». Si tratta di una narrazione che le aziende commissionano e acquistano perché è loro utile come capitale reputazionale, che genera un vantaggio competitivo; è cioè un discorso, rispetto al quale le università hanno il ruolo, e l’autonomia, di un megafono; è «un’esca per catturare la fiducia» dei cittadini: un discorso pubblicitario che, in quanto declamato da altri, non appare neppure come tale.
La funzione di tale discorso è quella di tutelare, legittimandolo, un modello di business – fondato sulla sorveglianza e sulla possibilità di esternalizzare impunemente i costi del lavoro, degli effetti ambientali e dei danni sociali- il cui nucleo consiste nella vendita, alle agenzie pubblicitarie, della promessa di un microtargeting fondato sulla profilazione algoritmica.
Negli ultimi anni, l’opera di demistificazione della natura meramente discorsiva e del carattere strumentale dell’«etica dell’intelligenza artificiale», che trasforma l’etica nella questione della conformità procedurale a un «anemico set di strumenti» e standard tecnici, è stata così efficace da indurre molti a liquidare come inutile o dannosa – in quanto disarmata alternativa al diritto o vuota retorica aziendale – l’intera filosofia morale.
Al dissolversi della narrazione sull’etica dell’intelligenza artificiale, compare il convitato di pietra ch’essa aveva lo scopo di tenere alla larga: si sostiene infatti ora, da più parti, l’urgenza che ad intervenire, in modo drastico, sia il diritto. L’adozione di sistemi di apprendimento automatico a fini decisionali, in ambiti rilevanti per la vita delle persone, quali il settore giudiziario, educativo o dell’assistenza sociale, equivale infatti alla decisione, in via amministrativa, di istituire delle «zone pressoché prive di diritti umani».
A chi, in nome dell’inarrestabilità dell’innovazione tecnologica, deplori gli interventi giuridici, giova ricordare che il contrasto non è, in realtà, tra il rispetto dei diritti umani e un generico principio di innovazione, ma tra il rispetto dei diritti umani e il modello di business dei grandi monopoli del capitalismo intellettuale”.
Abstract. “La relazione è finalizzata a discutere il problema della concentrazione di potere di controllo ed elaborazione dei dati nelle mani di grandi imprese commerciali (big tech) che forniscono ai produttori agricoli servizi di agricoltura di precisione e smart farming. Il problema della concentrazione di potere di controllo ed elaborazione dei dati è già stato analizzato in chiave interdisciplinare in molti altri settori della c.d. era dei dati: ad es., nel settore della ricerca scientifica dove si delinea una disparità di potere tra imprese di analisi dei dati e istituzioni accademico-scientifiche (università e centri di ricerca).
La relazione è divisa in tre parti.
Nella prima parte si riassume il dibattito sul capitalismo dei monopoli intellettuali e della sorveglianza. Tali monopoli traggono la loro forza dalla proprietà intellettuale e dalla pseudo-proprietà intellettuale (forme anomale di esclusiva che si basano, ad esempio, su contratto e misure tecnologiche di protezione).
Nella seconda parte si descrive la peculiarità delle dinamiche di potere nel settore agricolo con riferimento ad agricoltura di precisione e smart farming. La normativa europea in materia di dati sembra essere insufficiente a risolvere il problema della disparità di potere, in quanto non scioglie alcuni nodi di politica del diritto che attengono al rapporto tra settore pubblico (stato) e settore privato (imprese) e riguardano la regolazione della proprietà intellettuale e della pseudo-proprietà intellettuale.
Nella terza parte, muovendo da un’analogia con il settore della ricerca scientifica, si propongono alcune raccomandazioni di politica del diritto su infrastrutture tecnologiche e regolazione della proprietà intellettuale”.
Abstract: La controversia oggetto di Cass. Sez. I civile ord. 30 dicembre 2022 n. 38165 riguarda una campagna pubblicitaria di un’impresa produttrice di acque minerali. Lo spot di un’acqua minerale vede come protagonista una versione umoristica del personaggio di Zorro creato da Johnston McCulley nel 1919, ma a sua volta presumibilmente ispirato a precedenti figure letterarie (come Robin Hood e la Primula Rossa) nonché, secondo alcune ipotesi, a Joaquin Murrieta, un fuorilegge californiano vissuto nell’800. L’impresa titolare del copyright sul personaggio Zorro fa causa all’impresa produttrice di acqua minerale per plagio-contraffazione. Il caso offre alla Cassazione l’occasione per riformulare il principio giuridico di tendenziale prevalenza della libertà di parodia sul diritto d’autore nei termini utilizzati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. La formula (magica) è quella del «giusto equilibrio tra diritti fondamentali». Nel lessico della Carta di Nizza si tratta del bilanciamento tra proprietà intellettuale (art. 17.2) e libertà di espressione e informazione (art. 11).
https://en.wikipedia.org/wiki/Rogers_v._Koons#/media/File:Rogers_v._Koons.jpg Art Rogers, Jeff Koons – https://jennydodge.wordpress.com/2014/10/08/legal-ethical-issue-rogers-v-koons/ Copyrighted images subject to the notable US copyright case Rogers v. KoonsImmagine generata tramite https://stablediffusionweb.com/#demo immettendo le parole “Marcel Duchamp”