Responsibility goes virtual: lessons from COVID vaccine patents

Mario Biagioli, Responsibility goes virtual: lessons from COVID vaccine patents, University of Trento, Faculty of Law, LawTech seminar, 29.10.2021

Video e materiali disponibili qui.

Relatore:

Prof. Mario Biagioli (Distinguished Professor, School of Law and Department of Communication, UCLA)

Discussant:

Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo (Università di Pisa)

Prof.ssa Fiona Macmillan (Birkbeck, University of London, Roma Tre)

Prof.ssa Caterina Sganga (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)

Responsabili scientifici: Prof. Roberto Caso e Dott.ssa Giulia Dore (Università di Trento)

Per approfondimenti v. M. Biagioli, Of Viruses and Licenses: Lessons from COVID-19 Vaccine Patent Debates, Los Angeles Review of Books, July 9, 2021

Workshop (October 20-21): Supporting Open Culture through Open Data

reCreating Europe

Join our upcoming workshop on legal aspects related to digitisation for Galleries and Museums (GM) on October 20-21, hosted by Museo Egizio (Egyptian Museum) in Turin, Italy.

Co-organisers: reCreating Europe, GLAM-E Lab, Egyptian Museum, Serpentine Legal Lab

Other contributors: Creative Commons + Creative Commons – Italian Chapter, Wikimedia Foundation + Wikimedia Italia, Europeana, Fondazione Torino Musei, inDICEs Project, ICOM Italia

Program available here.

La borsa e la vita

VI convegno annuale dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza aperta (in videoconferenza)

AISA – Scienza aperta – VI convegno annuale

La borsa e la vita. Scienza aperta e pandemia

Il sesto convegno annuale dell’AISA, organizzato dall’Università di Palermo, si è svolto il 14 -15 ottobre 2021 in teleconferenza.

Video disponibili qui:

– sessione del 14 ottobre: <https://www.youtube.com/watch?v=Rcb_gDpA2Q4>
– sessione del 15 ottobre: <https://www.youtube.com/watch?v=8Xzyj-KfD3Q>

Le slide sono disponibili qui di seguito.

Roberto Caso, Introduzione

Massimo Carboni, GARR, GARR e l’esperienza di strumenti aperti. Un modello di federazione delle risorse di video conferenza

Rossana Ducato, University of Aberdeen, Guido Noto La Diega, University of Stirling, Questioni aperte in tema di diritto d’autore e privacy nell’Internet delle piattaforme per la didattica a distanza

Davide Borrelli, Università Suor Orsola Benincasa, La disruption valutativa della scienza: che cosa ci ha insegnato la pandemia?

Paola Galimberti, Consiglio direttivo AISA, Università di Milano, Contratti trasformativi: un passo avanti per chi?

Giovanni Destrobisol, Consiglio direttivo AISA, Sapienza Università di Roma, Paolo Anagnostou Sapienza Università di Roma, e Marco Capocasa, Sapienza Università di Roma, COVID-19 e Open Access

Stefano Ruffo, SISSA, CRUI, L’azione della CRUI a sostegno della Scienza Aperta

Nicoletta Dentico, Health Justice Programme, Society for International Development (SID), Geopolitica della proprietà intellettuale in tempo di pandemia

Caterina Sganga, Scuola Sant’Anna di Pisa, Brevetti, pandemie, crisi sanitarie: flessibilità di oggi e riforme necessarie per domani

Giorgia Bincoletto, Paolo Guarda, Università di Trento, Gestione dei dati clinici e scienza aperta: la minaccia della data exclusivity

Diritto d’autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l’ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia

Una riflessione a margine di una recente pronuncia della Corte di giustizia UE in materia di diritto d’autore pubblicata su Il Foro italiano di settembre 2021 e disponibile in Open Access qui: https://zenodo.org/record/5094312#.YO1FChMza3I

Audizione dell’AISA al Senato

5 ottobre 2021

Audizione dell’AISA per le Commissioni II e VIII del Senato della Repubblica

Il testo dell’intervento di AISA sull’attuazione della direttiva copyright, previsto per il 5 ottobre alle ore 15.40, è visibile qui e riprodotto in calce. Si tratta di una versione significativamente ampliata del testo già reso pubblico qui.

“Spett.li Segreterie

2a Commissione permanente –

8a Commissione permanente –

Senato della Repubblica

COMM02A@senato.it

COMM08A@senato.it

Trento, 4 ottobre 2021

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295 – XVIII Legislatura.

Con riferimento al documento in oggetto, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), che aveva partecipato alle audizioni informali presso la 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019-2020), intende proporre alcuni rilievi critici.

a) La scienza aperta è incompatibile con la continua estensione dei diritti di proprietà intellettuale

Scienza aperta significa scienza pubblica e democratica. Uno degli aspetti fondamentali della scienza aperta è l’Open Access ai risultati della ricerca, in particolare pubblicazioni e dati. Open Access significa che i risultati devono essere gratuitamente accessibili al pubblico su Internet con diritti di riuso. I diritti di riuso sono resi possibili dalla cancellazione delle barriere riconducibili a proprietà intellettuale, contratti e misure tecnologiche.

L’Unione Europea e l’Italia dichiarano a parole di voler promuovere la scienza aperta, ma nei fatti perseguono politiche di estensione dei diritti di proprietà intellettuale (si vedano, a titolo di esempio, il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE della Commissione UE del 25 novembre 2020 COM(2020) 760 final, nonché le Linee di intervento strategiche per il trienno 2021-2023 del MISE approvate con decreto ministeriale del 23 giugno 2023). Ciò costituisce una palese contraddizione. L’espansione della scienza aperta è incompatibile con il rafforzamento della proprietà intellettuale.

A questa contraddizione non sfuggono la Direttiva (UE) 2019/790, la legge di delegazione europea 2019-2020 (l. 22 aprile 2021, n. 53) e lo schema di decreto legislativo qui in commento. Prima di procedere ai rilievi critici sui contenuti dello schema di decreto, occorre premettere alcune osservazioni sulle modalità con cui si è proceduto all’elaborazione del testo normativo.

b) Una procedura di normazione anomala e opaca

La procedura di normazione seguita dal Ministero della Cultura (MIC) per lo schema di decreto in oggetto si è svolta secondo modalità anomale e opache. Nei giorni 15 e 16 luglio u.s. il Ministero della Cultura ha organizzato audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email alcuni portatori di interesse. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento a margine dei lavori sulla legge di delegazione europea e rispetto ai quali esiste documentazione pubblica, scritta e video, sono stati semplicemente ignorati. Di questa procedura si è venuti a conoscenza solo grazie alla pubblicazione sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione da parte del MIC (https://meiweb.it/2021/07/13/schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-ue-direttiva-ue-2019790-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-di/). L’AISA, che risulta tra i soggetti non convocati, venuta a conoscenza delle audizioni convocate dal MIC, ha scritto il 20 luglio u.s. allo stesso Ministero chiedendo di essere ascoltata, ma senza ottenere alcuna risposta (https://aisa.sp.unipi.it/mancate-audizioni-presso-il-ministero-della-cultura-sul-decreto-legislativo-in-recepimento-della-direttiva-copyright/).

È forse superfluo ricordare che, nelle procedure legislative, la consultazione dei portatori di interesse risponde a regole e prassi volte a principi di pubblicità, trasparenza e inclusione. Questi principi sono stati in questa occasione consapevolmente calpestati dal legislatore. La direttiva 2019/790 è un testo normativo che ha diviso il Parlamento europeo, suscitato una valanga di critiche da parte degli accademici esperti della materia e alimentato un vasto movimento di opinione fortemente contrario alla sua approvazione.

L’AISA si rallegra perciò che il Senato le abbia restituito il diritto di parola in questa procedura di normazione.

c) La mancanza di una visione d’insieme sulla proprietà intellettuale di una società democratica

La direttiva 2019/790 e la sua attuazione in Italia mediante modifica della l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore o lda) ripropongono la classica visione unionale che riduce il diritto d’autore a una mera questione di mercato. Invece, il diritto d’autore è un pezzo fondamentale della democrazia. La misura e il modo con cui la comunità scientifica può pubblicare, ripubblicare e condividere i risultati della ricerca influiscono sul modo in cui evolve o involve una democrazia. Spazi più ampi di libertà nella pubblicazione e nella condivisione dei risultati della ricerca scientifica si traducono in maggiore libertà accademica e contribuiscono allo sviluppo di un dibattito pubblico e critico sulle dinamiche politiche ed economiche. Viceversa, vincoli più stringenti, come quelli che derivano da diritti di esclusiva – peraltro, sempre più attributi in via originaria e diretta agli intermediari commerciali e non agli autori – restringono i margini di libertà di informazione ed espressione del pensiero.

In buona sostanza, la direttiva 2019/790 guarda al diritto d’autore del mercato unico digitale come una questione tra intermediari commerciali vecchi (gli editori) e nuovi (Big Tech e grandi piattaforme di Internet). I cittadini, gli autori, gli scienziati, gli insegnanti, le università, le scuole, gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono collocati ai margini della scena. La loro tutela è affidata a strumenti residuali, macchinosi e di incerta interpretazione come le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva. Mentre i diritti di esclusiva vengono rafforzati, e la responsabilità per la loro violazione aggravata, il promesso rafforzamento delle eccezioni e limitazioni si traduce in un corpo normativo intricato, confuso, contradditorio e prono agli interessi degli intermediari commerciali.

A ben vedere, la direttiva 2019/790 si colloca con coerenza nell’alveo di un’ampia strategia dell’Unione Europea che, persino in epoca pandemica, ripropone come formula magica l’equazione “più esclusive = più innovazione” (si veda la già citata Comunicazione della Commissione UE COM(2020) 760 final del 25.11.2020 che contiene il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE). Nonostante dati e teoria della proprietà intellettuale smentiscano l’equazione, il legislatore unionale e quello nazionale procedono sicuri verso il rafforzamento e la proliferazione delle esclusive, focalizzandosi solo su alcuni interessi particolari e smarrendo la visione ampia e lungimirante che guarda agli interessi generali di una società democratica.

Un fugace sguardo all’inizio della storia del diritto d’autore europea può aiutare a comprendere il punto. I legislatori che approvarono, durante la Rivoluzione francese, la prima legge continentale sul diritto d’autore erano infatti ben consapevoli della sua natura politica, cosmopolitica e pubblica prima che commerciale e privata. “Con la stampa” – sosteneva la relazione con la quale Sieyès presentava la sua proposta – “la libertà non è più confinata in repubbliche di piccole dimensioni, ma si espande per regni ed imperi. La stampa è, per l’estensione dello spazio, quello che era la voce dell’oratore nella piazza pubblica di Atene e di Roma”.[1] Ma, a quanto pare, i legislatori europei e italiani, pur deliberando su spazi paragonabilmente ampi (Internet), non hanno occhi che per alcuni interessi.

A livello italiano, la controprova della focalizzazione sugli interessi degli intermediari commerciali è offerta dalla stasi di una delle poche iniziative legislative che puntava al rafforzamento del diritto dell’autore (e non dell’editore) scientifico. Il riferimento è alla proposta di legge Gallo (DDL 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica). La proposta, la cui ultima discussione in Parlamento risale al novembre 2019, prevede l’introduzione dell’art. 42-bis nella legge sul diritto d’autore volto a riconoscere all’autore il diritto di ripubblicare la propria opera scientifica in accesso aperto.

d) Il diritto degli editori delle pubblicazioni giornalistiche

Il nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di pubblicazioni giornalistiche poggia su fondamenta economiche e giuridiche fragili.

Centinaia di accademici indipendenti hanno sconsigliato a più riprese (vedi qui: https://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2017/02/OpenLetter_EU_Copyright_Reform_24_02_2017.pdf?x24425 e qui: https://www.create.ac.uk/blog/2018/04/26/eu_copyright_directive_is_failing/) di includere tale diritto connesso nella direttiva. In primo luogo, esso si pone in cima a un’altra serie di diritti esclusivi sulle pubblicazioni giornalistiche (diritti d’autore, diritto sui generis sulle banche dati, diritti sulle emissioni radio-televisive, ecc.). La proliferazione di diritti di esclusiva su notizie e articoli di giornali infligge una ferita profonda alla libera circolazione delle informazioni in una società democratica. In secondo luogo, l’attuazione del nuovo diritto connesso sarà diversa in ciascuno degli Stati membri dell’UE determinando una frammentazione che costituirà un’ulteriore barriera alla libera circolazione delle informazioni sul territorio dell’Unione. In terzo luogo, il diritto avvantaggerà gli editori e le agenzie giornalistiche che hanno già una posizione consolidata sul mercato, svantaggiando soggetti e imprese – magari di piccole dimensioni – che praticano giornalismo innovativo e indipendente.

L’attuazione italiana peggiora il quadro normativo già ampiamente compromesso dalle scelte contenute nella direttiva.

Come diversi commentatori e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel suo parere del 31 agosto 2021, hanno rilevato a margine dello schema di decreto, l’art. 1 lett. b dello schema di decreto introduce disposizioni normative che sono estranee alla direttiva, eccedono il perimetro fissato dalla legge di delegazione e comprimono la concorrenza sul mercato giornalistico.

In particolare, come rilevato dall’autorità antitrust “le tutele accordate dalla Direttiva Copyright non dovrebbero, […], essere perseguite con strumenti di natura pubblicistica – peraltro particolarmente invasivi – e con interventi di regolazione che determinano ingiustificati vincoli alla autonomia negoziale delle parti e, in definitiva, al funzionamento dei mercati, soprattutto in assenza di evidenze circa possibili fallimenti del mercato”.

e) La nuova responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

La Commissione europea nella sua Comunicazione “Orientamenti relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale” COM(2021) 288 final del 4 giugno 2021 ha espresso alcune linee guida sull’interpretazione dell’art. 17. Pur non essendo giuridicamente vincolante, il documento della Commissione dovrebbe essere tenuto in considerazione nel recepimento della direttiva.

Uno degli orientamenti della Commissione afferma che i “paragrafi 7 [disponibilità di contenuti che non violano il diritto d’autore], 8 [assenza di un obbligo generale di sorveglianza; trasparenza delle prassi dei prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online] e 9 [meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace da parte degli utenti] dell’articolo 17 sono formulati come obblighi di risultato. Nelle rispettive leggi di attuazione gli Stati membri devono pertanto garantire che tali obblighi prevalgano in caso di conflitto con altre disposizioni di cui all’articolo 17, e in particolare con quanto disposto all’articolo 17, paragrafo 4 [presupposti per l’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi]”.

Dalla prevalenza di queste disposizioni discende anche un altro orientamento della Commissione in base al quale “caricamenti, che non sono manifestamente lesivi del diritto d’autore o dei diritti connessi, dovrebbero in linea di principio essere ammessi online e possono [rectius, dovrebbero] essere oggetto di una verifica umana ex post qualora i titolari dei diritti si oppongano inviando una segnalazione”.

Lo schema di decreto invece non distingue tra contenuti manifestamente lesivi e non. Il distacco dagli orientamenti della Commissione determina un aggravamento del rischio di violazione di diritti fondamentali insito nel nuovo regime di responsabilità, la cui attuazione passa per l’utilizzo da parte dei prestatori di tecnologie per loro natura fallibili.

Si suggerisce di riformulare il testo del decreto e di tenere conto degli orientamenti della Commissione UE qui riportati.

f) Eccezioni e limitazioni in campo scientifico-accademico e opzioni legislative di attuazione della direttiva

Come si è già rilevato, il meccanismo delle eccezioni e limitazioni è di per sé debole. In altri termini, non è idoneo a difendere adeguatamente l’interesse di scienziati e accademici a condividere liberamente dati, informazioni, conoscenze.

Al di là dell’intrinseca debolezza del meccanismo, la Direttiva (UE) 2019/790 lasciava gli Stati membri liberi di rendere le eccezioni e limitazioni presenti nella medesima direttiva più ampie (v. art. 25 della direttiva: “Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni o delle limitazioni di cui alla presente direttiva”). Il legislatore italiano non ha usufruito di questa libertà di estensione, anzi ha ristretto il campo di applicazione delle eccezioni. Questa scelta ha un impatto negativo sulla scienza aperta.

Estrazione di testo e dati

La definizione di estrazione di testo e dati fornita dallo schema di decreto legislativo è ingiustificatamente restrittiva. La definizione della direttiva è ricavabile dai considerando 8-19. In particolare, il considerando 8 offre la seguente definizione: “un’analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati”.

Il riferimento contenuto nello schema di decreto legislativo a “grandi quantità” di testi, suoni, immagini o dati è concettualmente errato e non corrisponde alla definizione offerta dal legislatore unionale.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, traspone l’eccezione di cui all’art. 4 della Direttiva, senza specificare in che modo il titolare del diritto d’autore possa riservare il diritto di utilizzo dell’opera. La direttiva stessa al considerando 18 prevede che “nel caso dei contenuti resi disponibili al pubblico online, dovrebbe essere ritenuto appropriato riservare tali diritti solo attraverso l’uso di strumenti che consentano una lettura automatizzata, inclusi i metadati e i termini e le condizioni di un sito web o di un servizio”. Alla luce del tipo di operazione svolta con l’estrazione di testo e dati, sarebbe di fatto richiesto uno sforzo sproporzionato al legittimo utilizzatore se questo dovesse manualmente leggere i termini contrattuali dei dati che intende estrarre dalle banche dati. Sarebbe, dunque, auspicabile – come rilevato anche da Creative Commons Italia e Wikimedia Italia – che il nostro legislatore specificasse che nel caso in cui le risorse oggetto di estrazione siano disponibili al pubblico in rete, il titolare possa riservare il diritto di utilizzo dell’opera solo attraverso mezzi che consentano la lettura automatizzata di tale decisione.

Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

Il legislatore unionale lasciava aperte opzioni legislative atte a restringere o estendere l’operatività delle eccezioni e limitazioni. Ciò vale anche per l’eccezione prevista dall’art. 5, par. 1, sull’utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere, un’eccezione che attiene a una materia fondamentale per la scienza aperta qual è l’insegnamento. In particolare, l’art. 5, par. 2, prevede che gli Stati membri “possono prevedere che l’eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione”.

L’art. 9, c. 1, lett. b, della legge di delegazione europea (l. 2021/53) ha stabilito che il governo potesse limitare o escludere l’applicazione dell’eccezione in campo didattico secondo quanto previsto dalla direttiva.

Il testo dello schema di decreto legislativo peggiora il quadro inserendo ulteriori restrizioni non presenti nell’art. 5 della direttiva. Infatti, esso limita l’eccezione a determinati utilizzi “riassunto, citazione, riproduzione, traduzione e adattamento” mentre la direttiva parla in via generale di “utilizzo digitale di opere e altri materiali”. Si suggerisce di espungere il riferimento a “riassunto, citazione, riproduzione, traduzione e adattamento”.

Rapporti tra misure tecnologiche di protezione ed eccezioni e limitazioni

L’art. 1, c. 1, lett. g dello schema di decreto costituisce l’attuazione dell’art. 7 della direttiva. Si tratta di un’attuazione errata. L’art. 7 della direttiva mira disciplinare l’interazione tra uso delle misure tecnologiche di protezione ed eccezioni e limitazioni previste dagli art. da 3 e a 6. Al considerando 7 la direttiva statuisce espressamente che l’uso misure tecnologiche di protezione non deve impedire di beneficiare delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla stessa direttiva. Invece, l’art. 1, c. 1, lett. g dello schema, in riferimento ai nuovi art. 70-bis e 70-ter della l. 1941/633 limita ingiustificatamente il diritto del beneficiario dell’eccezione all’estrazione di una copia dell’opera o del materiale. Si suggerisce di modificare la disposizione normativa in modo da garantire la fruizione di tutte le eccezioni e limitazioni previste dagli articoli da 3 a 6 della direttiva nonostante l’operatività di misure tecnologiche di protezione applicate a opere e materiali.

Opere fuori commercio

I requisiti per la definizione delle opere fuori commercio sono eccessivamente restrittivi. In particolare, lo sono nel campo delle opere scientifiche. Come rilevato anche da altri portatori di interesse e in particolare da Wikimedia Italia e Creative Commons Italia, lo schema di decreto legislativo andrebbe riformulato. Più specificamente, nella definizione di opere fuori commercio andrebbero comprese anche le opere che non sono mai state in commercio e il termine di presunzione andrebbe ridotto da dieci a tre anni.

g) Riproduzione delle opere delle arti visive in pubblico dominio

L’art. 14 della Direttiva UE 2019/790 è formulato con l’obiettivo di estendere il pubblico dominio. Lo scopo della norma è, come si evince dalla sua lettera, di fare in modo che il materiale derivante dalla riproduzione di un’opera delle arti visive di pubblico dominio non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi. Tuttavia, la norma presuppone, sia pure implicitamente, una libertà, cioè quella appunto di riprodurre le opere in pubblico dominio. Tale libertà andrebbe esplicitata nella disposizione legislativa di recepimento, indicando precisamente che tale libertà riguarda anche le opere delle arti visive di pubblico dominio che rivestono la qualifica di beni culturali soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali (d.lgs. 2004/42). In altre parole, andrebbe non solo cancellata, come suggerito da Creative Commons Italia e Wikimedia Italia, l’attuale clausola di salvezza delle disposizioni del codice, ma anche inserita un’esplicita deroga alle medesime disposizioni.

Cordialmente,

Prof. Roberto Caso

Presidente dell’Associazione Italiana

per la promozione della Scienza Aperta


[1] Sieyès, Emmanuel Joseph (1790) Rapport de M. l’abbé Sieyès sur la liberté de la presse, et projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l’impression, et par la publication des écrits et des gravures, http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=record_f_1790″

“Una procedura di normazione anomala ed opaca”: AISA sull’attuazione della direttiva copyright

Osservazioni di AISA sullo schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale per l’uso della Commissione XIV del Senato della Repubblica. Il documento inviato al Senato è visibile qui.

Il testo del documento è riprodotto qui di seguito.

“Spett.le Segreteria 14a Commissione permanente – Politiche dell’Unione europea Senato della Repubblica

Trento, 15 settembre 2021

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295 – XVIII Legislatura.

Con riferimento al documento in oggetto, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), che aveva partecipato alle audizioni informali presso la XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), intende proporre alcuni rilievi critici.

a) Una procedura di normazione anomala e opaca

La procedura di normazione seguita dal Ministero della Cultura (MIC) per lo schema di decreto in oggetto si è svolta secondo modalità anomale e opache. Nei giorni 15 e 16 luglio u.s. il Ministero della Cultura ha organizzato audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email alcuni portatori di interesse. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento a margine dei lavori sulla legge di delegazione europea e rispetto ai quali esiste documentazione pubblica, scritta e video, sono stati semplicemente ignorati. Di questa procedura si è venuti a conoscenza solo grazie alla pubblicazione sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione da parte del MIC (https://meiweb.it/2021/07/13/schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-ue-direttiva-ue-2019790-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-di/). L’AISA, che risulta tra i soggetti non convocati, venuta a conoscenza delle audizioni convocate dal MIC, ha scritto il 20 luglio u.s. allo stesso Ministero chiedendo di essere ascoltata, ma senza ottenere alcuna risposta (https://aisa.sp.unipi.it/mancate-audizioni-presso-il-ministero-della-cultura-sul-decreto-legislativo-in-recepimento-della-direttiva-copyright/).

È forse superfluo ricordare che, nelle procedure legislative, la consultazione dei portatori di interesse risponde a regole e prassi volte a principi di pubblicità, trasparenza e inclusione. Questi principi sono stati in questa occasione consapevolmente calpestati dal legislatore. La direttiva 2019/790 è un testo normativo che ha diviso il Parlamento europeo, suscitato una valanga di critiche da parte degli accademici esperti della materia e alimentato un vasto movimento di opinione fortemente contrario alla sua approvazione. Le modalità anomale e opache con le quali si sta procedendo alla sua attuazione in Italia renderanno ancor più debole il risultato finale.

b) La mancanza di una visione d’insieme sulla proprietà intellettuale di una società democratica

La direttiva 2019/790 e la sua attuazione in Italia mediante modifica della l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore o lda) ripropongono la classica visione unionale che riduce il diritto d’autore a una mera questione di mercato. Invece, il diritto d’autore è un pezzo fondamentale della democrazia. La misura e il modo con cui la comunità scientifica può pubblicare e condividere i risultati della ricerca influiscono sul modo in cui evolve o involve una democrazia. Spazi più ampi di libertà nella pubblicazione e nella condivisione dei risultati della ricerca scientifica si traducono in maggiore libertà accademica e contribuiscono allo sviluppo di un dibattito pubblico e critico sulle dinamiche politiche ed economiche. Viceversa, vincoli più stringenti, come quelli che derivano da diritti di esclusiva – peraltro, sempre più attributi in via originaria e diretta agli intermediari commerciali e non agli autori – restringono i margini di libertà di informazione ed espressione del pensiero.

In buona sostanza, la direttiva 2019/790 guarda al diritto d’autore del mercato unico digitale come una questione tra intermediari commerciali vecchi (gli editori) e nuovi (Big Tech e grandi piattaforme di Internet). I cittadini, gli autori, gli scienziati, gli insegnanti, le università, le scuole, gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono collocati ai margini della scena. La loro tutela è affidata a strumenti residuali e macchinosi come le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva. Mentre i diritti di esclusiva vengono rafforzati, e la responsabilità per la loro violazione aggravata, il promesso rafforzamento delle eccezioni e limitazioni si traduce in un corpo normativo intricato, confuso, contradditorio e prono agli interessi degli intermediari commerciali.

A ben vedere, la direttiva 2019/790 si colloca con coerenza nell’alveo di un’ampia strategia dell’Unione Europea che, persino in epoca pandemica, ripropone come formula magica l’equazione “più esclusive = più innovazione” (si veda la Comunicazione della Commissione UE COM(2020) 760 final del 25.11.2020 che contiene il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE). Nonostante dati e teoria della proprietà intellettuale smentiscano l’equazione, il legislatore unionale e quello nazionale procedono sicuri verso un progressivo rafforzamento delle esclusive, focalizzandosi solo ad alcuni interessi particolari e smarrendo la visione ampia e lungimirante che guarda agli interessi generali di una società democratica.

Un fugace sguardo all’inizio della storia del diritto d’autore continentale può aiutare a comprendere il punto. I legislatori che approvarono, durante la Rivoluzione francese, la prima legge europea sul diritto d’autore erano infatti ben consapevoli della sua natura politica, cosmopolitica e pubblica prima che commerciale e privata. “Con la stampa” – sosteneva la relazione con la quale Sieyès presentava la sua proposta – “la libertà non è più confinata in repubbliche di piccole dimensioni, ma si espande per regni ed imperi. La stampa è, per l’estensione dello spazio, quello che era la voce dell’oratore nella piazza pubblica di Atene e di Roma”[1] Ma, a quanto pare, i legislatori europei e italiani, pur deliberando su spazi paragonabilmente ampi, non hanno occhi che per piccoli interessi.

A livello italiano, la controprova della focalizzazione sugli interessi degli intermediari commerciali è offerta dalla stasi di una delle poche iniziative legislative che puntava al rafforzamento del diritto dell’autore scientifico. Il riferimento è alla proposta di legge Gallo (DDL 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica). La proposta, la cui ultima discussione in Parlamento risale al novembre 2019, prevede l’introduzione dell’art. 42-bis nella legge sul diritto d’autore volto a riconoscere all’autore il diritto di ripubblicare la propria opera scientifica in accesso aperto.

c) Conclusioni

Alla luce del poco tempo messo a disposizione non è possibile formulare osservazioni di dettaglio sulle singole disposizioni normative dello schema di decreto legislativo.

L’AISA chiede espressamente alla Segreteria della 14a Commissione permanente di rendere pubblico questo documento sul sito web del Senato della Repubblica.

Cordialmente,

Prof. Roberto Caso

Presidente dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta


[1] Sieyès, Emmanuel Joseph (1790) Rapport de M. l’abbé Sieyès sur la liberté de la presse, et projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l’impression, et par la publication des écrits et des gravures, http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=record_f_1790″

Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica

Pubblicato (anche in Open Access) il libro di Paolo Guarda su “Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica”. Nel libro si parla anche di Open Science e Open Access

http://hdl.handle.net/11572/315657

Abstract

“La ricerca scientifica si basa sui dati, i quali rappresentano l’assunto di partenza per il postulato di teoremi, per la dimostrazione di tesi, per la proposta di soluzioni affidanti. I dati sono perciò le pietre, i mattoni della scienza, ma necessitano di esser organizzati mediante criteri sistematici rigorosi per divenire elemento strutturale e fondante. Il mondo del diritto ha nel tempo predisposto apparati normativi che hanno, in modo frammentato e settoriale, fornito una regolamentazione ai vari contesti interessati dalla gestione dei dati concentrando l’attenzione sullo specifico scenario applicativo, ma raramente ricercando, se non in via eccezionale e talvolta inconsapevole, una visione complessiva. Anzi, proprio l’affastellarsi di diversificate soluzioni normative relativamente a contesti che, invece, si presentavano fortemente contaminati gli uni dagli altri, ha fatto in modo che si venisse a determinare un risultato finale caratterizzato da un regime di sovra-protezione. Quest’opera si propone di esplorare le specificità del regime giuridico dei dati della ricerca scientifica, offrendo un’analisi fondata su un metodo sistematico ad un tema troppo spesso frammentato in tanti e diversi sotto-insiemi di regole. Un approccio olistico che non intende solo fornire una guida ai temi giuridici interessati, ma che fa dell’interdisciplinarità il vero valore aggiunto e la necessaria chiave di lettura dei fenomeni in atto”.

Design e innovazione digitale

10 Settembre, 18.00

ADI Design Museum

Piazza Compasso d’Oro 1, Milano
(Ingresso da Via Ceresio, 7)

V. anche R. Caso, G. Dore, Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, Trento LawTech Research Papers, nr. 40, Trento, Università degli studi di Trento, 2020, in B. Pasa (cur.), Design e innovazione digitale. Dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele, Napoli, ESI, 2021, 293-322

Lotta alla pandemia e sospensione della proprietà intellettuale: la voce dell’accademia

Roberto Caso

15 luglio Luglio 2021 (pubblicato sull’Alto Adige 18 luglio 2021, ripubblicato su L’Adige 20 luglio 2021). Più di 120 accademici, esperti nella materia della proprietà intellettuale, dichiarano pubblicamente di essere a favore della proposta di India e Sudafrica di sospensione dell’accordo TRIPS al fine di contrastare la pandemia da COVID-19

Nell’ottobre del 2020 India e Sudafrica hanno chiesto davanti all’Organizzazione Mondiale del Commercio o World Trade Organization (WTO) la sospensione temporanea (waiver) dell’accordo  Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), cioè dell’accordo internazionale sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti per invenzione, marchi, copyright, segreti commerciali) su farmaci (compresi i vaccini) e dispositivi medici anti-COVID-19. La richiesta è sostenuta da più di 100 paesi, ma ha finora incontrato l’opposizione delle grandi nazioni industrializzate dove hanno sede le multinazionali della produzione farmaceutica (c.d. Big Pharma).

L’obiettivo della sospensione è la rapida condivisione su scala globale di conoscenze e tecnologie necessarie alla lotta contro la pandemia.

A maggio del 2021 sembrava che il fronte contrario alla sospensione potesse sfaldarsi. L’amministrazione Biden aveva ventilato la possibilità di appoggiare l’istanza di India e Sudafrica (si noti, per inciso, che l’oggetto della dichiarazione americana riguarda solo i vaccini, mentre la richiesta di India e Sudafrica concerne tutti i diritti di proprietà intellettuale su farmaci e dispositivi medici).

Germania e Unione Europea (tramite la Commissione) hanno prima manifestato freddezza verso la posizione statunitense e poi ribadito apertamente la ferma contrarietà alla sospensione, mantenendo la propria linea di progressivo rafforzamento della proprietà intellettuale.

Mentre le varianti del virus dilagano e la campagna vaccinale globale dimostra tutte le sue falle dentro e fuori le nazioni più ricche, lo stucchevole balletto geopolitico dei grandi paesi appare sempre più come un inaccettabile, macabro spettacolo di un potere avido e miope.

Un imponente movimento di mobilitazione della società civile ha moltiplicato le iniziative volte a sostenere la compressione della proprietà intellettuale nonché il rafforzamento della scienza aperta e dei beni comuni della conoscenza. Si pensi, per fare solo pochi esempi, a “Declare Covid-19 Vaccine A Global Common Good Now“, “People’s Vaccine“, nonché all’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “Diritto alle cure – No profit on pandemic“. Si tratta di un movimento basato su pulsioni emotive e poco razionali? La sospensione dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe mettere a rischio l’innovazione tecnologica del futuro? La risposta è: no. Ne è ultima dimostrazione una lettera aperta firmata da più di 120 accademici esperti della materia della proprietà intellettuale.

La lettera è stata scritta da Hyo Yoon KangAisling McMahonGraham DutfieldLuke McDonagh e Siva Thambisetty e poi offerta alla firma di colleghi sparsi in tutto il mondo.

Il documento muove dalla consapevolezza che il problema dell’iniqua distribuzione della capacità di produrre e fornire le tecnologie di tutela della salute è innescato da molteplici fattori: le restrizioni derivanti dai diritti di proprietà intellettuale sono solo uno di essi. Ad esempio, incidono negativamente anche le restrizioni al commercio internazionale e i blocchi all’esportazione. Tuttavia, le barriere alla condivisione della conoscenza erette dai diritti di proprietà intellettuale giocano un ruolo fondamentale nell’attuale scenario.

Soluzioni basate sulla beneficienza dei paesi più ricchi o sulla disponibilità a condividere volontariamente le proprie conoscenze sono insufficienti.

Preso atto dell’indisponibilità da parte delle case farmaceutiche a condividere diritti di proprietà intellettuale, dati e know-how, la sospensione dell’accordo TRIPS diviene una misura urgente ed essenziale. Lo è ancor più alla luce della limitata efficacia di altri meccanismi come le licenze obbligatorie dei diritti di proprietà intellettuale.

Com’è stato rilevato da Joseph Stiglitz in un’intervista ad Avvenire di qualche giorno fa, la sospensione dell’accordo TRIPS doveva scattare già a ottobre 2020. Si sarebbe guadagnato tempo prezioso. Il tempo perso lo si è pagato con la vita di molte persone.

Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico

Pubblicato il saggio di Roberto Caso e Giulia DoreOpere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio” nel volume curato da Barbara Pasa “Design e innovazione digitale. Dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio”.

Il saggio è disponibile in open access nella serie di Trento LawTech Research Paper.

Il libro è stato presentato in un seminario organizzato dall’AIAP (Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva) il 16 giugno 2021: video disponibile qui.