AISA VII convegno annuale: “Scienza aperta e società democratiche”

Roma, CNR, piazzale Aldo Moro, 7 – 20 e 21 ottobre 2022

AISA – VII convegno annuale

Scienza aperta e società democratiche

Il settimo convegno annuale dell’AISA, organizzato da ILIESI/CNR – Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e la Storia delle Idee, in collaborazione con ILC/CNR – Istituto di Linguistica Computazionale «A. Zampolli» e con il Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca/CNR e la Biblioteca Centrale CNR “G. Marconi”, si svolgerà il 20 – 21 ottobre 2022 a Roma, presso la Biblioteca Centrale CNR “G. Marconi” in Piazzale Aldo Moro 7.

Programma

Locandina

Modulo d’iscrizione

Sede della conferenza

Presentazioni

AISA bando premi tesi scienza aperta 2022

4 agosto 2022

Anche quest’anno, in occasione del suo VII convegno annuale che si terrà a Roma presso la sede centrale del CNR il 20 e 21 ottobre, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) premierà le migliori tesi di dottorato e di specializzazione o di laurea magistrale dedicate alla scienza aperta e presentate negli anni 2020, 2021 e 2022.

Le indicazioni sulle modalità di partecipazione al concorso, il cui bando scade il 10 settembre 2022, sono consultabili a partire da questa pagina.

Dizionario della Scienza Aperta

5 giugno 2022

L’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ha iniziato a pubblicare il nuovo Dizionario della Scienza Aperta. Lo scopo dell’iniziativa è di pubblicare periodicamente brevi voci informative sul lessico dell’Open Science anche al fine di contrastare inesattezze e falsità sul mondo dell’apertura della conoscenza.

Le prime voci pubblicate sono:

Rivista ibrida

Double dipping

Accordi trasformativi

Diritto di ripubblicazione

La borsa e la vita

VI convegno annuale dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza aperta (in videoconferenza)

AISA – Scienza aperta – VI convegno annuale

La borsa e la vita. Scienza aperta e pandemia

Il sesto convegno annuale dell’AISA, organizzato dall’Università di Palermo, si è svolto il 14 -15 ottobre 2021 in teleconferenza.

Video disponibili qui:

– sessione del 14 ottobre: <https://www.youtube.com/watch?v=Rcb_gDpA2Q4>
– sessione del 15 ottobre: <https://www.youtube.com/watch?v=8Xzyj-KfD3Q>

Le slide sono disponibili qui di seguito.

Roberto Caso, Introduzione

Massimo Carboni, GARR, GARR e l’esperienza di strumenti aperti. Un modello di federazione delle risorse di video conferenza

Rossana Ducato, University of Aberdeen, Guido Noto La Diega, University of Stirling, Questioni aperte in tema di diritto d’autore e privacy nell’Internet delle piattaforme per la didattica a distanza

Davide Borrelli, Università Suor Orsola Benincasa, La disruption valutativa della scienza: che cosa ci ha insegnato la pandemia?

Paola Galimberti, Consiglio direttivo AISA, Università di Milano, Contratti trasformativi: un passo avanti per chi?

Giovanni Destrobisol, Consiglio direttivo AISA, Sapienza Università di Roma, Paolo Anagnostou Sapienza Università di Roma, e Marco Capocasa, Sapienza Università di Roma, COVID-19 e Open Access

Stefano Ruffo, SISSA, CRUI, L’azione della CRUI a sostegno della Scienza Aperta

Nicoletta Dentico, Health Justice Programme, Society for International Development (SID), Geopolitica della proprietà intellettuale in tempo di pandemia

Caterina Sganga, Scuola Sant’Anna di Pisa, Brevetti, pandemie, crisi sanitarie: flessibilità di oggi e riforme necessarie per domani

Giorgia Bincoletto, Paolo Guarda, Università di Trento, Gestione dei dati clinici e scienza aperta: la minaccia della data exclusivity

Audizione dell’AISA al Senato

5 ottobre 2021

Audizione dell’AISA per le Commissioni II e VIII del Senato della Repubblica

Il testo dell’intervento di AISA sull’attuazione della direttiva copyright, previsto per il 5 ottobre alle ore 15.40, è visibile qui e riprodotto in calce. Si tratta di una versione significativamente ampliata del testo già reso pubblico qui.

“Spett.li Segreterie

2a Commissione permanente –

8a Commissione permanente –

Senato della Repubblica

COMM02A@senato.it

COMM08A@senato.it

Trento, 4 ottobre 2021

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295 – XVIII Legislatura.

Con riferimento al documento in oggetto, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), che aveva partecipato alle audizioni informali presso la 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019-2020), intende proporre alcuni rilievi critici.

a) La scienza aperta è incompatibile con la continua estensione dei diritti di proprietà intellettuale

Scienza aperta significa scienza pubblica e democratica. Uno degli aspetti fondamentali della scienza aperta è l’Open Access ai risultati della ricerca, in particolare pubblicazioni e dati. Open Access significa che i risultati devono essere gratuitamente accessibili al pubblico su Internet con diritti di riuso. I diritti di riuso sono resi possibili dalla cancellazione delle barriere riconducibili a proprietà intellettuale, contratti e misure tecnologiche.

L’Unione Europea e l’Italia dichiarano a parole di voler promuovere la scienza aperta, ma nei fatti perseguono politiche di estensione dei diritti di proprietà intellettuale (si vedano, a titolo di esempio, il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE della Commissione UE del 25 novembre 2020 COM(2020) 760 final, nonché le Linee di intervento strategiche per il trienno 2021-2023 del MISE approvate con decreto ministeriale del 23 giugno 2023). Ciò costituisce una palese contraddizione. L’espansione della scienza aperta è incompatibile con il rafforzamento della proprietà intellettuale.

A questa contraddizione non sfuggono la Direttiva (UE) 2019/790, la legge di delegazione europea 2019-2020 (l. 22 aprile 2021, n. 53) e lo schema di decreto legislativo qui in commento. Prima di procedere ai rilievi critici sui contenuti dello schema di decreto, occorre premettere alcune osservazioni sulle modalità con cui si è proceduto all’elaborazione del testo normativo.

b) Una procedura di normazione anomala e opaca

La procedura di normazione seguita dal Ministero della Cultura (MIC) per lo schema di decreto in oggetto si è svolta secondo modalità anomale e opache. Nei giorni 15 e 16 luglio u.s. il Ministero della Cultura ha organizzato audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email alcuni portatori di interesse. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento a margine dei lavori sulla legge di delegazione europea e rispetto ai quali esiste documentazione pubblica, scritta e video, sono stati semplicemente ignorati. Di questa procedura si è venuti a conoscenza solo grazie alla pubblicazione sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione da parte del MIC (https://meiweb.it/2021/07/13/schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-ue-direttiva-ue-2019790-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-di/). L’AISA, che risulta tra i soggetti non convocati, venuta a conoscenza delle audizioni convocate dal MIC, ha scritto il 20 luglio u.s. allo stesso Ministero chiedendo di essere ascoltata, ma senza ottenere alcuna risposta (https://aisa.sp.unipi.it/mancate-audizioni-presso-il-ministero-della-cultura-sul-decreto-legislativo-in-recepimento-della-direttiva-copyright/).

È forse superfluo ricordare che, nelle procedure legislative, la consultazione dei portatori di interesse risponde a regole e prassi volte a principi di pubblicità, trasparenza e inclusione. Questi principi sono stati in questa occasione consapevolmente calpestati dal legislatore. La direttiva 2019/790 è un testo normativo che ha diviso il Parlamento europeo, suscitato una valanga di critiche da parte degli accademici esperti della materia e alimentato un vasto movimento di opinione fortemente contrario alla sua approvazione.

L’AISA si rallegra perciò che il Senato le abbia restituito il diritto di parola in questa procedura di normazione.

c) La mancanza di una visione d’insieme sulla proprietà intellettuale di una società democratica

La direttiva 2019/790 e la sua attuazione in Italia mediante modifica della l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore o lda) ripropongono la classica visione unionale che riduce il diritto d’autore a una mera questione di mercato. Invece, il diritto d’autore è un pezzo fondamentale della democrazia. La misura e il modo con cui la comunità scientifica può pubblicare, ripubblicare e condividere i risultati della ricerca influiscono sul modo in cui evolve o involve una democrazia. Spazi più ampi di libertà nella pubblicazione e nella condivisione dei risultati della ricerca scientifica si traducono in maggiore libertà accademica e contribuiscono allo sviluppo di un dibattito pubblico e critico sulle dinamiche politiche ed economiche. Viceversa, vincoli più stringenti, come quelli che derivano da diritti di esclusiva – peraltro, sempre più attributi in via originaria e diretta agli intermediari commerciali e non agli autori – restringono i margini di libertà di informazione ed espressione del pensiero.

In buona sostanza, la direttiva 2019/790 guarda al diritto d’autore del mercato unico digitale come una questione tra intermediari commerciali vecchi (gli editori) e nuovi (Big Tech e grandi piattaforme di Internet). I cittadini, gli autori, gli scienziati, gli insegnanti, le università, le scuole, gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono collocati ai margini della scena. La loro tutela è affidata a strumenti residuali, macchinosi e di incerta interpretazione come le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva. Mentre i diritti di esclusiva vengono rafforzati, e la responsabilità per la loro violazione aggravata, il promesso rafforzamento delle eccezioni e limitazioni si traduce in un corpo normativo intricato, confuso, contradditorio e prono agli interessi degli intermediari commerciali.

A ben vedere, la direttiva 2019/790 si colloca con coerenza nell’alveo di un’ampia strategia dell’Unione Europea che, persino in epoca pandemica, ripropone come formula magica l’equazione “più esclusive = più innovazione” (si veda la già citata Comunicazione della Commissione UE COM(2020) 760 final del 25.11.2020 che contiene il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE). Nonostante dati e teoria della proprietà intellettuale smentiscano l’equazione, il legislatore unionale e quello nazionale procedono sicuri verso il rafforzamento e la proliferazione delle esclusive, focalizzandosi solo su alcuni interessi particolari e smarrendo la visione ampia e lungimirante che guarda agli interessi generali di una società democratica.

Un fugace sguardo all’inizio della storia del diritto d’autore europea può aiutare a comprendere il punto. I legislatori che approvarono, durante la Rivoluzione francese, la prima legge continentale sul diritto d’autore erano infatti ben consapevoli della sua natura politica, cosmopolitica e pubblica prima che commerciale e privata. “Con la stampa” – sosteneva la relazione con la quale Sieyès presentava la sua proposta – “la libertà non è più confinata in repubbliche di piccole dimensioni, ma si espande per regni ed imperi. La stampa è, per l’estensione dello spazio, quello che era la voce dell’oratore nella piazza pubblica di Atene e di Roma”.[1] Ma, a quanto pare, i legislatori europei e italiani, pur deliberando su spazi paragonabilmente ampi (Internet), non hanno occhi che per alcuni interessi.

A livello italiano, la controprova della focalizzazione sugli interessi degli intermediari commerciali è offerta dalla stasi di una delle poche iniziative legislative che puntava al rafforzamento del diritto dell’autore (e non dell’editore) scientifico. Il riferimento è alla proposta di legge Gallo (DDL 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica). La proposta, la cui ultima discussione in Parlamento risale al novembre 2019, prevede l’introduzione dell’art. 42-bis nella legge sul diritto d’autore volto a riconoscere all’autore il diritto di ripubblicare la propria opera scientifica in accesso aperto.

d) Il diritto degli editori delle pubblicazioni giornalistiche

Il nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di pubblicazioni giornalistiche poggia su fondamenta economiche e giuridiche fragili.

Centinaia di accademici indipendenti hanno sconsigliato a più riprese (vedi qui: https://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2017/02/OpenLetter_EU_Copyright_Reform_24_02_2017.pdf?x24425 e qui: https://www.create.ac.uk/blog/2018/04/26/eu_copyright_directive_is_failing/) di includere tale diritto connesso nella direttiva. In primo luogo, esso si pone in cima a un’altra serie di diritti esclusivi sulle pubblicazioni giornalistiche (diritti d’autore, diritto sui generis sulle banche dati, diritti sulle emissioni radio-televisive, ecc.). La proliferazione di diritti di esclusiva su notizie e articoli di giornali infligge una ferita profonda alla libera circolazione delle informazioni in una società democratica. In secondo luogo, l’attuazione del nuovo diritto connesso sarà diversa in ciascuno degli Stati membri dell’UE determinando una frammentazione che costituirà un’ulteriore barriera alla libera circolazione delle informazioni sul territorio dell’Unione. In terzo luogo, il diritto avvantaggerà gli editori e le agenzie giornalistiche che hanno già una posizione consolidata sul mercato, svantaggiando soggetti e imprese – magari di piccole dimensioni – che praticano giornalismo innovativo e indipendente.

L’attuazione italiana peggiora il quadro normativo già ampiamente compromesso dalle scelte contenute nella direttiva.

Come diversi commentatori e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel suo parere del 31 agosto 2021, hanno rilevato a margine dello schema di decreto, l’art. 1 lett. b dello schema di decreto introduce disposizioni normative che sono estranee alla direttiva, eccedono il perimetro fissato dalla legge di delegazione e comprimono la concorrenza sul mercato giornalistico.

In particolare, come rilevato dall’autorità antitrust “le tutele accordate dalla Direttiva Copyright non dovrebbero, […], essere perseguite con strumenti di natura pubblicistica – peraltro particolarmente invasivi – e con interventi di regolazione che determinano ingiustificati vincoli alla autonomia negoziale delle parti e, in definitiva, al funzionamento dei mercati, soprattutto in assenza di evidenze circa possibili fallimenti del mercato”.

e) La nuova responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

La Commissione europea nella sua Comunicazione “Orientamenti relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale” COM(2021) 288 final del 4 giugno 2021 ha espresso alcune linee guida sull’interpretazione dell’art. 17. Pur non essendo giuridicamente vincolante, il documento della Commissione dovrebbe essere tenuto in considerazione nel recepimento della direttiva.

Uno degli orientamenti della Commissione afferma che i “paragrafi 7 [disponibilità di contenuti che non violano il diritto d’autore], 8 [assenza di un obbligo generale di sorveglianza; trasparenza delle prassi dei prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online] e 9 [meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace da parte degli utenti] dell’articolo 17 sono formulati come obblighi di risultato. Nelle rispettive leggi di attuazione gli Stati membri devono pertanto garantire che tali obblighi prevalgano in caso di conflitto con altre disposizioni di cui all’articolo 17, e in particolare con quanto disposto all’articolo 17, paragrafo 4 [presupposti per l’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi]”.

Dalla prevalenza di queste disposizioni discende anche un altro orientamento della Commissione in base al quale “caricamenti, che non sono manifestamente lesivi del diritto d’autore o dei diritti connessi, dovrebbero in linea di principio essere ammessi online e possono [rectius, dovrebbero] essere oggetto di una verifica umana ex post qualora i titolari dei diritti si oppongano inviando una segnalazione”.

Lo schema di decreto invece non distingue tra contenuti manifestamente lesivi e non. Il distacco dagli orientamenti della Commissione determina un aggravamento del rischio di violazione di diritti fondamentali insito nel nuovo regime di responsabilità, la cui attuazione passa per l’utilizzo da parte dei prestatori di tecnologie per loro natura fallibili.

Si suggerisce di riformulare il testo del decreto e di tenere conto degli orientamenti della Commissione UE qui riportati.

f) Eccezioni e limitazioni in campo scientifico-accademico e opzioni legislative di attuazione della direttiva

Come si è già rilevato, il meccanismo delle eccezioni e limitazioni è di per sé debole. In altri termini, non è idoneo a difendere adeguatamente l’interesse di scienziati e accademici a condividere liberamente dati, informazioni, conoscenze.

Al di là dell’intrinseca debolezza del meccanismo, la Direttiva (UE) 2019/790 lasciava gli Stati membri liberi di rendere le eccezioni e limitazioni presenti nella medesima direttiva più ampie (v. art. 25 della direttiva: “Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni o delle limitazioni di cui alla presente direttiva”). Il legislatore italiano non ha usufruito di questa libertà di estensione, anzi ha ristretto il campo di applicazione delle eccezioni. Questa scelta ha un impatto negativo sulla scienza aperta.

Estrazione di testo e dati

La definizione di estrazione di testo e dati fornita dallo schema di decreto legislativo è ingiustificatamente restrittiva. La definizione della direttiva è ricavabile dai considerando 8-19. In particolare, il considerando 8 offre la seguente definizione: “un’analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati”.

Il riferimento contenuto nello schema di decreto legislativo a “grandi quantità” di testi, suoni, immagini o dati è concettualmente errato e non corrisponde alla definizione offerta dal legislatore unionale.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, traspone l’eccezione di cui all’art. 4 della Direttiva, senza specificare in che modo il titolare del diritto d’autore possa riservare il diritto di utilizzo dell’opera. La direttiva stessa al considerando 18 prevede che “nel caso dei contenuti resi disponibili al pubblico online, dovrebbe essere ritenuto appropriato riservare tali diritti solo attraverso l’uso di strumenti che consentano una lettura automatizzata, inclusi i metadati e i termini e le condizioni di un sito web o di un servizio”. Alla luce del tipo di operazione svolta con l’estrazione di testo e dati, sarebbe di fatto richiesto uno sforzo sproporzionato al legittimo utilizzatore se questo dovesse manualmente leggere i termini contrattuali dei dati che intende estrarre dalle banche dati. Sarebbe, dunque, auspicabile – come rilevato anche da Creative Commons Italia e Wikimedia Italia – che il nostro legislatore specificasse che nel caso in cui le risorse oggetto di estrazione siano disponibili al pubblico in rete, il titolare possa riservare il diritto di utilizzo dell’opera solo attraverso mezzi che consentano la lettura automatizzata di tale decisione.

Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

Il legislatore unionale lasciava aperte opzioni legislative atte a restringere o estendere l’operatività delle eccezioni e limitazioni. Ciò vale anche per l’eccezione prevista dall’art. 5, par. 1, sull’utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere, un’eccezione che attiene a una materia fondamentale per la scienza aperta qual è l’insegnamento. In particolare, l’art. 5, par. 2, prevede che gli Stati membri “possono prevedere che l’eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione”.

L’art. 9, c. 1, lett. b, della legge di delegazione europea (l. 2021/53) ha stabilito che il governo potesse limitare o escludere l’applicazione dell’eccezione in campo didattico secondo quanto previsto dalla direttiva.

Il testo dello schema di decreto legislativo peggiora il quadro inserendo ulteriori restrizioni non presenti nell’art. 5 della direttiva. Infatti, esso limita l’eccezione a determinati utilizzi “riassunto, citazione, riproduzione, traduzione e adattamento” mentre la direttiva parla in via generale di “utilizzo digitale di opere e altri materiali”. Si suggerisce di espungere il riferimento a “riassunto, citazione, riproduzione, traduzione e adattamento”.

Rapporti tra misure tecnologiche di protezione ed eccezioni e limitazioni

L’art. 1, c. 1, lett. g dello schema di decreto costituisce l’attuazione dell’art. 7 della direttiva. Si tratta di un’attuazione errata. L’art. 7 della direttiva mira disciplinare l’interazione tra uso delle misure tecnologiche di protezione ed eccezioni e limitazioni previste dagli art. da 3 e a 6. Al considerando 7 la direttiva statuisce espressamente che l’uso misure tecnologiche di protezione non deve impedire di beneficiare delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla stessa direttiva. Invece, l’art. 1, c. 1, lett. g dello schema, in riferimento ai nuovi art. 70-bis e 70-ter della l. 1941/633 limita ingiustificatamente il diritto del beneficiario dell’eccezione all’estrazione di una copia dell’opera o del materiale. Si suggerisce di modificare la disposizione normativa in modo da garantire la fruizione di tutte le eccezioni e limitazioni previste dagli articoli da 3 a 6 della direttiva nonostante l’operatività di misure tecnologiche di protezione applicate a opere e materiali.

Opere fuori commercio

I requisiti per la definizione delle opere fuori commercio sono eccessivamente restrittivi. In particolare, lo sono nel campo delle opere scientifiche. Come rilevato anche da altri portatori di interesse e in particolare da Wikimedia Italia e Creative Commons Italia, lo schema di decreto legislativo andrebbe riformulato. Più specificamente, nella definizione di opere fuori commercio andrebbero comprese anche le opere che non sono mai state in commercio e il termine di presunzione andrebbe ridotto da dieci a tre anni.

g) Riproduzione delle opere delle arti visive in pubblico dominio

L’art. 14 della Direttiva UE 2019/790 è formulato con l’obiettivo di estendere il pubblico dominio. Lo scopo della norma è, come si evince dalla sua lettera, di fare in modo che il materiale derivante dalla riproduzione di un’opera delle arti visive di pubblico dominio non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi. Tuttavia, la norma presuppone, sia pure implicitamente, una libertà, cioè quella appunto di riprodurre le opere in pubblico dominio. Tale libertà andrebbe esplicitata nella disposizione legislativa di recepimento, indicando precisamente che tale libertà riguarda anche le opere delle arti visive di pubblico dominio che rivestono la qualifica di beni culturali soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali (d.lgs. 2004/42). In altre parole, andrebbe non solo cancellata, come suggerito da Creative Commons Italia e Wikimedia Italia, l’attuale clausola di salvezza delle disposizioni del codice, ma anche inserita un’esplicita deroga alle medesime disposizioni.

Cordialmente,

Prof. Roberto Caso

Presidente dell’Associazione Italiana

per la promozione della Scienza Aperta


[1] Sieyès, Emmanuel Joseph (1790) Rapport de M. l’abbé Sieyès sur la liberté de la presse, et projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l’impression, et par la publication des écrits et des gravures, http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=record_f_1790″

Vaccini anti-COVID19: bene comune o proprietà privata?

10 marzo, h 17.00 seminario on line

Presentazione

La produzione di vaccini anti-COVID-19 rappresenta, al momento, il dispositivo più rilevante per mettere fine alla pandemia. Il successo della campagna vaccinale mondiale dipende da molti fattori. Tra questi fattori vi sono anche gli strumenti giuridici di controllo esclusivo delle informazioni alla base della tecnologia dei vaccini. Brevetti per invenzione industriale, altre forme di proprietà intellettuale e segreti commerciali divengono oggetto di un’ampia discussione politica, filosofica, storica, economica e giuridica.

In particolare, il dibattito dispiegatosi nel primo anno di pandemia da coronavirus mette al centro dell’attenzione i brevetti sui vaccini. Da una parte, vi è chi difende il ruolo dei brevetti e della proprietà intellettuale come strumento irrinunciabile di incentivo all’innovazione. Dall’altra, un movimento di idee e azioni sempre più esteso reclama interventi normativi immediati che conducano i vaccini a essere un bene comune dell’umanità.

Occorre competere tra Stati, centri di ricerca e imprese per il controllo esclusivo di conoscenze e tecnologie, o invece occorre cooperare mettendo, innanzitutto, i vaccini in pubblico dominio?

La soluzione di tali quesiti chiama in causa anche problemi di geopolitica come il rapporto tra Paesi con diversi livelli di ricchezza, o l’uso strumentale dei vaccini da parte delle grandi potenze mondiali per estendere le proprie sfere di influenza. Di sicuro, si tratta di una discussione che non può essere ridotta ai soli termini economici. Il controllo monopolistico che deriva dal brevetto (e da altre forme di controllo esclusivo dell’informazione) non si traduce solo nel potere di fissare il prezzo al riparo dalla pressione concorrenziale, ma sposta l’asse del potere di decidere tempi e modi della produzione dei vaccini da centri decisionali pubblici a imprese private che operano per il profitto.

Inoltre, la soluzione dei quesiti in campo implica che si affronti il problema delle relazioni tra ricerca pubblica e industrie farmaceutiche. Ad esempio, ha senso che in Italia la ricerca sui vaccini sia svolta in competizione da diverse università e istituti di ricerca pubblici per poi essere brevettata e ceduta a
industrie farmaceutiche private (magari anche non italiane o europee)? È questo il modello migliore? O esistono alternative?

Per rispondere a queste domande l’Università di Trento in collaborazione con l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) organizza un seminario online durante il quale accademici, scienziati, medici, politici e attivisti si confronteranno proponendo diverse visioni del mondo. Ragionare
sulle sfide che l’attuale pandemia lancia al diritto dei brevetti e della proprietà intellettuale significa dialogare intorno non solo all’emergenza contingente ma anche all’adeguatezza dell’attuale sistema della proprietà intellettuale a risolvere i problemi che il futuro porrà (duramente) di fronte ai nostri occhi.

Programma

Il programma del seminario è disponibile qui.

Informazioni

Per partecipare è necessario compilare il seguente form di adesione online entro le ore 8.00 dell’8 marzo 2021.
A ridosso dell’evento verrà inviato a ciascun iscritto le credenziali per accedere.

Documentazione

Qui alcuni documenti sul dibattito in corso.

AISA: Lettera aperta al presidente del consiglio e ai ministri della salute e dell’università e ricerca

18 febbraio 2021: lettera aperta dell’AISA su vaccini anti-COVD-19 e brevetti

Lettera aperta al Presidente del Consiglio, Prof. Mario Draghi, alla Ministra dell’Università e della Ricerca, Prof. Cristina Messa, al Ministro della Salute, On. Dott. Roberto Speranza

Proposta per una vaccino anti-COVID-19 pubblico e aperto

Trento, 18 febbraio 2021


Caro Presidente, cari Ministri,
L’AISA indirizza al Governo una proposta che si articola nei seguenti sei punti.

1. Cooperazione invece di competizione

Notizie di stampa riferiscono di centri di ricerca italiani che stanno studiando l’elaborazione di un nuovo vaccino anti-COVID-19. Alcuni di questi centri appartengono a università o enti di ricerca pubblici che fanno capo allo Stato e sono finanziati dal contribuente. In una situazione pandemica, continuare a costringerli a reinventare la ruota in nome del culto del brevetto e della competizione intestina non è soltanto inefficiente: è letale. Occorre trovare il modo di farli cooperare, nell’interesse dell’Italia e dell’umanità.

2. Un vaccino libero

Qualche giorno fa il Ministero dell’università ha pubblicato il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, che contiene anche alcune dichiarazioni a favore della scienza aperta (§ 3.5.1). In un paese in cui il dire è sempre stato più facile del fare, università ed enti di ricerca potrebbero finalmente essere incoraggiati a collaborare per mettere a disposizione di tutti – di tutti gli italiani e di tutti gli esseri umani – le conoscenze e le tecnologie necessarie a produrre un nuovo vaccino, in una concorrenza leale, sui principi ancor prima che sui prodotti, con le multinazionali del farmaco che, grazie ai brevetti, hanno potuto costruire un sistema fondato su un’artificiale – e mortale – scarsità.

3. Finanziamento pubblico e donazioni civiche

Il finanziamento di questa ricerca potrebbe basarsi su fondi statali – per esempio del MUR e del Ministero della Salute – e sul contributo volontario dei cittadini, italiani e no.

Una simile iniziativa può sperare di avere successo solo se le sue regole di base sono chiare e pubbliche, perché pensate allo scopo di garantire, con una sorta di patto fra cittadinanza e ricerca, che da ciò che è pubblico e liberalmente donato si ottenga qualcosa che sia destinato a rimaner pubblico e liberalmente donato. Questa donazione da parte della rete della ricerca pubblica e dei cittadini che la finanziano direttamente e indirettamente non salverebbe soltanto le vite di pazienti ricchi e poveri, italiani e no, ma metterebbe a disposizione delle imprese italiane e del mondo le conoscenze e la tecnologia relativa al nuovo, e libero, vaccino.

4. Collaborazione tra stato e imprese

Le imprese italiane potrebbero essere le prime a produrre il vaccino sia perché si gioverebbero di conoscenze e tecnologie geograficamente prossime, sia perché potrebbero approfittare del contributo del resto del mondo, costruito sulla loro conoscenza condivisa. Moderna ha scelto di sospendere unilateralmente e senza impegno le azioni giudiziarie a tutela dei propri brevetti allo scopo di trar vantaggio dall’inventiva altrui. Offrire però al resto del mondo la possibilità di sperimentare e contribuire a conoscenze e tecnologie legalmente aperte invece che solo provvisoriamente e arbitrariamente libere e potenzialmente costose sarebbe, di nuovo, una concorrenza morale, e non soltanto leale.

5. Strumenti giuridici

Gli strumenti giuridici per attuare i 4 principi sopra elencati non mancano. Una delle opzioni disponibili è la cosiddetta pubblicazione difensiva, cioè la pubblicazione di tutte le informazioni riguardanti la tecnologia alla base del vaccino. La pubblicazione difensiva, senza imporre ulteriori costi, distrugge la novità dell’invenzione e impedisce a tutti di brevettarla. L’esempio della rete mondiale alla base della distribuzione dei vaccini anti- influenzali dimostra che si possono concepire e attuare opportune misure organizzative e giuridiche volte a garantire il funzionamento della Scienza Aperta nel campo della tutela della salute.

Questa proposta permetterebbe di far uso di norme che già esistono per evitare che, con una sindemia – dovuta alla concomitanza dei problemi sanitari, economici e sociali – in atto, l’interesse di pochi monopolisti continui a prevalere sul diritto di tutti alla salute e alla conoscenza.

6. Licenze obbligatorie

È auspicabile che in tempi rapidissimi si proceda all’inserimento nel decreto legislativo, 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale) di una disposizione normativa sulle licenze obbligatorie nella materia della tutela della salute pubblica. Tra i grandi paesi europei, l’Italia è l’unica a non essersi dotata dello strumento delle licenze obbligatorie previste dall’art. 31 dei Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs). La recente proposta di legge n. 4149 (2016) della XVII legislatura si muoveva in questa direzione.

Cordiali saluti,

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA)

Silvia Bello (Università del Piemonte Orientale) Stefano Bianco (INFN, Laboratori Nazionali di Frascati) Roberto Caso (Università di Trento)
Emanuele Conte (Università Roma Tre)
Giovanni Destro Bisol (La Sapienza, Roma)
Ilaria Fava (Göttingen State and University Library) Paola Galimberti (Università di Milano)
Enrico Pasini (Università di Torino)
Maria Chiara Pievatolo (Università di Pisa)

Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti

Proposta dell’AISA, 14 febbraio 2021

1. Cooperazione invece di competizione

Notizie di stampa riferiscono di centri di ricerca italiani che stanno studiando l’elaborazione di un nuovo vaccino anti-COVID-19. Alcuni di questi centri appartengono a università o enti di ricerca pubblici che fanno capo allo Stato e sono finanziati dal contribuente. In una situazione pandemica, continuare a costringerli a reinventare la ruota in nome del culto del brevetto e della competizione intestina non è soltanto inefficiente: è letale. Occorre trovare il modo di farli cooperare, nell’interesse dell’Italia e dell’umanità.

2. Un vaccino libero

Qualche giorno fa il ministero dell’università ha pubblicato il Programma nazionale per la Ricerca 2021-2027, che contiene anche alcune dichiarazioni a favore della scienza aperta (§ 3.5.1). In un paese in cui il dire è sempre stato più facile del fare, università ed enti di ricerca potrebbero finalmente essere incoraggiati a collaborare per mettere a disposizione di tutti – di tutti gli italiani e di tutti gli esseri umani – le conoscenze e le tecnologie necessarie a produrre un nuovo vaccino, in una concorrenza leale, sui principi ancor prima che sui prodotti, con le multinazionali del farmaco che, grazie ai brevetti, hanno potuto costruire un sistema fondato su un’artificiale – e mortale – scarsità.

3. Finanziamento pubblico e donazioni civiche

Il finanziamento di questa ricerca potrebbe basarsi su fondi statali – per esempio del MUR e del Ministero della Salute – e sul contributo volontario dei cittadini, italiani e no.

Una simile iniziativa può sperare di avere successo solo se le sue regole di base sono chiare e pubbliche, perché pensate allo scopo di garantire, con una sorta di patto fra cittadinanza e ricerca, che da ciò che è pubblico e liberalmente donato si ottenga qualcosa che sia destinato a rimaner pubblico e liberalmente donato. Questa donazione da parte della rete della ricerca pubblica e dei cittadini che la finanziano direttamente e indirettamente non salverebbe soltanto le vite di pazienti ricchi e poveri, italiani e no, ma metterebbe a disposizione delle imprese italiane e del mondo le conoscenze e la tecnologia relativa al nuovo, e libero, vaccino.

4. Collaborazione tra stato e imprese

Le imprese italiane potrebbero essere le prime a produrre il vaccino sia perché si gioverebbero di conoscenze e tecnologie geograficamente prossime, sia perché potrebbero approfittare del contributo del resto del mondo, costruito sulla loro conoscenza condivisa. Moderna ha scelto di sospendere unilateralmente e senza impegno le azioni giudiziarie a tutela dei propri brevetti allo scopo di trar vantaggio dall’inventiva altrui. Offrire però al resto del mondo la possibilità di sperimentare e contribuire a conoscenze e tecnologie legalmente aperte invece che solo provvisoriamente e arbitrariamente libere e potenzialmente costose sarebbe, di nuovo, una concorrenza morale, e non soltanto leale.

5. Strumenti giuridici

Gli strumenti giuridici per attuare i 4 principi sopra elencati non mancano. Una delle opzioni disponibili è la cosiddetta pubblicazione difensiva, cioè la pubblicazione di tutte le informazioni riguardanti la tecnologia alla base del vaccino. La pubblicazione difensiva, senza imporre ulteriori costi, distrugge la novità dell’invenzione e impedisce a tutti di brevettarla. L’esempio della rete mondiale alla base della distribuzione dei vaccini anti-influenzali dimostra che si possono concepire e attuare opportune misure organizzative e giuridiche volte a garantire il funzionamento della Scienza Aperta nel campo della tutela della salute.

Questa proposta permetterebbe di far uso di norme che già esistono per evitare che, con una sindemia in atto, l’interesse di pochi monopolisti continui a prevalere sul diritto di tutti alla salute e alla conoscenza.

Why dying for a patent? Compulsory licenses, contract transparency, public health

AISA statement,  4 February 2021

Why dying for a patent? Compulsory licenses, contract transparency, public health

Posted on , updated on  by Maria Chiara Pievatolo

To tackle the Covid-19 pandemic, we need Open Science more than ever. Humanity can only hope to quickly overcome the crisis it is facing by sharing worldwide the knowledge and technologies needed to produce vaccines, drugs and medical devices.

Many voices have been raised against the unfair grabbing of vaccines and drugs by rich countries to the detriment of the poor ones. Others have pointed out that pharmaceutical companies are able to dictate the time and mode of vaccination campaigns even in the wealthy West where they have their headquarters. Their power is even more surprising if we take into account that they enjoy direct funding from governments and benefit from the results of basic research supported by public money.

The TRIPS agreement (Trade Related Intellectual Property Rights, art. 31 bis) entitles states, in emergency situations, to enforce compulsory licenses on private patent holders so that other companies can produce generic versions of the patented drugs and vaccines, not without paying them a royalty.
We need, at least, two urgent legislative actions:

  1. in Italy, a regulatory provision on compulsory licensing in the field of public health protection should be included in the legislative decree, February 10, 2005 n. 30 (industrial property code);
  2. in the European Union, legislation should be introduced to require the disclosure and transparency of contracts signed by the European Union and its Member States for the supply of vaccines.

AISA urges the lawmakers to fill these critical gaps, which are all the more inexplicable as they concern measures compatible with and contemplated by the current international system of intellectual property.

Morire per un brevetto?

Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM, Public domain, via Wikimedia Commons

Comunicato dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), 3 febbraio 2021

Morire per un brevetto? Licenze obbligatorie e trasparenza contrattuale in materia di salute pubblica

Per contrastare la pandemia da Covid-19 c’è bisogno di scienza aperta. Solo la condivisione mondiale delle conoscenze e delle tecnologie utili a produrre vaccini, farmaci e dispositivi medici può dare la speranza di uscire in tempi brevi dalla crisi che l’umanità sta affrontando.

Molte voci si sono levate contro l’ingiustizia che vede i paesi ricchi accaparrarsi le risorse per vaccini e cure. Altri hanno messo in evidenza che le case farmaceutiche sono in grado di dettare tempi e modi delle campagne di vaccinazioni anche nel ricco Occidente dove hanno le proprie sedi principali. Il loro potere è tanto più sorprendente se si considera che godono di finanziamenti diretti da parte degli stati e traggono profitto dalle conoscenze della ricerca di base sostenuta da fondi pubblici.

L’accordo TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights, art. 31 bis) autorizza gli stati, in situazioni di emergenza, a imporre licenze obbligatorie ai privati detentori di brevetti così che altre aziende possano produrre, non senza pagar loro un compenso, versioni generiche di farmaci e vaccini da loro controllati.

Tra gli interventi legislativi più urgenti da mettere in campo figurano:

  1. a livello italiano, l’inserimento nel decreto legislativo, 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale) di una disposizione normativa sulle licenze obbligatorie nella materia della tutela della salute pubblica;
  2. a livello europeo una normativa che imponga la pubblicità e la trasparenza dei contratti stipulati dall’Unione Europea e dagli Stati membri per la fornitura dei vaccini.

L’AISA chiede con forza al legislatore di intervenire per colmare queste lacune gravi e tanto più incomprensibili in quanto relative a misure compatibili e previste dall’attuale regime internazionale della proprietà intellettuale.

Comunicato AISA: Accordi trasformativi: un’offerta che non si può rifiutare?

L’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ha pubblicato il 13 luglio 2020 un comunicato sui c.d. “contratti trasformativi”.

Il comunicato si legge qui: https://aisa.sp.unipi.it/accordi-trasformativi-unofferta-che-non-si-puo-rifiutare/

I contratti trasformativi comportano molti effetti negativi. Qui di seguito un breve estratto del comunicato nel quale l’AISA formula precise richieste alle istituzioni che hanno il potere decisionale in materia.
L’AISA auspica che si adottino le seguenti contromisure, in ordine decrescente di difficoltà:

  1. mettere in discussione i criteri che comportano l’uso della bibliometria e la dipendenza da database – Scopus e Clarivate Analytics – in mano a multinazionali private il cui scopo è il lucro;
  2. rendere pubblica il più precocemente possibile la proposta di contratto su cui si sta negoziando;
  3. rendere pubblici i contratti conclusi: gli accordi di riservatezza, infatti, sono un vantaggio per chi vende e non certo per chi compra;
  4. non chiedere ai singoli delegati l’adesione su una mera proposta economica, ma sul contratto vero e proprio, che va loro mostrato perché sia condiviso all’interno dell’ente di appartenenza all’inizio e non alla fine della procedura.